Decreto decisorio 2 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 02/02/2021, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/02/2021
N. 00337/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2015, proposto da
Centro Medico S.r.l., Centro Attività Motorie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Domenichelli, Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso lo studio Pier Vettor Grimani in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Mio, Ezio Zanon, Cristina Zampieri, con domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio 23;
Azienda Ulss n. 18 Rovigo non costituito in giudizio;
nei confronti
Rovigo Medica S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosalia La Barbera, con domicilio eletto presso il suo studio in Ferrara, via Argine Ducale 12;
per l'annullamento
della DGR n. 2313 del 9.12.2014 pubblicata sul BUR in data 24.12.2014;
di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 marzo 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 29 gennaio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO