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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 09/05/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2360 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CORALLO DILETTA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
LICITRA LUCA;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ) con l'avv. CASSARINO Controparte_2 C.F._3
GIORGIO terzo chiamato avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) posta in decisione con ordinanza del 15.1.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 25/5/2017 conveniva Parte_1
avanti il Tribunale di Ragusa esponendo che: Controparte_1
- in data 21/1/2015 aveva acquistato all'asta il fabbricato urbano in corso di costruzione sito in Modica, c.da Catanzanello snc, censito NCUE al foglio 62, p.lla
1319, sub. 1;
- l'Ing. era stata l'originaria progettista e la direttrice dei Controparte_1
lavori nella fase attuativa del progetto per cui il ricorrente le chiedeva un preventivo per il completamento dell'edificio;
- rimasta tale richiesta priva di riscontro, il ricorrente conferiva incarico ad altri professionisti per procedere al completamento dell'opera;
- nel corso delle verifiche preliminari i professionisti incaricati dal Pt_1
riscontravano dei vizi nella realizzazione dell'edificio che necessitavano di alcuni interventi per essere sanati il cui costo veniva stimato in € 17.505,58;
- poiché la disciplina di settore pone in capo al direttore dei lavori la responsabilità della corretta attuazione del progetto afferente all'edificazione dell'immobile e l'obbligo di verificarne l'esecuzione a regola d'arte, il ricorrente diffidava la resistente a ristorarlo per il pregiudizio subito;
- la resistente negava ogni responsabilità e contestava la richiesta di pagamento ricevuta dal;
Pt_1
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 28/7/2016 Parte_1
chiedeva accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato, la condizione e la qualità dell'immobile acquistato, le cause dei vizi e l'entità dei danni, nonché le opere necessarie per eliminarli ed il relativo costo;
- il CTU riscontrava una serie di difformità sia strutturali che di conservazione per la cui eliminazione era necessaria una spesa di € 59.437,27.
Pertanto, ha chiesto di: Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale di per Controparte_1
il danno all'immobile censito al NCUE al foglio 62, particella 1319 sub 1, ubicato in Modica, contrada Catanzarello snc;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 59.437,27, quale importo per gli interventi necessari ad eliminare i vizi dell'immobile o quell'altra diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 5.122,48, in refusione delle spese sostenute per il compenso del
CTU del procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del
Tribunale di Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.857,85 in refusione delle spese sostenute per il supporto tecnico prestato dalla ditta durante le operazioni peritali del CP_3
procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di
Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.185,84 in refusione delle spese sostenute per la rimozione e la ricostruzione del calcestruzzo durante le operazioni peritali del procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 832,00 in refusione delle spese legali sostenute per il procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di
Ragusa, oltre ad € 145,50 per spese di contributo unificato, diritti forfettari;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.035,02, in refusione delle spese sostenute per la perizia di parte nel procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di
Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 9.000 o quell'altra diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in refusione di quanto speso a titolo di canone di locazione per l'immobile nel quale attualmente risiede. Con comparsa di costituzione depositata il 29/9/2017 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_1
subordine, di essere tenuta indenne da , che aveva realizzato Controparte_2
l'immobile.
Con decreto del 2/10/2017 la resistente veniva autorizzata alla chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di costituzione depositata il 13/2/2018 si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva il rigetto delle domande. Controparte_2
È stata disposta la conversione del rito in quello ordinario di cognizione.
***
La domanda formulata dall'attore contro è espressamente Controparte_1
volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. del direttore dei lavori, e ad ottenerne la conseguente condanna al pagamento della somma di €
59.437,27 per gli interventi di ripristino dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Di contro, la convenuta:
- eccepisce la prescrizione e la decadenza previste dall'art. 1669 c.c.;
- in ogni caso, esclude ogni sua responsabilità in quanto i pretesi vizi e difetti lamentati sono addebitabili esclusivamente alla ditta costruttrice, terza chiamata in giudizio.
La ditta terza chiamata:
- eccepisce la prescrizione dell'azione sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. che ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
- l'infondatezza della domanda attorea atteso che l'art. 2922 c.c. prevede che nella vendita forzata non ha luogo la garanzia della cosa venduta;
- in ogni caso, esclude qualunque sua responsabilità in quanto unico chiamato a rispondere dei difetti nella realizzazione del manufatto è il direttore dei lavori che non ha sorvegliato adeguatamente.
La domanda attorea è parzialmente fondata. È irrilevante (ai fini della validità del mandato al c.t.u. e dell'interruzione della prescrizione) il fatto che nel ricorso per a.t.p. non fosse menzionata tale disposizione, perché ai sensi dell'art. 693 c.c. l'esposizione della domanda di merito deve essere solo sommaria e comunque si tratta di questione relativa alla qualificazione della domanda, che va fatta d'ufficio (C. 7537/2004).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c. sollevata da
[...]
va disattesa in quanto i difetti lamentati dall'attore sono così gravi da CP_2
pregiudicare la stabilità e la durata dell'edificio, con conseguente operatività della disposizione di cui all'art. 1669 c.c.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. va rigettata.
L'art. 1669 c.c. statuisce che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed
è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. civ. n.35781/2022; Cass. civ.
n.777/2020; Cass. civ. n. 4622/2002).
Nel caso di specie, l'attore ha avuto oggettiva conoscenza dei gravi difetti strutturali dell'edificio alla data di deposito della relazione tecnica nel procedimento di ATP n. 3281/16 (31/3/2017). In data 25/5/2017 (quindi entro un anno dalla scoperta) ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio con cui ha denunciato i vizi al direttore dei lavori.
Altrettanto privo di pregio è il richiamo all'art. 2922 c.c. (che esclude la garanzia dei vizi della cosa venduta ex artt. 1490 e ss.) atteso che nel caso di specie trova applicazione l'art. 1669 c.c., norma di ordine pubblico finalizzata a promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e degli immobili destinati per loro natura a lunga durata e a tutelare, soprattutto, l'incolumità personale dei cittadini, che riconosce una responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, ogni qual volta un'opera sia affetta da gravi difetti, ove per essi si devono intendere tutti quelli che pregiudicano, non solo la sua stabilità e la sua durata, ma anche il normale godimento, la conservazione o l'abitabilità della stessa (da ultimo: Trib. Novara n. 579/2023; Trib. Bari n. 2859/2022).
In ordine alle responsabilità della convenuta e del terzo chiamato deve rilevarsi quanto segue.
La responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto, e ciò anche laddove siano ravvisabili vizi o omissioni nel progetto predisposto dal committente. In particolare l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, ove queste siano palesemente errate, e può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. n. 19132/2011; Cass. civ. n. 15782/2006).
Nel caso di specie, dalla consulenza tecnica del giudizio di ATP n. 3281/16 emerge che i vizi sono di natura esecutiva e quindi attribuibili all'attività della ditta
[...]
. CP_2
In particolare, il CTU nominato ha accertato:
- carenze delle armature longitudinali in quanto in fase esecutiva sono stati montati un numero inferiore di barre. Inoltre, in alcuni pilastri la barra da 18 mm è stata uniformata al diametro da 16 mm aumentando di conseguenza, a parità di barre, la deficienza di armature (p.28);
- al piano terra (cioè l'ultimo piano esistente), staffe con uncini aperti che rappresentano una importante vulnerabilità sismica (p.29);
- carenze e cattiva posa di armature trasversali/staffe nei pilastri (p.29-30);
- cattivo montaggio delle armature, della casseratura dei pilastri e del successivo getto del calcestruzzo che ha come effetto quello di incidere sulla durabilità dell'opera (un inevitabile processo di corrosione delle armature con conseguente riduzioni delle sezioni utili;
processi di degrado del calcestruzzo confinante le barre corrose;
inneschi di fessure locali per l'effetto della corrosione espansiva;
possibili riduzioni dei bracci della coppia interna che stabiliscono la resistenza del pilastro) (p.30);
- i nidi di ghiaia/nidi d'ape che sono difetti visibili nelle strutture in calcestruzzo che si manifestano come discontinuità sulla superficie del getto, così che la ghiaia facente parte del calcestruzzo resta nuda e priva del cemento che la lega (p.31);
- una maggiore diffusione dei nidi di ghiaia in corrispondenza delle travi…il fenomeno della segregazione interessa spessori più profondi fino a raggiungere i ferri di armatura venendo a mancare il calcestruzzo di ricoprimento/copriferro nelle travi…in una buona parte delle struttura, soprattutto nelle travi del piano terra, si è riscontrata presenza di nidi di ghiaia…il fatto che una struttura in calcestruzzo armato presentando criticità in termini di inadeguato copriferro o addirittura l'assenza totale nei vari elementi strutturali è soggetta a fenomeni di degrado più veloci in quanto totalmente scoperta alle intemperie (p.32-34).
Si tratta di gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c., perché affliggono la struttura portante dell'edificio in tal modo impedendone il completamento e quindi la sua utilizzazione (cfr. tra tante C. 24230/2018).
Di contro non ha mai negato di avere prestato la sua opera Controparte_2
lavorativa nella realizzazione del manufatto (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione
) né ha dimostrato (non avendo formulato articolati di prova Controparte_2
orale sul punto) di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori (cfr. Cass. civ. n. 36781/2022).
Quanto al direttore dei lavori si osserva che l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. L'adempimento di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (cfr. Cass. civ.
n. 30658/2022; Cass. civ, n. 10728/2008; Cass. civ. n. 4366/2006; App. Milano n.
2763/2022; App. Venezia n. 1613/2022; Trib. Pistoia, n. 956/2021).
E' altresì principio consolidato che, qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, tutti rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. In tal caso, infatti, a nulla rilevando la natura e la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, gli indicati soggetti autori dell'unico illecito extracontrattuale, pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di natura diversa, rispondono a detto titolo del danno cagionato, fatta salva l'azione di regresso, e il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (cfr. Cass. civ. n. 8016/2012, C. 3406/2006, C.
29251/2024).
Nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato di avere adeguatamente CP_1
svolto la dovuta sorveglianza durante la realizzazione del manufatto né ha provato che pur avendo impartito specifiche prescrizioni queste siano state disattese dalla ditta appaltatrice, non essendo stato depositato alcun documento rilevante sotto questo profilo e non essendo stati formulati articolati di prova orale sul punto.
Pertanto, a norma degli artt. 1669 e 2055 c.c., deve Controparte_1
rispondere interamente dei danni cagionati all'attore nella misura determinata dal
CTU nel giudizio di ATP n. 3281/16 pari ad € 59.437,27.
L'eventualità che l'attore, dopo l'accertamento preventivo, abbia effettivamente provveduto al ripristino dei vizi non è d'ostacolo alla liquidazione del danno in tale misura, ed in particolare non gli imponeva di documentare la spesa effettivamente sostenuta, perché il danno lamentato consiste nei costi da sostenere per il ripristino, ed esso sussiste a prescindere dal fatto che poi il ripristino sia concretamente effettuato;
e anche laddove si dovesse aver riguardo al costo effettivamente sostenuto, deve presumersi la corrispondenza tra questo e quello quantificato dal c.t.u. senza ricevere alcuna contestazione dalla convenuta. Quanto alla domanda di refusione delle ulteriori spese sostenute dall'attore può essere accolta solo quella relativa alle spese per il contributo unificato e per i diritti forfettari (€ 145,50) atteso che l'attore ha allegato la ricevuta di pagamento (cfr. doc. 13 atto di citazione) corrispondete a quella allegata al fascicolo del procedimento di ATP n. 3281/16.
Le altre domande vanno rigettate in quanto carenti di prova.
In particolare, si osserva che:
- quanto al compenso del CTU (€ 5122,48), al compenso della ditta (€ CP_3
2857,85), alle spese sostenute per la rimozione e la ricostruzione del calcestruzzo durante le operazioni peritali (€ 1185,84), alle spese legali (€ 832,00) e al compenso per la perizia di parte (€ 2035,02) l'attore si è limitato ad allegare le fatture emesse dai professionisti (cfr. doc. 9,10,11,12,14 all'atto di citazione) senza però dare prova dell'effettivo pagamento delle suddette somme;
- quanto al canone di locazione l'attore ha prodotto delle ricevute (cfr. doc. 15 atto di citazione) dalle quali però non si ricava che le somme di denaro “per l'affitto della casa di Catanzaro Via Conca d'Oro 2/b” siano state effettivamente pagate dall'attore né è stato prodotto il contratto di locazione al fine di creare un collegamento tra il e il presunto locatario . Pt_1 Parte_2
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attrice Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della complessiva
[...] Parte_1
somma di € 59.582,77 (€ 59.437,27 + € 145,50), oltre interessi legali dalla domanda.
Quanto alla domanda di garanzia, deve premettersi che essa non è rivolta alla trasposizione della domanda attorea sul convenuto (C. 8411/2016, C. 29251/2024) ma a tenere indenne la convenuta di quanto essa dovesse pagare all'attore; e comunque deve ritenersi che il direttore dei lavori che abbia omesso il dovuto controllo sull'attività dell'appaltatore risponda non per il fatto altrui ma per fatto proprio (ossia appunto l'omesso controllo): conseguentemente, il regresso non può essere per l'intero ma solo per la quota attribuibile all'appaltatore. Ai fini del riparto, l'unico elemento di cui può tenersi conto (non emergendo alcunché di altro) è il fatto che la responsabilità dell'appaltatore è di tipo commissivo, e deriva dal fatto di aver malamente eseguito l'opera; quella del direttore dei lavori è di tipo omissivo, e deriva dal fatto di non aver effettuato un controllo che tuttavia, come si è visto, non doveva essere assiduo e puntuale.
Pertanto, il grado della colpa (art. 2055 co. 2 c.c.) è inferiore in capo al direttore dei lavori rispetto all'appaltatore, con una ripartizione che si ritiene corretto fissare in 1/4 - 3/4. Pertanto, la convenuta ha diritto ad essere tenuta indenne di 3/4 della somma che dovrà pagare all'attore, comprese le spese di lite.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali sostenute dall'attore devono essere poste a carico di quelle Controparte_1
sostenute da quest'ultima vanno invece poste a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2360/2017 R.G.:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 59.582,77 oltre interessi dalla domanda nonché a rifondergli le spese di lite, liquidate in € 8000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 379,50 per c.u.
- condanna il terzo chiamato a tenere indenne la convenuta Controparte_2
nella misura del 75% di quanto questa pagherà all'attore in Controparte_1
virtù del capo precedente;
- condanna a rifonder a le spese di lite, Controparte_2 Controparte_1
liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e
CPA, € 379,50 per c.u.
Ragusa, 5/5/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2360 2017
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CORALLO DILETTA;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
LICITRA LUCA;
convenuto nonché nei confronti di
(c.f. ) con l'avv. CASSARINO Controparte_2 C.F._3
GIORGIO terzo chiamato avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) posta in decisione con ordinanza del 15.1.2025.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 25/5/2017 conveniva Parte_1
avanti il Tribunale di Ragusa esponendo che: Controparte_1
- in data 21/1/2015 aveva acquistato all'asta il fabbricato urbano in corso di costruzione sito in Modica, c.da Catanzanello snc, censito NCUE al foglio 62, p.lla
1319, sub. 1;
- l'Ing. era stata l'originaria progettista e la direttrice dei Controparte_1
lavori nella fase attuativa del progetto per cui il ricorrente le chiedeva un preventivo per il completamento dell'edificio;
- rimasta tale richiesta priva di riscontro, il ricorrente conferiva incarico ad altri professionisti per procedere al completamento dell'opera;
- nel corso delle verifiche preliminari i professionisti incaricati dal Pt_1
riscontravano dei vizi nella realizzazione dell'edificio che necessitavano di alcuni interventi per essere sanati il cui costo veniva stimato in € 17.505,58;
- poiché la disciplina di settore pone in capo al direttore dei lavori la responsabilità della corretta attuazione del progetto afferente all'edificazione dell'immobile e l'obbligo di verificarne l'esecuzione a regola d'arte, il ricorrente diffidava la resistente a ristorarlo per il pregiudizio subito;
- la resistente negava ogni responsabilità e contestava la richiesta di pagamento ricevuta dal;
Pt_1
- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato il 28/7/2016 Parte_1
chiedeva accertamento tecnico preventivo al fine di verificare lo stato, la condizione e la qualità dell'immobile acquistato, le cause dei vizi e l'entità dei danni, nonché le opere necessarie per eliminarli ed il relativo costo;
- il CTU riscontrava una serie di difformità sia strutturali che di conservazione per la cui eliminazione era necessaria una spesa di € 59.437,27.
Pertanto, ha chiesto di: Parte_1
- accertare e dichiarare la responsabilità professionale di per Controparte_1
il danno all'immobile censito al NCUE al foglio 62, particella 1319 sub 1, ubicato in Modica, contrada Catanzarello snc;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 59.437,27, quale importo per gli interventi necessari ad eliminare i vizi dell'immobile o quell'altra diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 5.122,48, in refusione delle spese sostenute per il compenso del
CTU del procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del
Tribunale di Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.857,85 in refusione delle spese sostenute per il supporto tecnico prestato dalla ditta durante le operazioni peritali del CP_3
procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di
Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 1.185,84 in refusione delle spese sostenute per la rimozione e la ricostruzione del calcestruzzo durante le operazioni peritali del procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 832,00 in refusione delle spese legali sostenute per il procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di
Ragusa, oltre ad € 145,50 per spese di contributo unificato, diritti forfettari;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 2.035,02, in refusione delle spese sostenute per la perizia di parte nel procedimento ai sensi dell'art 696 bis cpc, RGAC n.3281/2016 del Tribunale di
Ragusa;
- condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di € 9.000 o quell'altra diversa maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, in refusione di quanto speso a titolo di canone di locazione per l'immobile nel quale attualmente risiede. Con comparsa di costituzione depositata il 29/9/2017 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in Controparte_1
subordine, di essere tenuta indenne da , che aveva realizzato Controparte_2
l'immobile.
Con decreto del 2/10/2017 la resistente veniva autorizzata alla chiamata in causa del terzo.
Con comparsa di costituzione depositata il 13/2/2018 si costituiva in giudizio
, il quale chiedeva il rigetto delle domande. Controparte_2
È stata disposta la conversione del rito in quello ordinario di cognizione.
***
La domanda formulata dall'attore contro è espressamente Controparte_1
volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. del direttore dei lavori, e ad ottenerne la conseguente condanna al pagamento della somma di €
59.437,27 per gli interventi di ripristino dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
Di contro, la convenuta:
- eccepisce la prescrizione e la decadenza previste dall'art. 1669 c.c.;
- in ogni caso, esclude ogni sua responsabilità in quanto i pretesi vizi e difetti lamentati sono addebitabili esclusivamente alla ditta costruttrice, terza chiamata in giudizio.
La ditta terza chiamata:
- eccepisce la prescrizione dell'azione sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. che ai sensi dell'art. 1669 c.c.;
- l'infondatezza della domanda attorea atteso che l'art. 2922 c.c. prevede che nella vendita forzata non ha luogo la garanzia della cosa venduta;
- in ogni caso, esclude qualunque sua responsabilità in quanto unico chiamato a rispondere dei difetti nella realizzazione del manufatto è il direttore dei lavori che non ha sorvegliato adeguatamente.
La domanda attorea è parzialmente fondata. È irrilevante (ai fini della validità del mandato al c.t.u. e dell'interruzione della prescrizione) il fatto che nel ricorso per a.t.p. non fosse menzionata tale disposizione, perché ai sensi dell'art. 693 c.c. l'esposizione della domanda di merito deve essere solo sommaria e comunque si tratta di questione relativa alla qualificazione della domanda, che va fatta d'ufficio (C. 7537/2004).
Pertanto, l'eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c. sollevata da
[...]
va disattesa in quanto i difetti lamentati dall'attore sono così gravi da CP_2
pregiudicare la stabilità e la durata dell'edificio, con conseguente operatività della disposizione di cui all'art. 1669 c.c.
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c. va rigettata.
L'art. 1669 c.c. statuisce che “quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti,
l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. L'accertamento del momento nel quale detta conoscenza sia stata acquisita, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed
è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto” (cfr. Cass. civ. n.35781/2022; Cass. civ.
n.777/2020; Cass. civ. n. 4622/2002).
Nel caso di specie, l'attore ha avuto oggettiva conoscenza dei gravi difetti strutturali dell'edificio alla data di deposito della relazione tecnica nel procedimento di ATP n. 3281/16 (31/3/2017). In data 25/5/2017 (quindi entro un anno dalla scoperta) ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio con cui ha denunciato i vizi al direttore dei lavori.
Altrettanto privo di pregio è il richiamo all'art. 2922 c.c. (che esclude la garanzia dei vizi della cosa venduta ex artt. 1490 e ss.) atteso che nel caso di specie trova applicazione l'art. 1669 c.c., norma di ordine pubblico finalizzata a promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e degli immobili destinati per loro natura a lunga durata e a tutelare, soprattutto, l'incolumità personale dei cittadini, che riconosce una responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, ogni qual volta un'opera sia affetta da gravi difetti, ove per essi si devono intendere tutti quelli che pregiudicano, non solo la sua stabilità e la sua durata, ma anche il normale godimento, la conservazione o l'abitabilità della stessa (da ultimo: Trib. Novara n. 579/2023; Trib. Bari n. 2859/2022).
In ordine alle responsabilità della convenuta e del terzo chiamato deve rilevarsi quanto segue.
La responsabilità per i vizi e difetti dell'opera va imputata di norma all'appaltatore, in considerazione dell'autonomia tecnica ed organizzativa di cui gode nell'esecuzione del contratto, e ciò anche laddove siano ravvisabili vizi o omissioni nel progetto predisposto dal committente. In particolare l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e dal direttore dei lavori, ove queste siano palesemente errate, e può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (cfr. Cass. civ. n. 19132/2011; Cass. civ. n. 15782/2006).
Nel caso di specie, dalla consulenza tecnica del giudizio di ATP n. 3281/16 emerge che i vizi sono di natura esecutiva e quindi attribuibili all'attività della ditta
[...]
. CP_2
In particolare, il CTU nominato ha accertato:
- carenze delle armature longitudinali in quanto in fase esecutiva sono stati montati un numero inferiore di barre. Inoltre, in alcuni pilastri la barra da 18 mm è stata uniformata al diametro da 16 mm aumentando di conseguenza, a parità di barre, la deficienza di armature (p.28);
- al piano terra (cioè l'ultimo piano esistente), staffe con uncini aperti che rappresentano una importante vulnerabilità sismica (p.29);
- carenze e cattiva posa di armature trasversali/staffe nei pilastri (p.29-30);
- cattivo montaggio delle armature, della casseratura dei pilastri e del successivo getto del calcestruzzo che ha come effetto quello di incidere sulla durabilità dell'opera (un inevitabile processo di corrosione delle armature con conseguente riduzioni delle sezioni utili;
processi di degrado del calcestruzzo confinante le barre corrose;
inneschi di fessure locali per l'effetto della corrosione espansiva;
possibili riduzioni dei bracci della coppia interna che stabiliscono la resistenza del pilastro) (p.30);
- i nidi di ghiaia/nidi d'ape che sono difetti visibili nelle strutture in calcestruzzo che si manifestano come discontinuità sulla superficie del getto, così che la ghiaia facente parte del calcestruzzo resta nuda e priva del cemento che la lega (p.31);
- una maggiore diffusione dei nidi di ghiaia in corrispondenza delle travi…il fenomeno della segregazione interessa spessori più profondi fino a raggiungere i ferri di armatura venendo a mancare il calcestruzzo di ricoprimento/copriferro nelle travi…in una buona parte delle struttura, soprattutto nelle travi del piano terra, si è riscontrata presenza di nidi di ghiaia…il fatto che una struttura in calcestruzzo armato presentando criticità in termini di inadeguato copriferro o addirittura l'assenza totale nei vari elementi strutturali è soggetta a fenomeni di degrado più veloci in quanto totalmente scoperta alle intemperie (p.32-34).
Si tratta di gravi difetti di costruzione ex art. 1669 c.c., perché affliggono la struttura portante dell'edificio in tal modo impedendone il completamento e quindi la sua utilizzazione (cfr. tra tante C. 24230/2018).
Di contro non ha mai negato di avere prestato la sua opera Controparte_2
lavorativa nella realizzazione del manufatto (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione
) né ha dimostrato (non avendo formulato articolati di prova Controparte_2
orale sul punto) di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire le istruzioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori (cfr. Cass. civ. n. 36781/2022).
Quanto al direttore dei lavori si osserva che l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. L'adempimento di tali obbligazioni richiede quindi non solo la verifica della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, ma altresì impone l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi e, conseguentemente, l'esercizio del potere concreto di vigilanza e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente (cfr. Cass. civ.
n. 30658/2022; Cass. civ, n. 10728/2008; Cass. civ. n. 4366/2006; App. Milano n.
2763/2022; App. Venezia n. 1613/2022; Trib. Pistoia, n. 956/2021).
E' altresì principio consolidato che, qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, tutti rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. In tal caso, infatti, a nulla rilevando la natura e la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità, gli indicati soggetti autori dell'unico illecito extracontrattuale, pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di natura diversa, rispondono a detto titolo del danno cagionato, fatta salva l'azione di regresso, e il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno (cfr. Cass. civ. n. 8016/2012, C. 3406/2006, C.
29251/2024).
Nel caso di specie, la convenuta non ha dimostrato di avere adeguatamente CP_1
svolto la dovuta sorveglianza durante la realizzazione del manufatto né ha provato che pur avendo impartito specifiche prescrizioni queste siano state disattese dalla ditta appaltatrice, non essendo stato depositato alcun documento rilevante sotto questo profilo e non essendo stati formulati articolati di prova orale sul punto.
Pertanto, a norma degli artt. 1669 e 2055 c.c., deve Controparte_1
rispondere interamente dei danni cagionati all'attore nella misura determinata dal
CTU nel giudizio di ATP n. 3281/16 pari ad € 59.437,27.
L'eventualità che l'attore, dopo l'accertamento preventivo, abbia effettivamente provveduto al ripristino dei vizi non è d'ostacolo alla liquidazione del danno in tale misura, ed in particolare non gli imponeva di documentare la spesa effettivamente sostenuta, perché il danno lamentato consiste nei costi da sostenere per il ripristino, ed esso sussiste a prescindere dal fatto che poi il ripristino sia concretamente effettuato;
e anche laddove si dovesse aver riguardo al costo effettivamente sostenuto, deve presumersi la corrispondenza tra questo e quello quantificato dal c.t.u. senza ricevere alcuna contestazione dalla convenuta. Quanto alla domanda di refusione delle ulteriori spese sostenute dall'attore può essere accolta solo quella relativa alle spese per il contributo unificato e per i diritti forfettari (€ 145,50) atteso che l'attore ha allegato la ricevuta di pagamento (cfr. doc. 13 atto di citazione) corrispondete a quella allegata al fascicolo del procedimento di ATP n. 3281/16.
Le altre domande vanno rigettate in quanto carenti di prova.
In particolare, si osserva che:
- quanto al compenso del CTU (€ 5122,48), al compenso della ditta (€ CP_3
2857,85), alle spese sostenute per la rimozione e la ricostruzione del calcestruzzo durante le operazioni peritali (€ 1185,84), alle spese legali (€ 832,00) e al compenso per la perizia di parte (€ 2035,02) l'attore si è limitato ad allegare le fatture emesse dai professionisti (cfr. doc. 9,10,11,12,14 all'atto di citazione) senza però dare prova dell'effettivo pagamento delle suddette somme;
- quanto al canone di locazione l'attore ha prodotto delle ricevute (cfr. doc. 15 atto di citazione) dalle quali però non si ricava che le somme di denaro “per l'affitto della casa di Catanzaro Via Conca d'Oro 2/b” siano state effettivamente pagate dall'attore né è stato prodotto il contratto di locazione al fine di creare un collegamento tra il e il presunto locatario . Pt_1 Parte_2
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attrice Controparte_1
va condannata al pagamento in favore di della complessiva
[...] Parte_1
somma di € 59.582,77 (€ 59.437,27 + € 145,50), oltre interessi legali dalla domanda.
Quanto alla domanda di garanzia, deve premettersi che essa non è rivolta alla trasposizione della domanda attorea sul convenuto (C. 8411/2016, C. 29251/2024) ma a tenere indenne la convenuta di quanto essa dovesse pagare all'attore; e comunque deve ritenersi che il direttore dei lavori che abbia omesso il dovuto controllo sull'attività dell'appaltatore risponda non per il fatto altrui ma per fatto proprio (ossia appunto l'omesso controllo): conseguentemente, il regresso non può essere per l'intero ma solo per la quota attribuibile all'appaltatore. Ai fini del riparto, l'unico elemento di cui può tenersi conto (non emergendo alcunché di altro) è il fatto che la responsabilità dell'appaltatore è di tipo commissivo, e deriva dal fatto di aver malamente eseguito l'opera; quella del direttore dei lavori è di tipo omissivo, e deriva dal fatto di non aver effettuato un controllo che tuttavia, come si è visto, non doveva essere assiduo e puntuale.
Pertanto, il grado della colpa (art. 2055 co. 2 c.c.) è inferiore in capo al direttore dei lavori rispetto all'appaltatore, con una ripartizione che si ritiene corretto fissare in 1/4 - 3/4. Pertanto, la convenuta ha diritto ad essere tenuta indenne di 3/4 della somma che dovrà pagare all'attore, comprese le spese di lite.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali sostenute dall'attore devono essere poste a carico di quelle Controparte_1
sostenute da quest'ultima vanno invece poste a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2360/2017 R.G.:
- condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
complessiva somma di € 59.582,77 oltre interessi dalla domanda nonché a rifondergli le spese di lite, liquidate in € 8000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%, € 379,50 per c.u.
- condanna il terzo chiamato a tenere indenne la convenuta Controparte_2
nella misura del 75% di quanto questa pagherà all'attore in Controparte_1
virtù del capo precedente;
- condanna a rifonder a le spese di lite, Controparte_2 Controparte_1
liquidate in € 4.000,00, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, IVA e
CPA, € 379,50 per c.u.
Ragusa, 5/5/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)