Decreto cautelare 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 26/03/2026, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00577/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 779 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Adi 2009 Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7164CA22D, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Maria Lauro, Cecilia Savona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni del Coros, non costituita in giudizio;
nei confronti
Comune di Gonnoscodina, non costituito in giudizio;
LA e Nuraghe Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Dedoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento contenuto o presupposto (non pienamente conosciuto) alla nota 7 agosto 2025, priva di protocollo, dell’UNIONE DEI COMUNI DEL COROS (d'ora innanzi anche U.C.C.), quale Stazione Unica Appaltante con funzione di Centrale di Committenza, a cui è stato devoluto - da parte del Comune di Gonnoscodina - il procedimento di scelta del contraente del “Progetto di gestione in concessione dei servizi di protezione sociale per anziani e annesse Comunità alloggio e Comunità integrata nel Comune di Gonnoscodina” (CIG B7164CA22D);
- dell’aggiudicazione, in data 4 agosto 2025, della concessione a "LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", risultante dal portale dell'ANAC e non altrimenti conosciuta;
- della lettera d'invito, firmata in data 29 maggio 2025 (priva di protocollo);
- di ogni altro atto della procedura ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15 dicembre 2025:
per l’annullamento
- della determinazione 29-09-2025 nº 37 del Dirigente Apicale UNIONE DEI COMUNI DEL COROS, quale Stazione Unica Appaltante con funzione di Centrale di Committenza per conto del Comune di Gonnoscodina, con la quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stata aggiudicata la concessione alla controinteressata "LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"
- e di ogni altro atto della procedura, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, con espressa riserva di ulteriori motivi aggiunti e di azione risarcitoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 19 gennaio 2026:
per la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in data 19-11-2025 ai sensi dell'art. 122 C.P.A., per conseguire l'aggiudicazione e stipulare il contratto e/o subentrare nel contratto stipulato, anche come risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 Cod. Civ. e anche ai fini di cui all'art. 124 co. 2º C.P.A. e – in subordine – per formulare espressa riserva di proporre azione risarcitoria entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 30 co. 5º C.P.A.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della LA e Nuraghe Società Cooperativa Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La “ADI 2009 Società cooperativa sociale” ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, la determinazione del 7 agosto 2025, con la quale l’Unione dei Comuni del Coros ha disposto la sua esclusione dal procedimento di scelta del contraente del "PROGETTO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE PER ANZIANI E ANNESSE COMUNITÀ ALLOGGIO E COMUNITÀ INTEGRATA NEL COMUNE DI GONNOSCODINA" .
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, l’esclusione è stata disposta in quanto la ricorrente, nel formulare la propria offerta, ha proposto ribassi differenziati (dal 15% al 28%) per ciascuna retta-base, omettendo di ricondurli ad un valore unico, proporzionandolo al numero di posti previsti per ciascuna tipologia di camera. Per questo motivo, la Stazione appaltante ha ritenuto gli elementi dell'offerta tecnica della ricorrente “carenti e difformi al punto tale da ingenerare una situazione di completa e generale in certezza sul contenuto dell'offerta” . L’Unione dei Comuni ha quindi disposto l’aggiudicazione della gara in favore della società controinteressata " LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE” .
2. Degli impugnati provvedimenti la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I . la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, di quello d’imparzialità e buon andamento, degli articoli 179 e 185 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, nonché l’eccesso di potere per errore di fatto. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato come la lex specialis abbia previsto una illegittima commistione tra offerta economica e tecnica, richiedendo di includere in quest’ultima la percentuale di sconto offerta rispetto alle tariffe/rette base mensili, ossia introducendo tra i criteri tecnici a valutazione discrezionale un elemento che è solo quantitativo e che sarebbe il vero perno dell’offerta economica. In ogni caso, la ricorrente ha lamentato di essere stata esclusa senza alcuna previa instaurazione del contraddittorio e che il disciplinare di gara conteneva, nella tabella che esponeva le rette predeterminate dal concedente su cui formulare lo sconto percentuale, l’errata indicazione della tipologia “camera singola comunità integrata” che non esisterebbe nell'effettiva configurazione della struttura. Tale errore avrebbe determinato quella differente articolazione dell’offerta tecnica rispetto alla tabella di riferimento che la Commissione giudicatrice non avrebbe compreso, determinando la sua esclusione.
3. Con decreto monocratico del 5 settembre 2025, questo T.A.R. ha rigettato la domanda di misure cautelari presidenziali.
3.1. La controinteressata LA e Nuraghe Soc. Coop. Sociale si è costituita in giudizio, in data 16 settembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
3.2. Con ordinanza del 26 settembre 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha rigettato l’istanza di tutela cautelare. Con ordinanza del 14 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello cautelare della ricorrente.
3.3. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 15 dicembre 2025, la ricorrente ha domandato l’annullamento della determinazione 29-09-2025 nº 37 del Dirigente Apicale dell’Unione dei Comuni del Coros con la quale sono state approvate le risultanze delle operazioni di gara ed è stata aggiudicata la concessione alla controinteressata "LAGO E NURAGHE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE reiterando, in primo luogo, i motivi del ricorso principale come motivi di illegittimità derivata dell'atto presupposto, costituito dall'esclusione della ricorrente.
Quale nuovo motivo di impugnazione, la ricorrente ha lamentato l’eccesso di potere per difetto di motivazione e illogicità in quanto nel sub criterio A1, concernente la valutazione della qualità del progetto quanto a "metodologia, organizzazione e pianificazione dei servizi base di assistenza sociale agli anziani non autosufficienti e dei servizi diversi (alberghieri, ristorazione ecc.)" le è stato riconosciuto un punteggio numerico mentre, considerata la sua genericità, sarebbe stata necessaria una motivazione integrativa. Inoltre, l'attribuzione a tutti i sub-criteri di un unico punteggio uguale per tutti i commissari appare inverosimile e quindi manifestamente illogica e irragionevole.
In via istruttoria, la ricorrente ha domandato che venga ordinato alla Stazione appaltante di mettere a disposizione tutta la documentazione che le avrebbe dovuto trasmettere ai sensi degli artt. 90 e 36 D. Lgs. nº 36/2023.
3.4. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 19 gennaio 2026, la ricorrente ha domandato la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato in data 19-11-2025 tra l’Amministrazione e l’aggiudicataria, al fine di poter subentrare nel contratto stipulato, anche come risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 Cod. Civ. e formulando, in subordine, riserva di proporre azione risarcitoria entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento ai sensi dell'art. 30 co. 5º C.P.A.
3.5. In previsione dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm. La controinteressata ha eccepito, tra le altre cose, la sopravvenuta improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti in quanto la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della concessione, datata 29 settembre 2025, soltanto in data 9 dicembre 2025, con conseguente irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Procedendo con l’esame preliminare del primo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, il Collegio lo dichiara irricevibile.
Invero, l’art. 120 del cod. proc. amm. testualmente prevede, per l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento, una duplice decorrenza del termine di trenta giorni, che può infatti decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione degli operatori ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice, ossia attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.
Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento di aggiudicazione sia stato reso pubblico dalla Stazione appaltante mediante la sua pubblicazione su SardegnaCat in data 29 settembre 2025, mentre la sua impugnazione è stata proposta dalla ricorrente soltanto in data 9 dicembre 2025.
Affermare, come fatto dalla ricorrente, che non vi fosse alcun onere a suo carico di monitorare le pubblicazioni sulla piattaforma telematica vuol dire porre nel nulla la scelta operata dal legislatore nel momento in cui ha previsto due modalità per la decorrenza del termine di impugnazione. Nell’ottica, infatti, di garantire la celere definizione del contenzioso che riguarda le singole gare, il legislatore ha inteso porre rimedio ex ante a tutti quei casi in cui la Stazione appaltante risulti inadempiente all’obbligo di puntuale e individuale comunicazione del provvedimento di aggiudicazione ai soggetti interessati, come è avvenuto nel caso di specie, prevedendo comunque un criterio residuale per la decorrenza del termine di impugnazione.
In base a quanto esposto, l’impugnazione avverso l’aggiudicazione deve ritenersi tardiva, in quanto proposta successivamente al termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
Da ciò deriva, l’improcedibilità del ricorso principale avverso l’esclusione della ricorrente, essendo divenuti definitivi i provvedimenti che hanno determinato l’attribuzione del bene della vita alla controinteressata. In tal senso, è pacifico il principio di diritto per il quale Il ricorso avverso l'esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nonostante la tempestiva comunicazione, l'aggiudicazione definitiva, che costituisce l'atto che rende definitiva la lesione dell'interesse azionato dal soggetto escluso, non sia impugnata nei termini. Ciò in quanto l'eventuale annullamento dell'esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l'aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (v. T.A.R. Roma Lazio sez. I, 7/04/2025, sentenza n. 6924).
Infine, il secondo ricorso per motivi aggiunti, proposto al fine di ottenere l’inefficacia e il subentro nel contratto nelle more stipulato dalla Stazione appaltante deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza di quanto finora esposto. Essendo, infatti, intangibili sia il provvedimento di aggiudicazione che quello di esclusione, la ricorrente non ha alcun interesse ad aggredire l’atto negoziale nelle more stipulato, non potendo ottenere alcuna utilità dal sindacato giurisdizionale di tale aspetto.
2. Volendo, in ogni caso, esaminare il merito delle questioni proposte tramite il ricorso principale, il Collegio deve richiamare le argomentazioni già svolte in sede cautelare in punto di insussistenza del fumus boni iuris. Invero, anche all’esito del giudizio, deve escludersi che nel caso concreto vi sia stata alcuna commistione tra offerta tecnica ed economica, atteso che lex specialis ha previsto lo sconto unitario tra le proposte migliorative proponibili dall’operatore economico, prevedendo la possibilità di riconoscere un punteggio premiale di 20 punti (oltre ai 60, previsti per gli ulteriori criteri discrezionali) e ha stabilito, al tempo stesso, che l’offerta economica dovesse essere formulata esclusivamente tramite l’aumento del canone di concessione rispetto a quello previsto dall’Amministrazione. Ciò appare sufficiente per ritenere che i due profili, tecnici ed economici, siano stati nettamente distinti dalla Stazione appaltante e che, in sede di valutazione dell’offerta tecnica, non vi siano state indebite commistioni. In ogni caso, si deve ribadire che l’esclusione della ricorrente si fonda, più propriamente, sul fatto che la stessa ha individuato la scontistica secondo modalità differenti da quelle richieste, prevedendone una diversa per ogni tipologia di camera, mentre era richiesta l’indicazione di uno sconto unitario a prescindere dalla tipologia delle camere considerate. A fronte di tale errata formulazione, è quantomeno dubbio che il soccorso istruttorio avrebbe potuto determinare la correzione o l’esplicazione dei contenuti dell’offerta nel senso indicato dalla ricorrente, la quale ha evidenziato la necessità di eliminare dal suo prospetto una tipologia di camera (che, invece, è controverso che non debba essere comunque ricompresa nel progetto) e praticare una media ponderata, che è operazione diversa dall’indicazione di uno sconto unitario richiesto dalla lex specialis , integrando la modificazione dell’offerta già formulata.
Per le ragioni esposte, il ricorso principale sarebbe stato comunque infondato nel merito. Conseguentemente, i due ricorsi per motivi aggiunti sarebbero divenuti improcedibili, non avendo interesse la ricorrente a contestare l’aggiudicazione o l’efficacia del contratto, nelle more stipulato, a fronte della legittimità del provvedimento di esclusione a suo carico.
3. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara:
- improcedibile il ricorso principale;
- irricevibile il primo ricorso per motivi aggiunti;
- inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO