Art. 1. Articolo unico.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali e speciali, l'Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza, cui fu conferita personalita' giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530 , e' equiparato alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti delle imposte dirette l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi dell'Ente.