Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 24
CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Accolto
    Compensazione spese di giudizio

    Il giudice di merito, anche in presenza di un atto di autotutela, avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio del primo grado. La compensazione delle spese processuali è consentita solo in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche. La decisione ha sorvolato sulle questioni indicate, sicchè la sentenza della Corte romana deve essere riformata quanto alle spese del giudizio, venendo in evidenza anche il principio di economia processuale e del diritto di difesa. La soccombenza alle spese del giudizio riguarda quelle di entrambi i gradi al cui rimborso avrebbe diritto il contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 05/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 24
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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