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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito CI Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.275/2023 RGN
TRA
, e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Carmine Romano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nola (NA) alla via On. Francesco Napolitano n.35- appellanti
E
in persona del lr pt rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Silenzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via SS Martiri Salernitani n.31 – appellata
E
in persona del lr Controparte_2 pt rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Dal Negro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via
Scipione Capece n.3/b- appellata
E
1 in persona del lr pt, quale incorporante la Controparte_3 [...] società incorporata cui è subentrata quale società CP_4 incorporante la rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv.Giovanni Alberto Peluso ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale Email_1
appellata
[...]
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1239/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 2/9/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione del
18/3/2010 relativamente alle clausole n. 2, 6, 9 in quanto corrispondenti alle clausole n. 2, 6 ed 8 dello schema ABI;
in via subordinata o in via alternativa chiedevano di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva (titolarità del diritto sostanziale) in capo al creditore procedente e, per l'effetto, dichiarare nullo il ruolo trasmesso all' con caducazione delle Controparte_7
cartelle n. 07120170082881734002, n. 07120170082882881734003, n.
07120170082881734004; chiedevano in ogni caso sia di accertare e dichiarare che alcuna colpa grave ricorreva nella proposizione della
2 domanda di causa e, per l'effetto, cassare la sanzione impugnata, sia di accertare e dichiarare l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, per l'effetto, rendere pronuncia di compensazione, anche solo parziale, del capo di condanna al rimborso spese;
concludeva , infine, chiedendo la vittoria delle spese;
per l' : chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'assoluta carenza della sua legittimazione a contraddire, tenendola indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di una eventuale soccombenza nel merito;
chiedeva, infine, di liquidare le spese secondo giustizia in ipotesi di rigetto dell'appello con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
per la : chiedeva Controparte_2
in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre accessori;
in via subordinata, chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, di accertare e dichiarare la natura indebita della escussione
3 del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della
[...]
ed il conseguente obbligo della medesima a tenerla indenne CP_8
e manlevarla, nonché a restituire le somme percepite a seguito dell'avvenuta escussione avvenuta oltre interessi legali e moratori e rivalutazioni maturati da tale data fino al soddisfo, nonché a pagare quanto l'odierna esponente fosse eventualmente tenuta a versare a chiunque spettasse a seguito del presente giudizio, anche a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa;
per l'appellata chiedeva di dichiarare Controparte_3
inammissibili e/o improcedibili i motivi di appello proposti dagli appellanti con la conferma della sentenza di primo grado;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari per il doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 28 marzo 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 13
marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
4 Con ordinanza del 27 marzo 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 13 marzo 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_2 Parte_1 Parte_3
proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
07120170082881734002, n. 07120170082881734003 e n.
07120170082881734002 dell'importo complessivo di € 189.702,56 a titolo di recupero agevolazioni L. 662/1996 da parte della
[...]
a seguito di surroga ed escussione garanzia, Controparte_9
agevolazioni alle quali aveva fatto accesso la società
[...]
e le cui Parte_4
obbligazioni erano garantite con fideiussione dagli opponenti.
Questi ultimi deducevano il difetto di prova del credito,
l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust e la liberazione e la decadenza dalla stessa ex art.1957 cc.
Il si costituiva eccependo di aver Controparte_9
provveduto al rimborso dell'80% del credito garantito nei confronti
5 dell'Istituto di Credito UBI, già e concludeva chiedendo CP_5
il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la chiamata in causa della per ottenerne la condanna alla restituzione in suo CP_4
favore della somma corrisposta nel caso di accoglimento della domanda degli opponenti.
Il Tribunale autorizzava la chiamata e la CP_4
incorporante la si costituiva non contestando il CP_5
pagamento ricevuto dalla e impugnava le eccezioni CP_9
avanzate dagli opponenti concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 18/3/2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
cpc.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione, condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 4.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria, in favore delle parti opposte ex art.96
IIIc cpc e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
6 nel giudizio in oggetto l'opposizione era stata proposta ex art.615 cpc in quanto il debitore aveva contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata con la cartella di pagamento impugnata e ,
pertanto, non era possibile contestare il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione del credito, a meno che si fosse fatta valere l'impignorabilità dei beni;
la aveva agito, una volta corrisposto Controparte_9
l'80% del finanziamento erogato dalla non in qualità di CP_5
fideiussione, ma in virtù del diritto di surroga della stessa ai CP_5
sensi degli artt. 1203 cc ed ex art. 2 IV DM 20/6/2005; ne conseguiva che la aveva accordato alla una Controparte_9 CP_5
garanzia diretta, coprendo l'importo dell'80% del finanziamento concesso all'impresa e poi, a seguito dell'inadempimento Parte_4
della beneficiaria, aveva tenuto indenne nella predetta percentuale la
Banca, acquisendo, nella sua qualità di gestore del fondo e ai sensi del combinato disposto della suddetta normativa, il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e surrogandosi,
in proporzione al loro ammontare, in tutti i diritti spettanti al soggetto bancario finanziatore rispetto alle garanzie personali acquisite;
7 ne conseguiva che la contestazione degli opponenti relativa all'esistenza del credito alla base della cartella di pagamento e del ruolo formato, ai sensi delle norme richiamate, non poteva essere fatta valere nei confronti della;
Controparte_9
andava, inoltre, rigettata la contestazione principale degli opponenti diretta a confutare il diritto della Controparte_9
di agire nei loro confronti alla luce della natura della fideiussione
[...]
dagli stessi rilasciata alla a garanzia dell'inadempimento della CP_5
ed in virtù della presunta nullità di tale garanzia per Pt_4
contrarietà alla normativa antitrust;
sotto il primo profilo gli opponenti avevano sottoscritto una fideiussione generica pro quota con vincolo di solidarietà per l'importo di euro 208.000,00 e tra le condizioni sottoscritte vi era l'espressa previsione di una garanzia a semplice richiesta scritta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, di cui all'art. 7
del regolamento contrattuale;
agli artt. 6 e 8 dello stesso contratto le parti avevano sostanzialmente previsto la deroga agli artt. 1957 e 1941
cc, poiché il garante aveva rinunciato ad eccepire la validità
dell'obbligazione principale;
pertanto, alla luce dell'interpretazione
8 complessiva dei regolamenti contrattuali e dei rapporti tra la banca, la debitrice principale e i fideiussori, la garanzia prestata andava qualificata come fideiussione con clausola a prima richiesta che, pur non eliminando l'accessorietà della garanzia prestata, anteponeva alla proposizione delle eccezioni l'effettivo pagamento del garante;
era, poi, infondata l'eccezione di nullità della fideiussione, per violazione dell'art. 2 IIc lett. A, l. n. 287/1990, in relazione alla normativa antitrust, per mancanza di idonea prova e genericità
dell'eccezione stessa;
prima di tutto non era stato depositato in atti il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, con cui era stato disposto che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contrastavano con la predetta normativa;
per di più il contratto di fideiussione generica, in favore della Banca, conteneva tutte e tre le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8,
ritenute complessivamente in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali, ma ciò avrebbe potuto determinare solo la nullità
parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole e sempre che il fideiussore/garante avesse provato che dette intese fossero
9 confluite nel contratto e che fosse stata lesa la sua libertà contrattuale,
circostanze sfornite di prova nel caso di specie;
gli altri contratti di fideiussione stipulati a garanzia del contratto di finanziamento in oggetto erano fideiussioni specifiche e, pertanto,
non rientravano tra quelle in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali, riguardante esclusivamente le fideiussioni omnibus.
e hanno Parte_2 Parte_1 Parte_3
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sulla nullità della fideiussione specifica del 18/3/2010 e relativa prova;
gli appellanti preliminarmente chiarivano che l'unica garanzia oggetto di surroga da parte della e di cui CP_9
avevano eccepito la nullità era quella datata 18/3/2010, in quanto gli ulteriori contratti fideiussori erano stati depositati al solo scopo di provare l'effettiva ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale a cui aveva aderito la banca convenuta;
la specificità della suddetta fideiussione non escludeva l'eccezione di nullità avanzata e la relativa prova, essendo una letterale riproduzione dello schema ABI oggetto di censura del provvedimento allegato;
l'autorità garante non aveva
10 dichiarato restrittivo della concorrenza in sé lo schema delle fideiussioni omnibus, ma esclusivamente le tre clausole specifiche di cui agli artt. 2, 6 ed 8, indipendentemente dal fatto che il contratto a valle fosse una fideiussione omnibus oppure una fideiussione specifica, essendo la ratio della pronuncia della Banca d'Italia quella di accertare l'illecita intesa restrittiva della concorrenza in base al contenuto delle clausole in discussione, nella misura in cui esse erano state applicate in modo uniforme e generalizzato;
gli appellanti ribadivano di aver certamente dato la prova, per quanto nella loro disponibilità, del comportamento reiterato della banca nel rilasciare uno schema di contratto anticoncorrenziale;
2)sulla natura di contratto autonomo di garanzia;
secondo gli appellanti, in via subordinata rispetto al primo motivo, ribadivano che la garanzia prestata assumeva la qualifica di contratto autonomo di garanzia poiché in essa era presente all'art. 8 una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni e agli artt. 2 e 9 vi erano previsioni che escludevano un nesso di accessorietà con l'obbligazione garantita, con conseguente incedibilità ex art. 1203 e 1204 cc della
11 garanzia stessa alla che, quindi, difettava Controparte_9
di legittimazione attiva non essendo titolare del diritto sostanziale;
3)sulla ingiusta sanzione pecuniaria ex art. 96, ult. c. cpc e condanna alle spese;
secondo gli appellanti la condanna ex art. 96 IIC
c cpc era ingiusta, meramente punitiva e non sorretta da alcun presupposto di legge, essendo state le questioni oggetto di causa tra quelle più dibattute in giurisprudenza e dottrina nell'arco temporale dello stesso giudizio, evidenziando che la questione era ancora controversa;
non avevano, pertanto, avanzato doglianze così infondate da integrare una mala fede o colpa grave nella loro proposizione;
per l'assoluta novità della questione trattata e per il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, gli appellanti chiedevano che fosse riformato il capo di condanna relativo al rimborso spese con una pronuncia di compensazione, anche solo parziale.
L' si costituiva eccependo la Controparte_1
sua carenza di legittimazione, in quanto gli opponenti in primo grado avevano contestato esclusivamente il merito della debenza dell'importo richiesto;
a tal fine evidenziava che la sua attività era a
12 contenuto vincolato per cui in assenza di contrarie istanze pervenute dall'ente creditore, non poteva esimersi dal procedere nell'attività di riscossione esattoriale, né sindacare il merito della debitoria.
La si Controparte_2
costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello.
Evidenziava che era del tutto estranea ad ogni contestazione relativa al rapporto sottostante di finanziamento con conseguente suo difetto di legittimazione passiva, dovendo tali eccezioni essere esclusivamente indirizzate all'istituto di credito che aveva attivato il fondo pubblico di garanzia e gestito l'operazione di finanziamento, e cioè la , nei confronti della quale reiterava la sua domanda CP_8
di manleva.
Condivideva l'interpretazione resa dal Tribunale sulla natura della fideiussione e rilevava che in seguito all'escussione della garanzia da parte della Banca finanziatrice, si era surrogata ex art. 1203 IIc cc nei diritti a questa spettanti nei confronti della debitrice e della sua garante, per cui l'eventuale accoglimento delle domande proposte dagli opponenti in relazione ai profili di nullità del contratto di finanziamento eccepiti dagli attori, avrebbe comportato
13 l'illegittimità della escussione di garanzia effettuata dalla banca finanziatrice nei suoi confronti ed il susseguente obbligo per la
[...]
oggi e dei suoi cessionari e/o successori nel CP_4 CP_8
rapporto per cui è causa, di mantenerla indenne, restituendole la somma versata a titolo di garanzia per conto del Fondo Pubblico in tale ipotesi non dovuta e pari ad €189.702,806, oltre interessi e accessori maturati e maturandi, nonché a manlevarla e tenerla indenne per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa.
La si costituiva e controdeduceva Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'appello, affermando che:
l'eccepita nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale valeva solo per le fideiussioni omnibus e non per quelle specifiche;
ne conseguiva che i contratti di garanzia rilasciati nel caso di specie erano validi in quanto non riproduttivi del contenuto dello schema elaborato dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia ex art. 2 l.n.287/90;
il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 aveva censurato il modello ABI datato 7/3/2003 e, quindi, era, quindi,
temporalmente impossibile che i contratti di garanzia in oggetto-
14 risalenti al 2010- potessero riprodurre lo schema ABI già sanzionato nel 2005 per violazione della normativa antitrust;
gli appellanti non avevano assolto il loro onere probatorio,
consistito non nel fornire il provvedimento dell'ABI di sanzione, ma nel dimostrare la sua effettiva partecipazione all'intesa anticoncorrenziale;
i contratti in oggetto avevano previsto all'art. 6 la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, il che escludeva la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale, non potendosi,
così, qualificare come fideiussioni proprie, ma come contratti di garanzia autonoma, ai quali non si applicava il termine ex art. 1957 cc;
era corretta la condanna per lite temeraria, in quanto gli appellanti avevano introdotto un giudizio non provato e totalmente infondato;
le domande proposte in rivalsa dalla Controparte_2
nei suoi confronti, per il caso di condanna, erano comunque da rigettarsi poiché non provate ed infondate oltre che prescritte per decorso del tempo.
15 Va premesso che sia la che Controparte_9
l' hanno dedotto il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva.
La questione era stata sollevata anche in primo grado, ma il
Tribunale non si è esplicitamente pronunciato su tali eccezioni.
Va premesso che il difetto di legittimazione può essere proposto in ogni stato e grado del giudizio.
Sussiste la legittimazione passiva della Controparte_9
atteso che la questione della natura della fideiussione e della sua
[...]
nullità per contrarietà alla normativa antitrust è stata valutata proprio in relazione a tale istituto di credito;
ne consegue che tale motivazione peraltro di rigetto è stata espressa proprio sul presupposto che il legittimo contraddittore fosse la . Controparte_9
Lo stesso discorso va fatto per l' Controparte_1
atteso che l'opposizione doveva essere necessariamente
[...]
proposta nei confronti di chi aveva emesso la cartella esattoriale al fine di proporre censure nei confronti dell'ente impositore.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
16 Gli appellanti hanno dedotto che la fideiussione fonte dell'escussione in garanzia fosse nulla per violazione della normativa antitrust e hanno inteso far riferimento alla fideiussione del 18/3/2010
specificando che la stessa dovesse essere considerata specifica e comunque sottoposta al rispetto della normativa antitrust.
Va precisato che la giurisprudenza di legittimità con recenti decisioni ha esteso l'applicabilità di tal disciplina anche alle fideiussioni specifiche e non soltanto a quelle omnibus ( cfr.sent.Cass.
n.27243/2024).
Ciò premesso gli appellanti avevano già esibito in primo grado il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 che aveva individuato in alcune clausole conformi allo schema ABI del 2003 un contrasto con la l.287/90.
Sotto tale profilo va anche precisato che in primo grado le appellanti avevano chiesto la nullità totale, mentre in appello nell'articolazione del primo motivo di appello hanno fatto riferimento alla nullità parziale;
in particolare, gli appellanti hanno concluso che fosse dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt.2, 6 e 9 della
17 fideiussione del 18/3/2010 in quanto riproducenti gli artt. 2,6 e 8 delle condizioni generali Abi del 2003.
Sulla base della sent. Cass. sez. un. n. 41994/2021 i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La modifica della domanda così come articolata non è preclusa,
ma tale motivo non è accoglibile e non può condurre all'accoglimento dell'appello.
Invero sulla base della giurisprudenza di legittimità più recente è
stata valutata la questione della violazione della normativa antitrust in relazione a contratti stipulati dopo l'emanazione nel 2005 del provvedimento della Banca di Italia ed è stato affermato che per
18 ritenere configurabile tale violazione produttiva di una nullità parziale
è necessario ottemperare ad un particolare onere probatorio.
Invero l'accertamento della Banca d'Italia risalente al 2005 non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, cosicchè, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (cfr.sent.Cass.n.30383/2024 e sent.Cass.n.1170/2025).
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto che la fideiussione costituisse un contratto autonomo di garanzia, contestando la qualificazione effettuata dal Tribunale come fideiussione solve et repete.
Prima di tutto la Corte rileva che gli stessi appellanti in primo grado contestavano che potesse essere individuato un contratto autonomo di garanzia, che proprio per l'assenza dell'accessorietà non avrebbe consentito la surrogazione legale e in appello sostengono l'esatto contrario. 19 Non è possibile ritenere che nell'ipotesi in esame venga in questione una semplice emendatio e non una mutatio.
In ogni caso il Tribunale ha effettuato un esame dettagliato del contratto in questione al fine di arrivare ad individuare una fideiussione con clausola a prima richiesta, ovvero solve et repete e precisamente ha affermato che:
le parti avevano sottoscritto una fideiussione generica pro quota con vincolo di solidarietà a garanzia dell'adempimento della CP_11
per un importo di 208.000,00 E;
[...]
tra le condizioni di tale contratto era prevista all'art.7 la garanzia a semplice richiesta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore;
negli artt. 6 e 8 dello stesso contratto le parti avevano previsto in sostanza una deroga agli artt.1957 cc e 1941 cc, avendo il garante rinunciato ad eccepire la validità dell'obbligazione principale.
Invero secondo la Corte di Cassazione - sent.n.31105/2024- ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi
20 in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.
A fronte di tali argomentazioni il motivo proposto è del tutto generico.
In ogni caso gli appellanti hanno richiamato principi che non sono del tutto pertinenti.
La sent Cass.n.29216/2008 e la sent.Cass.n.916/1997 attengono al caso diverso del fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito a sensi dell'art.1204 cc.
Nel caso di specie come affermato dal Tribunale la surrogazione legale è stata esercitata dal ai sensi dell'art.1203 cc in combinato disposto con l'art.2 IV c DM 20/6/2005.
Il terzo motivo va accolto non ravvisandosi in alcun modo i presupposti per l'applicazione ex art.96 IIIC cpc in quanto non può
dirsi che l'azione intentata in primo grado sia pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica.
21 La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima
norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma
esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del
grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo
sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi
prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono
coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso,
cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato
alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità
dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la
palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr.
sent. Cass. n. 9912/2018; sent. Cass. n. 12143/2016; sent. Cass.
n.15629/2010).
22 Lo stesso motivo è accoglibile anche se in parte per la condanna alle spese.
Invero quanto meno in relazione alla questione della nullità della fideiussione è intervenuta la sent.Cass.sez.un.n.41994/2021 che per l'appunto ha reso una certa interpretazione superando orientamenti contrapposti.
Tale situazione giurisprudenziale giustifica una compensazione delle spese tra le parti nella misura della metà che non può che essere parziale involgendola la questione della nullità solo una parte del contenzioso.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza(
scaglione: 52.001,00 E- 260.000,00 E- valori minimi- vanno liquidate tutte le fasi).
L'accoglimento dell'appello comporta l'applicazione del principio della soccombenza a favore degli appellanti sulla base della sent. Cass. sez. un. n.32061/2022, non potendo ravvisarsi un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Le Sezioni Unite hanno risposto negativamente alla domanda se
“sia corretta l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso
23 di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente
vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle
spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore
dell'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza
reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate
nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un'unica domanda
articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti),
escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda
articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l'accoglimento,
anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della
parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese
processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o
parziale.
Lo scaglione è costituito dalle spese di cui all'art.96 cpc e delle somme oggetto della compensazione parziale ( 4000,00 E moltiplicato per tre e 3526,00 moltiplicato per tre= 22.578,00 E) per cui lo scaglione è 5201,00- 26.000,00 E e i valori da riconoscere sono i minimi per l'intero per la fase dello studio, per la fase introduttiva e
24 per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata nei capi 2) e 3) del dispositivo,
revoca la condanna ex art.96 IIIc cpc a carico degli attori, compensa le spese per la metà e per il residuo condanna gli attori, in solido tra loro,
al pagamento a favore di ciascuna delle parti opposte delle spese che liquida in 3526,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore dell'avv. Antonio
Silenzio per l' ; conferma nel resto Controparte_1
la sentenza impugnata;
2) condanna ciascuna parte appellata a pagare le spese del presente giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in
2445,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 8 maggio 2025
25 Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito CI
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr.Vito CI Presidente
d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.275/2023 RGN
TRA
, e rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3 difesi dall'avv. Carmine Romano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Nola (NA) alla via On. Francesco Napolitano n.35- appellanti
E
in persona del lr pt rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Silenzio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla via SS Martiri Salernitani n.31 – appellata
E
in persona del lr Controparte_2 pt rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Maria Dal Negro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via
Scipione Capece n.3/b- appellata
E
1 in persona del lr pt, quale incorporante la Controparte_3 [...] società incorporata cui è subentrata quale società CP_4 incorporante la rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avv.Giovanni Alberto Peluso ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale Email_1
appellata
[...]
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.1239/2022
del Tribunale di Nocera Inferiore pubblicata il 2/9/22 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per gli appellanti: chiedevano, in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
nel merito chiedevano l'accoglimento dell'appello e conseguentemente che fosse accertata e dichiarata la nullità parziale della fideiussione del
18/3/2010 relativamente alle clausole n. 2, 6, 9 in quanto corrispondenti alle clausole n. 2, 6 ed 8 dello schema ABI;
in via subordinata o in via alternativa chiedevano di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva (titolarità del diritto sostanziale) in capo al creditore procedente e, per l'effetto, dichiarare nullo il ruolo trasmesso all' con caducazione delle Controparte_7
cartelle n. 07120170082881734002, n. 07120170082882881734003, n.
07120170082881734004; chiedevano in ogni caso sia di accertare e dichiarare che alcuna colpa grave ricorreva nella proposizione della
2 domanda di causa e, per l'effetto, cassare la sanzione impugnata, sia di accertare e dichiarare l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, per l'effetto, rendere pronuncia di compensazione, anche solo parziale, del capo di condanna al rimborso spese;
concludeva , infine, chiedendo la vittoria delle spese;
per l' : chiedeva di dichiarare Controparte_1
l'assoluta carenza della sua legittimazione a contraddire, tenendola indenne dalla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di una eventuale soccombenza nel merito;
chiedeva, infine, di liquidare le spese secondo giustizia in ipotesi di rigetto dell'appello con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
per la : chiedeva Controparte_2
in via preliminare, di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
nel merito chiedeva, in via principale, il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre accessori;
in via subordinata, chiedeva, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, di accertare e dichiarare la natura indebita della escussione
3 del Fondo di Garanzia di cui alla L. n.662/1996 da parte della
[...]
ed il conseguente obbligo della medesima a tenerla indenne CP_8
e manlevarla, nonché a restituire le somme percepite a seguito dell'avvenuta escussione avvenuta oltre interessi legali e moratori e rivalutazioni maturati da tale data fino al soddisfo, nonché a pagare quanto l'odierna esponente fosse eventualmente tenuta a versare a chiunque spettasse a seguito del presente giudizio, anche a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa;
per l'appellata chiedeva di dichiarare Controparte_3
inammissibili e/o improcedibili i motivi di appello proposti dagli appellanti con la conferma della sentenza di primo grado;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese, dei diritti e degli onorari per il doppio grado di giudizio.
Con ordinanza del 5 ottobre 2023 la Corte rigettava la richiesta di sospensiva ex art.283 cpc.
Il Consigliere Istruttore con ordinanza del 28 marzo 2024
concedeva i termini previsti dalla legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, fissando l'udienza del 13
marzo 2025 per la rimessione della causa al Collegio per la decisione.
4 Con ordinanza del 27 marzo 2025 in relazione all'udienza a trattazione scritta del 13 marzo 2025 il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e Parte_2 Parte_1 Parte_3
proponevano opposizione avverso le cartelle di pagamento n.
07120170082881734002, n. 07120170082881734003 e n.
07120170082881734002 dell'importo complessivo di € 189.702,56 a titolo di recupero agevolazioni L. 662/1996 da parte della
[...]
a seguito di surroga ed escussione garanzia, Controparte_9
agevolazioni alle quali aveva fatto accesso la società
[...]
e le cui Parte_4
obbligazioni erano garantite con fideiussione dagli opponenti.
Questi ultimi deducevano il difetto di prova del credito,
l'inesistenza del titolo esecutivo, la nullità della fideiussione per violazione della legge antitrust e la liberazione e la decadenza dalla stessa ex art.1957 cc.
Il si costituiva eccependo di aver Controparte_9
provveduto al rimborso dell'80% del credito garantito nei confronti
5 dell'Istituto di Credito UBI, già e concludeva chiedendo CP_5
il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, la chiamata in causa della per ottenerne la condanna alla restituzione in suo CP_4
favore della somma corrisposta nel caso di accoglimento della domanda degli opponenti.
Il Tribunale autorizzava la chiamata e la CP_4
incorporante la si costituiva non contestando il CP_5
pagamento ricevuto dalla e impugnava le eccezioni CP_9
avanzate dagli opponenti concludendo per il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 18/3/2021, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190
cpc.
Il Tribunale adito rigettava l'opposizione, condannava gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 4.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria, in favore delle parti opposte ex art.96
IIIc cpc e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
6 nel giudizio in oggetto l'opposizione era stata proposta ex art.615 cpc in quanto il debitore aveva contestato il diritto di procedere all'esecuzione forzata con la cartella di pagamento impugnata e ,
pertanto, non era possibile contestare il diritto dell'ente impositore di procedere alla riscossione del credito, a meno che si fosse fatta valere l'impignorabilità dei beni;
la aveva agito, una volta corrisposto Controparte_9
l'80% del finanziamento erogato dalla non in qualità di CP_5
fideiussione, ma in virtù del diritto di surroga della stessa ai CP_5
sensi degli artt. 1203 cc ed ex art. 2 IV DM 20/6/2005; ne conseguiva che la aveva accordato alla una Controparte_9 CP_5
garanzia diretta, coprendo l'importo dell'80% del finanziamento concesso all'impresa e poi, a seguito dell'inadempimento Parte_4
della beneficiaria, aveva tenuto indenne nella predetta percentuale la
Banca, acquisendo, nella sua qualità di gestore del fondo e ai sensi del combinato disposto della suddetta normativa, il diritto di rivalersi sull'impresa beneficiaria finale per le somme versate e surrogandosi,
in proporzione al loro ammontare, in tutti i diritti spettanti al soggetto bancario finanziatore rispetto alle garanzie personali acquisite;
7 ne conseguiva che la contestazione degli opponenti relativa all'esistenza del credito alla base della cartella di pagamento e del ruolo formato, ai sensi delle norme richiamate, non poteva essere fatta valere nei confronti della;
Controparte_9
andava, inoltre, rigettata la contestazione principale degli opponenti diretta a confutare il diritto della Controparte_9
di agire nei loro confronti alla luce della natura della fideiussione
[...]
dagli stessi rilasciata alla a garanzia dell'inadempimento della CP_5
ed in virtù della presunta nullità di tale garanzia per Pt_4
contrarietà alla normativa antitrust;
sotto il primo profilo gli opponenti avevano sottoscritto una fideiussione generica pro quota con vincolo di solidarietà per l'importo di euro 208.000,00 e tra le condizioni sottoscritte vi era l'espressa previsione di una garanzia a semplice richiesta scritta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore, di cui all'art. 7
del regolamento contrattuale;
agli artt. 6 e 8 dello stesso contratto le parti avevano sostanzialmente previsto la deroga agli artt. 1957 e 1941
cc, poiché il garante aveva rinunciato ad eccepire la validità
dell'obbligazione principale;
pertanto, alla luce dell'interpretazione
8 complessiva dei regolamenti contrattuali e dei rapporti tra la banca, la debitrice principale e i fideiussori, la garanzia prestata andava qualificata come fideiussione con clausola a prima richiesta che, pur non eliminando l'accessorietà della garanzia prestata, anteponeva alla proposizione delle eccezioni l'effettivo pagamento del garante;
era, poi, infondata l'eccezione di nullità della fideiussione, per violazione dell'art. 2 IIc lett. A, l. n. 287/1990, in relazione alla normativa antitrust, per mancanza di idonea prova e genericità
dell'eccezione stessa;
prima di tutto non era stato depositato in atti il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, con cui era stato disposto che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contrastavano con la predetta normativa;
per di più il contratto di fideiussione generica, in favore della Banca, conteneva tutte e tre le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8,
ritenute complessivamente in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali, ma ciò avrebbe potuto determinare solo la nullità
parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole e sempre che il fideiussore/garante avesse provato che dette intese fossero
9 confluite nel contratto e che fosse stata lesa la sua libertà contrattuale,
circostanze sfornite di prova nel caso di specie;
gli altri contratti di fideiussione stipulati a garanzia del contratto di finanziamento in oggetto erano fideiussioni specifiche e, pertanto,
non rientravano tra quelle in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali, riguardante esclusivamente le fideiussioni omnibus.
e hanno Parte_2 Parte_1 Parte_3
presentato appello avverso la predetta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sulla nullità della fideiussione specifica del 18/3/2010 e relativa prova;
gli appellanti preliminarmente chiarivano che l'unica garanzia oggetto di surroga da parte della e di cui CP_9
avevano eccepito la nullità era quella datata 18/3/2010, in quanto gli ulteriori contratti fideiussori erano stati depositati al solo scopo di provare l'effettiva ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale a cui aveva aderito la banca convenuta;
la specificità della suddetta fideiussione non escludeva l'eccezione di nullità avanzata e la relativa prova, essendo una letterale riproduzione dello schema ABI oggetto di censura del provvedimento allegato;
l'autorità garante non aveva
10 dichiarato restrittivo della concorrenza in sé lo schema delle fideiussioni omnibus, ma esclusivamente le tre clausole specifiche di cui agli artt. 2, 6 ed 8, indipendentemente dal fatto che il contratto a valle fosse una fideiussione omnibus oppure una fideiussione specifica, essendo la ratio della pronuncia della Banca d'Italia quella di accertare l'illecita intesa restrittiva della concorrenza in base al contenuto delle clausole in discussione, nella misura in cui esse erano state applicate in modo uniforme e generalizzato;
gli appellanti ribadivano di aver certamente dato la prova, per quanto nella loro disponibilità, del comportamento reiterato della banca nel rilasciare uno schema di contratto anticoncorrenziale;
2)sulla natura di contratto autonomo di garanzia;
secondo gli appellanti, in via subordinata rispetto al primo motivo, ribadivano che la garanzia prestata assumeva la qualifica di contratto autonomo di garanzia poiché in essa era presente all'art. 8 una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni e agli artt. 2 e 9 vi erano previsioni che escludevano un nesso di accessorietà con l'obbligazione garantita, con conseguente incedibilità ex art. 1203 e 1204 cc della
11 garanzia stessa alla che, quindi, difettava Controparte_9
di legittimazione attiva non essendo titolare del diritto sostanziale;
3)sulla ingiusta sanzione pecuniaria ex art. 96, ult. c. cpc e condanna alle spese;
secondo gli appellanti la condanna ex art. 96 IIC
c cpc era ingiusta, meramente punitiva e non sorretta da alcun presupposto di legge, essendo state le questioni oggetto di causa tra quelle più dibattute in giurisprudenza e dottrina nell'arco temporale dello stesso giudizio, evidenziando che la questione era ancora controversa;
non avevano, pertanto, avanzato doglianze così infondate da integrare una mala fede o colpa grave nella loro proposizione;
per l'assoluta novità della questione trattata e per il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, gli appellanti chiedevano che fosse riformato il capo di condanna relativo al rimborso spese con una pronuncia di compensazione, anche solo parziale.
L' si costituiva eccependo la Controparte_1
sua carenza di legittimazione, in quanto gli opponenti in primo grado avevano contestato esclusivamente il merito della debenza dell'importo richiesto;
a tal fine evidenziava che la sua attività era a
12 contenuto vincolato per cui in assenza di contrarie istanze pervenute dall'ente creditore, non poteva esimersi dal procedere nell'attività di riscossione esattoriale, né sindacare il merito della debitoria.
La si Controparte_2
costituiva e controdeduceva chiedendo il rigetto dell'appello.
Evidenziava che era del tutto estranea ad ogni contestazione relativa al rapporto sottostante di finanziamento con conseguente suo difetto di legittimazione passiva, dovendo tali eccezioni essere esclusivamente indirizzate all'istituto di credito che aveva attivato il fondo pubblico di garanzia e gestito l'operazione di finanziamento, e cioè la , nei confronti della quale reiterava la sua domanda CP_8
di manleva.
Condivideva l'interpretazione resa dal Tribunale sulla natura della fideiussione e rilevava che in seguito all'escussione della garanzia da parte della Banca finanziatrice, si era surrogata ex art. 1203 IIc cc nei diritti a questa spettanti nei confronti della debitrice e della sua garante, per cui l'eventuale accoglimento delle domande proposte dagli opponenti in relazione ai profili di nullità del contratto di finanziamento eccepiti dagli attori, avrebbe comportato
13 l'illegittimità della escussione di garanzia effettuata dalla banca finanziatrice nei suoi confronti ed il susseguente obbligo per la
[...]
oggi e dei suoi cessionari e/o successori nel CP_4 CP_8
rapporto per cui è causa, di mantenerla indenne, restituendole la somma versata a titolo di garanzia per conto del Fondo Pubblico in tale ipotesi non dovuta e pari ad €189.702,806, oltre interessi e accessori maturati e maturandi, nonché a manlevarla e tenerla indenne per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice a titolo di spese ed accessori di causa e di ogni altra avversa pretesa.
La si costituiva e controdeduceva Controparte_10
chiedendo il rigetto dell'appello, affermando che:
l'eccepita nullità della fideiussione per intesa anticoncorrenziale valeva solo per le fideiussioni omnibus e non per quelle specifiche;
ne conseguiva che i contratti di garanzia rilasciati nel caso di specie erano validi in quanto non riproduttivi del contenuto dello schema elaborato dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia ex art. 2 l.n.287/90;
il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 aveva censurato il modello ABI datato 7/3/2003 e, quindi, era, quindi,
temporalmente impossibile che i contratti di garanzia in oggetto-
14 risalenti al 2010- potessero riprodurre lo schema ABI già sanzionato nel 2005 per violazione della normativa antitrust;
gli appellanti non avevano assolto il loro onere probatorio,
consistito non nel fornire il provvedimento dell'ABI di sanzione, ma nel dimostrare la sua effettiva partecipazione all'intesa anticoncorrenziale;
i contratti in oggetto avevano previsto all'art. 6 la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni, il che escludeva la loro natura accessoria rispetto all'obbligazione principale, non potendosi,
così, qualificare come fideiussioni proprie, ma come contratti di garanzia autonoma, ai quali non si applicava il termine ex art. 1957 cc;
era corretta la condanna per lite temeraria, in quanto gli appellanti avevano introdotto un giudizio non provato e totalmente infondato;
le domande proposte in rivalsa dalla Controparte_2
nei suoi confronti, per il caso di condanna, erano comunque da rigettarsi poiché non provate ed infondate oltre che prescritte per decorso del tempo.
15 Va premesso che sia la che Controparte_9
l' hanno dedotto il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva.
La questione era stata sollevata anche in primo grado, ma il
Tribunale non si è esplicitamente pronunciato su tali eccezioni.
Va premesso che il difetto di legittimazione può essere proposto in ogni stato e grado del giudizio.
Sussiste la legittimazione passiva della Controparte_9
atteso che la questione della natura della fideiussione e della sua
[...]
nullità per contrarietà alla normativa antitrust è stata valutata proprio in relazione a tale istituto di credito;
ne consegue che tale motivazione peraltro di rigetto è stata espressa proprio sul presupposto che il legittimo contraddittore fosse la . Controparte_9
Lo stesso discorso va fatto per l' Controparte_1
atteso che l'opposizione doveva essere necessariamente
[...]
proposta nei confronti di chi aveva emesso la cartella esattoriale al fine di proporre censure nei confronti dell'ente impositore.
L'appello è accoglibile nei limiti della seguente motivazione.
16 Gli appellanti hanno dedotto che la fideiussione fonte dell'escussione in garanzia fosse nulla per violazione della normativa antitrust e hanno inteso far riferimento alla fideiussione del 18/3/2010
specificando che la stessa dovesse essere considerata specifica e comunque sottoposta al rispetto della normativa antitrust.
Va precisato che la giurisprudenza di legittimità con recenti decisioni ha esteso l'applicabilità di tal disciplina anche alle fideiussioni specifiche e non soltanto a quelle omnibus ( cfr.sent.Cass.
n.27243/2024).
Ciò premesso gli appellanti avevano già esibito in primo grado il provvedimento della Banca d'Italia n.55/2005 che aveva individuato in alcune clausole conformi allo schema ABI del 2003 un contrasto con la l.287/90.
Sotto tale profilo va anche precisato che in primo grado le appellanti avevano chiesto la nullità totale, mentre in appello nell'articolazione del primo motivo di appello hanno fatto riferimento alla nullità parziale;
in particolare, gli appellanti hanno concluso che fosse dichiarata la nullità delle clausole di cui agli artt.2, 6 e 9 della
17 fideiussione del 18/3/2010 in quanto riproducenti gli artt. 2,6 e 8 delle condizioni generali Abi del 2003.
Sulla base della sent. Cass. sez. un. n. 41994/2021 i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l.287/90 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La modifica della domanda così come articolata non è preclusa,
ma tale motivo non è accoglibile e non può condurre all'accoglimento dell'appello.
Invero sulla base della giurisprudenza di legittimità più recente è
stata valutata la questione della violazione della normativa antitrust in relazione a contratti stipulati dopo l'emanazione nel 2005 del provvedimento della Banca di Italia ed è stato affermato che per
18 ritenere configurabile tale violazione produttiva di una nullità parziale
è necessario ottemperare ad un particolare onere probatorio.
Invero l'accertamento della Banca d'Italia risalente al 2005 non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, cosicchè, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova (cfr.sent.Cass.n.30383/2024 e sent.Cass.n.1170/2025).
Con il secondo motivo gli appellanti hanno dedotto che la fideiussione costituisse un contratto autonomo di garanzia, contestando la qualificazione effettuata dal Tribunale come fideiussione solve et repete.
Prima di tutto la Corte rileva che gli stessi appellanti in primo grado contestavano che potesse essere individuato un contratto autonomo di garanzia, che proprio per l'assenza dell'accessorietà non avrebbe consentito la surrogazione legale e in appello sostengono l'esatto contrario. 19 Non è possibile ritenere che nell'ipotesi in esame venga in questione una semplice emendatio e non una mutatio.
In ogni caso il Tribunale ha effettuato un esame dettagliato del contratto in questione al fine di arrivare ad individuare una fideiussione con clausola a prima richiesta, ovvero solve et repete e precisamente ha affermato che:
le parti avevano sottoscritto una fideiussione generica pro quota con vincolo di solidarietà a garanzia dell'adempimento della CP_11
per un importo di 208.000,00 E;
[...]
tra le condizioni di tale contratto era prevista all'art.7 la garanzia a semplice richiesta della banca ed indipendentemente da eventuali eccezioni del debitore;
negli artt. 6 e 8 dello stesso contratto le parti avevano previsto in sostanza una deroga agli artt.1957 cc e 1941 cc, avendo il garante rinunciato ad eccepire la validità dell'obbligazione principale.
Invero secondo la Corte di Cassazione - sent.n.31105/2024- ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell'accordo di una clausola "a prima richiesta" non assume carattere decisivo, dovendosi
20 in ogni caso accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e l'obbligazione di garanzia, a tal fine trovando applicazione gli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice.
A fronte di tali argomentazioni il motivo proposto è del tutto generico.
In ogni caso gli appellanti hanno richiamato principi che non sono del tutto pertinenti.
La sent Cass.n.29216/2008 e la sent.Cass.n.916/1997 attengono al caso diverso del fideiussore che intenda surrogarsi al creditore garantito a sensi dell'art.1204 cc.
Nel caso di specie come affermato dal Tribunale la surrogazione legale è stata esercitata dal ai sensi dell'art.1203 cc in combinato disposto con l'art.2 IV c DM 20/6/2005.
Il terzo motivo va accolto non ravvisandosi in alcun modo i presupposti per l'applicazione ex art.96 IIIC cpc in quanto non può
dirsi che l'azione intentata in primo grado sia pretestuosa per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica.
21 La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3,
c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima
norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma
esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave
della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del
grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo
sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi
prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono
coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso,
cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello
strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato
alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità
dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza
consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la
palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr.
sent. Cass. n. 9912/2018; sent. Cass. n. 12143/2016; sent. Cass.
n.15629/2010).
22 Lo stesso motivo è accoglibile anche se in parte per la condanna alle spese.
Invero quanto meno in relazione alla questione della nullità della fideiussione è intervenuta la sent.Cass.sez.un.n.41994/2021 che per l'appunto ha reso una certa interpretazione superando orientamenti contrapposti.
Tale situazione giurisprudenziale giustifica una compensazione delle spese tra le parti nella misura della metà che non può che essere parziale involgendola la questione della nullità solo una parte del contenzioso.
Per il residuo va applicato il principio della soccombenza(
scaglione: 52.001,00 E- 260.000,00 E- valori minimi- vanno liquidate tutte le fasi).
L'accoglimento dell'appello comporta l'applicazione del principio della soccombenza a favore degli appellanti sulla base della sent. Cass. sez. un. n.32061/2022, non potendo ravvisarsi un'ipotesi di soccombenza reciproca.
Le Sezioni Unite hanno risposto negativamente alla domanda se
“sia corretta l'interpretazione dell'art. 92 c.p.c. secondo cui, nel caso
23 di rilevante divario tra petitum e decisum, l'attore parzialmente
vittorioso possa essere condannato alla rifusione di un'aliquota delle
spese di lite in favore della controparte”, ponendosi a favore
dell'indirizzo che circoscrive la fattispecie della soccombenza
reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate
nel medesimo processo fra le stesse parti (o di un'unica domanda
articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti),
escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda
articolata in un unico capo. In questa ipotesi, infatti, l'accoglimento,
anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della
parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese
processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o
parziale.
Lo scaglione è costituito dalle spese di cui all'art.96 cpc e delle somme oggetto della compensazione parziale ( 4000,00 E moltiplicato per tre e 3526,00 moltiplicato per tre= 22.578,00 E) per cui lo scaglione è 5201,00- 26.000,00 E e i valori da riconoscere sono i minimi per l'intero per la fase dello studio, per la fase introduttiva e
24 per fase decisionale e nella misura della metà per la fase della trattazione scarsamente significativa in appello
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata nei capi 2) e 3) del dispositivo,
revoca la condanna ex art.96 IIIc cpc a carico degli attori, compensa le spese per la metà e per il residuo condanna gli attori, in solido tra loro,
al pagamento a favore di ciascuna delle parti opposte delle spese che liquida in 3526,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il
15% per spese generali con attribuzione a favore dell'avv. Antonio
Silenzio per l' ; conferma nel resto Controparte_1
la sentenza impugnata;
2) condanna ciascuna parte appellata a pagare le spese del presente giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in
2445,00 E oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali.
Salerno, 8 maggio 2025
25 Il Consigliere estensore d.ssa Marcella Pizzillo
Il Presidente
dr. Vito CI
26