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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/11/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 78 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Montalto Alexander. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
OR UR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato ex art.445 bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 fin dalla data della domanda amministrativa del 02.11.2023 o da quella successiva riconosciuta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda attorea, avendo CP_1 il CTU accertato in sede di ATPO la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze rinviando integralmente alle note medico legali a firma del dr. allegate al ricorso, senza null'altro argomentare o Per_1 specificare nel ricorso;
inoltre le note medico legali rappresentano quanto già evidenziato dal CTP in sede di osservazioni alla bozza peritale in sede di ATPO, alle quali il CTU ha controdedotto. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU dr. ha accertato un quadro patologico che Persona_2 esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste. In particolare, il CTU in sede di considerazioni medico-legali, dopo aver sottoposto il ricorrente ad esame obiettivo, ha rilevato che: “Ci troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso maschile, nato il [...], affetto da: “Artrosi cronica degenerativa primaria a moderato impegno funzionale, miocardiosclerosi, pneumopatia con lieve deficit ventilatorio, depressione del tono dell'umore”. Per quanto riguarda l'artrosi cronica degenerativa primaria a localizzazione vertebrale, bisogna precisare che, poiché alterazioni degenerative di grado variabile sono reperibili in ogni individuo che abbia mediamente superato i quaranta anni di età, senza che alle stesse corrisponda un quadro clinico-disfunzionale obiettivabile o quanto meno rilevante, si parlerà, in tali casi, di "artrosi-stato", ovviamente di scarsa ripercussione invalidante, per differenziare gli stessi dai casi di "artrosi-malattia" nei quali, in rapporto con l'entità e/o diffusione e/o localizzazione del processo, lo stesso ha sconfinato dai limiti, diremo così, fisiologici, rapportati all'età e si è giunti a situazioni clinico - disfunzionali potenzialmente invalidanti. Orbene, per quanto sopra detto, appare evidente come la forma diagnosticata rientri in una forma di "artrosi-stato" data la ripercussione non rilevante sulla specifica funzione interessata. Ciò è dimostrato, praticamente, dalla modestia dell'interessamento funzionale della colonna vertebrale (modesta contrattura dolorosa dei muscoli paravertebrali a livello lombare, dove la mobilità distrettuale appare deficitaria, con una limitazione che, complessivamente, raggiunge scarsamente un quarto) e dall'assenza di quei segni che
2 sono tipici di una compromissione neuroradicolare (Laségue, SS e DY negativi). Per ciò che attiene la broncopneumopatia cronica, tale quadro morboso dato il suo caratteristico corredo sintomatologico, costringe il tessuto polmonare ad una protratta iperdistensione, determina una perdita dell'elasticità dei tessuti anche per fenomeni cicatriziali e provoca alterazioni del letto vascolare degli alveoli per distruzione delle loro pareti. Il decorso e la prognosi della malattia dipendono, oltre che da una adeguata terapia, dalla messa in opera di tutti quegli accorgimenti terapeutici in senso lato ma ancor più squisitamente preventivi che curino prontamente o, meglio, prevengano nel modo più assoluto le infezioni ricorrenti dell'apparato respiratorio. Nel caso specifico la Broncopneumopatia cronica non ha determinato danni funzionali rilevanti: questo è infatti dimostrato dalla sostanziale normalità dell'esame spirometrico. Per quanto riguarda il disturbo depressivo riferito dal ricorrente occorre subito dire che la deflessione del tono dell'umore denunciato dal soggetto, indipendentemente da condizioni particolari, è di intensità modesta, come rilevato dall'esame obiettivo svolto in sede di indagini di consulenza ma soprattutto dall'assenza di una sufficiente storia clinica supportata da idonea documentazione specialistica. Ne consegue che, a parte la sua possibile emendabilità - magari anche con l'aiuto di idonea terapia medica e/o fisica - scarsa appare la sua influenza negativa sulla capacità di lavoro del soggetto che, oltre tutto, può svolgere una ampia gamma di attività lavorative confacenti e non controindicate (per l'eventuale presenza di tensioni emotive legate al lavoro) e povere di stimoli che possano determinare uno stato reattivo da parte del soggetto stesso. Deve inoltre ricordarsi come le attività lavorative confacenti non posseggano, oltre che sotto il profilo astrattamente qualitativo soprattutto secondo il parametro oggettivamente quantitativo, nei confronti della condizione depressiva una qualche caratteristica di dannosità, pericolosità od usura. In definitiva, le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non hanno mai raggiunto dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa di assegno di invalidità ad oggi, la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità. A seguito delle osservazioni pervenute dal CTP di parte ricorrente – medesime argomentazioni poste a fondamento del presente ricorso di merito – il CTU ha evidenziato che: “Esaminate le sopra riportate osservazioni ritengo di dovere esprimere le seguenti ed ulteriori considerazioni. Le considerazione esposte dal CTP contrastano con le risultanze dell'esame obiettivo ma soprattutto con le evidenze strumentali; infatti un esame Rx del 10 febbraio 2023 ha evidenziato un quadro degenerativo sostanzialmente moderato: A livello dello spazio intersomatico L4-L5 si apprezza un bulging discale mediano con impronta sudurale. A
3 livello dello spazio intersomatico L5-S1 si apprezza un bulging discale mediano con impronta sul sacco durale. Non evidenza di ulteriori immagini riferibili a significative ernie e/o protrusione a carico dei rimanenti spazi intersomatici in esame. Inoltre, la visita cardiologica del 30 settembre 2023 ha mostrato solo una moderata riduzione del FEV (48%) in classe NYHA II, mentre l'esame spirometrico del 19 ottobre 2023 ha evidenziato un deficit ventilatorio solamente moderato”. Il CTU ha pertanto concluso: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto lo stesso ai necessari accertamenti posso, anche sulla base delle considerazioni medico legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: " NON HA, dall'epoca della presentazione della domanda Parte_1 amministrativa ad oggi, la propria capacità di lavoro permanentemente ridotta per infermità a meno di un terzo della normale". Dall'elaborato peritale, pertanto, si evince che il consulente ha accuratamente valutato le varie patologie da cui è affetto il ricorrente, sia quelle di pertinenza osteoarticolare, sia il sistema cardiovascolare e respiratorio, nonché lo stato depressivo ed ha chiaramente compreso la tipologia di valutazione medico legale da effettuare avendo valutato, con un giudizio motivato e scevro da censure, la capacità lavorativa specifica della ricorrente in relazione alla concreta attività svolta.
5. Rispetto ai circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
4 7. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di (R.G. 78/2025), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 78 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Montalto Alexander. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
OR UR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso depositato ex art.445 bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la pensione ordinaria di inabilità ovvero l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/84 fin dalla data della domanda amministrativa del 02.11.2023 o da quella successiva riconosciuta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda attorea, avendo CP_1 il CTU accertato in sede di ATPO la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste.
3. La domanda non può essere accolta.
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze rinviando integralmente alle note medico legali a firma del dr. allegate al ricorso, senza null'altro argomentare o Per_1 specificare nel ricorso;
inoltre le note medico legali rappresentano quanto già evidenziato dal CTP in sede di osservazioni alla bozza peritale in sede di ATPO, alle quali il CTU ha controdedotto. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU dr. ha accertato un quadro patologico che Persona_2 esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste. In particolare, il CTU in sede di considerazioni medico-legali, dopo aver sottoposto il ricorrente ad esame obiettivo, ha rilevato che: “Ci troviamo, quindi, di fronte ad un soggetto di sesso maschile, nato il [...], affetto da: “Artrosi cronica degenerativa primaria a moderato impegno funzionale, miocardiosclerosi, pneumopatia con lieve deficit ventilatorio, depressione del tono dell'umore”. Per quanto riguarda l'artrosi cronica degenerativa primaria a localizzazione vertebrale, bisogna precisare che, poiché alterazioni degenerative di grado variabile sono reperibili in ogni individuo che abbia mediamente superato i quaranta anni di età, senza che alle stesse corrisponda un quadro clinico-disfunzionale obiettivabile o quanto meno rilevante, si parlerà, in tali casi, di "artrosi-stato", ovviamente di scarsa ripercussione invalidante, per differenziare gli stessi dai casi di "artrosi-malattia" nei quali, in rapporto con l'entità e/o diffusione e/o localizzazione del processo, lo stesso ha sconfinato dai limiti, diremo così, fisiologici, rapportati all'età e si è giunti a situazioni clinico - disfunzionali potenzialmente invalidanti. Orbene, per quanto sopra detto, appare evidente come la forma diagnosticata rientri in una forma di "artrosi-stato" data la ripercussione non rilevante sulla specifica funzione interessata. Ciò è dimostrato, praticamente, dalla modestia dell'interessamento funzionale della colonna vertebrale (modesta contrattura dolorosa dei muscoli paravertebrali a livello lombare, dove la mobilità distrettuale appare deficitaria, con una limitazione che, complessivamente, raggiunge scarsamente un quarto) e dall'assenza di quei segni che
2 sono tipici di una compromissione neuroradicolare (Laségue, SS e DY negativi). Per ciò che attiene la broncopneumopatia cronica, tale quadro morboso dato il suo caratteristico corredo sintomatologico, costringe il tessuto polmonare ad una protratta iperdistensione, determina una perdita dell'elasticità dei tessuti anche per fenomeni cicatriziali e provoca alterazioni del letto vascolare degli alveoli per distruzione delle loro pareti. Il decorso e la prognosi della malattia dipendono, oltre che da una adeguata terapia, dalla messa in opera di tutti quegli accorgimenti terapeutici in senso lato ma ancor più squisitamente preventivi che curino prontamente o, meglio, prevengano nel modo più assoluto le infezioni ricorrenti dell'apparato respiratorio. Nel caso specifico la Broncopneumopatia cronica non ha determinato danni funzionali rilevanti: questo è infatti dimostrato dalla sostanziale normalità dell'esame spirometrico. Per quanto riguarda il disturbo depressivo riferito dal ricorrente occorre subito dire che la deflessione del tono dell'umore denunciato dal soggetto, indipendentemente da condizioni particolari, è di intensità modesta, come rilevato dall'esame obiettivo svolto in sede di indagini di consulenza ma soprattutto dall'assenza di una sufficiente storia clinica supportata da idonea documentazione specialistica. Ne consegue che, a parte la sua possibile emendabilità - magari anche con l'aiuto di idonea terapia medica e/o fisica - scarsa appare la sua influenza negativa sulla capacità di lavoro del soggetto che, oltre tutto, può svolgere una ampia gamma di attività lavorative confacenti e non controindicate (per l'eventuale presenza di tensioni emotive legate al lavoro) e povere di stimoli che possano determinare uno stato reattivo da parte del soggetto stesso. Deve inoltre ricordarsi come le attività lavorative confacenti non posseggano, oltre che sotto il profilo astrattamente qualitativo soprattutto secondo il parametro oggettivamente quantitativo, nei confronti della condizione depressiva una qualche caratteristica di dannosità, pericolosità od usura. In definitiva, le infermità riscontrate, anche se globalmente considerate, non hanno mai raggiunto dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa di assegno di invalidità ad oggi, la soglia di importanza necessaria per materializzare il concetto di invalidità. A seguito delle osservazioni pervenute dal CTP di parte ricorrente – medesime argomentazioni poste a fondamento del presente ricorso di merito – il CTU ha evidenziato che: “Esaminate le sopra riportate osservazioni ritengo di dovere esprimere le seguenti ed ulteriori considerazioni. Le considerazione esposte dal CTP contrastano con le risultanze dell'esame obiettivo ma soprattutto con le evidenze strumentali; infatti un esame Rx del 10 febbraio 2023 ha evidenziato un quadro degenerativo sostanzialmente moderato: A livello dello spazio intersomatico L4-L5 si apprezza un bulging discale mediano con impronta sudurale. A
3 livello dello spazio intersomatico L5-S1 si apprezza un bulging discale mediano con impronta sul sacco durale. Non evidenza di ulteriori immagini riferibili a significative ernie e/o protrusione a carico dei rimanenti spazi intersomatici in esame. Inoltre, la visita cardiologica del 30 settembre 2023 ha mostrato solo una moderata riduzione del FEV (48%) in classe NYHA II, mentre l'esame spirometrico del 19 ottobre 2023 ha evidenziato un deficit ventilatorio solamente moderato”. Il CTU ha pertanto concluso: “Esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitato il soggetto e sottoposto lo stesso ai necessari accertamenti posso, anche sulla base delle considerazioni medico legali postulate, così rispondere al quesito postomi dal Magistrato: " NON HA, dall'epoca della presentazione della domanda Parte_1 amministrativa ad oggi, la propria capacità di lavoro permanentemente ridotta per infermità a meno di un terzo della normale". Dall'elaborato peritale, pertanto, si evince che il consulente ha accuratamente valutato le varie patologie da cui è affetto il ricorrente, sia quelle di pertinenza osteoarticolare, sia il sistema cardiovascolare e respiratorio, nonché lo stato depressivo ed ha chiaramente compreso la tipologia di valutazione medico legale da effettuare avendo valutato, con un giudizio motivato e scevro da censure, la capacità lavorativa specifica della ricorrente in relazione alla concreta attività svolta.
5. Rispetto ai circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
4 7. Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di (R.G. 78/2025), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Così deciso in Latina, data del deposito.
Il Giudice del lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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