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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/05/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2147/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est. Dott. Daniela Culotta Giudice Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2022 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. FERRARIS MARIA GRAZIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. VILLANI CECILIA che la rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 2 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 13.12.2024
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 16.12.2024
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
28.10.2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 577, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Torino, il 12.04.2005 e n Torino, il 02.11.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4004/2021, pubblicata l'8.9.2021 (r.g. 25951/2018).
Con ricorso del 3.2.2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva darsi atto del fatto che l'ex casa coniugale restasse assegnata alla signora unitamente ai mobili e agli arredi in essa contenuti;
chiedeva disporsi CP_1
l'affidamento condiviso dei minori, con residenza abituale e collocazione prevalete degli stessi presso la madre;
chiedeva, poi, disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari a 200,00 euro mensili (100,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, confermarsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di separazione.
Con decreto del 14.2.2022, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti al 1.7.2022.
Con decreto del 13.5.2022, il Giudice, sulla stregua di quanto richiesto con istanza del 27.4.2022 da parte di parte resistente (pur non essendosi ancora costituita), richiedeva che i Servizi depositassero relazione entro tre giorni prima dell'udienza presidenziale già fissata per il 1.7.2022.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, nel merito, nonché in via di principalità di dichiarare CP_1 la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Parte_1 Per_2
. In subordine, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre (in Per_1 entrambe le ipotesi, con interruzione dei rapporti padre-figli). In punto economico, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili (300,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 1.7.2022, il Presidente f.f. concedeva alle parti termine sino al 12.7.2022 per il deposito di note scritte sulle osservazioni sociali pervenute in atti.
Con ordinanza del 15.7.2022, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al 3.11.2022.
All'udienza del 3.11.2022, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c e rinviava all'udienza del 20.4.2023 (in occasione della quale il Giudice si riservava).
Con ordinanza del 3.8.2023, il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi e delegava per l'assunzione il G.O.P.
All'udienza del 15.12.2023, il G.O.P. delegato provvedeva all'escussione testi;
all'esito, rimetteva la causa al Giudice per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 11.7.2024 (poi rinviata al 18.7.2024).
All'udienza del 18.7.2024, il Giudice confermava la presa in carico dei Servizi e disponeva la trasmissione di relazioni di aggiornamento entro il 30.9.2024 (poi modificato al 30.11.2024). Inoltre, assegnava alle parti termine perentorio fino al 15.10.2024 (poi modificato al 16.12.2024) per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice, preso atto delle conclusioni ritualmente depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando, altresì, alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, si osserva quanto segua.
Preliminarmente, di dà atto che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e, quindi, Per_1 nulla occorre disporre circa regime di affidamento riguardo alla stessa, né circa il calendario di frequentazione con il padre.
Con riferimento al minore invece, si constata che dalla relazione di aggiornamento trasmessa Per_2 dall'ASL che ha in carico il nucleo, anche al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e la relazione con i figli (pervenuta in data 20 dicembre 2024) il minore – di fatto – ha interrotto i rapporti con il padre che già da tempo risultavano sporadici e non appaganti. Gli operatori socio-sanitati hanno evidenziato “la completa interruzione dei rapporti di col padre, che comunque risultavano – Per_2 appunto – già sporadici e non appaganti. Nella relazione psicologica del 2022 già si concludeva che non ci fossero i presupposti per la ripresa libera degli incontri tra e il padre, non avendo Per_2 quest'ultimo mostrato un reale interesse per il bambino, anzi venendo meno agli impegni, già piuttosto ridotti, che aveva nei confronti del figlio. Ad oggi non sono emersi elementi che possano modificare tali conclusioni”. CP_ Invece, rispetto alle relazioni familiari, si segnala che “ la signora mostra di occuparsi del figlio in modo concreto per i bisogni primari, ma anche facendo richieste di aiuto quando nota difficoltà in ambito emotivo-relazionale. La situazione familiare è appesantita dalle difficoltà della figlia maggiore , Per_1 che viene descritta dalla madre come ancora psicologicamente fragile e sofferente, ma refrattaria a farsi aiutare e curare sia nel privato sia in Psichiatria” (cfr. rel. già citata). Tanto considerato, quindi si ritiene che possa essere accolta la domanda di parte convenuta di affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre demandando alla stessa il potere di assumere tutte le Per_2 decisioni di maggiore interesse per il figlio ( a titolo esemplificativo, con riferimento alla scuola, alla salute, alle decisioni di natura educativa , ludiche e al rilascio dei documenti). Infatti, il signor
[...]
durante il lungo periodo di monitoraggio, non ha mostrato adesione ai progetti ed agli Parte_1 interventi specialistici disposti dal Tribunale per “acquisire” adeguate capacità genitoriali nei confronti dei figli: anzi, il suo disinteresse è divenuto sempre più intenso e radicale, tanto che da tempo la relazione con i figli è interrotta.
Si ritiene, dunque, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre. Per_3
Si deve, invece, rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, atteso che permangono, residue capacità del signor , il quale verosimilmente continua a farsi Parte_1 carico del mantenimento della prole.
Quanto alla relazione di con il padre si dispone che gli incontri padre-figlio vengano sospesi, Per_2 disponendo fin da ora che i Servizi sociosanitari incaricati valuteranno quando eventualmente riprendere gli incontri padre-figlio, tenuto conto che gli stessi sono da tempo interrotti: si ritiene, dunque, che essi potranno riprendere, solo dopo un'attenta valutazione delle capacità genitoriali del padre e valutato il superiore interesse del minore. Gli incontri dovranno riprendere in luogo neutro secondo il calendario che verrà individuato come adeguato dai Servizi.
Alla luce del contenuto degli atti processuali e delle relazioni dei Servizi sociosanitari incaricati, inoltre, si ritiene che non sia opportuno procedere con l'audizione del minore atteso che l'audizione in Per_3 sede processuale sarebbe superflua e causa di ulteriore sofferenza psicoemotiva.
Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che non risultano variazioni degne di rilievo rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale che sussisteva al tempo in cui veniva disposta con l'ordinanza presidenziale la cifra di 300 euro a titolo di concorso al mantenimento ordinario per entrambi i figli, si conferma che il signor dovrà contribuire al mantenimento dei figli versando alla Parte_1 madre il contributo di 300 (parti ad € 150 € per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016. Invero, anche se è divenuta maggiorenne, ella è Per_1 ancora economicamente non indipendente.
Stante il regime di affidamento della prole, si conferma che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre e che la stessa continuerà a godere delle detrazioni fiscali nella misura del 100%;
Con riferimento alle parti adulte, invece, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Si conferma, infine, l'assegnazione della casa coniugale alla madre che vi abita e insieme ai figli
Da ultimo, preso atto della situazione relazionale in cui versa il nucleo, si dispone la conferma della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociosanitari già incaricati i quali dovranno attivare tutti i progetti necessari a supporto del nucleo e del minore Per_2 Le spese processuali vengono compensate rinforza della reciproca parziale soccombenza tra le parti (la parte ricorrente con riferimento alla domanda di affidamento condiviso dalla prole e la parte convenuta con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori e con parziale soccombenza rispetto al quantum del contributo al mantenimento ordinario).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti del Parte_1 figlio minore Per_2
Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
CP_1
Dispone che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza del minore, rilascio dei documenti, possano essere prese dalla madre in via esclusiva;
Dispone la sospensione degli incontri padre-figlio, disponendo fin da ora che i Servizi sociosanitari incaricati valuteranno quando eventualmente riprendere gli incontri padre-figlio, tenuto conto che gli stessi sono da tempo interrotti: si ritiene, dunque, che essi potranno riprendere, solo dopo un'attenta valutazione delle capacità genitoriali del padre e valutato il superiore interesse del minore. Gli incontri dovranno riprendere in luogo neutro secondo il calendario che verrà individuato come adeguato dai Servizi;
Dispone che il minore continui ad avere la residenza prevalente presso la stessa in Persona_4
Torino, Via Sospello n.176;
Dispone che il sig. verserà alla Sig.ra nell'interesse esclusivo dei figli e Parte_1 CP_1 quale contributo al mantenimento degli stessi, una somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
Dispone che il signor. si farà carico del 50% delle spese scolastiche (iscrizione, retta scolastica, Parte_1 corredo scolastico, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extra urbano), extrascolastiche (corsi di lingua e/o, musicali, spese per soggiorni e/o colonie estive, centri estivi, baby sitter, servizio di pre e post scuola, spese telefoniche), sportive (iscrizioni, attrezzature ed abbigliamento, certificati medici di idoneità fisica) e mediche non coperte dal SSN ed in ogni caso in ossequio a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Tribunale e Ordine degli Avvocati;
in capo alla Sig.ra il diritto di richiedere;
CP_1
Conferma che la signora continuerà a percepire per intero l'assegno unico e godrà delle CP_1 detrazioni fiscali nella misura del 100%;
Dispone casa coniugale, con gli arredi che la compongono, è assegnata in via definitiva alla sig.ra CP_1
Dà atto che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere, pertanto, alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
Dà atto che con quanto sopra le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di non avere reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra, ad eccezione della comproprietà della ex casa coniugale;
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2 maggio 2025. Il Presidente Rel./Est. Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Serafina Aceto Presidente Rel./Est. Dott. Daniela Culotta Giudice Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2147/2022 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. FERRARIS MARIA GRAZIA che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, con il patrocinio dell'Avv. VILLANI CECILIA che la rappresenta e difende in virtù di CP_1 procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 2 maggio 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da note di trattazione scritta del 13.12.2024
Per parte resistente: come da note di trattazione scritta del 16.12.2024
Per il Pubblico Ministero:
“visto, nulla si oppone” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in TORINO il Parte_1 CP_1
28.10.2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 577, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: in Torino, il 12.04.2005 e n Torino, il 02.11.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4004/2021, pubblicata l'8.9.2021 (r.g. 25951/2018).
Con ricorso del 3.2.2022, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata. Segnatamente, chiedeva darsi atto del fatto che l'ex casa coniugale restasse assegnata alla signora unitamente ai mobili e agli arredi in essa contenuti;
chiedeva disporsi CP_1
l'affidamento condiviso dei minori, con residenza abituale e collocazione prevalete degli stessi presso la madre;
chiedeva, poi, disporsi a carico del ricorrente un contributo al mantenimento dei figli pari a 200,00 euro mensili (100,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva, infine, confermarsi il calendario di visite padre – minori enunciato in sede di separazione.
Con decreto del 14.2.2022, il Presidente fissava udienza di convocazione delle parti al 1.7.2022.
Con decreto del 13.5.2022, il Giudice, sulla stregua di quanto richiesto con istanza del 27.4.2022 da parte di parte resistente (pur non essendosi ancora costituita), richiedeva che i Servizi depositassero relazione entro tre giorni prima dell'udienza presidenziale già fissata per il 1.7.2022.
Si costituiva in giudizio , chiedendo, nel merito, nonché in via di principalità di dichiarare CP_1 la decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori e Parte_1 Per_2
. In subordine, chiedeva disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre (in Per_1 entrambe le ipotesi, con interruzione dei rapporti padre-figli). In punto economico, poi, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari a 600,00 euro mensili (300,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 1.7.2022, il Presidente f.f. concedeva alle parti termine sino al 12.7.2022 per il deposito di note scritte sulle osservazioni sociali pervenute in atti.
Con ordinanza del 15.7.2022, il Presidente f.f. provvedeva come da dispositivo e fissava udienza di comparizione e trattazione al 3.11.2022.
All'udienza del 3.11.2022, il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c e rinviava all'udienza del 20.4.2023 (in occasione della quale il Giudice si riservava).
Con ordinanza del 3.8.2023, il Giudice ammetteva le prove per interpello e testi e delegava per l'assunzione il G.O.P.
All'udienza del 15.12.2023, il G.O.P. delegato provvedeva all'escussione testi;
all'esito, rimetteva la causa al Giudice per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza del 21.12.2023, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 11.7.2024 (poi rinviata al 18.7.2024).
All'udienza del 18.7.2024, il Giudice confermava la presa in carico dei Servizi e disponeva la trasmissione di relazioni di aggiornamento entro il 30.9.2024 (poi modificato al 30.11.2024). Inoltre, assegnava alle parti termine perentorio fino al 15.10.2024 (poi modificato al 16.12.2024) per il deposito di note scritte.
Con ordinanza del 19.12.2024, il Giudice, preso atto delle conclusioni ritualmente depositate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando, altresì, alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, si osserva quanto segua.
Preliminarmente, di dà atto che nelle more del giudizio la figlia è divenuta maggiorenne e, quindi, Per_1 nulla occorre disporre circa regime di affidamento riguardo alla stessa, né circa il calendario di frequentazione con il padre.
Con riferimento al minore invece, si constata che dalla relazione di aggiornamento trasmessa Per_2 dall'ASL che ha in carico il nucleo, anche al fine di valutare le capacità genitoriali delle parti e la relazione con i figli (pervenuta in data 20 dicembre 2024) il minore – di fatto – ha interrotto i rapporti con il padre che già da tempo risultavano sporadici e non appaganti. Gli operatori socio-sanitati hanno evidenziato “la completa interruzione dei rapporti di col padre, che comunque risultavano – Per_2 appunto – già sporadici e non appaganti. Nella relazione psicologica del 2022 già si concludeva che non ci fossero i presupposti per la ripresa libera degli incontri tra e il padre, non avendo Per_2 quest'ultimo mostrato un reale interesse per il bambino, anzi venendo meno agli impegni, già piuttosto ridotti, che aveva nei confronti del figlio. Ad oggi non sono emersi elementi che possano modificare tali conclusioni”. CP_ Invece, rispetto alle relazioni familiari, si segnala che “ la signora mostra di occuparsi del figlio in modo concreto per i bisogni primari, ma anche facendo richieste di aiuto quando nota difficoltà in ambito emotivo-relazionale. La situazione familiare è appesantita dalle difficoltà della figlia maggiore , Per_1 che viene descritta dalla madre come ancora psicologicamente fragile e sofferente, ma refrattaria a farsi aiutare e curare sia nel privato sia in Psichiatria” (cfr. rel. già citata). Tanto considerato, quindi si ritiene che possa essere accolta la domanda di parte convenuta di affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre demandando alla stessa il potere di assumere tutte le Per_2 decisioni di maggiore interesse per il figlio ( a titolo esemplificativo, con riferimento alla scuola, alla salute, alle decisioni di natura educativa , ludiche e al rilascio dei documenti). Infatti, il signor
[...]
durante il lungo periodo di monitoraggio, non ha mostrato adesione ai progetti ed agli Parte_1 interventi specialistici disposti dal Tribunale per “acquisire” adeguate capacità genitoriali nei confronti dei figli: anzi, il suo disinteresse è divenuto sempre più intenso e radicale, tanto che da tempo la relazione con i figli è interrotta.
Si ritiene, dunque, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre. Per_3
Si deve, invece, rigettare la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, atteso che permangono, residue capacità del signor , il quale verosimilmente continua a farsi Parte_1 carico del mantenimento della prole.
Quanto alla relazione di con il padre si dispone che gli incontri padre-figlio vengano sospesi, Per_2 disponendo fin da ora che i Servizi sociosanitari incaricati valuteranno quando eventualmente riprendere gli incontri padre-figlio, tenuto conto che gli stessi sono da tempo interrotti: si ritiene, dunque, che essi potranno riprendere, solo dopo un'attenta valutazione delle capacità genitoriali del padre e valutato il superiore interesse del minore. Gli incontri dovranno riprendere in luogo neutro secondo il calendario che verrà individuato come adeguato dai Servizi.
Alla luce del contenuto degli atti processuali e delle relazioni dei Servizi sociosanitari incaricati, inoltre, si ritiene che non sia opportuno procedere con l'audizione del minore atteso che l'audizione in Per_3 sede processuale sarebbe superflua e causa di ulteriore sofferenza psicoemotiva.
Quanto agli aspetti economici, tenuto conto che non risultano variazioni degne di rilievo rispetto alla situazione reddituale e patrimoniale che sussisteva al tempo in cui veniva disposta con l'ordinanza presidenziale la cifra di 300 euro a titolo di concorso al mantenimento ordinario per entrambi i figli, si conferma che il signor dovrà contribuire al mantenimento dei figli versando alla Parte_1 madre il contributo di 300 (parti ad € 150 € per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Torino del 15.3.2016. Invero, anche se è divenuta maggiorenne, ella è Per_1 ancora economicamente non indipendente.
Stante il regime di affidamento della prole, si conferma che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre e che la stessa continuerà a godere delle detrazioni fiscali nella misura del 100%;
Con riferimento alle parti adulte, invece, le parti danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a pretendere reciprocamente.
Si conferma, infine, l'assegnazione della casa coniugale alla madre che vi abita e insieme ai figli
Da ultimo, preso atto della situazione relazionale in cui versa il nucleo, si dispone la conferma della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociosanitari già incaricati i quali dovranno attivare tutti i progetti necessari a supporto del nucleo e del minore Per_2 Le spese processuali vengono compensate rinforza della reciproca parziale soccombenza tra le parti (la parte ricorrente con riferimento alla domanda di affidamento condiviso dalla prole e la parte convenuta con riferimento alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre dei minori e con parziale soccombenza rispetto al quantum del contributo al mantenimento ordinario).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, anche in punto istruttorio,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Rigetta la domanda di decadenza del Sig. dalla responsabilità genitoriale nei confronti del Parte_1 figlio minore Per_2
Dispone l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre;
CP_1
Dispone che le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza del minore, rilascio dei documenti, possano essere prese dalla madre in via esclusiva;
Dispone la sospensione degli incontri padre-figlio, disponendo fin da ora che i Servizi sociosanitari incaricati valuteranno quando eventualmente riprendere gli incontri padre-figlio, tenuto conto che gli stessi sono da tempo interrotti: si ritiene, dunque, che essi potranno riprendere, solo dopo un'attenta valutazione delle capacità genitoriali del padre e valutato il superiore interesse del minore. Gli incontri dovranno riprendere in luogo neutro secondo il calendario che verrà individuato come adeguato dai Servizi;
Dispone che il minore continui ad avere la residenza prevalente presso la stessa in Persona_4
Torino, Via Sospello n.176;
Dispone che il sig. verserà alla Sig.ra nell'interesse esclusivo dei figli e Parte_1 CP_1 quale contributo al mantenimento degli stessi, una somma mensile di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il 10 di ogni mese;
Dispone che il signor. si farà carico del 50% delle spese scolastiche (iscrizione, retta scolastica, Parte_1 corredo scolastico, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico urbano ed extra urbano), extrascolastiche (corsi di lingua e/o, musicali, spese per soggiorni e/o colonie estive, centri estivi, baby sitter, servizio di pre e post scuola, spese telefoniche), sportive (iscrizioni, attrezzature ed abbigliamento, certificati medici di idoneità fisica) e mediche non coperte dal SSN ed in ogni caso in ossequio a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Tribunale e Ordine degli Avvocati;
in capo alla Sig.ra il diritto di richiedere;
CP_1
Conferma che la signora continuerà a percepire per intero l'assegno unico e godrà delle CP_1 detrazioni fiscali nella misura del 100%;
Dispone casa coniugale, con gli arredi che la compongono, è assegnata in via definitiva alla sig.ra CP_1
Dà atto che i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non pretendere, pertanto, alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento;
Dà atto che con quanto sopra le parti dichiarano di aver definito ogni questione patrimoniale e di non avere reciprocamente nulla a che pretendere l'una dall'altra, ad eccezione della comproprietà della ex casa coniugale;
Spese processuali compensate.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2 maggio 2025. Il Presidente Rel./Est. Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.