Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2024, n. 5751
CASS
Sentenza 4 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La sentenza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione (Sez. III, Sent. n. 5751/2024, Presidente De Stefano, Relatore Pellecchia), affronta una controversia tra un condominio e una proprietaria riguardo a lavori di messa in sicurezza di scarpate pericolose. Il condominio aveva richiesto l'ordinanza per l'esecuzione di opere necessarie a prevenire frane, mentre la proprietaria contestava l'esistenza di tale obbligo, sostenendo che la responsabilità fosse del condominio stesso per le opere di urbanizzazione. La Corte d'Appello di Torino aveva confermato la condanna della proprietaria, ritenendo che fosse tenuta a provvedere alla messa in sicurezza.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso della proprietaria, ritenendo infondati i primi tre motivi, ma ha evidenziato errori nella valutazione della natura dell'obbligazione di fare, stabilendo che non era infungibile e quindi non poteva essere soggetta a misure coercitive. Inoltre, ha riscontrato un vizio di omessa pronuncia riguardo a domande specifiche della proprietaria, relative a opere di regimentazione delle acque, che non erano state adeguatamente esaminate dalla Corte d'Appello. La decisione finale ha comportato la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'Appello per un nuovo esame, evidenziando l'importanza di una valutazione completa delle domande e delle prove presentate.

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Commentario1

  • 1Esecuzione in forma specifica
    Studiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 28 gennaio 2026

    Nel panorama giuridico italiano, il processo esecutivo rappresenta la fase cruciale in cui il diritto, accertato in una sede di cognizione, trova la sua concreta attuazione qualora il debitore non adempia spontaneamente. Sebbene l'espropriazione forzata (o esecuzione in forma generica) costituisca la forma più comune di esecuzione, volta a soddisfare un credito pecuniario tramite la liquidazione dei beni del debitore, l'ordinamento prevede un insieme di strumenti alternativi noti come esecuzione in forma specifica. L'esecuzione in forma specifica ha lo scopo di far ottenere al creditore, in modo coattivo, esattamente la stessa utilità o il medesimo bene che avrebbe dovuto ricevere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/03/2024, n. 5751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5751
Data del deposito : 4 marzo 2024

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