TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/09/2025, n. 3292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3292 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 730/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 730 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 12-9-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano alla Parte_1 C.F._1 via Puccini 2, presso lo studio dell' avv. Giuseppe Caputo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Caivano alla Controparte_1 C.F._2
Via c. Monteverdi 26 presso lo studio dell'Avv. Teresa Fusco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP RD
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 28.1.2025 il ricorrente (nato a [...] il
28.7.1986), premesso di aver contratto matrimonio in Cardito il 27 aprile 2013 con la resistente (nata ad [...] il [...]), dal quale non sono nati figli, ha chiesto che venisse pronunziata la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio con la conferma di quanto statuito in sede di separazione
1 R.G. n. 730/2025
(da intendersi limitata allo status, stante la rinuncia al mantenimento, l'assenza di prole e di beni immobili), con vittoria di spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderiva alla domanda principale, chiedendo, a sua volta, la conferma delle condizioni della separazione, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, dopo alcuni rinvii per il deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modi- ficata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di AP RD
(avvenuta il 7-5-2021) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2229/2022 del Tribu- nale di AP RD, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto autosufficiente;
i beni ri- CP_1 sultano essere già divisi;
- In assenza di prole non vi sono ulteriori disposizioni
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cardito il 27 aprile 2013
(atto n. 6, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]) alle condi- Controparte_1 zioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARDITO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 25.9.2025
2 R.G. n. 730/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AP RD -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice.-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 730 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 12-9-2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Caivano alla Parte_1 C.F._1 via Puccini 2, presso lo studio dell' avv. Giuseppe Caputo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliata in Caivano alla Controparte_1 C.F._2
Via c. Monteverdi 26 presso lo studio dell'Avv. Teresa Fusco che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AP RD
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 28.1.2025 il ricorrente (nato a [...] il
28.7.1986), premesso di aver contratto matrimonio in Cardito il 27 aprile 2013 con la resistente (nata ad [...] il [...]), dal quale non sono nati figli, ha chiesto che venisse pronunziata la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio con la conferma di quanto statuito in sede di separazione
1 R.G. n. 730/2025
(da intendersi limitata allo status, stante la rinuncia al mantenimento, l'assenza di prole e di beni immobili), con vittoria di spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio la resistente, aderiva alla domanda principale, chiedendo, a sua volta, la conferma delle condizioni della separazione, con vittoria di spese con attribuzione.
All'udienza del 12 settembre 2025 tenutasi in modalità cartolare, dopo alcuni rinvii per il deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 473bis-21, ultimo comma, c.p.c..
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modi- ficata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “dodici mesi”
(cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di AP RD
(avvenuta il 7-5-2021) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 2229/2022 del Tribu- nale di AP RD, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi inin- terrotta.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- La sig.ra rinuncia all'assegno di mantenimento in quanto autosufficiente;
i beni ri- CP_1 sultano essere già divisi;
- In assenza di prole non vi sono ulteriori disposizioni
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni concordate, verificato che esse non sono contrarie alla legge.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cardito il 27 aprile 2013
(atto n. 6, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2013) tra Parte_1
(nato a [...] il [...]) e (nata ad [...] il [...]) alle condi- Controparte_1 zioni indicate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CARDITO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 25.9.2025
2 R.G. n. 730/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3