Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 833
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione della pena pecuniaria

    Il magistrato di sorveglianza ha rigettato l'opposizione ritenendo che la prescrizione non fosse maturata. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che la decorrenza del termine di prescrizione della pena pecuniaria cessa con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento, avvenuta prima del compimento del termine di legge.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 660, 666 e 667 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la questione dell'estinzione della pena per prescrizione è una questione giuridica che va affrontata apprezzando la soluzione fornita dal giudice al quadro normativo di riferimento e non in ragione della motivazione del provvedimento oggetto dell'opposizione. Il giudice dell'opposizione, una volta radicato il contraddittorio, poteva offrire argomentazioni diverse a sostegno della medesima conclusione, senza pregiudizio per il condannato.

  • Rigettato
    Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen.

    La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel regime vigente prima della riforma di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, ai fini dell'estinzione per decorso del tempo della pena pecuniaria, il termine cessa di decorrere con l'iscrizione a ruolo della pretesa di pagamento. Nel caso di specie, l'esecuzione coattiva era iniziata con l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale prima del compimento del termine di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 833
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 833
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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