TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
6052 /2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 6052/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt. 429 e
447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n.1371/2019 ordine n.4136/2019 ruolo del 20 marzo 2019 del Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto alla società CO TO RL di pagare alla società la Parte_1 somma di euro 16.662,29 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società CO TO RL proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, domandando l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 633 e ss. cpc e per l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare la concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione avendo la controparte confermato il mancato pagamento
1 dei canoni di locazione dovuti ed in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che il giudice con ordinanza a verbale 9 settembre 2019 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti alla discussione ex art. 420 cpc;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la società in qualità di proprietaria Parte_1 dell'unità immobiliare sita in via Dalmazia n. 12/14 a Brescia (BS), costituita da un immobile singolo a piano terra con seminterrato (identificato catastalmente NTC Fg. 135 map. Particelle
166, zona censuaria 2, categoria D/7, rendita catastale euro 5.782,00), stipulava con la società opponente CO TO RL (già GI RL) un contratto di locazione ad uso non abitativo, registrato in data 27/10/2015 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di
Brescia 2, con cui veniva pattuito un canone annuo di locazione pari ad euro 22.200,00 da corrispondere al locatore in rate mensili di euro 1.850,00, oltre al pagamento dell'imposta di registro e della metà delle spese di copertura assicurativa relativa all'immobile poste a carico del conduttore (artt. 5, 13 e 8 del contratto di locazione prodotto da parte opposta);
rilevato che in data 2 marzo 2018 e successivamente ancora in data 9 agosto 2018 la società
CO TO RL comunicava al locatore a mezzo p.e.c. la volontà di recedere dal contratto di locazione invocando a sostegno della propria pretesa la previsione contenuta all'art. 4 del suddetto contratto, rubricato “durata del canone di locazione e rilascio dell'immobile”, nonché all'art. 27 l. 392/1978 così come modificato dall'art. 7 l. 9/2007, che prevede la possibilità di recedere dal contratto qualora ricorrano gravi ragioni, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi con raccomandata a/r, adducendo come motivo la “strutturale riorganizzazione aziendale” che avrebbe reso economicamente pregiudizievole sostenere il costo della locazione (cfr. raccomandata a/r datata
2 marzo 2018 di parte opponente);
rilevato quanto all'accertamento della legittimità del recesso ex art. 27 di cui alla l. 392/1978,
(comunicato dalla società CO TO RL al locatore con raccomandata A/R in data 2 marzo
2018) che la riorganizzazione strutturale dell'azienda non costituisce giusto motivo per recedere dal contratto di locazione ai sensi l'articolo 27 sopra menzionato, richiamata a questo riguardo
2 la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, l. n. 392 del 1978, devono essere determinate da avvenimenti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che ne rendano oltremodo gravosa la prosecuzione. La gravosità di tale prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal medesimo conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve non solo eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma consistere, altresì, ove venga in rilievo l'attività di un'azienda, in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie idoneo ad incidere significativamente sull'andamento dell'azienda stessa globalmente considerata” (cfr. ex multis Cass. n.23639/2019);
ritenuto che nel caso di specie la società conduttrice CO TO RL non ha provato lo squilibrio oggettivo della prestazione contrattuale individuata al momento del recesso, né la significativa incidenza di tale squilibrio sull'andamento della propria attività globalmente considerata, tale da rendere la prosecuzione del rapporto locatizio oltremodo gravosa per essa società conduttrice, limitandosi semplicemente a contestare le fatture prodotte da controparte e poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, motivo per cui, in assenza dei gravi motivi richiesti dalla normativa in tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, deve ritenersi illegittimo il preteso recesso di parte opponente dal citato contratto di locazione;
rilevato per il resto che l'opponente non contesta sostanzialmente l'importo del credito azionato dalla società locatrice relativo ai canoni scaduti e non pagati, importo peraltro Parte_1 risultante dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta/opposta e solo genericamente contestata dalla parte attrice/opponente;
ritenuto dunque, che per i motivi sopra esposti l'opposizione presentata dalla società CO
TO RL avverso il decreto ingiuntivo n.1371/2019 ordine n.4136/2019 ruolo del 20 marzo 2019 del Tribunale di Brescia deve essere rigettata ed il decreto confermato;
ritenuto quanto alla domanda ex art. 96 cpc svolta da parte convenuta/opposta, che non vi è prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, vale a dire la colpa grave o la mala fede della controparte;
3 ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la società CO TO RL va condannata a rimborsare alla società le spese di lite, che si liquidano come in Parte_1 dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società CO TO RL avverso il decreto ingiuntivo n.1371/2019 ordine n.4136/2019 ruolo del 20 marzo 2019 del Tribunale di Brescia;
b) condanna la società CO TO RL a rimborsare alla società le spese di causa che Pt_1 si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 29 gennaio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 6052/2019 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi degli artt. 429 e
447bis cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale;
visti ed esaminati gli atti;
visto il decreto ingiuntivo n.1371/2019 ordine n.4136/2019 ruolo del 20 marzo 2019 del Tribunale di Brescia con cui veniva ingiunto alla società CO TO RL di pagare alla società la Parte_1 somma di euro 16.662,29 oltre gli interessi come da domanda e le spese;
rilevato che la società CO TO RL proponeva rituale opposizione avverso il decreto ingiuntivo, domandando l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto per l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 633 e ss. cpc e per l'insussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile;
rilevato che si costituiva la società domandando in via preliminare la concessione Parte_1 della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione avendo la controparte confermato il mancato pagamento
1 dei canoni di locazione dovuti ed in via principale il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che il giudice con ordinanza a verbale 9 settembre 2019 autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione e successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, invitava le parti alla discussione ex art. 420 cpc;
ciò premesso, va rilevato innanzitutto che la società in qualità di proprietaria Parte_1 dell'unità immobiliare sita in via Dalmazia n. 12/14 a Brescia (BS), costituita da un immobile singolo a piano terra con seminterrato (identificato catastalmente NTC Fg. 135 map. Particelle
166, zona censuaria 2, categoria D/7, rendita catastale euro 5.782,00), stipulava con la società opponente CO TO RL (già GI RL) un contratto di locazione ad uso non abitativo, registrato in data 27/10/2015 presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di
Brescia 2, con cui veniva pattuito un canone annuo di locazione pari ad euro 22.200,00 da corrispondere al locatore in rate mensili di euro 1.850,00, oltre al pagamento dell'imposta di registro e della metà delle spese di copertura assicurativa relativa all'immobile poste a carico del conduttore (artt. 5, 13 e 8 del contratto di locazione prodotto da parte opposta);
rilevato che in data 2 marzo 2018 e successivamente ancora in data 9 agosto 2018 la società
CO TO RL comunicava al locatore a mezzo p.e.c. la volontà di recedere dal contratto di locazione invocando a sostegno della propria pretesa la previsione contenuta all'art. 4 del suddetto contratto, rubricato “durata del canone di locazione e rilascio dell'immobile”, nonché all'art. 27 l. 392/1978 così come modificato dall'art. 7 l. 9/2007, che prevede la possibilità di recedere dal contratto qualora ricorrano gravi ragioni, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, dandone comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi con raccomandata a/r, adducendo come motivo la “strutturale riorganizzazione aziendale” che avrebbe reso economicamente pregiudizievole sostenere il costo della locazione (cfr. raccomandata a/r datata
2 marzo 2018 di parte opponente);
rilevato quanto all'accertamento della legittimità del recesso ex art. 27 di cui alla l. 392/1978,
(comunicato dalla società CO TO RL al locatore con raccomandata A/R in data 2 marzo
2018) che la riorganizzazione strutturale dell'azienda non costituisce giusto motivo per recedere dal contratto di locazione ai sensi l'articolo 27 sopra menzionato, richiamata a questo riguardo
2 la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di recesso del conduttore di immobile adibito ad uso non abitativo, le ragioni che consentono al locatario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale, ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, l. n. 392 del 1978, devono essere determinate da avvenimenti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto, che ne rendano oltremodo gravosa la prosecuzione. La gravosità di tale prosecuzione, che deve avere una connotazione oggettiva, non potendo risolversi nella unilaterale valutazione effettuata dal medesimo conduttore in ordine alla convenienza o meno di continuare il rapporto locativo, deve non solo eccedere l'ambito della normale alea contrattuale, ma consistere, altresì, ove venga in rilievo l'attività di un'azienda, in un sopravvenuto squilibrio tra le prestazioni originarie idoneo ad incidere significativamente sull'andamento dell'azienda stessa globalmente considerata” (cfr. ex multis Cass. n.23639/2019);
ritenuto che nel caso di specie la società conduttrice CO TO RL non ha provato lo squilibrio oggettivo della prestazione contrattuale individuata al momento del recesso, né la significativa incidenza di tale squilibrio sull'andamento della propria attività globalmente considerata, tale da rendere la prosecuzione del rapporto locatizio oltremodo gravosa per essa società conduttrice, limitandosi semplicemente a contestare le fatture prodotte da controparte e poste alla base del decreto ingiuntivo opposto, motivo per cui, in assenza dei gravi motivi richiesti dalla normativa in tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, deve ritenersi illegittimo il preteso recesso di parte opponente dal citato contratto di locazione;
rilevato per il resto che l'opponente non contesta sostanzialmente l'importo del credito azionato dalla società locatrice relativo ai canoni scaduti e non pagati, importo peraltro Parte_1 risultante dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta/opposta e solo genericamente contestata dalla parte attrice/opponente;
ritenuto dunque, che per i motivi sopra esposti l'opposizione presentata dalla società CO
TO RL avverso il decreto ingiuntivo n.1371/2019 ordine n.4136/2019 ruolo del 20 marzo 2019 del Tribunale di Brescia deve essere rigettata ed il decreto confermato;
ritenuto quanto alla domanda ex art. 96 cpc svolta da parte convenuta/opposta, che non vi è prova della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, vale a dire la colpa grave o la mala fede della controparte;
3 ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto la società CO TO RL va condannata a rimborsare alla società le spese di lite, che si liquidano come in Parte_1 dispositivo;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) rigetta l'opposizione proposta dalla società CO TO RL avverso il decreto ingiuntivo n.1371/2019 ordine n.4136/2019 ruolo del 20 marzo 2019 del Tribunale di Brescia;
b) condanna la società CO TO RL a rimborsare alla società le spese di causa che Pt_1 si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfettario,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Brescia il 29 gennaio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
4