Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8131 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08131/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05731/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5731 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di LI, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LI, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in LI, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
del provvedimento Cat. A12/2022/Imm./1 sez/Dinieghi/M.O. 264 del 09/09/2022, con il quale l’Ufficio Immigrazione della Questura di LI ha decretato il respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, notificato in data 29/09/2022 a mezzo pec; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di LI;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GL RE Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5731 dell’anno 2022, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
L’Avvocatura dello Stato si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 dicembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, all’odierna udienza, la parte ricorrente dichiarava il proprio sopravvenuto difetto d’interesse e chiedeva la compensazione delle spese processuali.
Sussistono giusti motivi, attesa la richiesta in tal senso della parte ricorrente e la mancata opposizione dell’Avvocatura dello Stato, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione di LI, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara il ricorso n. 5731 dell’anno 2022 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GL RE Di LI, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL RE Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.