CASS
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2025, n. 25559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25559 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da LU PI - Presidente - Sent. n. sez. 872/2025 CE ZI CC – 10/06/2025 PA LL R.G.N. 12986/2025 CH CO - Relatore - NN UR ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da AC OV nato ad [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 6 marzo 2025 del Tribunale di ET;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Il Giudice per le indagini preliminari di ET, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A dell'incolpazione provvisoria), estorsione pluriaggravata (capi B, C, D e Penale Sent. Sez. 5 Num. 25559 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/06/2025 2 F), furto (capo E), danneggiamento seguito da incendio (capo M) e violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo N), applicava a OV AC la misura della custodia cautelare in carcere. 2. La prospettazione accusatoria veniva confermata dal Tribunale distrettuale di ET che, rigettando l’istanza di riesame, si limitava solo ad escludere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416- .1 cod. pen. in relazione al capo E). 3. Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi di censura. 3.1. Il primo deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al profilo della ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi A), B) e C) dell’incolpazione provvisoria, nella parte in cui l’ordinanza impugnata, peraltro contestando al solo AC un delitto a concorso necessario, si sarebbe limitata a fondare le sue valutazioni su singole conversazioni intercettate (di per sé inidonee in ragione di possibili errori di interpretazione) e su argomenti logici privi di forza inferenziale. In particolare, secondo la difesa, da un canto, le conversazioni andrebbero lette in senso diametralmente opposto rispetto a quello inteso dal Tribunale (lo AC è stato intercettato per oltre cinque anni e non sarebbe stato in grado di estorcere denaro ad alcuno o di perpetrare furti con la modalità del cavallo di ritorno, non si sarebbe mai interessato allo spaccio di stupefacenti, né sarebbe mai stata rinvenuta un'arma), dall’altro, le ipotizzate estorsioni altro non sarebbero che di scarso valore (di materiale non utilizzato dalle ditte, che andrebbe smaltito secondo le regole – onerose - della normativa ambientale e che rappresenterebbero un veicolo pubblicitario a costo zero per le ditte stesse). 3.2. Il secondo motivo, anche questo formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta gravità indiziaria in relazione al capo E). Sostiene la difesa che il fatto oggetto dell’imputazione dovrebbe essere valutato alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato, dal di lui germano AN (sentiti in separato interrogatorio) e dal Di FO e che la prospettazione accusatoria si fonderebbe sull’incapacità di interpretare una realtà economica, sociale e culturale nella quale i soggetti operanti (tutti allevatori) sono abituati a vivere;
una vicenda in cui lo AC è intervenuto tentando di sanare le frizioni che si erano manifestate tra il fratello AN e il Galati, senza manifestare alcun profilo di mafiosità o minaccia. 3 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Preliminarmente, va ribadito che, essendo l'oggetto della delibazione cautelare preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598), qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In questo contesto, quindi, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). 3. Ciò considerato, va dato atto, preliminarmente, che l’assenza di coindagati nel reato associativo (ontologicamente pluripersonale) è dato solo apparente, essendo lo AC inserito, quale partecipe, secondo la prospettazione accusatoria, all’interno dell’organizzazione criminale denominata Cosa Nostra e, in particolare, dell'articolazione territoriale del sodalizio rappresentata dalla famiglia di Enna operante nel territorio del Comune di Agira, la cui esistenza risulta giudizialmente accertata. Ed in ciò l’infondatezza dell’assunto difensivo. Chiarito ciò, gli indizi si sono sostanziati negli esiti delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, nelle sommarie informazioni raccolte e nelle denunce sporte dalle persone offese, oggettivo riscontro degli esiti dell'attività captativa. E il complessivo impianto probatorio dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati a carico del 4 ricorrente e della sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Segnatamente: - la disponibilità riconosciuta dagli interlocutori (nelle diverse conversazioni intercettate, tutte analiticamente indicate), pur con la scarsa considerazione personale di cui lo AC godeva presso questi ultimi (i quali ne censuravano l'atteggiamento prepotente e l'incontenibile spregiudicatezza), di un (pur esiguo) numero sodali, impiegati per il compimento di azioni minatorie di stampo tipicamente mafioso, coerentemente al quadro tracciato dallo stesso AC in altre parallele conversazioni;
- la pretesa dello AC di essere avvisato, prima rispetto alle forze dell'ordine, di eventuali azioni criminali commesse nel territorio e di risolvere le controversie insorte nel territorio di Agira, tipica condotta riconducibile alle dinamiche mafiose quale manifestazione di capacità di controllo del territorio;
- la richiesta di elargizioni agli imprenditori locali aggiudicatari di appalti inerenti alla costruzione di opere pubbliche, in mancanza di motivi plausibili che potessero giustificare l’elargizione gratuita del materiale. Segnatamente, la richiesta (imperativa) dello AC di ottenere dell'asfalto, eventualmente rimacinato, purché di buona qualità (da utilizzare per asfaltare la propria strada privata), che veniva effettivamente consegnato gratuitamente, in ragione del timore ingenerato dalla caratura mafiosa dello stesso AC, e la consegna gratuita di cinque metri cubi di calcestruzzo e nella posa in opera di tale materiale. Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dal Tribunale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall’altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 5 5. La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1- dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1- dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH CO LU PI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere CH CO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NA Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1. Il Giudice per le indagini preliminari di ET, ritenendo sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A dell'incolpazione provvisoria), estorsione pluriaggravata (capi B, C, D e Penale Sent. Sez. 5 Num. 25559 Anno 2025 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 10/06/2025 2 F), furto (capo E), danneggiamento seguito da incendio (capo M) e violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo N), applicava a OV AC la misura della custodia cautelare in carcere. 2. La prospettazione accusatoria veniva confermata dal Tribunale distrettuale di ET che, rigettando l’istanza di riesame, si limitava solo ad escludere la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416- .1 cod. pen. in relazione al capo E). 3. Propone ricorso per cassazione l’indagato articolando due motivi di censura. 3.1. Il primo deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione quanto al profilo della ritenuta gravità indiziaria in relazione ai capi A), B) e C) dell’incolpazione provvisoria, nella parte in cui l’ordinanza impugnata, peraltro contestando al solo AC un delitto a concorso necessario, si sarebbe limitata a fondare le sue valutazioni su singole conversazioni intercettate (di per sé inidonee in ragione di possibili errori di interpretazione) e su argomenti logici privi di forza inferenziale. In particolare, secondo la difesa, da un canto, le conversazioni andrebbero lette in senso diametralmente opposto rispetto a quello inteso dal Tribunale (lo AC è stato intercettato per oltre cinque anni e non sarebbe stato in grado di estorcere denaro ad alcuno o di perpetrare furti con la modalità del cavallo di ritorno, non si sarebbe mai interessato allo spaccio di stupefacenti, né sarebbe mai stata rinvenuta un'arma), dall’altro, le ipotizzate estorsioni altro non sarebbero che di scarso valore (di materiale non utilizzato dalle ditte, che andrebbe smaltito secondo le regole – onerose - della normativa ambientale e che rappresenterebbero un veicolo pubblicitario a costo zero per le ditte stesse). 3.2. Il secondo motivo, anche questo formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione, attiene alla ritenuta gravità indiziaria in relazione al capo E). Sostiene la difesa che il fatto oggetto dell’imputazione dovrebbe essere valutato alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso indagato, dal di lui germano AN (sentiti in separato interrogatorio) e dal Di FO e che la prospettazione accusatoria si fonderebbe sull’incapacità di interpretare una realtà economica, sociale e culturale nella quale i soggetti operanti (tutti allevatori) sono abituati a vivere;
una vicenda in cui lo AC è intervenuto tentando di sanare le frizioni che si erano manifestate tra il fratello AN e il Galati, senza manifestare alcun profilo di mafiosità o minaccia. 3 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Preliminarmente, va ribadito che, essendo l'oggetto della delibazione cautelare preordinato ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, Rv. 234598), qualunque elemento probatorio idoneo a fondare tale giudizio è sufficiente per l’adozione della misura (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Rv. 253511; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rv. 255053). Ed è sufficiente che, attraverso una valutazione globale delle risultanze istruttorie, il giudice spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900). In questo contesto, quindi, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione). 3. Ciò considerato, va dato atto, preliminarmente, che l’assenza di coindagati nel reato associativo (ontologicamente pluripersonale) è dato solo apparente, essendo lo AC inserito, quale partecipe, secondo la prospettazione accusatoria, all’interno dell’organizzazione criminale denominata Cosa Nostra e, in particolare, dell'articolazione territoriale del sodalizio rappresentata dalla famiglia di Enna operante nel territorio del Comune di Agira, la cui esistenza risulta giudizialmente accertata. Ed in ciò l’infondatezza dell’assunto difensivo. Chiarito ciò, gli indizi si sono sostanziati negli esiti delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, nelle sommarie informazioni raccolte e nelle denunce sporte dalle persone offese, oggettivo riscontro degli esiti dell'attività captativa. E il complessivo impianto probatorio dà atto delle ragioni della ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati ipotizzati a carico del 4 ricorrente e della sussistenza di un grave quadro indiziario in relazione alle contestazioni mosse. Segnatamente: - la disponibilità riconosciuta dagli interlocutori (nelle diverse conversazioni intercettate, tutte analiticamente indicate), pur con la scarsa considerazione personale di cui lo AC godeva presso questi ultimi (i quali ne censuravano l'atteggiamento prepotente e l'incontenibile spregiudicatezza), di un (pur esiguo) numero sodali, impiegati per il compimento di azioni minatorie di stampo tipicamente mafioso, coerentemente al quadro tracciato dallo stesso AC in altre parallele conversazioni;
- la pretesa dello AC di essere avvisato, prima rispetto alle forze dell'ordine, di eventuali azioni criminali commesse nel territorio e di risolvere le controversie insorte nel territorio di Agira, tipica condotta riconducibile alle dinamiche mafiose quale manifestazione di capacità di controllo del territorio;
- la richiesta di elargizioni agli imprenditori locali aggiudicatari di appalti inerenti alla costruzione di opere pubbliche, in mancanza di motivi plausibili che potessero giustificare l’elargizione gratuita del materiale. Segnatamente, la richiesta (imperativa) dello AC di ottenere dell'asfalto, eventualmente rimacinato, purché di buona qualità (da utilizzare per asfaltare la propria strada privata), che veniva effettivamente consegnato gratuitamente, in ragione del timore ingenerato dalla caratura mafiosa dello stesso AC, e la consegna gratuita di cinque metri cubi di calcestruzzo e nella posa in opera di tale materiale. Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dal Tribunale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate. Dimentica, tuttavia, da un canto che il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento che di essi ne fa il giudice di merito, ma alla sola verifica della non (manifesta) illogicità della motivazione e della sua coerenza con i dati processuali richiamati;
dall’altro che ogni singolo fatto deve essere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazione, all'interno del generale contesto probatorio dove ciascun dato deve essere posto in vicendevole rapporto con tutti gli altri, perché solo alla luce di una costruzione logica, armonica e consonante del complessivo compendio argomentativo sarà possibile attingere all'effettivo significato di ciascun singolo elemento e ricostruire l'effettiva verità processuale (Sez. 2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 5 5. La cancelleria curerà e comunicazioni di cui al comma 1- dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui al comma 1- dell’art. 94 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Così deciso il 10 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente CH CO LU PI