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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1003 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1003 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MATILDE GALMARINI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. EMANUELE PARLATI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 8.10.2024 le parti hanno trasmesso note contenentio le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente: l'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto delle domande formulate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto, disponga la separazione giudiziale dei coniugi, signori e , alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: 1) autorizzazione ai coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) abitazione della casa coniugale, sita in Monterosi (VT), in Via Severini Francesco di Anastasio n°2 assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto, Parte_1 essendosene il marito già allontanata portando con sé i propri effetti personali;
3) affidamento condiviso dei piccoli e con residenza stabile con la madre presso l'immobile Per_1 Per_2 in Monterosi in Via Severini Francesco di Anastasio n°2, con facoltà per il padre di averli con sé, rispettivamente, per due fine settimana alternati al mese dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 20,00 e, nel corso della settimana, nella giornata di giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, quando i figli dovranno essere riportati al proprio domicilio. Inoltre i genitori potranno avere con sé i figli nel consueto periodo di vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, iniziando il Natale 2021 con la madre ed il Capodanno 2021 con il padre. Analogamente nel periodo pasquale, in coerenza con le vacanze scolastiche, i genitori potranno avere con sé i figli per quattro giorni consecutivi dal Venerdì Santo alla giornata di Pasquetta alternativamente tra loro, iniziando la Pasqua 2021 con il padre. Nel corso del consueto periodo di ferie estive i genitori avranno con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) il padre contribuirà al mantenimento dei piccoli e corrispondendo l'importo mensile di € 800,00, Per_2 Per_1 oltre rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della madre;
il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, ricreative e sportive, nonché a quelle mediche non rimborsabili dal S.S.N., concordando preventivamente con la madre le necessità e le esigenze dei figli per un loro sviluppo sereno ed equilibrato. 6) consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione dei minori sui passaporti di entrambi i genitori;
7) assegno di mantenimento a carico del marito IG.
[...]
ed in favore della moglie sig.ra dell'importo di € 300,00, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento da corrispondersi a mezzo bonifico bancario o equipollente entro e non oltre il 5 di ogni mese al domicilio di lei;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - nel merito, rigettare, per i suesposti motivi, la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- disporre, comunque, la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) autorizzazione ai coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) abitazione della casa coniugale, sita in Monterosi (VT), in Via Severini Francesco di Anastasio n. 2 assegnata alla IG.ra con quanto Parte_1 in essa contenuto, con obbligo della IG.ra ad adempiere al pagamento Parte_1 della residua quota di mutuo fondiario, la cui ipoteca grava sul predetto immobile;
3) affidamento condiviso dei piccoli e con residenza stabile con la madre presso Per_1 Per_2
l'immobile in Monterosi in Via Severini Francesco di Anastasio n. 2, con facoltà per il padre di averli con sé, rispettivamente, per due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica sera alle 20:00; durante la settimana il sig. starà con i figli CP_1 dal martedì alle ore 19:00 quando la sig. porterà i figli presso il padre, fino al Parte_1 mercoledì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione della madre alle ore 8:30 quando la scuola è chiusa. Inoltre i genitori potranno avere con sé i figli nel consueto periodo di vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, iniziando il Natale 2021 con la madre ed il Capodanno 2021 con il padre. Analogamente nel periodo pasquale, in coerenza con le vacanze scolastiche, i genitori potranno avere con sé i figli per quattro giorni consecutivi dal Venerdì Santo alla giornata di Pasquetta alternativamente tra loro, iniziando la Pasqua 2021 con il padre. Nel consueto periodo di ferie estive i genitori avranno con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il padre contribuirà al mantenimento dei piccoli e corrispondendo l'importo mensile di € 400,00, Per_2 Per_1 oltre rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della madre;
il padre contribuirà inoltre, nella misura del 50% alle spese scolastiche, ricreative e sportive, nonché a quelle mediche non rimborsabili dal S.S.N., concordando preventivamente con la madre le necessità e le esigenze dei figli per un loro sviluppo sereno ed equilibrato;
5) consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione dei minori sui passaporti di entrambi i genitori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale dal IG. in relazione al matrimonio celebrato con rito Controparte_1 concordatario in data 18.04.2010 in LL AB (atto n. 4, P,II, S.A anno 2010). A fondamento della domanda ha dedotto: a) che dall'unione erano nati i figli (nato il Per_1
10.10.2009) e (nato il [...]); b) che la famiglia aveva fissato la propria Per_2 residenza presso la casa coniugale sia in Monterosi, abitazione costituita da una porzione di villetta bifamiliare con area esterna di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, immobile acquistato in data 11.2.2008 e sul quale gravava un contratto di mutuo stipulato da entrambi i coniugi con un debito residuo di circa € 35.000,00; c) che dopo un certo periodo di tempo, l'unione coniugale era venuta meno rendendo intollerabile la convivenza e la prosecuzione del rapporto coniugale, tanto da indurre il marito, con il consenso della moglie, ad allontanarsi dalla casa coniugale;
d) di non essere economicamente indipendente, essendo disoccupata e dovendosi occupare dell'educazione e della crescita dei figli ed in particolare del figlio affetto da autismo e che necessitava di continue cure Per_2 ed assistenza. Tale circostanza, infatti, l'aveva costretta anche a non proseguire nell'attività lavorativa part-time che aveva intrapreso proprio per la necessità di seguire i figli. A tal riguardo aggiungeva che la malattia del figlio richiedeva trattamenti fisioterapici e farmacologici il cui costo si aggirava intorno agli € 800,00 mensili, a cui riusciva a far fronte, solo parzialmente, con l'indennità di accompagnamento che le veniva corrisposta dall'Inps (euro 500,00 mensili); e) che il marito lavorava come elettricista ed allarmista in modo autonomo, senza un regolare contratto, percependo un uno stipendio netto di circa € 2.500,00 mensili. Alla luce di tali considerazioni, dichiarata la separazione personale, ha chiesto l'emissione dei provvedimenti nella misura indicata nelle proprie conclusioni.
Costituitosi in giudizio parte resistente, aderiva su alcune delle richieste di parte ricorente: la richiesta di separazione personale, quella di affido condiviso dei figli con collocazione degli stessi presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Con riguardo alle ulteriori deduzioni di parte ricorrente contestava le stesse;
in particolare, quelle relative alle deduzioni di carattere economico operate da parte istante, che in relazione al reddito mensile del (quantificato da parte attrice in euro 2.500) veniva, al contrario, dal resistente CP_1 indicato in euro 1.200,00, con determinazione di un contributo per i figli minori di euro 300,00, con richiesta di rigetto di ogni altra richiesta.
All'esito dell'udienza presidenziale venivano emessi in data 22.7.2021 i provvedimenti provvisori ed urgenti che, oltre all'affidamento condiviso dei due figli minori collocati presso la casa familiare che veniva assegnata alla ricorrente ed a specifiche modalità di incontro padre/figli, stabilivano a carico del resistente un contributo complessivo di euro 400,00 per il mantenimento dei figli oltre il 60% delle spese straordinarie e di euro 150,00 per il mantenimento del coniuge. Con il medesimo provvedimento, disposto il giudizio di merito ed assunte le prove ammesse (testi e documenti) all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da entrambe le parti, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse. Quanto all'affidamento dei due minori, al loro collocamento ed alle modalità di incontro figli/genitore non collocatario, in assenza di contestazioni su tale aspetto può provvedersi in maniera analoga rispetto a quanto già deciso con il provvedimento presidenziale del 22.7.2021, salva la modifica richiesta dalle parti all'udienza del 27.6.2023. In merito alle questioni di ordine economico appare legittimo confermare, seppur con le modifiche di seguito indicate, le valutazioni già espresse in sede presidenziale. Ciò in ragione del fatto che le prove assunte nel corso del giudizio di merito – in particolare quelle riguardanti l'effettiva attività lavorativa, oltre a quelle part-time svolta dal - non sono apparse CP_1 risolutive della questione con particolare riguardo al dedotto reddito del resistente indicato in euro 2.500,00 mensili. Tanto, considerando sia la documentazione depositata (l'Estratto previdenziale il cui contenuto non appare compatibile con le deduzioni di parte ricorrente) che le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente (IG. redattore della perizia Testimone_1 investigativa prodotta dal ricorrente, udienza 7.2.2023) in relazione alle effettive modalità ed ai tempi di lavoro del . Ciò, considerando, su tale aspetto i limitati tempi di CP_1 osservazione e l'assenza di ulteriori elementi istruttori su tale aspetto. Per tali considerazioni possono essere quindi confermate le valutazioni operate all'esito dell'udienza presidenziale con provvedimento in atti del 22.7.2021, che in questa sede si intendono richiamate. In ragione del decorso del tempo, appare, però, legittimo stabilire un incremento degli importi a suo tempo già fissati, considerando, infatti, come le esigenze dei figli mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo e giustifichino, in ogni caso, “un adeguamento automatico dell'assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione” (Cass n. 8927/2012) Pertanto il contributo a suo tempo fissato in euro 400,00 mensili può essere oggi incrementato fino ad euro 500,00 mensili Considerando il complessivo esito del giudizio, le spese processuali possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_2 in relazione al matrimonio celebrato il 18.04.2010 in LL AB (atto n. 4, P,II, S.A anno 2010), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Monterosi, in Via Severini Francesco di Anastasio n. 2, a parte ricorrente la quale potrà viverci unitamente ai figli;
3. affida i figli minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20,30 della domenica e, nel corso della settimana, nella giornata di giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, quando i figli saranno riportati al proprio domicilio dal padre. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 15,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro Controparte_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie le quali, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo oltre alla somma di Euro 150,00 per il mantenimento del coniuge, dette somme dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, 5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 25/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice
Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1003 / 2021 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
( ) nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. MATILDE GALMARINI, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato il [...] a [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. EMANUELE PARLATI, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 8.10.2024 le parti hanno trasmesso note contenentio le seguenti rispettive conclusioni, parte ricorrente: l'Ecc.mo Tribunale, previo rigetto delle domande formulate da controparte perché infondate in fatto ed in diritto, disponga la separazione giudiziale dei coniugi, signori e , alle Parte_1 Controparte_1 seguenti condizioni: 1) autorizzazione ai coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) abitazione della casa coniugale, sita in Monterosi (VT), in Via Severini Francesco di Anastasio n°2 assegnata alla sig.ra con quanto in essa contenuto, Parte_1 essendosene il marito già allontanata portando con sé i propri effetti personali;
3) affidamento condiviso dei piccoli e con residenza stabile con la madre presso l'immobile Per_1 Per_2 in Monterosi in Via Severini Francesco di Anastasio n°2, con facoltà per il padre di averli con sé, rispettivamente, per due fine settimana alternati al mese dal venerdì all'uscita della scuola fino alla domenica sera alle 20,00 e, nel corso della settimana, nella giornata di giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, quando i figli dovranno essere riportati al proprio domicilio. Inoltre i genitori potranno avere con sé i figli nel consueto periodo di vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, iniziando il Natale 2021 con la madre ed il Capodanno 2021 con il padre. Analogamente nel periodo pasquale, in coerenza con le vacanze scolastiche, i genitori potranno avere con sé i figli per quattro giorni consecutivi dal Venerdì Santo alla giornata di Pasquetta alternativamente tra loro, iniziando la Pasqua 2021 con il padre. Nel corso del consueto periodo di ferie estive i genitori avranno con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
5) il padre contribuirà al mantenimento dei piccoli e corrispondendo l'importo mensile di € 800,00, Per_2 Per_1 oltre rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della madre;
il padre contribuirà, inoltre, nella misura del 50%, alle spese scolastiche, ricreative e sportive, nonché a quelle mediche non rimborsabili dal S.S.N., concordando preventivamente con la madre le necessità e le esigenze dei figli per un loro sviluppo sereno ed equilibrato. 6) consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione dei minori sui passaporti di entrambi i genitori;
7) assegno di mantenimento a carico del marito IG.
[...]
ed in favore della moglie sig.ra dell'importo di € 300,00, a CP_1 Parte_1 titolo di mantenimento da corrispondersi a mezzo bonifico bancario o equipollente entro e non oltre il 5 di ogni mese al domicilio di lei;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”. Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - nel merito, rigettare, per i suesposti motivi, la domanda di assegno di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- disporre, comunque, la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) autorizzazione ai coniugi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) abitazione della casa coniugale, sita in Monterosi (VT), in Via Severini Francesco di Anastasio n. 2 assegnata alla IG.ra con quanto Parte_1 in essa contenuto, con obbligo della IG.ra ad adempiere al pagamento Parte_1 della residua quota di mutuo fondiario, la cui ipoteca grava sul predetto immobile;
3) affidamento condiviso dei piccoli e con residenza stabile con la madre presso Per_1 Per_2
l'immobile in Monterosi in Via Severini Francesco di Anastasio n. 2, con facoltà per il padre di averli con sé, rispettivamente, per due fine settimana alternati al mese dal venerdì alle ore 17:00 fino alla domenica sera alle 20:00; durante la settimana il sig. starà con i figli CP_1 dal martedì alle ore 19:00 quando la sig. porterà i figli presso il padre, fino al Parte_1 mercoledì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola ovvero presso l'abitazione della madre alle ore 8:30 quando la scuola è chiusa. Inoltre i genitori potranno avere con sé i figli nel consueto periodo di vacanze natalizie dal 24 dicembre al 31 dicembre e/o dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, iniziando il Natale 2021 con la madre ed il Capodanno 2021 con il padre. Analogamente nel periodo pasquale, in coerenza con le vacanze scolastiche, i genitori potranno avere con sé i figli per quattro giorni consecutivi dal Venerdì Santo alla giornata di Pasquetta alternativamente tra loro, iniziando la Pasqua 2021 con il padre. Nel consueto periodo di ferie estive i genitori avranno con sé i figli per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il padre contribuirà al mantenimento dei piccoli e corrispondendo l'importo mensile di € 400,00, Per_2 Per_1 oltre rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della madre;
il padre contribuirà inoltre, nella misura del 50% alle spese scolastiche, ricreative e sportive, nonché a quelle mediche non rimborsabili dal S.S.N., concordando preventivamente con la madre le necessità e le esigenze dei figli per un loro sviluppo sereno ed equilibrato;
5) consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti con iscrizione dei minori sui passaporti di entrambi i genitori. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la IG.ra ha chiesto dichiararsi la separazione Parte_1 personale dal IG. in relazione al matrimonio celebrato con rito Controparte_1 concordatario in data 18.04.2010 in LL AB (atto n. 4, P,II, S.A anno 2010). A fondamento della domanda ha dedotto: a) che dall'unione erano nati i figli (nato il Per_1
10.10.2009) e (nato il [...]); b) che la famiglia aveva fissato la propria Per_2 residenza presso la casa coniugale sia in Monterosi, abitazione costituita da una porzione di villetta bifamiliare con area esterna di proprietà di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, immobile acquistato in data 11.2.2008 e sul quale gravava un contratto di mutuo stipulato da entrambi i coniugi con un debito residuo di circa € 35.000,00; c) che dopo un certo periodo di tempo, l'unione coniugale era venuta meno rendendo intollerabile la convivenza e la prosecuzione del rapporto coniugale, tanto da indurre il marito, con il consenso della moglie, ad allontanarsi dalla casa coniugale;
d) di non essere economicamente indipendente, essendo disoccupata e dovendosi occupare dell'educazione e della crescita dei figli ed in particolare del figlio affetto da autismo e che necessitava di continue cure Per_2 ed assistenza. Tale circostanza, infatti, l'aveva costretta anche a non proseguire nell'attività lavorativa part-time che aveva intrapreso proprio per la necessità di seguire i figli. A tal riguardo aggiungeva che la malattia del figlio richiedeva trattamenti fisioterapici e farmacologici il cui costo si aggirava intorno agli € 800,00 mensili, a cui riusciva a far fronte, solo parzialmente, con l'indennità di accompagnamento che le veniva corrisposta dall'Inps (euro 500,00 mensili); e) che il marito lavorava come elettricista ed allarmista in modo autonomo, senza un regolare contratto, percependo un uno stipendio netto di circa € 2.500,00 mensili. Alla luce di tali considerazioni, dichiarata la separazione personale, ha chiesto l'emissione dei provvedimenti nella misura indicata nelle proprie conclusioni.
Costituitosi in giudizio parte resistente, aderiva su alcune delle richieste di parte ricorente: la richiesta di separazione personale, quella di affido condiviso dei figli con collocazione degli stessi presso la madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare. Con riguardo alle ulteriori deduzioni di parte ricorrente contestava le stesse;
in particolare, quelle relative alle deduzioni di carattere economico operate da parte istante, che in relazione al reddito mensile del (quantificato da parte attrice in euro 2.500) veniva, al contrario, dal resistente CP_1 indicato in euro 1.200,00, con determinazione di un contributo per i figli minori di euro 300,00, con richiesta di rigetto di ogni altra richiesta.
All'esito dell'udienza presidenziale venivano emessi in data 22.7.2021 i provvedimenti provvisori ed urgenti che, oltre all'affidamento condiviso dei due figli minori collocati presso la casa familiare che veniva assegnata alla ricorrente ed a specifiche modalità di incontro padre/figli, stabilivano a carico del resistente un contributo complessivo di euro 400,00 per il mantenimento dei figli oltre il 60% delle spese straordinarie e di euro 150,00 per il mantenimento del coniuge. Con il medesimo provvedimento, disposto il giudizio di merito ed assunte le prove ammesse (testi e documenti) all'udienza dell'8.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata e va pertanto accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia previste dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata in tale senso da entrambe le parti, debba essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta pertanto limitata alla delibazione delle questioni attinenti alle altre questioni controverse. Quanto all'affidamento dei due minori, al loro collocamento ed alle modalità di incontro figli/genitore non collocatario, in assenza di contestazioni su tale aspetto può provvedersi in maniera analoga rispetto a quanto già deciso con il provvedimento presidenziale del 22.7.2021, salva la modifica richiesta dalle parti all'udienza del 27.6.2023. In merito alle questioni di ordine economico appare legittimo confermare, seppur con le modifiche di seguito indicate, le valutazioni già espresse in sede presidenziale. Ciò in ragione del fatto che le prove assunte nel corso del giudizio di merito – in particolare quelle riguardanti l'effettiva attività lavorativa, oltre a quelle part-time svolta dal - non sono apparse CP_1 risolutive della questione con particolare riguardo al dedotto reddito del resistente indicato in euro 2.500,00 mensili. Tanto, considerando sia la documentazione depositata (l'Estratto previdenziale il cui contenuto non appare compatibile con le deduzioni di parte ricorrente) che le dichiarazioni rese dal teste di parte ricorrente (IG. redattore della perizia Testimone_1 investigativa prodotta dal ricorrente, udienza 7.2.2023) in relazione alle effettive modalità ed ai tempi di lavoro del . Ciò, considerando, su tale aspetto i limitati tempi di CP_1 osservazione e l'assenza di ulteriori elementi istruttori su tale aspetto. Per tali considerazioni possono essere quindi confermate le valutazioni operate all'esito dell'udienza presidenziale con provvedimento in atti del 22.7.2021, che in questa sede si intendono richiamate. In ragione del decorso del tempo, appare, però, legittimo stabilire un incremento degli importi a suo tempo già fissati, considerando, infatti, come le esigenze dei figli mutano in ragione del semplice trascorrere del tempo e giustifichino, in ogni caso, “un adeguamento automatico dell'assegno, senza bisogno di specifica dimostrazione” (Cass n. 8927/2012) Pertanto il contributo a suo tempo fissato in euro 400,00 mensili può essere oggi incrementato fino ad euro 500,00 mensili Considerando il complessivo esito del giudizio, le spese processuali possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra Parte_2 in relazione al matrimonio celebrato il 18.04.2010 in LL AB (atto n. 4, P,II, S.A anno 2010), ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. assegna la casa familiare sita in Monterosi, in Via Severini Francesco di Anastasio n. 2, a parte ricorrente la quale potrà viverci unitamente ai figli;
3. affida i figli minori congiuntamente ai genitori con permanenza presso la madre, con facoltà per il padre di vederli e averli con sé ogni qualvolta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre e con preavviso di almeno ventiquattro ore. In caso di disaccordo tra le parti il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà vedere e tenere con sé i figli a settimane alterne al mese, dall'uscita di scuola del venerdi alle ore 20,30 della domenica e, nel corso della settimana, nella giornata di giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alle ore 20,00, quando i figli saranno riportati al proprio domicilio dal padre. Le festività natalizie e pasquali verranno trascorse con ciascuno dei genitori alternativamente, vale a dire dalle ore 15,00 del 24 alle ore 20,30 del 30 dicembre con un genitore e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 20,30 del 6 gennaio con l'altro e, durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua e quello del sabato precedente con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo ed il giorno successivo con l'altro ad iniziare dalla madre;
durante le vacanze estive nei mesi di luglio ed agosto i minori trascorreranno venti giorni continuativi con ciascun genitore, con comunicazione da effettuarsi preventivamente entro il 30 maggio di ogni anno.
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro Controparte_1
500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, oltre al 60% delle spese straordinarie le quali, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo oltre alla somma di Euro 150,00 per il mantenimento del coniuge, dette somme dovranno essere rivalutate annualmente secondo gli indici ISTAT, 5. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 25/02/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco