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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/11/2025, n. 8797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8797 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9534/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE EUGENIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE MELLUSI, 59 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. CARBONE EUGENIO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE TILLA CATERINA Controparte_1 P.IVA_2
ADA, elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso il difensore avv. DE TILLA CATERINA ADA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'On. le Tribunale: a) in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza del 10.9.2025, autorizzare la chiamata in causa del , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi degli artt.106 e Controparte_2
269 c.p.c., disponendo il rinvio dell'udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis c. p. c.; conseguentemente e/o in ogni caso b) in via principale, respinte le domande riconvenzionali spiegate da nella comparsa di costituzione e risposta, previo Controparte_1 accertamento dell'inesistenza del profilo di responsabilità contestato alla società cedente (infedele attestazione delle condizioni di cui all'art. 6 delle “Condizioni Generali” e della condizione risolutiva dedotta dalla Banca) e della risoluzione di diritto del contratto di cessione, respingere la domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
c) in via riconvenzionale: i) in caso di accoglimento della domanda sub b), previa declaratoria di avveramento ex art. 1359 c.c. della condizione prevista in contratto, condannare la Banca cessionaria al pagamento in favore della società opponente della somma di euro 60.040,00 a saldo del rapporto di cessione;
ii) in caso di conferma della risoluzione del contratto, condannare la alla restituzione ex art. 1458 c.c. delle prestazioni eseguite ovvero l'importo di CP_1 euro 55.236,80, con maggiorazione d'interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge con la decorrenza indicata in atti;
d) in via subordinata, ove fosse accolta la domanda della Banca, condannare il
, quale debitore verso dell'importo ceduto, a pagare in favore di Controparte_2 Parte_2 quest'ultima la somma di euro 300.200,00 a titolo di corrispettivo del 4° S.A.L., con aggiunta degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di emissione del titolo di pagamento (04/12/2020) sino all'effettivo soddisfo;
e) in ogni caso, condannare e/o il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido e/o per quanto di Controparte_2
pagina 1 di 8 rispettiva responsabilità, al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito ai sensi dell'art.93 c. p. c
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto poiché la dispiegata opposizione da parte di Pt_2 non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per i seguenti importi: a) Euro 60.040,00 a titolo di maggiora danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); b) la differenza CP_1 tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. In subordine sempre in via preliminare: - emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o bis per i seguenti importi: a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal CP_1
Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi CP_1 ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora;
e) le spese del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione. Nel merito, in via principale: A) previo rigetto dell'avvera opposizione: - confermare il decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare al pagamento dei seguenti importi (e/o la diversa, Pt_1 maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal CP_1
Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
B) in via riconvenzionale: - ferma la condanna al pagamento di cui al punto A che precede, accertare e dichiarare, in aggiunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Cessione nonché dell'art. 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione parziale della Cessione in atti in relazione al credito per cui è causa per inadempimento imputabile a e per l'effetto; - condannare ai sensi di legge e di contratto (e segnatamente degli artt. 9 e 18 dei Pt_2 Part contratti di cessione dei contratti di cessione) Al pagare in favore di , e nei termini di legge, CP_1 le seguenti somme aggiuntive (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); b) CP_1 la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. In subordine, sempre nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Cessione nonché dell'art. 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione parziale della Cessione in atti in relazione al credito per cui è causa per inadempimento imputabile a e per l'effetto; - condannare ai sensi di legge e di contratto (e Pt_2 segnatamente degli artt. 9 e 18 dei contratti di cessione dei contratti di cessione) a pagare in favore di Pt_2
, e nei termini di legge, le seguenti somme (e/o la diversa, maggiore o minore somma che CP_1 dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal Tasso di Mora maturati dalla data in CP_1 cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di CP_1 corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. Nel merito, in ulteriore subordine: - accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali e di legge di cui in narrativa, con conseguente risoluzione parziale, ai sensi e Pt_2 per gli effetti dell'art. 1453 c.c., della Cessione per cui è causa limitatamente ai crediti per cui è causa;
per l'effetto - condannare ai sensi di legge e di contratto (e segnatamente ai sensi dell'art. 18 dei contratti di cessione) a pagare in favore di , e nei termini di legge, le seguenti somme (e/o la diversa, Pt_2 CP_1 pagina 2 di 8 maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal CP_1
Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro
60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi CP_1 ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di risoluzione di cui sopra, accertare, ai sensi di legge, l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali e/o di legge di cui in Pt_2 narrativa e per l'effetto, - condannare ai sensi di legge e di contratto (e segnatamente ai sensi dell'art. 18 dei contratti di cessione) pagare in favore di , e nei termini di legge, le seguenti somme (e/o Pt_2 CP_1 la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi CP_1 dal Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro
60.040,00 a titolo di maggiora danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi CP_1 ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. In ogni caso: - rigettate l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata. - con vittoria di spese (comprese le spese generali e l'imposta di registro), diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 17451/2025 emesso da questo tribunale a carico di
[...]
e a favore di Controparte_3 Controparte_1
Quest'ultima, in ricorso monitorio, ha allegato che nell'ambito di un rapporto di factoring ha acquistato in data 22.2.2021 un credito di nei confronti del comune di CP_3 CP_2
, ma che, tuttavia, quest'ultimo in data 10.3.2022 ha annullato la certificazione relativa al
[...] debito di cui alla fattura portante il credito ceduto. La ricorrente 1) ha risolto stragiudizialmente il rapporto. Ciò in ragione delle garanzia, prestate da parte CP_3 relativa al fatto che “i) i Crediti […] sono certi, liquidi ed esigibili in Italia entro le scadenze massime previste dalla legge (ex D.lgs. 231/2002) per l'intero importo indicato nel relativo documento contabile, […] non sono oggetto di contestazione da parte del relativo Debitore
[…]. Tutte le prestazioni dalle quali derivano i Crediti sono state integralmente e debitamente eseguite” inoltre “il cedente accetta che costituirà prova del difetto dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità la mancata liquidazione o certificazione del Credito al completamento della relativa procedura di liquidazione o certificazione effettuata dal Debitore o l'esito negativo di verifiche circa la sussistenza di tali requisiti svolte dal Cessionario presso il Debitore e il rifiuto o contestazione da parte del Debitore, in tutto o in parte, in sede o stragiudiziale o giudiziale” (cfr. art. 6, lett. (e), doc. 1)”, nonché in relazione al fatto che “iii) “il contratto e/o le cessioni di singoli Crediti potranno essere risolti dal Cessionario, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso che (i) le dichiarazioni e garanzie del Cedente di cui all'articolo 6 risultino in qualsiasi momento di vigenza del Contratto non veritiere, non corrette o incomplete. In caso di risoluzione il Cessionario avrà diritto all'immediato pagina 3 di 8 pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato al Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora [i.e. BCE + 8 %], decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal cessionario al Cedente e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il maggior danno” (cfr. art. 9, doc. 1)”. 2) Ha quindi chiesto, oltre alla restituzione della parte di corrispettivo già pagata, pari a € 240.160,00, la condanna al pagamento dell'importo di € 60.040,00, pari al maggior danno dovuto a titolo di interesse positivo derivante dalla cessione di un credito inesistente: danno comprensivo del valore del credito, degli interessi e delle spese sostenute dal cessionario. Sono stati altresì richiesti gli interessi sul versamento della prima tranche del pagamento, oltre alla differenza tra gli interessi al tasso di mora ex art. 1284 c.c. e quelli di cui al tasso ex art. 231/2002 ex d. lgs. n. 231/2002 che il debitore avrebbe dovuto pagare. In comparsa di risposta, si noti, viene richiamata anche la garanzia relativa al fatto che “il Cedente dichiara e garantisce che le certificazioni relative ai Crediti oggetto di cessione sono valide ed efficaci ai sensi della normativa vigente”.
Parte attrice opponente evidenzia che il contratto di cessione non può dirsi risolto, perché la revoca della certificazione non priva la cessione del credito di validità o di efficacia, tenuto conto da un lato che si tratta di circostanza successiva alla cessione e che, in secondo luogo, non è riconducibile al fatto della cedente. Inoltre, si afferma che il credito resta valido ed efficace ai sensi dell'art. 106 d. gls. n. 50/2016, in difetto di rifiuto del debitore ceduto. Neppure può contestarsi una dichiarazione infedele in quanto al momento della cessione la certificazione del credito era esistente. Inoltre si tratta di una cessione pro soluto, sicché la stessa non si estende a garantire l'adempimento da parte del debitore. In via riconvenzionale, si chiede, laddove si accerti l'insussistenza della risoluzione, la condanna della banca convenuta al pagamento del saldo del prezzo e, in caso negativo, la condanna della medesima banca al pagamento dei costi di cessione imputati ad CP_3
La banca convenuta osserva che “i) la definizione di Crediti ai sensi del contratto è la seguente: “i crediti oggetto di cessione pro soluto dal Cedente al Cessionario, esistenti alla data di sottoscrizione della presente Proposta di Acquisto e che siano stati certificati ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. del 29.11.2008 n. 185 s.m.l. e della normativa applicabile in materia indicati nell'Allegato 1”; ii) nell'Allegato 1 della Cessione il credito portato dalla fattura n. 2 era espressamente indicato come certificato (cfr. allegato 1 alla proposta di acquisto prodotta sub doc. 1) iii) alle dichiarazioni e garanzie standard rese dal cedente, le Parti ne hanno aggiunta una ulteriore volta a garantire espressamente che “le certificazioni relative ai Crediti oggetto di cessione sono valide ed efficaci ai sensi della normativa vigente” (cfr. doc. 1). Non vi è dubbio, quindi, circa l'oggetto della Cessione: un credito validamente certificato”. Inoltre non corrisponde al vero il fatto che “la cessione del credito è efficace ed è opponibile ex art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 [al Comune] non avendola quest'ultimo rifiutata nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione”. Si osserva inoltre che “La cessione di un credito certificato è infatti regolata dall'art. 37 comma 7 bis D.L. 66/2014 che stabilisce che “le cessioni dei crediti certificati (…) possono essere stipulate mediante scrittura privata (…). Le suddette cessioni dei crediti certificati si pagina 4 di 8 intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” . Ove manchi un credito certificato deve invece trovare applicazione il Codice degli appalti pubblici (i.e, D.Lgs. 163 del 2006 poi sostituito dal D.L.gs. 50 del 2016) che statuisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Orbene, nella specie, avendo la acquistato un CP_1 credito certificato non sono state rispettate le formalità previste dal Codice degli appalti pubblici e, quindi, l'atto di cessione non è stato stipulato “mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Infine si è messo in luce che “È agli atti la comunicazione del 10 marzo 2022 con la quale il Responsabile del Settore Finanziario del ha revocato la certificazione Controparte_2 resa sul presupposto che, alla data di certificazione del credito, il Comune era commissariato ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. ns. doc. 5). Per cui alla data in cui la certificazione è stata resa la stessa non poteva essere rilasciata. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 ter, della Legge. 185/2008 “la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Di qui l'evidente violazione da parte dell'opponente delle garanzie contrattuali rilasciate”.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. La risoluzione non può operare nel caso in cui si verifichino i presupposti per azionare le garanzie;
queste ultime, contrattualmente previste, hanno ragione di essere attivate proprio in forza e per effetto della vigenza del contratto. La risoluzione dello stesso sarebbe quindi un controsenso. La garanzia costituisce, tecnicamente, l'assunzione di un rischio, al verificarsi del quale sorge un preciso obbligo, e non già una condotta dovuta dal cui inadempimento, solo, può discendere la risoluzione del rapporto. Tipicamente infatti la garanzia si assume con riguardo allo stato di fatto e/o di diritto del bene oggetto del contratto al momento della stipula. E in questo senso depone l'art. 6 delle condizioni generali di contratto, laddove riferisce alla data della stipula le dichiarazioni e le garanzie di cui alla medesima disposizione. È infatti logico che detto stato possa solo essere garantito e non anche formare oggetto di un'obbligazione (ossia di un obbligo di condotta), perché come già evidenziava il , non CP_4 pagina 5 di 8 ha senso obbligarsi (ossia ritenere che costituisca un obbligo e quindi un dovere di condotta) a ché lo schiavo sia sano se, al momento della vendita, era malato (la condotta del debitore, successiva al contratto, non può retroagire nel tempo). Tutt'al più un simile stato di fatto può formare solo oggetto di garanzia. Una risoluzione opera quindi solo in presenza della violazione di un'obbligazione in senso stretto, i.e. di una condotta dovuta. La garanzia, invece, puramente e semplicemente, la si esercita. Per questo stesso motivo, non è possibile prevedere una clausola risolutiva espressa in relazione al rischio fatto proprio da una garanzia, potendo venire in rilievo solo l'inadempimento di un'obbligazione in senso stretto. Ne consegue che le pretese di parte attrice possono trovare fondamento nell'ambito di una garanzia, e non anche quale conseguenza di un inadempimento di parte convenuta (né, di conseguenza, in una risoluzione). Consegue che non opera una risoluzione in senso stretto.
Piuttosto, si osserva quanto segue. Il contratto ha per oggetto crediti certificati. Parte attrice opponente ha prestato garanzia in ordine al fatto che il credito fosse certificato. La circostanza che la revoca della certificazione sia successiva rispetto al contratto non ha rilievo, perché la stessa si fonda su circostanze esistenti al momento della cessione (i.e. il fatto che il credito non potesse essere certificato, in quanto il comune al momento della certificazione era stato commissariato). Quindi rileva essenzialmente, nell'economia del contratto, che il credito sia certificato, e del pari che non vi siano contestazioni sul punto. Non assume rilievo il fatto che, in tesi, il provvedimento di revoca della certificazione possa essere invalido, perché nell'ottica del contratto anche solo il rischio della mancata certificazione deve porsi a carico del cedente. Consegue il diritto di parte convenuta di azionare l'art. 1266 c.c. perché il credito acquistato non corrisponde ai criteri contrattualmente previsti. Vale inoltre la clausola di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, richiamata in ricorso monitorio e in comparsa di risposta.
pagina 6 di 8 Consegue che appare dovuta la restituzione di € 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
sono altresì dovuti gli interessi dalla data CP_1 in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo, ossia il 26.2.2021, all'11 novembre 2024, e pari a pari a € 85.649,95, avuto riguardo al tasso di interessi convenuto (tasso BCE + 8%) oltre agli ulteriori interessi fino al saldo effettivo. Si tratta di punti che hanno formato oggetto pagina 7 di 8 del decreto ingiuntivo opposto (che, come tale, va confermato). Consegue però e altresì la condanna al pagamento di € 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); non si tratta di domanda CP_1 nuova, essendo stata svolta fin dalla sede monitoria, sicché la stessa non può dirsi tardiva. Circa invece il maggiore danno, pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo, e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al tasso di mora, la relativa domanda è respinta. Il tasso di mora contrattualmente convenuto (tasso BCE + 8%) è superiore a quello legalmente previsto e integra già ex se una clausola penale;
ora, in presenza di quest'ultima, il maggiore danno è risarcibile solo se previsto contrattualmente (art. 1382 c. I ultima proposizione c.c.): clausola che non pare ricorrere nel contratto. Dunque sono dovuti solo gli interessi in base al tasso di mora contrattualmente convenuto, sul residuo di € 60.040,00, rapportati al momento in cui e parte convenuta avrebbe avuto diritto (i.e. dalla scadenza della fattura), i.e. dal 31.12.2021 (come si evince dalla certificazione). Circa la domanda riconvenzionale di parte opponente, la stessa chiede la condanna alla restituzione di costi di cessione che ella stessa non allega (né dimostra) essere stati pagati, come eccepito da parte convenuta. Spese pari a € 18.000,00, avuto riguardo al valore della causa, previa riduzione delle spese della fase istruttoria (di natura sostanzialmente documentale), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17451/2025 emesso da questo tribunale e per l'effetto ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA al pagamento in favore di CP_3 Controparte_1
• di € 60.040,00, oltre agli interessi in base al tasso di mora contrattualmente convenuto dal 31.12.2021 al saldo effettivo
• di € 18.000,00, , oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. RESPINGE Ogni ulteriore domanda Milano, 18 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9534/2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE EUGENIO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE MELLUSI, 59 82100 BENEVENTO presso il difensore avv. CARBONE EUGENIO ATTORE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE TILLA CATERINA Controparte_1 P.IVA_2
ADA, elettivamente domiciliato in VIA FATEBENEFRATELLI, 15 20121 MILANO presso il difensore avv. DE TILLA CATERINA ADA CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Voglia l'On. le Tribunale: a) in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza del 10.9.2025, autorizzare la chiamata in causa del , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi degli artt.106 e Controparte_2
269 c.p.c., disponendo il rinvio dell'udienza di comparizione per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art.163-bis c. p. c.; conseguentemente e/o in ogni caso b) in via principale, respinte le domande riconvenzionali spiegate da nella comparsa di costituzione e risposta, previo Controparte_1 accertamento dell'inesistenza del profilo di responsabilità contestato alla società cedente (infedele attestazione delle condizioni di cui all'art. 6 delle “Condizioni Generali” e della condizione risolutiva dedotta dalla Banca) e della risoluzione di diritto del contratto di cessione, respingere la domanda di pagamento avanzata con il ricorso monitorio, revocando il decreto ingiuntivo opposto;
c) in via riconvenzionale: i) in caso di accoglimento della domanda sub b), previa declaratoria di avveramento ex art. 1359 c.c. della condizione prevista in contratto, condannare la Banca cessionaria al pagamento in favore della società opponente della somma di euro 60.040,00 a saldo del rapporto di cessione;
ii) in caso di conferma della risoluzione del contratto, condannare la alla restituzione ex art. 1458 c.c. delle prestazioni eseguite ovvero l'importo di CP_1 euro 55.236,80, con maggiorazione d'interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge con la decorrenza indicata in atti;
d) in via subordinata, ove fosse accolta la domanda della Banca, condannare il
, quale debitore verso dell'importo ceduto, a pagare in favore di Controparte_2 Parte_2 quest'ultima la somma di euro 300.200,00 a titolo di corrispettivo del 4° S.A.L., con aggiunta degli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal trentesimo giorno dalla data di emissione del titolo di pagamento (04/12/2020) sino all'effettivo soddisfo;
e) in ogni caso, condannare e/o il Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido e/o per quanto di Controparte_2
pagina 1 di 8 rispettiva responsabilità, al pagamento delle spese del presente giudizio, con attribuzione al procuratore costituito ai sensi dell'art.93 c. p. c
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto poiché la dispiegata opposizione da parte di Pt_2 non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- emettere ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per i seguenti importi: a) Euro 60.040,00 a titolo di maggiora danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); b) la differenza CP_1 tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. In subordine sempre in via preliminare: - emettere ordinanza ex art. 186 ter e/o bis per i seguenti importi: a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal CP_1
Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi CP_1 ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora;
e) le spese del giudizio monitorio e del presente giudizio di opposizione. Nel merito, in via principale: A) previo rigetto dell'avvera opposizione: - confermare il decreto ingiuntivo e per l'effetto condannare al pagamento dei seguenti importi (e/o la diversa, Pt_1 maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal CP_1
Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
B) in via riconvenzionale: - ferma la condanna al pagamento di cui al punto A che precede, accertare e dichiarare, in aggiunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Cessione nonché dell'art. 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione parziale della Cessione in atti in relazione al credito per cui è causa per inadempimento imputabile a e per l'effetto; - condannare ai sensi di legge e di contratto (e segnatamente degli artt. 9 e 18 dei Pt_2 Part contratti di cessione dei contratti di cessione) Al pagare in favore di , e nei termini di legge, CP_1 le seguenti somme aggiuntive (e/o la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); b) CP_1 la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. In subordine, sempre nel merito: - accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della Cessione nonché dell'art. 1456 c.c., l'intervenuta risoluzione parziale della Cessione in atti in relazione al credito per cui è causa per inadempimento imputabile a e per l'effetto; - condannare ai sensi di legge e di contratto (e Pt_2 segnatamente degli artt. 9 e 18 dei contratti di cessione dei contratti di cessione) a pagare in favore di Pt_2
, e nei termini di legge, le seguenti somme (e/o la diversa, maggiore o minore somma che CP_1 dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal Tasso di Mora maturati dalla data in CP_1 cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di CP_1 corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. Nel merito, in ulteriore subordine: - accertare e dichiarare il grave inadempimento di alle obbligazioni contrattuali e di legge di cui in narrativa, con conseguente risoluzione parziale, ai sensi e Pt_2 per gli effetti dell'art. 1453 c.c., della Cessione per cui è causa limitatamente ai crediti per cui è causa;
per l'effetto - condannare ai sensi di legge e di contratto (e segnatamente ai sensi dell'art. 18 dei contratti di cessione) a pagare in favore di , e nei termini di legge, le seguenti somme (e/o la diversa, Pt_2 CP_1 pagina 2 di 8 maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi dal CP_1
Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro
60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi CP_1 ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. Nel merito, in via ulteriormente subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande di risoluzione di cui sopra, accertare, ai sensi di legge, l'inadempimento di alle obbligazioni contrattuali e/o di legge di cui in Pt_2 narrativa e per l'effetto, - condannare ai sensi di legge e di contratto (e segnatamente ai sensi dell'art. 18 dei contratti di cessione) pagare in favore di , e nei termini di legge, le seguenti somme (e/o Pt_2 CP_1 la diversa, maggiore o minore somma che dovesse essere accertata un corso di causa): a) Euro 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
b) Euro 85.649,95 a titolo di interessi CP_1 dal Tasso di Mora maturati dalla data in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo all'11 novembre 2024, oltre gli ulteriori interessi al Tasso di Mora maturati e maturandi dal 12 novembre 2024 al saldo;
c) Euro
60.040,00 a titolo di maggiora danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); d) la differenza tra gli interessi CP_1 ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al Tasso di mora. In ogni caso: - rigettate l'avversa domanda riconvenzionale in quanto infondata. - con vittoria di spese (comprese le spese generali e l'imposta di registro), diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 17451/2025 emesso da questo tribunale a carico di
[...]
e a favore di Controparte_3 Controparte_1
Quest'ultima, in ricorso monitorio, ha allegato che nell'ambito di un rapporto di factoring ha acquistato in data 22.2.2021 un credito di nei confronti del comune di CP_3 CP_2
, ma che, tuttavia, quest'ultimo in data 10.3.2022 ha annullato la certificazione relativa al
[...] debito di cui alla fattura portante il credito ceduto. La ricorrente 1) ha risolto stragiudizialmente il rapporto. Ciò in ragione delle garanzia, prestate da parte CP_3 relativa al fatto che “i) i Crediti […] sono certi, liquidi ed esigibili in Italia entro le scadenze massime previste dalla legge (ex D.lgs. 231/2002) per l'intero importo indicato nel relativo documento contabile, […] non sono oggetto di contestazione da parte del relativo Debitore
[…]. Tutte le prestazioni dalle quali derivano i Crediti sono state integralmente e debitamente eseguite” inoltre “il cedente accetta che costituirà prova del difetto dei requisiti di certezza, liquidità e esigibilità la mancata liquidazione o certificazione del Credito al completamento della relativa procedura di liquidazione o certificazione effettuata dal Debitore o l'esito negativo di verifiche circa la sussistenza di tali requisiti svolte dal Cessionario presso il Debitore e il rifiuto o contestazione da parte del Debitore, in tutto o in parte, in sede o stragiudiziale o giudiziale” (cfr. art. 6, lett. (e), doc. 1)”, nonché in relazione al fatto che “iii) “il contratto e/o le cessioni di singoli Crediti potranno essere risolti dal Cessionario, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso che (i) le dichiarazioni e garanzie del Cedente di cui all'articolo 6 risultino in qualsiasi momento di vigenza del Contratto non veritiere, non corrette o incomplete. In caso di risoluzione il Cessionario avrà diritto all'immediato pagina 3 di 8 pagamento di un importo pari al Corrispettivo versato al Cedente, maggiorato di interessi al Tasso di Mora [i.e. BCE + 8 %], decorrenti dal giorno in cui era stato disposto il trasferimento del Corrispettivo dal cessionario al Cedente e fino al giorno in cui il Cedente disporrà il pagamento dell'importo da restituire, fatto salvo il maggior danno” (cfr. art. 9, doc. 1)”. 2) Ha quindi chiesto, oltre alla restituzione della parte di corrispettivo già pagata, pari a € 240.160,00, la condanna al pagamento dell'importo di € 60.040,00, pari al maggior danno dovuto a titolo di interesse positivo derivante dalla cessione di un credito inesistente: danno comprensivo del valore del credito, degli interessi e delle spese sostenute dal cessionario. Sono stati altresì richiesti gli interessi sul versamento della prima tranche del pagamento, oltre alla differenza tra gli interessi al tasso di mora ex art. 1284 c.c. e quelli di cui al tasso ex art. 231/2002 ex d. lgs. n. 231/2002 che il debitore avrebbe dovuto pagare. In comparsa di risposta, si noti, viene richiamata anche la garanzia relativa al fatto che “il Cedente dichiara e garantisce che le certificazioni relative ai Crediti oggetto di cessione sono valide ed efficaci ai sensi della normativa vigente”.
Parte attrice opponente evidenzia che il contratto di cessione non può dirsi risolto, perché la revoca della certificazione non priva la cessione del credito di validità o di efficacia, tenuto conto da un lato che si tratta di circostanza successiva alla cessione e che, in secondo luogo, non è riconducibile al fatto della cedente. Inoltre, si afferma che il credito resta valido ed efficace ai sensi dell'art. 106 d. gls. n. 50/2016, in difetto di rifiuto del debitore ceduto. Neppure può contestarsi una dichiarazione infedele in quanto al momento della cessione la certificazione del credito era esistente. Inoltre si tratta di una cessione pro soluto, sicché la stessa non si estende a garantire l'adempimento da parte del debitore. In via riconvenzionale, si chiede, laddove si accerti l'insussistenza della risoluzione, la condanna della banca convenuta al pagamento del saldo del prezzo e, in caso negativo, la condanna della medesima banca al pagamento dei costi di cessione imputati ad CP_3
La banca convenuta osserva che “i) la definizione di Crediti ai sensi del contratto è la seguente: “i crediti oggetto di cessione pro soluto dal Cedente al Cessionario, esistenti alla data di sottoscrizione della presente Proposta di Acquisto e che siano stati certificati ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis del D.L. del 29.11.2008 n. 185 s.m.l. e della normativa applicabile in materia indicati nell'Allegato 1”; ii) nell'Allegato 1 della Cessione il credito portato dalla fattura n. 2 era espressamente indicato come certificato (cfr. allegato 1 alla proposta di acquisto prodotta sub doc. 1) iii) alle dichiarazioni e garanzie standard rese dal cedente, le Parti ne hanno aggiunta una ulteriore volta a garantire espressamente che “le certificazioni relative ai Crediti oggetto di cessione sono valide ed efficaci ai sensi della normativa vigente” (cfr. doc. 1). Non vi è dubbio, quindi, circa l'oggetto della Cessione: un credito validamente certificato”. Inoltre non corrisponde al vero il fatto che “la cessione del credito è efficace ed è opponibile ex art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016 [al Comune] non avendola quest'ultimo rifiutata nel termine perentorio di 45 giorni dalla notifica della cessione”. Si osserva inoltre che “La cessione di un credito certificato è infatti regolata dall'art. 37 comma 7 bis D.L. 66/2014 che stabilisce che “le cessioni dei crediti certificati (…) possono essere stipulate mediante scrittura privata (…). Le suddette cessioni dei crediti certificati si pagina 4 di 8 intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica, che costituisce data certa, qualora queste non le rifiutino entro sette giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Non si applicano alle predette cessioni dei crediti le disposizioni di cui all'articolo 117, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267” . Ove manchi un credito certificato deve invece trovare applicazione il Codice degli appalti pubblici (i.e, D.Lgs. 163 del 2006 poi sostituito dal D.L.gs. 50 del 2016) che statuisce che “ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
3. Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”. Orbene, nella specie, avendo la acquistato un CP_1 credito certificato non sono state rispettate le formalità previste dal Codice degli appalti pubblici e, quindi, l'atto di cessione non è stato stipulato “mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Infine si è messo in luce che “È agli atti la comunicazione del 10 marzo 2022 con la quale il Responsabile del Settore Finanziario del ha revocato la certificazione Controparte_2 resa sul presupposto che, alla data di certificazione del credito, il Comune era commissariato ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (cfr. ns. doc. 5). Per cui alla data in cui la certificazione è stata resa la stessa non poteva essere rilasciata. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 ter, della Legge. 185/2008 “la certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata, a pena di nullità: a) dagli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Di qui l'evidente violazione da parte dell'opponente delle garanzie contrattuali rilasciate”.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue. La risoluzione non può operare nel caso in cui si verifichino i presupposti per azionare le garanzie;
queste ultime, contrattualmente previste, hanno ragione di essere attivate proprio in forza e per effetto della vigenza del contratto. La risoluzione dello stesso sarebbe quindi un controsenso. La garanzia costituisce, tecnicamente, l'assunzione di un rischio, al verificarsi del quale sorge un preciso obbligo, e non già una condotta dovuta dal cui inadempimento, solo, può discendere la risoluzione del rapporto. Tipicamente infatti la garanzia si assume con riguardo allo stato di fatto e/o di diritto del bene oggetto del contratto al momento della stipula. E in questo senso depone l'art. 6 delle condizioni generali di contratto, laddove riferisce alla data della stipula le dichiarazioni e le garanzie di cui alla medesima disposizione. È infatti logico che detto stato possa solo essere garantito e non anche formare oggetto di un'obbligazione (ossia di un obbligo di condotta), perché come già evidenziava il , non CP_4 pagina 5 di 8 ha senso obbligarsi (ossia ritenere che costituisca un obbligo e quindi un dovere di condotta) a ché lo schiavo sia sano se, al momento della vendita, era malato (la condotta del debitore, successiva al contratto, non può retroagire nel tempo). Tutt'al più un simile stato di fatto può formare solo oggetto di garanzia. Una risoluzione opera quindi solo in presenza della violazione di un'obbligazione in senso stretto, i.e. di una condotta dovuta. La garanzia, invece, puramente e semplicemente, la si esercita. Per questo stesso motivo, non è possibile prevedere una clausola risolutiva espressa in relazione al rischio fatto proprio da una garanzia, potendo venire in rilievo solo l'inadempimento di un'obbligazione in senso stretto. Ne consegue che le pretese di parte attrice possono trovare fondamento nell'ambito di una garanzia, e non anche quale conseguenza di un inadempimento di parte convenuta (né, di conseguenza, in una risoluzione). Consegue che non opera una risoluzione in senso stretto.
Piuttosto, si osserva quanto segue. Il contratto ha per oggetto crediti certificati. Parte attrice opponente ha prestato garanzia in ordine al fatto che il credito fosse certificato. La circostanza che la revoca della certificazione sia successiva rispetto al contratto non ha rilievo, perché la stessa si fonda su circostanze esistenti al momento della cessione (i.e. il fatto che il credito non potesse essere certificato, in quanto il comune al momento della certificazione era stato commissariato). Quindi rileva essenzialmente, nell'economia del contratto, che il credito sia certificato, e del pari che non vi siano contestazioni sul punto. Non assume rilievo il fatto che, in tesi, il provvedimento di revoca della certificazione possa essere invalido, perché nell'ottica del contratto anche solo il rischio della mancata certificazione deve porsi a carico del cedente. Consegue il diritto di parte convenuta di azionare l'art. 1266 c.c. perché il credito acquistato non corrisponde ai criteri contrattualmente previsti. Vale inoltre la clausola di cui all'art. 18 delle condizioni generali di contratto, richiamata in ricorso monitorio e in comparsa di risposta.
pagina 6 di 8 Consegue che appare dovuta la restituzione di € 240.160,00 a titolo di rimborso del corrispettivo a suo tempo versato da;
sono altresì dovuti gli interessi dalla data CP_1 in cui è stato disposto il pagamento del corrispettivo, ossia il 26.2.2021, all'11 novembre 2024, e pari a pari a € 85.649,95, avuto riguardo al tasso di interessi convenuto (tasso BCE + 8%) oltre agli ulteriori interessi fino al saldo effettivo. Si tratta di punti che hanno formato oggetto pagina 7 di 8 del decreto ingiuntivo opposto (che, come tale, va confermato). Consegue però e altresì la condanna al pagamento di € 60.040,00 a titolo di maggior danno (i.e. importo pari alla differenza tra il valore nominale del credito ceduto e quanto pagato dalla a tutolo di corrispettivo: 300.200,00 – 240.160,00); non si tratta di domanda CP_1 nuova, essendo stata svolta fin dalla sede monitoria, sicché la stessa non può dirsi tardiva. Circa invece il maggiore danno, pari alla differenza tra gli interessi ex D.lgs. 231/2002 dovuti dal debitore ceduto dalla data di scadenza della fattura al saldo, e quanto è tenuto a corrispondere il cedente a titolo di interessi al tasso di mora, la relativa domanda è respinta. Il tasso di mora contrattualmente convenuto (tasso BCE + 8%) è superiore a quello legalmente previsto e integra già ex se una clausola penale;
ora, in presenza di quest'ultima, il maggiore danno è risarcibile solo se previsto contrattualmente (art. 1382 c. I ultima proposizione c.c.): clausola che non pare ricorrere nel contratto. Dunque sono dovuti solo gli interessi in base al tasso di mora contrattualmente convenuto, sul residuo di € 60.040,00, rapportati al momento in cui e parte convenuta avrebbe avuto diritto (i.e. dalla scadenza della fattura), i.e. dal 31.12.2021 (come si evince dalla certificazione). Circa la domanda riconvenzionale di parte opponente, la stessa chiede la condanna alla restituzione di costi di cessione che ella stessa non allega (né dimostra) essere stati pagati, come eccepito da parte convenuta. Spese pari a € 18.000,00, avuto riguardo al valore della causa, previa riduzione delle spese della fase istruttoria (di natura sostanzialmente documentale), oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 17451/2025 emesso da questo tribunale e per l'effetto ne DICHIARA L'esecutorietà CONDANNA al pagamento in favore di CP_3 Controparte_1
• di € 60.040,00, oltre agli interessi in base al tasso di mora contrattualmente convenuto dal 31.12.2021 al saldo effettivo
• di € 18.000,00, , oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. RESPINGE Ogni ulteriore domanda Milano, 18 novembre 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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