Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
È inammissibile la tutela possessoria nei confronti della P.A. con riguardo all'esecuzione di atti amministrativi, ancorché viziati, giacché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, andrebbero ad elidere gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto col divieto sancito per il giudice ordinario dall'art. 4 legge n. 2248 del 1865; ne consegue che deve ritenersi inammissibile la tutela possessoria invocata contro un Comune che abbia emesso un'ordinanza di rilascio di un terreno di proprietà demaniale e che, in esecuzione di tale ordinanza, abbia delimitato il terreno apponendovi cartelli indicanti la proprietà pubblica dell'area, posto che l'incompetenza del Sindaco ad emettere l'ordinanza (di pertinenza dell'autorità statale, trattandosi di un bene demaniale) non si traduce in una carenza di potere, ma in uno scorretto esercizio di tale potere e l'occupazione del terreno successiva alla predetta ordinanza non si esaurisce in una mera condotta materiale, ma costituisce esecuzione di un provvedimento amministrativo, ancorché viziato da incompetenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/07/1999, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Primo Presidente F. F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONE XIII 464, presso lo studio dell'avvocato NICOLÒ BONTEMPO, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO MANASSERI, SALVATORE PRINCIOTTA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE D'ACQUEDOLCI in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONErappresentato e difeso dall'avvocato BIAGIO RIOLO, giusta procura speciale del Notaio dott. Rita Monita, depositata in data 4/02/1999, in atti;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 554/97 del Tribunale di PATTI, depositata il 14/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Vincenzo STAZZONE, per delega dell'Avvocato Biagio RIOLO, per il resistente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGI1VIENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 giugno 1995 AL Ceraso, assumendo di essere stato spogliato del possesso di un'area dal Sindaco del Comune di Acquedolci il quale, senza avere alcun potere gli aveva intimato, con ordinanza del 9 maggio 1995, il rilascio del terreno, che aveva poi fatto delimitare con paletti e con cartelli sui quali era stata apposta la dicitura, "proprietà comunale", chiese al Pretore di tale città la reintegrazione del possesso contro l'Ente pubblico. Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, eccepì l'improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, affermando di avere comprato dal Demanio dello Stato la proprietà dell'area (occupata senza titolo dal Ceraso) con contratto del 26 novembre 1994 in base al quale era obbligato per un ventennio a destinare a servizio pubblico i suoli che, come quello acquistato, erano destinati dal piano regolatore a scopi istituzionali. Il Pretore, con provvedimento dell'otto settembre 1995, definì il procedimento accogliendo la domanda di reintegrazione del possesso. Propose appello il Comune insistendo nell'eccezione sollevata nel giudizio di primo grado e il Tribunale di Patti, con sentenza del 14 novembre 1997, in riforma della decisione del Pretore, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di reintegrazione del possesso. Secondo il Tribunale l'azione possessoria non si sarebbe potuta promuovere perché l'occupazione da parte del Comune non si era risolta in una mera attività materiale essendo stata eseguita in base all'ordinanza di sgombero emanata dal Sindaco il 9 maggio 1995 (confermati va di altro analogo provvedimento del Commissario straordinario risalente al 13 maggio 1993) per acquisire l'area nella disponibilità dello ente pubblico e destinarla a scopi istituzionali come previsto nel contratto di compravendita del 26 novembre 1994. Il Ceraso ricorre per cassazione con un motivo.
Il Comune di Acquedolci non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il Sindaco di Acquedolci avesse intimato al Ceraso il rilascio dell'area occupata in forza di poteri autoritativi che invece non aveva perché quando era stata emanata l'ordinanza (9.5.1995) il suolo apparteneva al Demanio dello Stato, il quale lo aveva trasferito all'Ente pubblico territoriale con contratto di compravendita (concluso ai sensi della legge 14 agosto 1982 n.615) del 26 novembre 1994, divenuto efficace solo il 3
aprile 1996, data del decreto d'approvazione del Ministro delle finanze al quale era condizionato sospensivamente in base all'art. 10 dello stesso contratto.
Il ricorso è infondato.
Costituisce principio di diritto pacifico quello secondo cui la tutela possessoria contro l'Autorità pubblica, mentre è inammissibile con riguardo ai suoi comportamenti esecutivi di atti amministrativi, anche se viziati, perché i provvedimenti di reintegrazione e di manutenzione del possesso ripristinano la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata ed elidono, perciò, gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto imposto al giudice ordinario dall'art.4 della legge 20 marzo 1865 n.2248 all.E.; è invece, consentita nel caso in cui il comportamento dell'Amministrazione si ricolleghi ad attività di diritto privato o meramente materiale (sent. nn. 5136, 11620 del 1997, 11351, 11417 del 1998). Principio incontroverso è anche quello per il quale l'emanazione di un provvedimento da parte di un'Autorità dell'Amministrazione pubblica, diversa da quella che avrebbe dovuto adottarlo, si risolve in un vizio di incompetenza relativa cioè nello scorretto esercizio del potere e non nella sua carenza (cfr. sent. nn. 6308 e 10184 del 1990, 5830 del 1991 e 4924 del 1992). Nella specie il Sindaco aveva intimato con l'ordinanza del 9 maggio 1995 lo sgombero dell'area, detenuta dal Ceraso, in base ai suoi poteri autoritativi avendo giustificato l'emanazione del provvedimento con l'occupazione senza titolo (si legge nel provvedimento:"..... non risulta rilasciata alla ditta ... alcuna autorizzazione di occupazione del suolo pubblico relativo alle aree ricadenti nei comparti di cui sopra") di tale superficie, compresa tra ì suoli destinati dal piano regolatore generale del Comune a suoi fini istituzionali. Vero è che l'area come attestato nello stesso provvedimento, rientrava tra i terreni venduti dallo Stato al Comune di Acquedolci con il contratto concluso il 24 novembre 1994, ai sensi della legge 14 agosto 1982 n. 615 (contenente norme per la vendita al Comune di Acquedolci del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9.7.1922 n. 1045 e 21.3.1929 n. 473) e che tale atto alla data dell'ordinanza (9.5.1995) era improduttivo di effetti non essendosi ancora verificato l'evento (approvazione del Ministro delle Finanze) al quale era sospensivamente condizionata l'efficacia secondo la previsione del suo art. 10. Tuttavia, proprio l'anteriorità dell'ordinanza rispetto all'avveramento della condizione sospensiva conferma che essa era stata emanata in forza di poteri autoritativi spettanti all'Amministrazione pubblica e questa conclusione è ulteriormente ribadita dalla precedente comunicazione al detentore di altra più remota ordinanza dello stesso Sindaco (datata 23 novembre 1993) con la quale era stato chiesto il pagamento dell'indennità per l'occupazione senza titolo dell'area. Pertanto, deve ritenersi corretta giuridicamente la statuizione del Tribunale d'improponibilità dell'azione possessoria promossa contro il Comune in quanto l'incompetenza relativa del Sindaco ad emettere l'ordinanza di pertinenza a quell'epoca dell'Autorità statale (Demanio dello Stato) per essere l'area compresa nel suo patrimonio, si traduce non in una carenza di potere ma in un suo esercizio scorretto e l'occupazione successiva, da parte dell'Ente pubblico, dell'area detenuta dal Ceraso non si esaurisce in una mera condotta materiale ma costituisce attuazione di un provvedimento amministrativo. Consegue il rigetto del ricorso e la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi.
P. T. M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 4 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999