TRIB
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 827/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto:
Separazione consensuale
Promossa con ricorso congiuntamente depositato
DA
, nata il [...] alla Spezia ed ivi residente Parte_1
Cod. Fisc. avv. GUZZONI ELISA C.F._1
E
, nato il [...] alla Spezia e residente in [...]
(SP)
Cod. Fisc. avv. GROCCIA GIUSEPPE C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 5.5.2025 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I Precisate dalle parti all'udienza dell'1.7.2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia dichiarare la separazione consensuale dei ricorrenti, autorizzando i coniugi a vivere separati alle condizioni dagli stessi concordate:
1. ordinare al Comune di Arcola (SP) di annotare l'emananda sentenza al margine dell'atto di matrimonio;
2. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
3. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
4. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento presso la madre con abitazione e residenza principale presso quest'ultima. Il figlio maggiorenne eciderà in via autonoma Per_2
ove fissare la propria abitazione e residenza principale, che attualmente stabilisce presso l'abitazione della madre.
5. Il padre, per ragioni strettamente personali note alla sig.ra non Parte_1
è in grado di attendere in maniera stabile e continuativa alla figlia e Per_1
per tale sig. verserà alla sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di € 225,00 Per_1 mediane bonifico sull'IBAN [...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile
2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Il sig. Pt_2
verserà direttamente al figlio maggiorenne , a
[...] Persona_3
titolo di contributo al mantenimento dello stesso in quanto non economicamente autosufficiente, la somma di € 225,00 mediante bonifico sull'IBAN [...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
6. Per la visita e tenuta della figlia minore la sig.ra tenuto Per_1 Parte_1
conto del preminente interesse della figlia, delle sue esigenze, richieste ed impegni scolastici, extra-scolastici e sportivi nonchè delle condizioni di
2 salute del sig. , concorderà di volta in volta con quest'ultimo i giorni Pt_2
e le modalità di visita e tenuta della figlia , evitando comunque la Per_1
possibilità di pernottamento della minore con il padre . Anche per i giorni relativi al periodo di vacanze estive, al periodo di vacanze natalizie e di vacanze pasquali, i genitori si accorderanno di volta in volta (seguendo comunque sempre il criterio dell'alternanza) in virtù delle ragioni sopra precisate
7. Gli assegni familiari verranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai figli competeranno in via esclusiva Parte_1
alla sig.ra Parte_1
8. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie di natura sanitaria, ricreativa, sportiva e scolastica che risulteranno necessarie nell'interesse dello sviluppo psicofisico dei figli in misura pari al 50% ciascuno.
Saranno specificamente comprese in tale paritetica ripartizione le spese di iscrizione ed assicurazione scolastica, acquisto libri di testo e materiale didattico, quelle per viaggi di istruzione scolastici, quelle per attività sportive ed eventuali campus estivi. Ogni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori e rimborsata a quello che se ne fosse fatto anticipatario a fronte della presentazione delle ricevute giustificative e nel rispetto del protocollo approvato dal Tribunale della Spezia;
9. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver già definito ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi pendente.
10.I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”
3 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25.4.2025 premettendo di aver contratto in data
14.12.2013 in Arcola (SP) matrimonio civile (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del predetto Comune al n. 13 parte I anno 2013), di aver avuto due figli nato il [...], maggiorenne Per_2
ma non economicamente indipendente in quanto studente, e , nata il Per_1
6.3.2015), di essere in regime di separazione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza dell'1.7.2025 dinanzi al Giudice delegato le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi ed hanno insistito come in ricorso, precisando che le condizioni sono state formulate tenendo conto che la non Pt_2
ha attualmente una sistemazione logistica idonea a consentire il pernottamento della minore ed ha problemi di alcooldipendenza in via di risoluzione.
La causa è stata rimessa in decisione.
Il pubblico ministero ha apposto il visto in data 5.5.2025.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come in ricorso: le condizioni concordate quali genitori, tenuto conto anche delle condizioni di salute del , sono conformi a legge Pt_2
e rispondenti all'interesse economico, morale ed affettivo sia della figlia minorenne sia del figlio maggiorenne ma non ancora
4 indipendente economicamente;
le ulteriori statuizioni economiche non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Non si ravvisa la necessità dell'ascolto della figlia minore di età, tenuto conto dell'assenza di contrasto in ordine all'affidamento, collocazione e frequentazione della stessa e del contenuto stesso dell'accordo tra le parti, alla stregua dell'art. 473 - bis.4 ultimo comma c.p.c.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1
generalizzati come in epigrafe, omologando le Parte_2
seguenti condizioni concordate:
“1. omissis
2. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza dove meglio creda;
3. i coniugi si comporteranno tra di loro in modo civile e con rispetto;
4. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1
con collocamento presso la madre con abitazione e residenza principale presso quest'ultima. Il figlio maggiorenne eciderà in via autonoma Per_2
ove fissare la propria abitazione e residenza principale, che attualmente stabilisce presso l'abitazione della madre.
5. Il padre, per ragioni strettamente personali note alla sig.ra non Parte_1
è in grado di attendere in maniera stabile e continuativa alla figlia e Per_1
per tale sig. verserà alla sig.ra a titolo Parte_2 Parte_1 di contributo al mantenimento della figlia minore , la somma di € 225,00 Per_1 mediane bonifico sull'IBAN [...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile
2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT. Il sig. Pt_2
5 verserà direttamente al figlio maggiorenne , a Pt_2 Persona_3
titolo di contributo al mantenimento dello stesso in quanto non economicamente autosufficiente, la somma di € 225,00 mediante bonifico sull'IBAN [...] anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese di aprile 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
6. Per la visita e tenuta della figlia minore la sig.ra tenuto Per_1 Parte_1
conto del preminente interesse della figlia, delle sue esigenze, richieste ed impegni scolastici, extra-scolastici e sportivi nonchè delle condizioni di salute del sig. , concorderà di volta in volta con quest'ultimo i giorni Pt_2
e le modalità di visita e tenuta della figlia , evitando comunque la Per_1
possibilità di pernottamento della minore con il padre . Anche per i giorni relativi al periodo di vacanze estive, al periodo di vacanze natalizie e di vacanze pasquali, i genitori si accorderanno di volta in volta (seguendo comunque sempre il criterio dell'alternanza) in virtù delle ragioni sopra precisate
7. Gli assegni familiari verranno percepiti in via esclusiva dalla sig.ra le detrazioni fiscali relative ai figli competeranno in via esclusiva Parte_1
alla sig.ra Parte_1
8. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie di natura sanitaria, ricreativa, sportiva e scolastica che risulteranno necessarie nell'interesse dello sviluppo psicofisico dei figli in misura pari al 50% ciascuno.
Saranno specificamente comprese in tale paritetica ripartizione le spese di iscrizione ed assicurazione scolastica, acquisto libri di testo e materiale didattico, quelle per viaggi di istruzione scolastici, quelle per attività sportive ed eventuali campus estivi. Ogni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria dovrà essere preventivamente concordata fra i genitori e rimborsata a quello che se ne fosse fatto anticipatario a fronte della
6 presentazione delle ricevute giustificative e nel rispetto del protocollo approvato dal Tribunale della Spezia;
9. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti e di aver già definito ogni questione economico-patrimoniale tra gli stessi pendente.
10.I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.”
Nulla per le spese
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.7.2025
Il Presidente estensore
Lucia SEBASTIANI
7