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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, GI
NI NG AR, GI
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4146/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 313/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229033275850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 853/2025 depositato il
17/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistita e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero dei tributi per tasse auto per l'anno 2013 dall'Agenzia delle entrate e riscossione di Roma.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'intimazione di pagamento ricevuta il 09/09/2022 relativa a due cartelle di pagamento riferite a tasse automobilistiche del 2013 non pagate. La ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto gli atti prodromici e che in ogni caso sarebbe comunque intervenuta nel frattempo la prescrizione. Ha, infine, riconoscendo la cessata materia del contendere ex art. 46, del d. lgs 546/1992 dichiarata dall'Agenzia delle entrate, accolto il ricorso con compensazione delle spese del giudizio.
3. Con l'unico motivo di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui pur in presenza di un atto di autotutela ha compensato le spese del giudizio avendo questi svolto attività a cagione delle attività notificatorie.
4. Benchè regolarmente intimati gli Uffici non si sono costituiti.
5. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto.
2. Il giudice di merito, anche in presenza di un atto di autotutela avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio del primo grado.
Per l'esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del
1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24/09/2015, n. 156
(applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: "i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate." L'art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del
1992 il secondo periodo che rinviava all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 23592/2024), nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità"
(Cass., 08/04/2024, n. 9312). Inoltre, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche (cfr. Cass. n. 22310/2017).
La decisione ha, dunque, sorvolato sulle questioni indicate sicchè la sentenza della Corte romana deve essere riformata quanto alle spese del giudizio venendo all'evidenza anche il principio di economia processuale e del diritto di difesa.
La soccombenza alle spese del giudizio riguarda quelle di entrambi i gradi al cui rimborso avrebbe diritto
(Cass. 12195/2018) il contribuente ed il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare la diminuzione patrimoniale per l'attività processuale che ha dovuto svolgere per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto come previsto dall'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Quindi, le spese del giudizio di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m.
55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie.
P.Q.M.
La Corte in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie l'appello limitatamente alla compensazione delle spese di giudizio.
Condanna la regione Lazio e l'Agenzia entrate e riscossione di Roma, entrambe in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante: quanto al giudizio di primo grado che liquida in complessive € 1.060,00 quanto al giudizio di appello che liquida in € 1.138,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 arile 2025
Il Presidente estensore
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 16/04/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PERLA PIETRO, Presidente e Relatore
CHIAPPINIELLO AGOSTINO, GI
NI NG AR, GI
in data 16/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4146/2024 depositato il 09/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 313/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 31 e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720229033275850000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 853/2025 depositato il
17/04/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, assistita e difeso nel presente giudizio come in atti, propone ricorso in appello per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia di 1° grado di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto avverso cartella di pagamento e del suo presupposto ruolo reso esecutivo emesso e notificato ai fini del recupero dei tributi per tasse auto per l'anno 2013 dall'Agenzia delle entrate e riscossione di Roma.
2. Il primo giudice ha sommariamente riassunto i fatti di causa e le contestazioni riguardanti l'emissione dell'atto impugnato avendo per oggetto l'intimazione di pagamento ricevuta il 09/09/2022 relativa a due cartelle di pagamento riferite a tasse automobilistiche del 2013 non pagate. La ricorrente ha sostenuto di non aver mai ricevuto gli atti prodromici e che in ogni caso sarebbe comunque intervenuta nel frattempo la prescrizione. Ha, infine, riconoscendo la cessata materia del contendere ex art. 46, del d. lgs 546/1992 dichiarata dall'Agenzia delle entrate, accolto il ricorso con compensazione delle spese del giudizio.
3. Con l'unico motivo di appello si lamenta, dunque, l'erroneità della sentenza nella parte in cui pur in presenza di un atto di autotutela ha compensato le spese del giudizio avendo questi svolto attività a cagione delle attività notificatorie.
4. Benchè regolarmente intimati gli Uffici non si sono costituiti.
5. All'odierna pubblica udienza, sentita l'esposizione del relatore sui fatti e sulle questioni oggetto della controversia, ammesse le parti costituite alla discussione, in presenza o da remoto, queste si riportano alle rispettive conclusioni in atti e ne chiedono l'accoglimento.
Il Collegio assume la controversia in decisione e delibera come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è fondato e va accolto.
2. Il giudice di merito, anche in presenza di un atto di autotutela avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio del primo grado.
Per l'esame di tale censura occorre partire dalla formulazione dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del
1992 che regola, ratione temporis, la presente fattispecie. Si tratta, più precisamente, della versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 24/09/2015, n. 156
(applicabili dal 01/01/2016, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del testo normativo appena citato), in base al quale: "i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate." L'art. 9, comma 1, lett. f), n. 1) D.Lgs. 24/09/2015, n. 156, al contempo, ha eliminato nell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546 del
1992 il secondo periodo che rinviava all'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Secondo il costante orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. n. 23592/2024), nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, del D.Lgs. n. 156 del 2015, è consentita, esplicitando nella motivazione le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, che non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità"
(Cass., 08/04/2024, n. 9312). Inoltre, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche (cfr. Cass. n. 22310/2017).
La decisione ha, dunque, sorvolato sulle questioni indicate sicchè la sentenza della Corte romana deve essere riformata quanto alle spese del giudizio venendo all'evidenza anche il principio di economia processuale e del diritto di difesa.
La soccombenza alle spese del giudizio riguarda quelle di entrambi i gradi al cui rimborso avrebbe diritto
(Cass. 12195/2018) il contribuente ed il cui fondamento risiede nell'esigenza di evitare la diminuzione patrimoniale per l'attività processuale che ha dovuto svolgere per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto come previsto dall'art. 15, comma 2 sexies, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Quindi, le spese del giudizio di entrambi i giudizi seguono la soccombenza e vanno liquidate ex d.m.
55/14 come da dispositivo, avuto riguardo: al valore determinato della controversia con applicazione del corrispondente scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00, alla complessità della decisione, alle fasi del giudizio, con esclusione delle fasi istruttoria e cautelare, alla riduzione di queste del 50,00% (art. 4, comma 1, del d.m. 55/14), nonché all'aumento del 15% per il rimborso delle spese forfettarie.
P.Q.M.
La Corte in riforma parziale della sentenza impugnata accoglie l'appello limitatamente alla compensazione delle spese di giudizio.
Condanna la regione Lazio e l'Agenzia entrate e riscossione di Roma, entrambe in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio a favore dell'appellante: quanto al giudizio di primo grado che liquida in complessive € 1.060,00 quanto al giudizio di appello che liquida in € 1.138,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 arile 2025
Il Presidente estensore