Ordinanza cautelare 26 giugno 2024
Accoglimento
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01726/2025REG.PROV.COLL.
N. 04333/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4333 del 2024, proposto da:
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Siracusa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alvise Vergerio di Cesana e Massimiliano Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Seconda Stralcio, n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti gli avvocati Sergio Siracusa, Alvise Vergerio di Cesana e Massimiliano Pozzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. - Oggetto del giudizio di primo grado è rappresentato dall’istanza di risarcimento dei danni presentata dalla parte oggi appellata con riferimento al pregiudizio patrimoniale per la perdita del valore commerciale del bene immobile (acquistato “in buona fede”) a seguito dell’adozione di provvedimenti di disciplina edilizia ritenuti illegittimi, alle spese sostenute per l’acquisto dell’immobile in questione, alle somme corrisposte ai legali ed ai consulenti tecnici di fiducia, alla mancata fruibilità dei bonus edilizi previsti dal decreto legge n. 34/2020 e ss.mm.ii., nonché con riferimento al danno non patrimoniale consistente nel grave stato di sofferenza morale e psicologica derivato dalla vicenda, con conseguente peggioramento della qualità della vita, anche in ambito familiare e relazionale.
2. - I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti:
2.1. - La Società -OMISSIS-, dante causa della parte ricorrente in primo grado, eseguiva interventi edilizi abusivi nel complesso edilizio denominato “I casali di Tor Vergata”, sito in Roma alla via di -OMISSIS-, per i quali in seguito presentava istanze di condono e diverse DIA per interventi di ristrutturazione e di adeguamento funzionale dei fabbricati per civile abitazione siti nel complesso residenziale in parola.
2.2. - La parte ricorrente in primo grado e numerose altre persone acquistavano - tra il 2007 ed il 2008 - “in perfetta buona fede” le singole unità immobiliari dalla dante causa Società -OMISSIS- affette dalle violazioni edilizie riscontrate.
2.3. - Con determinazione dirigenziale n. 1378 del 4 luglio 2012 venivano rigettate le DIA, cui seguivano le conseguenti D.D. di demolizione e ripristino dei luoghi.
2.4. - Il T.a.r. Lazio, adito dai vari acquirenti colpiti dai provvedimenti sanzionatori, annullava i provvedimenti di demolizione impugnati, motivando in termini di violazione delle garanzie procedimentali, lesione dell’affidamento ingenerato negli acquirenti degli immobili e assenza di bilanciamento fra le ragioni dei proprietari e l’interesse pubblico a ristabilire la legalità, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di rivalutare, nel contraddittorio con tutte le parti attualmente interessate, la complessiva situazione del compendio edilizio di via Carcaricola.
3. - Passata in giudicato la decisione, l’odierna parte appellata ricorreva in giudizio per ottenere il ristoro dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dei provvedimenti amministrativi illegittimi, danni da ricondurre causalmente alla condotta mantenuta dall’Amministrazione la quale, dapprima, era rimasta inerte dinanzi al compimento di consistenti abusi edilizi per poi, illegittimamente, agire per contrastare gli stessi in danno di chi nessun ruolo aveva avuto nel compimento dei medesimi.
4. - Con l’impugnata sentenza il T.a.r. per il Lazio, respinte le preliminari eccezioni in rito, ha:
- rigettato l’istanza di risarcimento del danno patrimoniale;
- accolto l’istanza di risarcimento in ordine al danno non patrimoniale (avuto riguardo alla lesione del diritto fondamentale alla qualità e alla serenità della vita domestica, turbata dall’attività amministrativa illegittima), liquidato equitativamente in euro 2.000,00 per ogni anno successivo all’adozione del primo provvedimento illegittimo annullato;
- condannato l’Amministrazione intimata alle spese di lite.
5. - Ha interposto appello Roma Capitale, articolando quattro motivi, che possono riassumersi nei termini seguenti:
5.1. - error in procedendo ed error in JU , violazione dell’art. 40 c.p.a. (in relazione al corrispondente art. 164 cpc. applicabile per il rinvio a regole processuali civili);
5.2. - error in procedendo ed error in JU , violazione dell’art. 73 c.p.a., violazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 30 c.p.a.;
5.3. - error in procedendo ed error in JU , violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 30 c.p.a. ed all’art. 2697 c.c.;
5.4. - error in procedendo ed error in JU , violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 30 c.p.a.
In particolare, l’Amministrazione appellante - riproposte le eccezioni di nullità per genericità della domanda introduttiva del giudizio di primo grado e di inammissibilità della domanda nuova introdotta con memoria nonché per tardività del ricorso - osserva come non sia in dubbio che quello oggetto del giudizio sia un immobile abusivo, ed appare del pari chiaro che il complesso - interessato da domande di concessione edilizia in sanatoria presentate ai sensi della legge n. 47/1985, della legge n. 724/1994, da ulteriori domande presentate ai sensi della legge n. 326/2003, da parte della -OMISSIS-, dante causa della parte ricorrente in primo grado, e da diverse denunce di inizio attività ex artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 380/2001 tra il 2005 ed il 2007, comportanti lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei fabbricati per civile abitazione - sia stato oggetto di acquisto incauto di parte istante dalla società DBS S.r.l. in liquidazione.
L’Amministrazione argomenta circa l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa della P.A., anche alla luce della circostanza che con alcune decisioni il T.a.r. Lazio ha rigettato sia la domanda di annullamento del diniego di condono per immobili ricadenti nel medesimo comprensorio, sia la domanda risarcitoria, generando un’innegabile incertezza oggettiva che anche l’attività commissariale di esecuzione del giudicato ha dovuto scontare, confrontandosi con la difficoltà di percorrere una linea amministrativa di legittimazione urbanistico edilizia ex post di beni innegabilmente abusivi; le oscillazioni giurisprudenziali in analoghe vicende non possono non elidere il fattore soggettivo della colpa di P.A. Attesa l’incontestabile abusività dei beni, non è dubitabile la doverosità dell’azione repressiva facente capo all’ente deputato alla tutela del territorio.
Ad avviso dell’Amministrazione appellante, sarebbero assenti sia l’elemento oggettivo dell’illecito, che la relazione causale tra i fatti e la produzione del danno lamentato.
Non è l’Amministrazione con la sua condotta ad aver causalmente generato l’abusività del bene, connotato oggettivo di questo che non si lega causalmente né al provvedimento sanzionatorio, né all’inerzia della stessa Amministrazione nell’aver tardato a perseguire gli abusi; l’abusività del bene costituisce fatto che attiene alle caratteristiche intrinseche dell’immobile, come nato nel patrimonio del dante causa e da questi trasferito all’acquirente.
6. - La parte appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
Dopo aver eccepito l’inammissibilità ed infondatezza dei profili in rito, osserva come l’esistenza della colpa in capo a Roma Capitale sia stata oggetto di definitivo accertamento da parte delle sentenze d’annullamento emesse dal T.a.r. Lazio, laddove è stato rilevato come l’Amministrazione si sia avveduta con colpevole ritardo dell’illegittimità dei titoli, specie considerato da una parte l’elevato numero di istanze di condono e di dichiarazioni di inizio attività prodotte nel corso degli anni e, dall’altra, la consistenza degli abusi realizzati, rappresentata da un intero quartiere, in tal modo consentendo ingiustamente che beni illegittimi potessero circolare liberamente sul mercato.
7. - In esito alla trattazione cautelare, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione e disposto incombenti istruttori in vista dell’udienza di merito.
8. - L’appellante ha depositato documentazione riferita alla complessiva situazione dell’insediamento; entrambe le parti hanno, quindi, depositato memorie conclusionali e repliche.
9. - All’udienza pubblica del 18 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
10. - Preliminarmente il Collegio ritiene di poter sorvolare sulle questioni in rito, attesa la fondatezza sostanziale dell’appello.
11. - Occorre premettere che in esito alla (parziale) esecuzione dell’ordine istruttorio sono stati acquisiti sufficienti elementi per la risoluzione della controversia.
11.1. - In particolare, dalla lettura della relazione di verificazione espletata nel giudizio volto all’impugnazione degli atti di annullamento della DIA e degli altri atti repressivi emerge con chiarezza l’abusività delle opere di costruzione del complesso edilizio, edificato in area destinata nello strumento urbanistico in parte “M3 - Servizi pubblici di quartiere” ed in parte zona “N - verde pubblico”, come indicato sulla Tavola 4/b del Piano Particolareggiato di Esecuzione, rappresentativa, in sostanza, della dotazione di standard pubblici previsti dal D.M. n. 1444/1968 dell’intero ambito sottoposto a pianificazione attuativa.
A tale situazione conclamata, radicalmente insanabile, si sono aggiunti ulteriori abusi in area condominiale ed all’interno di vari immobili. Né le decisioni del T.a.r. Lazio susseguitesi nel corso del tempo hanno di certo accertato la conformità urbanistica dei beni.
11.2. - Dalle relazioni e dalla documentazione prodotti da Roma Capitale si evince come siano state poi presentate molteplici domande di sanatoria, in alcuni casi ex lege n. 47/1985, in altri casi ai sensi delle successive discipline di condono (n. 724/1994 e n. 326/2003); la definizione delle pratiche di condono edilizio non rileva ai fini della decisione del presente contenzioso che attiene (in carenza di appello incidentale sul rigetto delle altre richieste in primo grado) alla richiesta risarcitoria per il pregiudizio esistenziale discendente dall’attività repressiva, tardivamente attivata dall’Amministrazione appellante ed oggetto di annullamento da parte del T.a.r. con decisione passata in giudicato.
11.3. - La documentazione depositata in ottemperanza all’ordinanza istruttoria è sufficiente al fine di rilevare come ben prima dell’acquisto del bene in capo alla parte appellata la qualificazione urbanistica dell’area avrebbe impedito la realizzazione del complesso edilizio, sicché non sono necessari ulteriori approfondimenti istruttori.
12. - Ciò premesso, nel merito ritiene questo Collegio di accogliere l’appello di Roma Capitale per le ragioni di seguito esposte, avendo il Giudice di prime cure omesso di rilevare l’insussistenza, nella fattispecie per cui è causa, del nesso causale fatto - evento, quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano della P.A.
12.1. - Invero, a ben vedere non è la P.A. con la propria condotta ( rectius inerzia) ad aver causalmente generato una conformità urbanistica di cui i beni non godevano e che la P.A. ha legittimamente perseguito.
L’abusività del bene è - come condivisibilmente rilevato dalla difesa comunale - un connotato oggettivo di questo che non deriva né dal provvedimento sanzionatorio adottato dalla P.A. che persegue detta abusività, né dall’inerzia della medesima Amministrazione, la quale in ipotesi tardasse colpevolmente nel reprimerla.
Né tantomeno è la condotta della P.A. che ha determinato l’ingresso - per affidamento o per inerzia - nel patrimonio giuridico della parte appellata di un bene ( i.e. la conformità edilizia dell’immobile e la sua commerciabilità), asseritamente leso dagli atti che hanno perseguito la sua abusività (ancorché poi annullati).
Detto elemento, non considerato dal Giudice di primo grado nella sentenza impugnata, pone in evidenza l’insussistenza del nesso causale rilevante ai fini di cui all’art. 2043 cod. civ. anche in relazione al risarcimento dei danni non patrimoniali riconosciuto dal T.a.r.
Non a caso il T.a.r. nella sentenza impugnata ha correttamente escluso la risarcibilità del pregiudizio economico patito dalla parte ricorrente in primo grado, osservando in particolare:
«… per quanto l’attività di vigilanza edilizio-urbanistica posta in essere da Roma Capitale sia stata dichiarata illegittima con sentenza passata in giudicato, resta comunque indiscutibile il carattere abusivo dell’immobile di proprietà della ricorrente, per ovviare al quale, su impulso di questo Tribunale, l’ausiliario giudiziale ha ritenuto di dover rilasciare in sanatoria un titolo edilizio, l’emanazione del quale rimane comunque subordinata al puntuale pagamento degli oneri previsti dalla legge.
Appare evidente, quindi, che il pregiudizio economico di cui parte ricorrente si duole non sia causalmente riconducibile all’operato illegittimo di Roma Capitale quanto, piuttosto, all’adempimento di un’obbligazione di fonte legale di cui non è consentito ad essa dolersi in questa sede.
In definitiva, quindi, nessun pregiudizio di carattere patrimoniale merita, ad avviso del Collegio, di trovare ristoro, sicché la relativa domanda va, in parte qua, respinta . …».
Evidentemente detta condivisibile argomentazione deve operare anche con riferimento al risarcimento del pregiudizio non patrimoniale, viceversa riconosciuto dal T.a.r. nella pronuncia appellata.
Più in generale va rimarcato che la lesione dell’interesse alla commerciabilità del bene non è una circostanza che sia stata determinata dalla sanzione annullata in sede giurisdizionale amministrativa, né che sia stata creata dall’inerzia dell’Amministrazione.
È semmai un elemento che attiene alle caratteristiche dell’immobile de quo , come al principio sorto nel patrimonio dell’originario dante causa e da questi successivamente trasferito alla parte odierna appellata.
Quest’ultima, anche laddove fosse da considerare acquirente di un immobile abusivo in buon fede (buona fede evidentemente non carpitale dalla P.A.), non ha di certo diritto a pretendere che sia la stessa Amministrazione chiamata a ristorargli il turbamento conseguente alla abusività / non commerciabilità dell’immobile, posto che l’incommerciabilità dipende unicamente dalle caratteristiche giuridiche e intrinseche del bene.
Non vi è, pertanto, - diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r. nella sentenza appellata - alcun apporto causale della P.A. nella produzione del danno evento lamentato, essendo l’evento rappresentato dal turbamento derivante dalla incertezza per l’incommerciabilità del bene.
L’Amministrazione è chiamata unicamente a perseguire un abuso edilizio (attività che, per inciso, ha carattere doveroso e vincolato, per giurisprudenza assolutamente pacifica [cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 29 novembre 2024, n. 9580; Cons. Stato, Sez. II, 17 aprile 2024, n. 3493]). Nella vicenda oggetto di causa lo ha fatto e gli atti adottati sono stati annullati con sentenza passata in giudicato.
Tuttavia, come detto, l’Ente civico non entra nella catena causale della produzione dell’evento lamentato consistente nel danno non patrimoniale ( i.e. turbamento e sofferenza psichica) correlata ad una dimensione esistenziale apprezzabile connessa ad una sanzione edilizia annullata ovvero alla colpevole inerzia della P.A. nell’adottarla.
Parimenti, non entra nella catena causale determinativa del danno non patrimoniale una incommerciabilità genetica, non generata dall’Amministrazione, su un bene che anzi si giova dell’intervenuto annullamento delle sanzioni per l’operato tardivo della P.A. nel reprimerlo.
Ne consegue che il primo Giudice, dopo aver correttamente escluso la produzione dei danni patrimoniali da devalorizzazione dell’immobile, siccome connessi ad un bene fruito, goduto e conservato, avrebbe dovuto considerare come il medesimo bene - proprio poiché goduto, fruito e conservato dalla parte ricorrente in primo grado senza soluzione di continuità lungo l’intera vicenda - non può aver causalmente determinato alcun danno non patrimoniale risarcibile da sofferenza, disagio, patimento, o turbamento.
E ciò - si ribadisce - alla luce di una argomentazione estensibile a qualsiasi tipologia di pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) in forza della quale la conservazione e il godimento ininterrotto del bene casa, se non hanno consentito di ritenere lo stesso bene leso nel suo valore, analogamente non possono consentire di ritenere derivato alla parte patimento alcuno legato al bene conservato.
12.2. - Infine, va comunque sottolineato che alla luce di varie pronunce del T.a.r. Lazio che si sono occupate della vicenda del complesso di via -OMISSIS- (in particolare si veda la sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, Sezione Prima Quater , -OMISSIS-: “… è parimenti indubitabile che l’amministrazione si sia avveduta con colpevole ritardo dell’illegittimità dei titoli, specie considerato da una parte l’elevato numero di istanze di condono e di dichiarazioni di inizio attività prodotte nel corso degli anni e, dall’altra, la consistenza degli abusi realizzati, rappresentata da un intero quartiere ”) emerge un quadro di abusivismo edilizio diffuso di cui peraltro i proprietari (tra i quali la parte odierna appellata) non potevano essere all’oscuro, come risulta anche dalla lettura dell’atto notarile di acquisto del bene prodotto agli atti del giudizio.
A tal riguardo si rammenta che in forza dell’art. 40, comma 2, della legge n. 47/1985 “ Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’art. 35 .”.
In sostanza detta disposizione consente al notaio di rogare atti anche in relazione a beni immobili per i quali sia stata semplicemente presentata istanza di condono, anche se non sia stato ancora acquisito il titolo edilizio.
Ciò premesso, da una attenta disamina dall’atto notarile firmato dalla parte odierna appellata (acquirente dalla DBS s.r.l.) emerge come detto atto sia stato stipulato espressamente ai sensi del menzionato art. 40 della legge n. 47/1985, avendo il sig. -OMISSIS-, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società DBS s.r.l. (parte venditrice), dichiarato il carattere abusivo delle opere indicate per le quali era stata presentata domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge n. 326/2003, ed esplicitato altresì che per dette opere non era al momento del rogito intervenuto alcun provvedimento comunale di sanatoria o di diniego, con espressa esclusione dell’affidamento al notaio dell’incarico di provvedere agli accertamenti urbanistici ovvero di verificare la corrispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni rese dalla stessa parte venditrice.
È, pertanto, da escludersi il riconoscimento di un qualunque affidamento radicatosi in capo agli acquirenti.
Invero, un acquirente dotato di media accortezza e avvedutezza, a fronte della palese ed esplicitata natura abusiva del bene, chiaramente evincibile dal contesto fattuale e dalle dichiarazioni dell’alienante, con istanze di condono ancora in itinere , avrebbe dovuto previamente incaricare un tecnico qualificato di compiere una penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sicurezza dell’affare e, in particolare, di approfondire gli aspetti di regolarità edilizia ed urbanistica anche presso l’Ente territoriale, e non, al contrario, addirittura esonerare espressamente il notaio dagli accertamenti urbanistici e dall’accertamento della rispondenza con le risultanze amministrative delle dichiarazioni della parte alienante.
Da ultimo, si rimarca come l’assenza di un affidamento tutelabile in capo agli acquirenti rafforza ulteriormente la convinzione in ordine all’insussistenza del nesso causale quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano della P.A. e induce altresì ad escludere la sussistenza di un qualsivoglia pregiudizio a maggior ragione non patrimoniale in capo alla parte appellata.
12.3. - Le superiori valutazioni, peraltro, suggeriscono un’ulteriore, sebbene per quanto si è finora evidenziato, forse financo ultronea, considerazione: nella pacifica applicabilità all’illecito ex art. 2043 cod. civ., commesso (in tesi) dalle Amministrazioni, dell’art. 1227 cod. civ. (cfr. art. 2056, comma 1, cod. civ.), anche sul piano della accertata sussistenza della colpa, la sentenza di prime cure non risulta condivisibile: le affermazioni del T.a.r. (peraltro contenute anche in precedenti pronunce del medesimo Tribunale) circa un deficit di sorveglianza del Comune, che non sarebbe prontamente intervenuto a fronte di un complesso abusivo assai consistente, si bilanciano nella constatazione della riscontrata carenza di diligenza degli acquirenti (tra cui la parte appellata), che si ritiene di avere dimostrato allorché si è fatto riferimento al rogito notariale.
Quanto appena precisato decolora le (pur suggestive) insistite argomentazioni della parte appellata (formulate in ultimo in sede di discussione all’udienza pubblica) secondo cui la circostanza che anche taluni funzionari del Comune avessero preso dimora nel complesso avrebbe tranquillizzato la stessa parte appellata circa la regolarità del complesso edilizio (e, per quel che rileva dell’immobile di sua pertinenza).
13. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto. Ogni altra doglianza sollevata da Roma Capitale resta assorbita.
Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati esaminati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, come chiarito dalla giurisprudenza costante (per tutte cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 settembre 2023, n. 8247 e giurisprudenza ivi richiamata). Gli specifici argomenti secondari non espressamente esaminati sono stati, pertanto, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. - In considerazione della peculiarità e novità della controversia e tenuto conto del mancato compiuto adempimento da parte dell’Amministrazione agli incombenti istruttori, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.