Rigetto
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05450/2025REG.PROV.COLL.
N. 07099/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7099 del 2022, proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Gruppo Reggio Calabria Guardia di Finanza - Comandante Compagnia Pronto Impiego Reggio Calabria Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Plutino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Federico in Roma, via degli Scialoja, n. 3;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Francesco Cocomile e uditi per le parti l’avvocato Mario Antonio Plutino e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con la censurata determinazione del 21 maggio 2020 il Comandante della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Reggio Calabria applicava all’Appuntato scelto della Guardia di Finanza -OMISSIS- la sanzione disciplinare della consegna per giorni sette.
Il gravato provvedimento sanzionatorio era stato emesso a seguito del procedimento disciplinare avviato nei confronti del sig. -OMISSIS- in conseguenza di un’istanza di conferimento con il Comandante Provinciale dallo stesso presentata, in data 4 maggio 2020, ai sensi dell’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.
L’istanza in esame era stata motivata dal militare con riferimento a vari profili concernenti: le modalità di distribuzione delle ore di straordinario; la mancata conoscenza degli esiti di alcune istanze e la mancata presa in carico di altre istanze presentate nel corso degli anni; l’asserita inottemperanza agli obblighi di trasparenza su atti e situazioni di interesse comune; il mancato impiego del militare in attività di polizia giudiziaria; la mancata osservanza delle normative in tema di sicurezza relative al diffondersi della pandemia da “corona virus”; la mancata sanificazione delle autovetture utilizzate per lo svolgimento delle attività di servizio.
L’istanza del -OMISSIS- veniva trasmessa, con nota n. 141161 del 5 maggio 2020, dal Comandante della Compagnia di appartenenza del militare al Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, il quale, a propria volta, con nota n. 143102 del 6 maggio 2020, la trasmetteva al Comandante Provinciale per le valutazioni di competenza, esprimendo, come aveva già fatto il Comandante del reparto di appartenenza del -OMISSIS-, parere non favorevole all’istanza di conferimento.
Con nota n. 150957 del 13 maggio 2020 il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, preso atto dei pareri negativi della linea gerarchica, restituiva l’istanza di conferimento del -OMISSIS-, ritenendola così definita, con l’incarico per il Comandante del reparto di appartenenza di “ valutare eventuali aspetti sotto il profilo disciplinare ”, di cui si dichiarava “ in attesa di conoscere l’esito ”.
Successivamente il Comandante della Compagnia di appartenenza del -OMISSIS-, con formale atto di contestazione, prot. n. 154744 del 16 maggio 2020, ai sensi dell’art. 1370 del decreto legislativo n. 66/2010, procedeva a contestare all’interessato l’addebito disciplinare, invitandolo a giustificare i motivi per i quali aveva prodotto la citata istanza di conferimento con il Comandante Provinciale, “… adducendo futili e pretestuose motivazioni sulla gestione del personale e delle risorse da parte del Comandante del proprio Reparto, nonché ulteriori riserve sul rispetto degli obblighi dell’Amministrazione di appartenenza anche in materia di sicurezza del lavoro …”, ed atteso che “… la menzionata condotta allo stato appare idonea a integrare gli estremi della violazione di doveri attinenti al grado e alla dipendenza gerarchica …”.
In esito all’istruttoria condotta, e vagliati gli argomenti a discolpa resi per iscritto dal -OMISSIS-, con la menzionata determinazione n. 162160 del 21 maggio 2020, veniva quindi irrogata allo stesso militare la sanzione disciplinare di giorni sette di “consegna” con la seguente motivazione:
“ Graduato in servizio presso una Compagnia P.I., produceva istanza di conferimento con il proprio Comandante provinciale per motivi di servizio, adducendo futili e pretestuose motivazioni sulla gestione del personale e delle risorse da parte del Comandante del proprio Reparto, nonché ulteriori riserve sul rispetto degli obblighi della amministrazione di appartenenza anche in materia di sicurezza del lavoro. La menzionata condotta è idonea a integrare gli estremi della violazione di doveri attinenti al grado e alla dipendenza gerarchica, nonché di quelli riguardanti il contegno del militare, di cui agli artt. 713, 715 e 729 del T. U. delle disposizioni regolamentari in materia di coordinamento militare approvato con D.P.R. 90/2010 ”.
2. - Avverso tale determinazione il militare, in data 20 giugno 2020, proponeva ricorso gerarchico, che veniva respinto dal Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria in data 16 settembre 2020 con nota n. 291077.
3. - In data 4 dicembre 2020 il sig. -OMISSIS- notificava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con cui chiedeva l’annullamento della menzionata determinazione del 21 maggio 2020, nonché di tutti gli atti preparatori, connessi e/o consequenziali, ivi compresa la variazione matricolare conseguente alla sanzione irrogata e la decisione del Comandante pro tempore del Gruppo della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, in data 16 settembre 2020, con la quale era stato respinto il ricorso gerarchico.
Con successiva nota prot. 18256 del 22 gennaio 2021 il I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza comunicava al -OMISSIS- l’opposizione al menzionato ricorso straordinario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e 48, comma 1, del codice del processo amministrativo, chiedendo quindi che il gravame fosse deciso in sede giurisdizionale.
4. - A seguito della trasposizione in sede giurisdizionale del citato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in data 3 marzo 2021 il sig. -OMISSIS- depositava l’atto di costituzione in giudizio, provvedendo alla notifica di esso alla Amministrazione resistente.
Il ricorso così trasposto era affidato alle seguenti censure:
« 1. Violazione dell’art. 1398, commi 1 lettera a) e 2, del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010 (codice dell’ordinamento militare). Violazione del principio di tempestività del procedimento disciplinare. Violazione del diritto di difesa. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dei canoni di ragionevolezza.
2. Eccesso di potere per irragionevolezza. Inesatta applicazione del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) nell’ambito della decisione sul ricorso gerarchico con riferimento al primo motivo del ricorso gerarchico. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti.
3. Violazione e inesatta applicazione dell’art. 1397, comma 3, d.lgs. n. 66 del 15.3.2010. Difetto di incompetenza. Eccesso di potere nell’esercizio del potere sanzionatorio - violazione del giusto e coretto procedimento disciplinare.
4. Eccesso di potere per inesatta applicazione dell’art. 1396 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare) nell’ambito della decisione sul ricorso gerarchico con riferimento al secondo motivo del ricorso gerarchico. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti.
5. Violazione dell’art. 1398, comma 2 lettera a) e comma 6, del d.lgs. n. 66 del 15.3.2010. Eccesso di potere per incongruenza e difetto di motivazione - violazione dell’effettivo esercizio di difesa - violazione del giusto e corretto procedimento disciplinare - travisamento ed erronea valutazione dei fatti.
6. Eccesso di potere per inesatta applicazione al procedimento disciplinare degli artt. 713, 715 e 729 del T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento del militare approvato con d.p.r. n. 90/2010 - violazione dei principi di non contraddizione dell’ordinamento, di giustizia, congruenza e proporzionalità nelle operazioni di valutazione della condotta e di scelta della sanzione. Manifesta irragionevolezza.
7. Eccesso di potere per difetto di istruttoria nell’ambito della decisone sul ricorso gerarchico con particolare riferimento al quarto motivo. Manifesta irragionevolezza. Violazione dell’art. 97 della Costituzione ».
5. - L’adito T.a.r., nella resistenza degli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Comando Generale della Guardia di Finanza, con la sentenza segnata in epigrafe, accoglieva il ricorso, ritenendo fondata la prospettazione del ricorrente in primo grado -OMISSIS-.
6. - Con rituale atto di appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Gruppo Reggio Calabria Guardia di Finanza - Comandante Compagnia Pronto Impiego Reggio Calabria Guardia di Finanza chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia per i seguenti motivi:
«- Violazione e falsa applicazione artt. 713, 715, 729 e 735 d.p.r. 90/2020 e artt. 1397 e 1398 d.lgs. 66/2010; erronea valutazione degli atti di causa - invasione della sfera discrezionale dell’Amministrazione ».
7. - Resisteva al gravame il sig. -OMISSIS-, chiedendone il rigetto. Lo stesso con memoria di costituzione riproponeva le censure assorbite in primo grado.
8. - All’udienza pubblica del 17 giugno 2025 la causa passava in decisione.
9. - L’appello è infondato.
Secondo la prospettazione della difesa erariale l’istanza presentata dal -OMISSIS- in data 4 maggio 2020 non rispetterebbe il modello previsto dall’art. 735 del d.P.R. n. 90/2010, contenendo detta istanza critiche (infondate e prive di alcun riscontro), peraltro estremamente generiche ed attinenti ad ambiti di esclusiva competenza del proprio superiore gerarchico, mettendone in discussione l’azione di comando; ciò avrebbe giustificato l’avvio del procedimento disciplinare e l’irrogazione della contestata sanzione disciplinare. Il Ministero appellante evidenzia, altresì, che la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati costituisce espressione di un ampio potere discrezionale sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di vizi macroscopici, nel caso di specie evidentemente non sussistenti, non potendo il Giudice amministrativo sostituirsi alle valutazioni discrezionali compiute dalla P.A. ed essendo chiaramente evincibile dal corpo motivazionale del provvedimento impugnato l’iter logico e le ragioni che hanno condotto l’Amministrazione a ritenere censurabile il comportamento del militare. Questi con la citata istanza ex art. 735 del d.P.R. n. 90/2010 avrebbe contestato al suo superiore discriminazioni e favoritismi, con ciò ponendo in essere un comportamento asseritamente in violazione dei doveri attinenti al grado ed alla dipendenza gerarchica.
La doglianza va disattesa.
9.1. - Sul punto il T.a.r. ha correttamente evidenziato nella sentenza appellata, richiamando le pronunce del Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858 e Sez. IV, 30 giugno 2020, n. 4145, come la valutazione in ordine all’applicazione di una sanzione disciplinare costituisca espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa non sindacabile dal Giudice amministrativo salvo ipotesi di vizio macroscopico che denoti un uso patologico del potere conferito, vizio chiaramente riscontrabile nella fattispecie oggetto del presente giudizio.
Ciò premesso, il primo Giudice ha condivisibilmente escluso che dall’esercizio di una facoltà (di conferimento) espressamente prevista dall’art. 735 del d.P.R. n. 90/2020 spettante in capo al singolo militare possa derivare una responsabilità disciplinare, peraltro in relazione ad una legittima preoccupazione dello stesso soggetto relativamente alle implicazioni collegate al diffondersi in quel periodo storico della pandemia da corona virus e in particolare alla mancata distribuzione in numero sufficiente di dispositivi di protezione individuale.
9.2. - Inoltre, come correttamente rilevato dall’appellato -OMISSIS-, le funzioni di “ Addetto al primo soccorso ” dallo stesso svolte in quel periodo lo legittimavano a maggior ragione alla presentazione in data 4 maggio 2020 della citata istanza ex art. 735 del d.P.R. n. 90/2020 di conferimento, costituendo il comportamento allo stesso contestato - a ben vedere - l’esercizio di un diritto e l’adempimento di un dovere, anche alla luce della peculiare funzione dallo stesso rivestita in quel particolare contesto.
10. - In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte l’appello deve essere respinto con consequenziale conferma della sentenza appellata.
11. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza - Gruppo Reggio Calabria Guardia di Finanza - Comandante Compagnia Pronto Impiego Reggio Calabria Guardia di Finanza al pagamento in favore dell’appellato -OMISSIS- delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Cocomile | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.