TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/05/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione del Lavoro - nella persona del magistrato dott.ssa Cristina Giusti ha pronunziato all'esito dell'udienza ex art 127 cpc del 15.04.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. R.G. 6866 / 2023 del ruolo generale del lavoro vertente
TRA
, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv. CESARANO MARIA Parte_1 GRAZIA, elettivamente domiciliata come da ricorso RICORRENTE
E
- in persona del Presidente p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall' avv.to AZZANO STEFANO con cui CP_ elettivamente domicilia presso gli Uffici dell'
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione ad atp per indennità di accompagnamento e status di handicap ex L. 104/92 art. 3 co° 3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/11/2023 parte ricorrente - ritenendo di trovarsi nelle condizioni mediche per avere diritto all'indennità di accompagnamento e al riconoscimento dello status di handicap ex l. , Numer_1 aveva presentato domanda amministrativa in data 28/01/2021 per il riconoscimento dell'invocato diritto e, a seguito del rigetto, aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P. All'esito del giudizio il TU nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento richiesta, pur avendo ritenuto sussistente lo stato ex art 3 co. 3 della l. 104/92; pertanto la ricorrente proponeva ricorso ex art. 445 bis c.o 6 c.p.c., con cui, impugnando le conclusioni del ctu, anche instando per il conferimento di nuovo incarico peritale, chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente indennità di accompagnamento invocata. Con vittoria di spese ed onorari. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale concludeva per il rigetto del ricorso in opposizione, con ogni conseguenza di legge. Il giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva che il TU rendesse chiarimenti rispetto alle contestazioni mosse dalla ricorrente anche analizzando la nuova documentazione medica depositata in atti ai fini di verificare se vi sia stato un aggravamento delle condizioni della ricorrente.
Acquisiti i chiarimenti medico legali, all'esito dello scambio delle note all'esito dell'udienza cartolare del 15/04/2025, la controversia veniva decisa con la presente sentenza.
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierna è infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni che seguono In rito, parte resistente non sollevava eccezioni preliminari. Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., sia nella relazione scritta in fase di ATP che nei successivi chiarimenti resi nel corso del presente giudizio ha concluso nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante non è tale da giustificare la concessione del beneficio previdenziale richiesto confermando il giudizio reso dalla Commissione medica di prima istanza e ribadito in sede di ATP. In particolare, il TU, richiamando la documentazione medica deposita dall'istante, ha evidenziato che sia risultata essere affetta dalle seguenti fondamentali infermità: Parte_1 obesità di III classe (BMI 44.8) in poliartrosi e spondilodiscoartrosi diffusa a moderato impegno funzionale, con secondario deficit statico-deambulatorio;
1 ✓ BPCO in soggetto con asma atopico e riscontro spirometrico di deficit ventilatorio di tipo ostruttivo di grado moderato severo;
✓ Cardiopatia ischemico-ipertensiva, in trattamento farmacologico e compenso emodinamico;
Il ctu, nel rendere i chiarimenti richiesti, ha confermato quanto già argomentato nella sua precedente relazione sulla base dei seguenti motivi: “è d'uopo inoltre sottolineare che i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, in soggetti con compromissione della funzione deambulatoria, prevedono, in particolare, l'impossibilità a deambulare, e non la semplice difficoltà, ed il carattere di permanenza dell'aiuto di accompagnatore, e non di “intermittenza”. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità”.
In risposta alle criticità rilevate dalla ricorrente, il TU ha chiarito, proprio sulla base della ulteriore documentazione medica a sostegno di un supposto aggravamento delle condizioni della ricorrente nelle more del giudizio che essa non contiene “congrui spunti medico legali per modificare la valutazione espressa nel depositato elaborato d'ufficio, rassegnata sulla base di una scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale, che, pertanto, viene integralmente confermata” Per tali considerazioni, il ctu ha ritenuto di non discostarsi da quanto affermato nella precedente relazione e pertanto la ricorrente va riconosciuta soggetto ultrasessantacinquenne invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età di grado grave, e cioè nella misura del 100%, e “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 co.3 della L. 104/92 dalla data delle domanda amministrativa (28/01/2021). La conclusione è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale meritevole di totale adesione, anche in considerazione della valutazione globale dell'invalidità. Si rileva inoltre che “se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cass. Sez. n. 4254 del 20/02/2009)”. Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va respinta. CP Le spese di lite possono essere compensate e quelle di TU vanno poste a carico dell' in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti e del riconoscimento di un solo beneficio tra quelli richiesti.
P. Q. M.
1) Rigetta il ricorso in opposizione avverso l'ATP e dichiara la ricorrente portatrice di disabilità ex art 3 co. 3 l. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa.
2) Compensa le spese di lite. CP
3) Pone le spese della TU integrativa a carico dell' che liquida come da separato decreto.
Torre Annunziata, data del deposito
Il Giudice del Lavoro Cristina Giusti
2