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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/07/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5215 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Settingiano, al Corso B. Telesio, n. 69 presso lo studio dell'avv. Yves Catanzaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Salerno, alla Via Corso Vittorio Emanuele, n. 111, presso lo studio dell'Avv.
Beniamino Mariano che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“1.- Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito a carico di per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 1 di 18 2.- Imporre al un contributo a titolo di assegno di mantenimento nei CP_1 confronti della sig.ra di € 400,00; Parte_1
3.- Preso atto che le figlie convivono ancora con la madre, assegnare la casa coniugale a con i mobili e gli arredi ivi presenti;
Parte_1
4.- Imporre al un contributo a titolo di mantenimento pari alla somma di CP_1
Euro 800,00 mensili, in ragione di Euro 400,00 per ciascuna delle figlie;
5.- Imporre al un contributo pari al 50% delle spese straordinarie secondo CP_1 le modalità che seguono:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e gruppo estivo
6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze”.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 2 di 18 PER IL RESISTENTE: “A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
B) La casa di abitazione coniugale sita in Tiriolo, via Magna Grecia n. 36, di proprietà del sig. resta assegnata alla moglie sig.ra Controparte_1 Parte_1 unitamente ai figli tutti maggiorenni, sino a quando i medesimi non saranno economicamente autosufficienti, essendosene già allontanato il sig. . CP_1
C). Il sig. provvederà, altresì, al pagamento in favore delle figlie CP_1 Per_1
ed , a titolo di contributo di mantenimento, della somma mensile
[...] Per_2 di € 250,00 per ognuna. I genitori suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie per i figli, ovvero i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal
S.S.N. in quanto necessarie (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), quelle scolastiche, sportive e ricreative, che dovranno essere preventivamente concordate.
D) quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, di proprietà di entrambi, gli stessi rimangono nella piena disponibilità della sig.ra
[...]
cosicché la sig.ra nell'eventualità in cui dovesse lasciare la Pt_1 Parte_1 casa coniugale, dovrà preventivamente concordare con il sig. quali beni CP_1 potrà asportare.
E) Le spese per le utenze tutte, dovranno essere ripartite per 1/3 in capo al sig.
e per 2/3 in capo alla sig.ra poiché i contatori a servizio della CP_1 Parte_1 casa coniugale e della dependance della stessa in cui vive il sig. sono unici. CP_1
Fin da questo momento si chiede che l'On. Tribunale adito voglia accogliere definitivamente le richieste e conclusioni innanzi espresse”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 27 dicembre 2022, - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in Tiriolo (CZ) in data 2 dicembre 1995 con CP_1
, in costanza del quale erano nati tre figli: (nato il 14 maggio
[...] Per_3
1999), (nata il [...]) ed (nata il [...]) Per_1 Per_2
- chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver, col
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 3 di 18 proprio comportamento, violato i doveri di assistenza morale e materiale e coabitazione, causando la crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Deduceva, in particolare, che il coniuge aveva progressivamente ridotto il proprio contributo al sostentamento ed al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, fino ad eliminarlo del tutto, tanto che al mantenimento delle figlie, non ancora economicamente autosufficienti, provvedeva unicamente la ricorrente. Inoltre, esponeva che il aveva abbandonato definitivamente la casa familiare, CP_1 trasferendosi in un altro immobile di sua proprietà.
Rappresentava di percepire, quale insegnate di scuola primaria presso l' I.C. “Don
G. Marazziti” di Marcellinara, uno stipendio di € 1.200,00; di aver, infatti, percepito
€ 28.505,41 nell'anno 2019, € 29.071,67 nell'anno 2020 ed € 27.474,78 nel 2021.
Di essere, altresì, proprietaria esclusiva di un immobile ubicato nel Comune di
Tiriolo, per la locazione del quale riceveva a titolo di canone di locazione € 300,00 mensili per i prossimi cinque anni, al termine dei quali era stata già fissata la definitiva vendita nella formula rent to buy.
Quanto al , anch'egli di professione insegnante presso l'I.I.S. “Fermi” di CP_1
Catanzaro, esponeva che questi, oltre alla retribuzione mensile di € 2.000,00, svolgeva saltuariamente attività lavorativa presso la ditta del figlio maggiore e percepiva mensilmente circa € 1.000,00 a titolo di canone di locazione dei tre immobili siti nel Comune di Tiriolo di cui era proprietario esclusivo.
Chiedeva, pertanto, quale coniuge economicamente più debole che aveva, altresì,
“rinunciato ad un percorso professionale differente per dedicarsi da sola alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli”, che venisse posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di € 400,00 ed a quello delle figlie non economicamente autonome mediante corresponsione di un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna), oltre il
50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale.
Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra riportate.
1.1. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 settembre
2023 , il quale – pur non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 4 di 18 – impugnava e contestava le avverse deduzioni, eccezioni e richieste poste a fondamento della domanda di addebito, rappresentando che – contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente – si era sempre occupato delle esigenze economiche della famiglia e dei figli, con i quali aveva un ottimo rapporto.
Deduceva, in particolare, di versare mensilmente ai figli benché Per_3 autonomo economicamente e ad l'importo di € 250,00 ciascuno e di Per_1 corrispondere ad la somma di € 50,00; di provvedere, altresì, al Per_2 pagamento delle utenze della casa coniugale, nonostante il suo allontanamento fosse avvenuto per esclusiva volontà della moglie, nonché del mutuo ipotecario n.61616666, intestato ad entrambi i coniugi e stipulato in data 21 maggio 2003 per un importo originario di € 40.000,00. Ed infatti, sosteneva di aver versato mediante bonifico – in seguito alla transazione intervenuta con la società , cessionaria CP_2 del credito - la somma di € 17.000,00.
Si opponeva, altresì, alla richiesta di mantenimento della moglie, rappresentando al riguardo che entrambi i coniugi disponevano di entrate idonee a consentire loro di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Esponeva, infatti, di aver percepito nel 2020 redditi per € 26.302,98; nel 2021 €
26.518,61 e nel 2022 €. 27.796,22, mentre la percepiva una retribuzione Parte_1 superiore a quella specificata in ricorso, pari ad € 1.700,00 ed era, altresì, proprietaria di ulteriori immobili, oltre a quello indicato e, in particolare, di un immobile sito in Tiriolo (CZ) e di un altro immobile sito in Satriano, “venduto alla sig.ra in data 30.05.2023 e del quale non si conosce il prezzo di Parte_2 vendita”.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 14 settembre 2023, con separata ordinanza del 27 settembre 2023, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in ragione della coabitazione con le figlie maggiorenni ma non economicamente autonome e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di euro 500,00 CP_1
a titolo di mantenimento delle figlie ed (euro 250,00 per Per_1 Per_2
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 5 di 18 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le medesime figlie. Nulla disponeva in merito all'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla ricorrente, atteso che entrambi i coniugi risultavano economicamente indipendenti.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 18 gennaio 2024.
1.3. Con memoria integrativa depositata il 15 dicembre 2023, la ricorrente impugnava e contestava le avverse deduzioni ed insisteva nell'accoglimento delle proprie domande, ad eccezione della richiesta di assegnazione della casa coniugale;
domanda alla quale dichiarava espressamente di rinunciare “avendo intenzione di trasferirsi quanto prima, unitamente alle figlie ed che con Per_1 Per_2 lei convivono, in altra abitazione”.
1.4. Con memoria integrativa depositata l'8gennaio 2024 il resistente insisteva, invece, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
1.5. Differita la predetta udienza per assenza del Giudice titolare del ruolo, alla successiva del 2 luglio 2024, stante la mancata richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., lo scrivente relatore disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio e fissava per detto incombente e per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, all'esito della quale – con provvedimento del 20 gennaio 2025 – era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 6 di 18 Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
3. In via successiva deve procedersi con l'esame della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
In sintesi, la ricorrente deduce che la crisi matrimoniale è stata causata dalla violazione da parte del del dovere di contribuire ai bisogni ed alle esigenze CP_1 della famiglia, al cui sostentamento provvede interamente la ricorrente con la propria retribuzione di € 1.200,00 mensili.
Tali circostanze sono avversate dal resistente che, all'opposto, afferma di aver sempre provveduto al mantenimento dei figli, alle spese familiari ed al pagamento di tutti gli oneri economici, tra cui il mutuo ipotecario contratto dai coniugi e le utenze domestiche, persino anche dopo il suo allontanamento dall'abitazione.
3.1. Non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza di legittimità è da tempo pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(così Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 40795 del 20/12/2021).
Come, dunque si evince dal testo delle citate pronunce, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 7 di 18 fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
Ed invero, la pronuncia di addebito non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri coniugali, essendo necessario l'accertamento della concreta idoneità della condotta a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 30721 del 29 novembre 2024).
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata, atteso che la ricorrente – oltre ad aver addotto circostanze estremamente generiche - non ha offerto allegazioni istruttorie utili all'accertamento della sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta e della loro efficacia causale.
Sebbene, infatti, la affermi di aver unicamente provveduto al Parte_1 sostentamento della famiglia a causa della progressiva inadempienza del coniuge, deve rilevarsi che la resistente nè deduce – a fronte del lungo periodo di convivenza matrimoniale (ed invero, i coniugi hanno contratto matrimonio nel lontano 2 dicembre 1995) - il momento a partire dal quale la contestata violazione si è manifestata, né dimostra di essersi occupata in via esclusiva, da un certo momento in avanti, del mantenimento della propria famiglia.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 8 di 18 Ed invero, la ricorrente - non solo non ha prodotto documentazione atta a riscontrare tale dedotta circostanza, non potendosi ritenere dirimente quella con la quale ha allegato di aver sostenuto delle spese, gravando anche sulla medesima l'obbligo di concorrere al mantenimento della famiglia – quanto non ha neppure avanzato richieste istruttorie, non avendo depositato le memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., né le ha formulate con l'atto introduttivo.
La domanda risulta, dunque, assai carente sotto il profilo della dimostrazione a monte, della violazione dell'obbligo di assistenza materiale da parte del e, CP_1 ancor di più, sotto il profilo del nesso causale, dal momento che la ricorrente si è limitata ad asserire in maniera estremamente generica che lo “squilibrio fra le contribuzioni dei coniugi alle esigenze della vita familiare, generava litigi e discussioni che hanno alimentato l'accrescere di un ambiente malsano e insalubre per la crescita e lo sviluppo della prole, oltre a comportare il dissolversi dell'unione materiale e spirituale fra i coniugi stessi”, omettendo del tutto di dimostrare, sotto il profilo causale, come l'asserita violazione abbia causato il tracollo dell'unione matrimoniale.
A ciò deve aggiungersi che la circostanza, peraltro anch'essa rimasta indimostrata, del mancato versamento alla moglie degli importi necessari per sostenere le spese ordinarie e straordinarie delle figlie nel lasso di tempo trascorso tra la crisi, ormai conclamata e l'incardinazione del presente procedimento, non assume alcun rilievo dirimente ai fini della domanda di addebito, giacché – come precisato dalla Suprema
Corte – “In tema di separazione con addebito, la prova del nesso causale tra la violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza deve essere riferita al periodo intercorrente tra le violazioni e l'insorgenza della crisi coniugale, non al tempo trascorso tra la cessazione della convivenza e la proposizione della domanda giudiziale (artt. 151 e 156 c.c.). (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 31765 del 10 dicembre 2024).
Per le medesime ragioni, deve ritenersi priva di autonomo rilievo, ai fini dell'addebito della separazione, il fatto che il resistente abbia nel corso del procedimento versato il contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie direttamente a queste, anziché alla moglie.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 9 di 18 Deve, invece, rilevarsi che il resistente, dal canto suo, nel contestare l'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda avversa e la loro inefficacia causale rispetto alla fine del rapporto coniugale, dà prova – a differenza della ricorrente – di aver adempiuto all'obbligo di assistenza materiale, soddisfacendo le esigenze economiche della famiglia. Ha, invero, dimostrato mediante produzione documentale (copia del bonifico bancario di € 17.000,00 e degli estratti conto) di aver contribuito all'acquisto di generi alimentari, farmaci ed altre spese, direttamente addebitate sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.
Atteso, dunque, che nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto elementi concreti, utili all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta di addebito e della loro efficacia causale, la domanda deve essere rigettata.
4. Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta della di Parte_1 riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, difettando la sussistenza dei presupposti per beneficiare della contribuzione periodica.
A mente dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Quantunque il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si basi sulla permanenza, nella fase di separazione, del vincolo coniugale e dei doveri derivanti dal matrimonio (fatta eccezione per quello di fedeltà), la norma pone quali presupposti imprescindibili la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi propri idonei a far mantenere al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Secondo il prevalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 10 di 18 mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post - coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior part e dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.3472).
Osserva, altresì, la Suprema Corte nella citata pronuncia che “l'assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono però diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.)”.
In linea con detto indirizzo, anche la giurisprudenza di merito ritiene che “La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione: di conseguenza
l'obbligazione di mantenimento conseguente alla separazione ha la medesima natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c.c., costituis ce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale e dunque all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione va attribuita la funzione di garantire al coniuge
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 11 di 18 "debole" il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita matrimoniale” (cfr. Corte appello Messina sez. I, 02/10/2023, n.822).
Occorre, dunque, accertare che il coniuge richiedente il riconoscimento in proprio favore del diritto al mantenimento, al quale non deve essere addebitata la separazione, non disponga di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (avuto anche riguardo alla durata di questo) e che versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in condizioni economiche e finanziarie peggiori di quelle dell'altro, “fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (cfr. ex multis Cass.
Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento d ei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n.
31348/2022).
4.1. Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente difetti dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di una contribuzione periodica a titolo di mantenimento e debba essere, pertanto, rigettata, in quanto dal carteggio processuale, non solo non emerge alcuna significativa sperequazione reddituale, quanto che la stessa dispone di risorse economiche e patrimoniali adeguate.
Ed invero, dall'esame della documentazione reddituale prodotta emerge che:
- la ricorrente, dipendente del , svolge la Controparte_3 professione di insegnante di scuola primaria e percepisce un reddito medio annuo pari ad € 34.623,97 (cfr. CU 2024 e buste paga). A ciò deve aggiungersi che,
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 12 di 18 diversamente da quanto asserito, l'aver contratto con la Findomestic – Gruppo BNP
Paribas un finanziamento dell'importo totale complessivo di € 40.800,00 in data 15 novembre 2024 (e, dunque, nel corso del presente giudizio) rappresenta una circostanza significativa della propria capacità reddituale, giacché la notevole entità della somma finanziata, per il pagamento della quale restituisce una rata mensile di
€ 340,00, smentisce le asserite difficoltà economiche rappresentate in corso di causa.
Ella è, inoltre, proprietaria esclusiva: 1) di un immobile sito nel Comune di Tiriolo per il quale la stessa ricorrente afferma di percepire un canone di locazione di €
300,00/mensili “sino ai prossimi 5 anni, anno in cui è stata fissata la definitiva vendita nella formula rent to buy”, quantunque nulla deduca in merito al prezzo finale di vendita;
2) di un immobile sito nel Comune di Soverato (CZ), ove intende trasferirsi assieme alle figlie e, sino al 2023, di un terzo immobile venduto a tale
, di cui nulla viene dedotto circa il prezzo di vendita ricavato. Parte_2
- Il resistente, anch'egli di professione docente, percepisce un reddito annuo medio di € 35.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi e autocertificazione) ed è proprietario di un discreto patrimonio immobiliare composto da:
“appartamento sito in via Magna Grecia n. 36, di 94 mq, usato come abitazione di residenza e dimora abituale;
• appartamento sito in via dei Brettii n. 5 a TIRIOLO (CZ), ad uso residenziale di
116 mq in attesa di vendita, con un contratto di affitto con riscatto stipulato in data
13/07/2021 alle seguenti condizioni 36 rate di € 250,00 mensili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024 e un saldo finale di € 61.000,00 a saldo al momento della stipula di compravendita, con una proroga al 31/12/2024 alle medesime condizioni;
• Immobile ad uso commerciale sito in via dei Brettii a TIRIOLO (CZ) di 76 mq in affitto per un'attività con un canone di locazione fino al 31 agosto 2023 di € 350,00
e di
400,00 € a partire dal 1° settembre 2023;
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 13 di 18 Oltre ai seguenti immobili sono in possesso di alcune aree urbane classificate F/1
o beni comuni non censibili”.
Orbene, alla evidente adeguatezza di risorse economiche, osta all'accoglimento della domanda avanzata dalla la mancata dimostrazione dell'altrettanto Parte_1 imprescindibile presupposto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Ed invero, deve evidenziarsi che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
Ed infatti, la ricorrente nulla allega e prova in ordine ad un tenore di vita particolarmente agiato tenuto dai coniugi durante la vita matrimoniale e, comunque tale da giustificare, alla luce delle valutate condizioni reddituali e patrimoniali, la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento.
Né assume rilievo dirimente l'asserita rinuncia ad aspirazioni lavorative e professionali effettuate dalla ricorrente durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia: trattasi, infatti, di una circostanza dedotta in maniera generica e rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, posto che la nulla allega circa la Parte_1 sussistenza di concrete ed effettive occasioni lavorative e/o di crescita professionale cui avrebbe abdicato nell'interesse della famiglia.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 14 di 18 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente debba essere, pertanto, rigettata.
5. Quanto, invece, all'assegno di mantenimento da stabilirsi in favore delle figlie ed , maggiorenni ma non economicamente autonome, il Per_1 Per_2
Collegio ritiene che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale debba essere modificato e più congruamente fissato in € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna).
5.1. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies c.c. stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto:
“l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I,
13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, venendo meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza
è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 15 di 18 accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).”
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo – anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi – versi, senza sua colpa, in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass.
17183/2020; Cass. 27904/2021).
5.2. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno resistente del mantenimento delle figlie nella misura anzidetta giacché, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali sopra esaminate e tenuto conto della stabile permanenza presso il domicilio materno e delle esigenze naturalmente correlate all'età delle medesime,
l'importo di € 350,00 per ciascuna appare congruo, adeguato a garantire i bisogni di vita della prole e proporzionato sotto il profilo economico-reddituale e patrimoniale.
Assegno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il resistente deve corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
6. Deve, invece, revocarsi la disposta assegnazione della casa familiare alla ricorrente, avendo ella dichiarato di volersi trasferire presso altra abitazione, sita in
Soverato e di sua proprietà, assieme alle figlie e di rinunciare conseguentemente alla relativa domanda.
7. In ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla restituzione delle somme che quest'ultimo avrebbe versato direttamente alle figlie, quale contributo al loro
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 16 di 18 mantenimento, in quanto non solo non formulata con l'atto introduttivo o con la memoria integrativa (e, pertanto, tardivamente proposta), quanto perché, avendo ad oggetto una domanda di restituzione di somme, non è connessa alla domanda di separazione.
Com'è noto, il rito previsto dal legislatore per la pronuncia della separazione trova collocazione nell'alveo dei riti speciali e non in quello ordinario, cui è soggetta invece l'azione di condanna alla restituzione di somme di denaro.
Soggiacendo dunque a riti differenti, il cumulo, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non sarebbe possibile tout court ma solo nell'ipotesi in cui si riscontri un caso di connessione c.d. “qualificata”, prevista dagli artt. 31-32-34-35 e 36 c.p.c. e non anche in quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il suddetto cumulo dipende dalla domanda delle parti.
Non essendo, dunque, le domande proposte - di separazione da un lato e di restituzione dall'altro - connesse secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate, ma dovendosi piuttosto considerare le medesime assolutamente autonome tra loro, deve escludersi l'ammissibilità della domanda proposta posto che, eccedendo i limiti cognitivi della presente causa, impone l'eventuale avvio di un separato giudizio.
8. Per quel che concerne le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, che vede le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5215 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.10.1971 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Tiriolo in data 2 dicembre 1995 e trascritto
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 17 di 18 nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1995, Parte II, Serie A,
Numero 26;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente e a modifica dell'ordinanza presidenziale, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a entro il giorno cinque del mese, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni, non economicamente autonome, un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
6. revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente per rinuncia alla domanda;
7. dichiara l'inammissibilità della domanda della ricorrente di condanna del resistente alla restituzione degli arretrati;
8. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tiriolo, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
9. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5215 del R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto domanda di separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Settingiano, al Corso B. Telesio, n. 69 presso lo studio dell'avv. Yves Catanzaro che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Salerno, alla Via Corso Vittorio Emanuele, n. 111, presso lo studio dell'Avv.
Beniamino Mariano che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE:
“1.- Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 con addebito a carico di per i motivi esposti in narrativa;
Controparte_1
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 1 di 18 2.- Imporre al un contributo a titolo di assegno di mantenimento nei CP_1 confronti della sig.ra di € 400,00; Parte_1
3.- Preso atto che le figlie convivono ancora con la madre, assegnare la casa coniugale a con i mobili e gli arredi ivi presenti;
Parte_1
4.- Imporre al un contributo a titolo di mantenimento pari alla somma di CP_1
Euro 800,00 mensili, in ragione di Euro 400,00 per ciascuna delle figlie;
5.- Imporre al un contributo pari al 50% delle spese straordinarie secondo CP_1 le modalità che seguono:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
e gruppo estivo
6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze”.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 2 di 18 PER IL RESISTENTE: “A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
B) La casa di abitazione coniugale sita in Tiriolo, via Magna Grecia n. 36, di proprietà del sig. resta assegnata alla moglie sig.ra Controparte_1 Parte_1 unitamente ai figli tutti maggiorenni, sino a quando i medesimi non saranno economicamente autosufficienti, essendosene già allontanato il sig. . CP_1
C). Il sig. provvederà, altresì, al pagamento in favore delle figlie CP_1 Per_1
ed , a titolo di contributo di mantenimento, della somma mensile
[...] Per_2 di € 250,00 per ognuna. I genitori suddivideranno al 50% tutte le spese straordinarie per i figli, ovvero i tickets sanitari, le spese mediche non coperte dal
S.S.N. in quanto necessarie (quelle specialistiche dovranno essere preventivamente concordate), quelle scolastiche, sportive e ricreative, che dovranno essere preventivamente concordate.
D) quanto ai beni mobili che costituiscono l'arredo della casa coniugale, di proprietà di entrambi, gli stessi rimangono nella piena disponibilità della sig.ra
[...]
cosicché la sig.ra nell'eventualità in cui dovesse lasciare la Pt_1 Parte_1 casa coniugale, dovrà preventivamente concordare con il sig. quali beni CP_1 potrà asportare.
E) Le spese per le utenze tutte, dovranno essere ripartite per 1/3 in capo al sig.
e per 2/3 in capo alla sig.ra poiché i contatori a servizio della CP_1 Parte_1 casa coniugale e della dependance della stessa in cui vive il sig. sono unici. CP_1
Fin da questo momento si chiede che l'On. Tribunale adito voglia accogliere definitivamente le richieste e conclusioni innanzi espresse”.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto in data 27 dicembre 2022, - premesso di Parte_1 avere contratto matrimonio in Tiriolo (CZ) in data 2 dicembre 1995 con CP_1
, in costanza del quale erano nati tre figli: (nato il 14 maggio
[...] Per_3
1999), (nata il [...]) ed (nata il [...]) Per_1 Per_2
- chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver, col
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 3 di 18 proprio comportamento, violato i doveri di assistenza morale e materiale e coabitazione, causando la crisi irreversibile del rapporto coniugale.
Deduceva, in particolare, che il coniuge aveva progressivamente ridotto il proprio contributo al sostentamento ed al soddisfacimento delle esigenze della famiglia, fino ad eliminarlo del tutto, tanto che al mantenimento delle figlie, non ancora economicamente autosufficienti, provvedeva unicamente la ricorrente. Inoltre, esponeva che il aveva abbandonato definitivamente la casa familiare, CP_1 trasferendosi in un altro immobile di sua proprietà.
Rappresentava di percepire, quale insegnate di scuola primaria presso l' I.C. “Don
G. Marazziti” di Marcellinara, uno stipendio di € 1.200,00; di aver, infatti, percepito
€ 28.505,41 nell'anno 2019, € 29.071,67 nell'anno 2020 ed € 27.474,78 nel 2021.
Di essere, altresì, proprietaria esclusiva di un immobile ubicato nel Comune di
Tiriolo, per la locazione del quale riceveva a titolo di canone di locazione € 300,00 mensili per i prossimi cinque anni, al termine dei quali era stata già fissata la definitiva vendita nella formula rent to buy.
Quanto al , anch'egli di professione insegnante presso l'I.I.S. “Fermi” di CP_1
Catanzaro, esponeva che questi, oltre alla retribuzione mensile di € 2.000,00, svolgeva saltuariamente attività lavorativa presso la ditta del figlio maggiore e percepiva mensilmente circa € 1.000,00 a titolo di canone di locazione dei tre immobili siti nel Comune di Tiriolo di cui era proprietario esclusivo.
Chiedeva, pertanto, quale coniuge economicamente più debole che aveva, altresì,
“rinunciato ad un percorso professionale differente per dedicarsi da sola alla famiglia, alla casa e alla gestione dei figli”, che venisse posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al suo mantenimento mediante versamento di un assegno mensile di € 400,00 ed a quello delle figlie non economicamente autonome mediante corresponsione di un assegno mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascuna), oltre il
50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale.
Rassegnava, dunque, le conclusioni sopra riportate.
1.1. Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 settembre
2023 , il quale – pur non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 4 di 18 – impugnava e contestava le avverse deduzioni, eccezioni e richieste poste a fondamento della domanda di addebito, rappresentando che – contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente – si era sempre occupato delle esigenze economiche della famiglia e dei figli, con i quali aveva un ottimo rapporto.
Deduceva, in particolare, di versare mensilmente ai figli benché Per_3 autonomo economicamente e ad l'importo di € 250,00 ciascuno e di Per_1 corrispondere ad la somma di € 50,00; di provvedere, altresì, al Per_2 pagamento delle utenze della casa coniugale, nonostante il suo allontanamento fosse avvenuto per esclusiva volontà della moglie, nonché del mutuo ipotecario n.61616666, intestato ad entrambi i coniugi e stipulato in data 21 maggio 2003 per un importo originario di € 40.000,00. Ed infatti, sosteneva di aver versato mediante bonifico – in seguito alla transazione intervenuta con la società , cessionaria CP_2 del credito - la somma di € 17.000,00.
Si opponeva, altresì, alla richiesta di mantenimento della moglie, rappresentando al riguardo che entrambi i coniugi disponevano di entrate idonee a consentire loro di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.
Esponeva, infatti, di aver percepito nel 2020 redditi per € 26.302,98; nel 2021 €
26.518,61 e nel 2022 €. 27.796,22, mentre la percepiva una retribuzione Parte_1 superiore a quella specificata in ricorso, pari ad € 1.700,00 ed era, altresì, proprietaria di ulteriori immobili, oltre a quello indicato e, in particolare, di un immobile sito in Tiriolo (CZ) e di un altro immobile sito in Satriano, “venduto alla sig.ra in data 30.05.2023 e del quale non si conosce il prezzo di Parte_2 vendita”.
Rassegnava, quindi, le conclusioni sopra riportate.
1.2. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 14 settembre 2023, con separata ordinanza del 27 settembre 2023, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati e, in via provvisoria ed urgente, disponeva l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, in ragione della coabitazione con le figlie maggiorenni ma non economicamente autonome e poneva a carico del l'obbligo di corrispondere la somma complessiva di euro 500,00 CP_1
a titolo di mantenimento delle figlie ed (euro 250,00 per Per_1 Per_2
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 5 di 18 ciascuna), rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le medesime figlie. Nulla disponeva in merito all'assegno di mantenimento richiesto per sé dalla ricorrente, atteso che entrambi i coniugi risultavano economicamente indipendenti.
Quindi, nominava G.I. lo scrivente relatore e fissava per la comparizione e trattazione della causa dinnanzi a questo l'udienza del 18 gennaio 2024.
1.3. Con memoria integrativa depositata il 15 dicembre 2023, la ricorrente impugnava e contestava le avverse deduzioni ed insisteva nell'accoglimento delle proprie domande, ad eccezione della richiesta di assegnazione della casa coniugale;
domanda alla quale dichiarava espressamente di rinunciare “avendo intenzione di trasferirsi quanto prima, unitamente alle figlie ed che con Per_1 Per_2 lei convivono, in altra abitazione”.
1.4. Con memoria integrativa depositata l'8gennaio 2024 il resistente insisteva, invece, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
1.5. Differita la predetta udienza per assenza del Giudice titolare del ruolo, alla successiva del 2 luglio 2024, stante la mancata richiesta di concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., lo scrivente relatore disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale e patrimoniale relativa all'ultimo triennio e fissava per detto incombente e per la precisazione delle conclusioni l'udienza cartolare del 17 dicembre 2024, all'esito della quale – con provvedimento del 20 gennaio 2025 – era rimessa al Collegio per la decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Alla luce delle risultanze processuali, il Tribunale ritiene che la domanda di separazione giudiziale sia di tutta evidenza fondata e meritevole pertanto accoglimento.
L'istruttoria della causa ha, infatti, consentito di accertare che il rapporto coniugale si è irreversibilmente deteriorato a causa di una profonda crisi, di tale gravità da escludere ogni ragionevole possibilità di ricostituire l'affectio coniugalis e la comunione materiale e spirituale che sono alla base di un rapporto coniugale solido, armonico e duraturo.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 6 di 18 Concorre a tale valutazione anche il comportamento endoprocessuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, dal quale è facilmente evincibile che ogni forma di unione tra i coniugi è venuta meno in maniera irreversibile.
Conseguentemente, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 151 c.c. e in accoglimento della domanda, deve pronunziarsi la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
3. In via successiva deve procedersi con l'esame della domanda di addebito della separazione avanzata dalla resistente.
In sintesi, la ricorrente deduce che la crisi matrimoniale è stata causata dalla violazione da parte del del dovere di contribuire ai bisogni ed alle esigenze CP_1 della famiglia, al cui sostentamento provvede interamente la ricorrente con la propria retribuzione di € 1.200,00 mensili.
Tali circostanze sono avversate dal resistente che, all'opposto, afferma di aver sempre provveduto al mantenimento dei figli, alle spese familiari ed al pagamento di tutti gli oneri economici, tra cui il mutuo ipotecario contratto dai coniugi e le utenze domestiche, persino anche dopo il suo allontanamento dall'abitazione.
3.1. Non appare superfluo rammentare che la giurisprudenza di legittimità è da tempo pacifica nel ritenere che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito”
(così Cass. civ., Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006; Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 40795 del 20/12/2021).
Come, dunque si evince dal testo delle citate pronunce, l'addebito in sede di separazione personale consegue alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c., a condizione, tuttavia, che tra l'inadempienza suddetta e il
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 7 di 18 fallimento del rapporto di coniugio sussista un vero e proprio nesso eziologico che dev'essere oggetto di prova rigorosa nell'ambito del giudizio. Grava, a tal fine, sul coniuge che chiede la pronuncia di addebito, assolvere a tale onere probatorio, poiché solo così facendo il giudice potrà ritenere che la causa della separazione sia riconducibile al coniuge inadempiente ed emettere, pertanto, una pronuncia in tal senso.
In altri termini, i comportamenti contrari ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico di entrambi i coniugi, così come allegati, devono trovare riscontro probatorio, anche con riferimento alla circostanza che gli stessi siano stati effettivamente causa de lla situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorquando non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, tenuto da uno o da entrambi i coniugi, abbia concretamente determinato il definitivo tracollo dell'unione matrimoniale e della relativa convivenza.
Ed invero, la pronuncia di addebito non può fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri coniugali, essendo necessario l'accertamento della concreta idoneità della condotta a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Civile, Sez. I, ordinanza n. 30721 del 29 novembre 2024).
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda di addebito della separazione sia infondata e debba essere, pertanto, rigettata, atteso che la ricorrente – oltre ad aver addotto circostanze estremamente generiche - non ha offerto allegazioni istruttorie utili all'accertamento della sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta e della loro efficacia causale.
Sebbene, infatti, la affermi di aver unicamente provveduto al Parte_1 sostentamento della famiglia a causa della progressiva inadempienza del coniuge, deve rilevarsi che la resistente nè deduce – a fronte del lungo periodo di convivenza matrimoniale (ed invero, i coniugi hanno contratto matrimonio nel lontano 2 dicembre 1995) - il momento a partire dal quale la contestata violazione si è manifestata, né dimostra di essersi occupata in via esclusiva, da un certo momento in avanti, del mantenimento della propria famiglia.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 8 di 18 Ed invero, la ricorrente - non solo non ha prodotto documentazione atta a riscontrare tale dedotta circostanza, non potendosi ritenere dirimente quella con la quale ha allegato di aver sostenuto delle spese, gravando anche sulla medesima l'obbligo di concorrere al mantenimento della famiglia – quanto non ha neppure avanzato richieste istruttorie, non avendo depositato le memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c., né le ha formulate con l'atto introduttivo.
La domanda risulta, dunque, assai carente sotto il profilo della dimostrazione a monte, della violazione dell'obbligo di assistenza materiale da parte del e, CP_1 ancor di più, sotto il profilo del nesso causale, dal momento che la ricorrente si è limitata ad asserire in maniera estremamente generica che lo “squilibrio fra le contribuzioni dei coniugi alle esigenze della vita familiare, generava litigi e discussioni che hanno alimentato l'accrescere di un ambiente malsano e insalubre per la crescita e lo sviluppo della prole, oltre a comportare il dissolversi dell'unione materiale e spirituale fra i coniugi stessi”, omettendo del tutto di dimostrare, sotto il profilo causale, come l'asserita violazione abbia causato il tracollo dell'unione matrimoniale.
A ciò deve aggiungersi che la circostanza, peraltro anch'essa rimasta indimostrata, del mancato versamento alla moglie degli importi necessari per sostenere le spese ordinarie e straordinarie delle figlie nel lasso di tempo trascorso tra la crisi, ormai conclamata e l'incardinazione del presente procedimento, non assume alcun rilievo dirimente ai fini della domanda di addebito, giacché – come precisato dalla Suprema
Corte – “In tema di separazione con addebito, la prova del nesso causale tra la violazione degli obblighi matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza deve essere riferita al periodo intercorrente tra le violazioni e l'insorgenza della crisi coniugale, non al tempo trascorso tra la cessazione della convivenza e la proposizione della domanda giudiziale (artt. 151 e 156 c.c.). (Cassazione civile,
Sez. I, ordinanza n. 31765 del 10 dicembre 2024).
Per le medesime ragioni, deve ritenersi priva di autonomo rilievo, ai fini dell'addebito della separazione, il fatto che il resistente abbia nel corso del procedimento versato il contributo al mantenimento ordinario e straordinario delle figlie direttamente a queste, anziché alla moglie.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 9 di 18 Deve, invece, rilevarsi che il resistente, dal canto suo, nel contestare l'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda avversa e la loro inefficacia causale rispetto alla fine del rapporto coniugale, dà prova – a differenza della ricorrente – di aver adempiuto all'obbligo di assistenza materiale, soddisfacendo le esigenze economiche della famiglia. Ha, invero, dimostrato mediante produzione documentale (copia del bonifico bancario di € 17.000,00 e degli estratti conto) di aver contribuito all'acquisto di generi alimentari, farmaci ed altre spese, direttamente addebitate sul conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi.
Atteso, dunque, che nel caso di specie parte ricorrente non ha offerto elementi concreti, utili all'accertamento dell'effettiva sussistenza dei fatti posti a fondamento della richiesta di addebito e della loro efficacia causale, la domanda deve essere rigettata.
4. Parimenti, non può trovare accoglimento la richiesta della di Parte_1 riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, difettando la sussistenza dei presupposti per beneficiare della contribuzione periodica.
A mente dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Quantunque il riconoscimento dell'assegno di mantenimento si basi sulla permanenza, nella fase di separazione, del vincolo coniugale e dei doveri derivanti dal matrimonio (fatta eccezione per quello di fedeltà), la norma pone quali presupposti imprescindibili la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi propri idonei a far mantenere al coniuge richiedente un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio.
Secondo il prevalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 10 di 18 mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post - coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno. In ogni caso, il coniuge economicamente debole deve essere consapevole che la separazione è una condizione di possibile, anzi probabile, breve durata e che nella maggior part e dei casi non prelude a una riconciliazione bensì allo scioglimento del vincolo, in seguito al quale l'assegno di divorzio è riconosciuto - se riconosciuto - sulla base di diversi presupposti e prescindendo dal rapporto con il tenore di vita” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 12/12/2023, n.3472).
Osserva, altresì, la Suprema Corte nella citata pronuncia che “l'assegno di divorzio ed assegno di mantenimento sono però diversi quanto a natura presupposti e funzioni;
e segnatamente, l'assegno di mantenimento che il coniuge privo di mezzi può ottenere in sede di separazione è privo della componente compensativa, consistendo nel diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario mantenimento, in mancanza di adeguati redditi propri (art. 156 c.c.)”.
In linea con detto indirizzo, anche la giurisprudenza di merito ritiene che “La separazione non scioglie il vincolo matrimoniale, ma ne elide solo gli effetti di natura personale di coabitazione, fedeltà e collaborazione: di conseguenza
l'obbligazione di mantenimento conseguente alla separazione ha la medesima natura di quella che, ai sensi dell'art. 143 c.c., costituis ce la regola contributiva primaria del vincolo matrimoniale e dunque all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione va attribuita la funzione di garantire al coniuge
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 11 di 18 "debole" il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della vita matrimoniale” (cfr. Corte appello Messina sez. I, 02/10/2023, n.822).
Occorre, dunque, accertare che il coniuge richiedente il riconoscimento in proprio favore del diritto al mantenimento, al quale non deve essere addebitata la separazione, non disponga di adeguati redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (avuto anche riguardo alla durata di questo) e che versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in condizioni economiche e finanziarie peggiori di quelle dell'altro, “fermo restando che non è necessaria un'individuazione precisa di tutti gli elementi relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi, essendo sufficiente una loro ricostruzione generale attendibile” (cfr. ex multis Cass.
Civ. nn. 4327/2022; 16809/2019; 12196/2017).
Dunque, al fine di determinare il diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e l'entità dello stesso, il Giudice deve tener conto, oltre che dei redditi delle parti, anche di tutte quelle altre circostanze e di “tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento d ei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (cfr. Cass. Civ. n.
31348/2022).
4.1. Trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, il Collegio ritiene che la domanda della ricorrente difetti dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di una contribuzione periodica a titolo di mantenimento e debba essere, pertanto, rigettata, in quanto dal carteggio processuale, non solo non emerge alcuna significativa sperequazione reddituale, quanto che la stessa dispone di risorse economiche e patrimoniali adeguate.
Ed invero, dall'esame della documentazione reddituale prodotta emerge che:
- la ricorrente, dipendente del , svolge la Controparte_3 professione di insegnante di scuola primaria e percepisce un reddito medio annuo pari ad € 34.623,97 (cfr. CU 2024 e buste paga). A ciò deve aggiungersi che,
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 12 di 18 diversamente da quanto asserito, l'aver contratto con la Findomestic – Gruppo BNP
Paribas un finanziamento dell'importo totale complessivo di € 40.800,00 in data 15 novembre 2024 (e, dunque, nel corso del presente giudizio) rappresenta una circostanza significativa della propria capacità reddituale, giacché la notevole entità della somma finanziata, per il pagamento della quale restituisce una rata mensile di
€ 340,00, smentisce le asserite difficoltà economiche rappresentate in corso di causa.
Ella è, inoltre, proprietaria esclusiva: 1) di un immobile sito nel Comune di Tiriolo per il quale la stessa ricorrente afferma di percepire un canone di locazione di €
300,00/mensili “sino ai prossimi 5 anni, anno in cui è stata fissata la definitiva vendita nella formula rent to buy”, quantunque nulla deduca in merito al prezzo finale di vendita;
2) di un immobile sito nel Comune di Soverato (CZ), ove intende trasferirsi assieme alle figlie e, sino al 2023, di un terzo immobile venduto a tale
, di cui nulla viene dedotto circa il prezzo di vendita ricavato. Parte_2
- Il resistente, anch'egli di professione docente, percepisce un reddito annuo medio di € 35.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi e autocertificazione) ed è proprietario di un discreto patrimonio immobiliare composto da:
“appartamento sito in via Magna Grecia n. 36, di 94 mq, usato come abitazione di residenza e dimora abituale;
• appartamento sito in via dei Brettii n. 5 a TIRIOLO (CZ), ad uso residenziale di
116 mq in attesa di vendita, con un contratto di affitto con riscatto stipulato in data
13/07/2021 alle seguenti condizioni 36 rate di € 250,00 mensili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024 e un saldo finale di € 61.000,00 a saldo al momento della stipula di compravendita, con una proroga al 31/12/2024 alle medesime condizioni;
• Immobile ad uso commerciale sito in via dei Brettii a TIRIOLO (CZ) di 76 mq in affitto per un'attività con un canone di locazione fino al 31 agosto 2023 di € 350,00
e di
400,00 € a partire dal 1° settembre 2023;
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 13 di 18 Oltre ai seguenti immobili sono in possesso di alcune aree urbane classificate F/1
o beni comuni non censibili”.
Orbene, alla evidente adeguatezza di risorse economiche, osta all'accoglimento della domanda avanzata dalla la mancata dimostrazione dell'altrettanto Parte_1 imprescindibile presupposto del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio.
Ed invero, deve evidenziarsi che “La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che, il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass. n.
9915-2007)” (cfr. Cass. Civile sez. I, 18/09/2024, n.25055).
Ed infatti, la ricorrente nulla allega e prova in ordine ad un tenore di vita particolarmente agiato tenuto dai coniugi durante la vita matrimoniale e, comunque tale da giustificare, alla luce delle valutate condizioni reddituali e patrimoniali, la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento.
Né assume rilievo dirimente l'asserita rinuncia ad aspirazioni lavorative e professionali effettuate dalla ricorrente durante il matrimonio per dedicarsi alla famiglia: trattasi, infatti, di una circostanza dedotta in maniera generica e rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, posto che la nulla allega circa la Parte_1 sussistenza di concrete ed effettive occasioni lavorative e/o di crescita professionale cui avrebbe abdicato nell'interesse della famiglia.
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 14 di 18 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente debba essere, pertanto, rigettata.
5. Quanto, invece, all'assegno di mantenimento da stabilirsi in favore delle figlie ed , maggiorenni ma non economicamente autonome, il Per_1 Per_2
Collegio ritiene che, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale debba essere modificato e più congruamente fissato in € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna).
5.1. Giova rammentare che l'art. 337 ter c.c. prevede l'obbligo per i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito fino a che questi ultimi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica. Trattasi, invero, di un obbligo che grava sui genitori per il sol fatto di averli generati, che prescinde, per pacifica giurisprudenza, anche dallo stato di occupazione lavorativa dei genitori medesimi.
Per quel che concerne il mantenimento dei figli maggiori di età, l'art. 337 septies c.c. stabilisce, in particolare, che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” che, salvo diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto.
La Suprema Corte di Cassazione si è diverse volte espressa sulla questione inerente al mantenimento dei figli maggiorenni, enunciando il seguente principio di diritto:
“l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (Cass. civile sez. I,
13/10/2021, n.27904).
Ciò non significa che tale obbligo permane in capo ai genitori sine die, venendo meno nel momento in cui il figlio, sopraggiunta la maggiore età, consegue l'indipendenza economica dai genitori o nel caso in cui la mancata autosufficienza
è conseguenza di una colpevole inerzia nel reperimento di un'occupazione lavorativa.
Ed invero, la Suprema Corte precisa che “La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 15 di 18 accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 05/03/2018, n. 5088; Cass., 22/06/2016, n. 12952).”
In altri e più chiari termini, l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne si protrae nel caso in cui questo – anche laddove abbia terminato il proprio percorso di studi – versi, senza sua colpa, in una situazione di dipendenza economica dai genitori, per essersi lo stesso adoperato invano nel reperire un'occupazione lavorativa «in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass.
17183/2020; Cass. 27904/2021).
5.2. Applicando i richiamati principi di diritto al caso di specie, il Tribunale ritiene che sussistano tutti i presupposti per onerare l'odierno resistente del mantenimento delle figlie nella misura anzidetta giacché, alla luce delle condizioni reddituali e patrimoniali sopra esaminate e tenuto conto della stabile permanenza presso il domicilio materno e delle esigenze naturalmente correlate all'età delle medesime,
l'importo di € 350,00 per ciascuna appare congruo, adeguato a garantire i bisogni di vita della prole e proporzionato sotto il profilo economico-reddituale e patrimoniale.
Assegno, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che il resistente deve corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50 % delle spese straordinarie previamente concordate e documentate.
6. Deve, invece, revocarsi la disposta assegnazione della casa familiare alla ricorrente, avendo ella dichiarato di volersi trasferire presso altra abitazione, sita in
Soverato e di sua proprietà, assieme alle figlie e di rinunciare conseguentemente alla relativa domanda.
7. In ultimo, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda avanzata dalla ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente alla restituzione delle somme che quest'ultimo avrebbe versato direttamente alle figlie, quale contributo al loro
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 16 di 18 mantenimento, in quanto non solo non formulata con l'atto introduttivo o con la memoria integrativa (e, pertanto, tardivamente proposta), quanto perché, avendo ad oggetto una domanda di restituzione di somme, non è connessa alla domanda di separazione.
Com'è noto, il rito previsto dal legislatore per la pronuncia della separazione trova collocazione nell'alveo dei riti speciali e non in quello ordinario, cui è soggetta invece l'azione di condanna alla restituzione di somme di denaro.
Soggiacendo dunque a riti differenti, il cumulo, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, non sarebbe possibile tout court ma solo nell'ipotesi in cui si riscontri un caso di connessione c.d. “qualificata”, prevista dagli artt. 31-32-34-35 e 36 c.p.c. e non anche in quelle di cui agli artt. 33 e 104, in cui il suddetto cumulo dipende dalla domanda delle parti.
Non essendo, dunque, le domande proposte - di separazione da un lato e di restituzione dall'altro - connesse secondo quanto previsto dalle norme sopra richiamate, ma dovendosi piuttosto considerare le medesime assolutamente autonome tra loro, deve escludersi l'ammissibilità della domanda proposta posto che, eccedendo i limiti cognitivi della presente causa, impone l'eventuale avvio di un separato giudizio.
8. Per quel che concerne le spese di lite, in considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, che vede le parti parzialmente e reciprocamente soccombenti, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5215 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
09.10.1971 e , nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Tiriolo in data 2 dicembre 1995 e trascritto
RGAC n. 5215/2022 - Pagina 17 di 18 nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1995, Parte II, Serie A,
Numero 26;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente;
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla ricorrente;
4. in parziale accoglimento della domanda della ricorrente e a modifica dell'ordinanza presidenziale, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a entro il giorno cinque del mese, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie maggiorenni, non economicamente autonome, un assegno mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuna), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate;
6. revoca l'assegnazione della casa familiare alla resistente per rinuncia alla domanda;
7. dichiara l'inammissibilità della domanda della ricorrente di condanna del resistente alla restituzione degli arretrati;
8. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tiriolo, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
9. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
4 luglio 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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