Articolo 1 della Legge 15 maggio 1954, n. 313
Versione
9 luglio 1954
Art. 1. Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.

Entrata in vigore il 9 luglio 1954