Ordinanza collegiale 16 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 17 aprile 2019
Sentenza 25 maggio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 25/05/2023, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/05/2023
N. 01694/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2018, proposto da
La -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Patanè e Francesco Patanè, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Patanè in Acireale, Corso Umberto n. 166 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Agata Senfett e Giovanni Calabretta, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di IA, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
dell’ordinanza di demolizione e ripristino n. -OMISSIS-, adottata ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n.380/01, dal Capo Settore Urbanistica e Pianificazione, per opere eseguite in difformità agli atti autorizzativi, notificata in data 28 settembre 2018 al sig. -OMISSIS-, ed in data 3 ottobre 2018 a La -OMISSIS- s.r.l., e di tutti gli atti propedeutici e strumentali, compresi, ove occorra, il verbale di accertamento della Polizia Giudiziaria - Sezione Edilizia - prog. n. -OMISSIS-, la comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 105350/AG del 6/12/2017, la nota a riscontro del 30 gennaio 2018, prot. 10590, ed il parere dirigenziale del 14 settembre 2018, nonché di ogni altro atto preliminare o presupposto, anche non noto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS-;
Viste le ordinanze 16 gennaio 2019, n. 37 e 17 aprile 2019, n. 241;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria depositata in data 24 aprile 2023, con la quale il difensore della parte ricorrente ha manifestato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 29 novembre 2018 la parte ricorrente ha proposto le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Comune -OMISSIS- chiedendo il rigetto della domanda cautelare e, nel merito, la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso.
3. Con ordinanza 16 gennaio 2019, n. 37 sono stati disposti i seguenti adempimenti istruttori:
- acquisizione, con onere a carico del Segretario Generale del Comune -OMISSIS-, di una relazione illustrativa in ordine ai fatti di cui è causa, corredata di ogni documento o chiarimento ritenuto utile ai fini della decisione;
- acquisizione, con onere a carico del Capo pro tempore del Settore Urbanistica del Comune -OMISSIS- e dei ricorrenti, di documentati chiarimenti in ordine alla eventuale voltura in favore della società ricorrente, dell’autorizzazione già rilasciata alla società “La Rosa dei Venti” dal SUAP -OMISSIS-;
- verificazione al fine di accertare come le opere esistenti siano “ancorate” a terra, quali ne siano le caratteristiche, se siano o meno conformi alla predetta autorizzazione e alla normativa urbanistica del Comune -OMISSIS-, nonché se esse presuppongano o meno il previo n.o. dell’Ufficio del Genio Civile.
4. Il Comune -OMISSIS-, per la parte di competenza, ha dato esecuzione alla misura istruttoria con depositi documentali nelle date 11 e 15 febbraio 2019.
La parte ricorrente, per la parte di competenza, ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 15 febbraio 2019.
Il verificatore, in data 4 marzo 2019, ha depositato la “relazione esito verificazione” unitamente al corredo documentale.
5. Con ordinanza 17 aprile 2019, n. 241 è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
6. Con memoria depositata in data 24 aprile 2023 il difensore della parte ricorrente, per i motivi esposti nella stessa memoria, ha manifestato la rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
7. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023, il Collegio ha preso atto del deposito, per la parte ricorrente, della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso; presenti, come da verbale, i difensori della parte ricorrente, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Per costante giurisprudenza, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, il giudice amministrativo - in ossequio al principio dispositivo - è tenuto alla declaratoria dell’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 8 maggio 2023, n. 2790; T.A.R. Sicilia, IA, sez. I, 11 aprile 2023, n. 1192; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 marzo 2023, n. 42; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 gennaio 2023, n. 30; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 15 luglio 2022, n. 1687; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 ottobre 2022, n. 853).
Pertanto, non resta al Collegio che definire con una pronuncia in rito la controversia in esame.
9. Nonostante la soccombenza virtuale della parte ricorrente - dovendosi all’uopo condividere le conclusioni racchiuse nella decisione cautelare (va ricordato, quanto alla regolamentazione delle spese processuali, che nelle sentenze d’improcedibilità la pronuncia sul carico delle spese deve essere adottata determinando, sia pure sommariamente e senza particolare motivazione sul punto, la parte che in origine poteva avere ragione: cfr. Cons. Giust. Amm., Reg. Sic., sez. giur., 30 aprile 2018, n. 245) - le spese di merito possono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità e peculiarità della vicenda controversa.
La pronuncia sulle spese racchiusa nell’ordinanza 17 aprile 2019, n. 241 conserva efficacia anche dopo il presente provvedimento che definisce il giudizio.
Non si procede alla liquidazione delle spese di verificazione, atteso che l’organo incaricato non ha depositato la relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di IA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di merito compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone menzionate.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2023, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.