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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3695 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto:
Dott. FA RI Presidente
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI Giudice
Dott.ssa LE AJ Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bossi e dall'Avv. Monica Schiavi presso il cui studio in Varese P.zza Carducci n.6 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto introduttivo
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento del Pubblico Ministero a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento come da visto apposto il 12.11.2025
OGGETTO: adozione di persone maggiorenni
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.9.2025 ha chiesto a questo Tribunale di adottare Parte_1 CP_1
, figlio di e , in ragione del forte legame instaurato
[...] Persona_1 Persona_2 nel corso degli anni.
A sostegno della domanda articolata la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio il
27.8.1983 con e dalla cui unione non sono nati figli. Persona_1
ha altresì dedotto di aver convissuto fin dalla nascita con Parte_1 Controparte_1
e di averlo sempre considerato e cresciuto come un figlio.
All'udienza del 4.11.2025 e hanno confermato avanti al Parte_1 Controparte_1
Giudice relatore la volontà diretta rispettivamente a adottare e a essere adottato.
Contestualmente , in qualità di coniuge dell'adottante e padre biologico Persona_1 dell'adottando, ha dichiarato il suo assenso all'adozione.
Al ricorso è stata allegata la dichiarazione di assenso rilasciata dalla madre biologica Persona_2 seppur non nelle forme prescritte dall'art. 311 c.c.
La stessa è stata successivamente notiziata della pendenza del presente procedimento e non è comparsa all'udienza del 4.11.2025 così come indicata nel decreto del 2.10.2025 che le è stato regolarmente notificato unitamente al ricorso.
La mancata comparizione in udienza deve essere equiparata a un dissenso e deve ritenersi ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando per le ragioni di seguito indicate.
In quanto tale non è ostativo all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
Ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento, sussistendone tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 s.s. c.c.
ha compiuto i trentacinque anni di età, supera di più di diciotto anni Parte_2
l'età dell'adottando e non ha discendenti.
Il Collegio ritiene poi che, alla luce delle allegazioni delle parti di cui all'atto introduttivo successivamente confermate in udienza, la domanda di adozione corrisponda sia all'interesse dell'adottando sia a quello dell'adottante e sia tesa a riconoscere giuridicamente una situazione di affetto e di familiarità in essere ormai da più di venti anni.
Il Tribunale ritiene altresì meritevole di accoglimento la richiesta formulata dalle parti di non aggiungere il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda.
2 Sul punto deve essere richiamato l'art.299 comma quarto c.c. secondo cui “se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottando, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”.
Leggendo a contrario tale norma se ne deduce che l'adottando, figlio del marito, mantiene il nome del padre (cfr. sul punto Trib. Firenze 24.11.2020 n.11, Trib. Brescia 3.11.2017 n.21).
Vista la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
1) DISPONE farsi luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
25.2.2003 da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
2) DISPONE che l'adottando mantenga il cognome senza anteporre né posporre il CP_1 cognome al proprio;
Parte_1
3) DICHIARA le spese di lite irripetibili;
4) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Camera di Consiglio il 20 novembre 2025
Il Giudice est./rel. Il Presidente
LE AJ FA RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, così composto:
Dott. FA RI Presidente
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI Giudice
Dott.ssa LE AJ Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero di ruolo indicato in epigrafe promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bossi e dall'Avv. Monica Schiavi presso il cui studio in Varese P.zza Carducci n.6 è elettivamente domiciliata giusta procura in calce all'atto introduttivo
ADOTTANTE
Nei confronti di
(C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]
ADOTTANDO
Con l'intervento del Pubblico Ministero a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento come da visto apposto il 12.11.2025
OGGETTO: adozione di persone maggiorenni
CONCLUSIONI: come da atto introduttivo CONCISE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.9.2025 ha chiesto a questo Tribunale di adottare Parte_1 CP_1
, figlio di e , in ragione del forte legame instaurato
[...] Persona_1 Persona_2 nel corso degli anni.
A sostegno della domanda articolata la ricorrente ha dedotto di aver contratto matrimonio il
27.8.1983 con e dalla cui unione non sono nati figli. Persona_1
ha altresì dedotto di aver convissuto fin dalla nascita con Parte_1 Controparte_1
e di averlo sempre considerato e cresciuto come un figlio.
All'udienza del 4.11.2025 e hanno confermato avanti al Parte_1 Controparte_1
Giudice relatore la volontà diretta rispettivamente a adottare e a essere adottato.
Contestualmente , in qualità di coniuge dell'adottante e padre biologico Persona_1 dell'adottando, ha dichiarato il suo assenso all'adozione.
Al ricorso è stata allegata la dichiarazione di assenso rilasciata dalla madre biologica Persona_2 seppur non nelle forme prescritte dall'art. 311 c.c.
La stessa è stata successivamente notiziata della pendenza del presente procedimento e non è comparsa all'udienza del 4.11.2025 così come indicata nel decreto del 2.10.2025 che le è stato regolarmente notificato unitamente al ricorso.
La mancata comparizione in udienza deve essere equiparata a un dissenso e deve ritenersi ingiustificato e contrario all'interesse dell'adottando per le ragioni di seguito indicate.
In quanto tale non è ostativo all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.
Ciò premesso ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento, sussistendone tutti i presupposti previsti dagli artt. 291 s.s. c.c.
ha compiuto i trentacinque anni di età, supera di più di diciotto anni Parte_2
l'età dell'adottando e non ha discendenti.
Il Collegio ritiene poi che, alla luce delle allegazioni delle parti di cui all'atto introduttivo successivamente confermate in udienza, la domanda di adozione corrisponda sia all'interesse dell'adottando sia a quello dell'adottante e sia tesa a riconoscere giuridicamente una situazione di affetto e di familiarità in essere ormai da più di venti anni.
Il Tribunale ritiene altresì meritevole di accoglimento la richiesta formulata dalle parti di non aggiungere il cognome dell'adottante a quello dell'adottanda.
2 Sul punto deve essere richiamato l'art.299 comma quarto c.c. secondo cui “se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottando, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei”.
Leggendo a contrario tale norma se ne deduce che l'adottando, figlio del marito, mantiene il nome del padre (cfr. sul punto Trib. Firenze 24.11.2020 n.11, Trib. Brescia 3.11.2017 n.21).
Vista la natura del giudizio e l'esito dello stesso, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:
1) DISPONE farsi luogo all'adozione di nato a [...] il Controparte_1
25.2.2003 da parte di nata a [...] il [...]; Parte_1
2) DISPONE che l'adottando mantenga il cognome senza anteporre né posporre il CP_1 cognome al proprio;
Parte_1
3) DICHIARA le spese di lite irripetibili;
4) DISPONE che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Camera di Consiglio il 20 novembre 2025
Il Giudice est./rel. Il Presidente
LE AJ FA RI
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