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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3371 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2867/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Pt_1 P.IVA_1
sede legale in VIA GIUSEPPE FRUA N.21/6 MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
VI CE (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo Studio in VIA MAZZINI, 32 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA, giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA UBERTI N.27 MILANO, rappresentato e difeso dall'Avv. ROTA PAMELA (C.F. e C.F._2
pagina 1 di 12 dall'Avv. DEL CORONA EDOARDO VIA ANTONIO DA C.F._3
RECANATE 2 20124 MILANO;
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via
Antonio Da Recanate n.
2 - MILANO, giusta delega in atti;
APPELLATA OGGETTO: “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per : Pt_1
1) accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.
4498/2021 emessa dal Tribunale di Milano, accogliere l'opposizione spiegata dal
[...]
Pt_1
2) revocare il decreto ingiuntivo n. 18172/2018 emesso dal Tribunale di Milano;
3) con vittoria di compensi, spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità.
Per Controparte_1
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:
In via principale nel merito:
- rigettare l'appello promosso da poiché infondato in fatto e in diritto, per le Parte_1
ragioni di cui in narrativa;
- confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4498/2021, emessa all'esito del giudizio di I grado RG 47693/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende;
- con compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. per le ragioni di cui in narrativa. pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo:
“1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4498/2021, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da nei confronti di condannando Parte_1 CP_1
l'opponente al pagamento dell'importo portato dalle fatture azionate in sede monitoria per il recupero di crediti dovuti a titolo di conguaglio a fronte di consumi di energia elettrica.
2. La sentenza, impugnata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
In sintesi, la Corte territoriale ha osservato, disattendendo il motivo di gravame con cui si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, come il richiamo alla normativa di settore fosse funzionale a chiarire la posizione di fornitore e venditore nell'ambito delle forniture di energia elettrica e come l'adesione, da parte del giudice di primo grado, alle conclusioni del c.t.u., quale fonte di convincimento, fosse sufficiente a sorreggere le ragioni della decisione adottata. Con riguardo, poi, alle contestazioni relative alla ricostruzione dei consumi effettuata da Controparte_2
ha evidenziato che essa rispondeva a criteri di favore nei confronti dell'utente,
[...]
che non aveva, pertanto, interesse a dolersene sottolineando che il CTU aveva risposto al quesito formulato sulla base della produzione documentale depositata entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod.proc. civ. e che il cd.” Elaborato”, di cui
l'appellante aveva lamentato la irrituale acquisizione nel corso delle operazioni peritali, costituiva una “mera illustrazione ed esplicazione di quanto risultante dai documenti prodotti prima dello scadere delle preclusioni istruttorie”. Ha, inoltre, attribuito valore di prova atipica al verbale di accesso e sopralluogo effettuato dai tecnici della società di distribuzione in data 24 luglio 2017, sottolineando che a corroborare la manomissione del POD fino al momento della verifica soccorreva proprio l'andamento anomalo dei consumi, “con un picco di potenza registrato proprio
pagina 3 di 12 nell'imminenza dell'intervento …ed il mantenimento di consumi in linea con tale picco da quel momento in poi…….”.
3. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della suddetta decisione e Parte_1
resiste con controricorso. Controparte_1
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis1.
Cod.proc.civ”.
La Corte di cassazione pronunciava Ordinanza n. 910 pubblicata in data 21 giugno 2024 con il seguente dispositivo:
“la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi. in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le CP_3
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione”. riassumeva il giudizio con citazione notificata il 14.10.2024, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva Controparte_1
che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di Milano
n. 4498/2021.
Nel corso del giudizio sono stati disposti due rinvii al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, tentativi che non hanno dato esito positivo.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE con il primo motivo di ricorso ha dedotto “ violazione o falsa applicazione di Parte_1
norme di diritto ex art. 360 4 comma c.p.c., con particolare riferimento al combinato disposto degli art.t. 190 e 352 c.p.c.” e “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 4 comma c.p.c., con particolare riferimento all'art. 132 c.p.c.”, lamentando, per un verso, che la sentenza impugnata era stata emessa in data 26 pagina 4 di 12 settembre 2022, ossia un giorno prima della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica, e, per altro verso, che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare e di pronunciarsi sui motivi di gravame con i quali erano state censurate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo profilo di doglianza e ha ritenuto assorbito ogni altra questione sollevata con il primo motivo in esame e i restanti, osservando che
“invero, risulta circostanza non contestata dalla controricorrente ( cfr. pag.5 del controricorso) che la Corte di Appello abbia deliberato e redatto la sentenza in data 26 settembre 2022, “ ossia il giorno in cui sarebbe scaduto il termine per il deposito della memoria di replica se non ci fosse stata, nel frattempo, la sospensione feriale dei termini che posticipava il primo termine per gli scritti difensivi finali al 27.09.2022 ed il secondo al 17.10.2022”…….. “Ne deriva, in applicazione dei suddetti principi, che la sentenza deve essere cassata, stante la lesione ex se del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità” (cfr. pagina 8).
In virtù di tale principio, ha provveduto alla riassuzione ex art. 392 c.p.c. del Parte_1
giudizio.
Ritiene, pertanto, questa Corte che la portata della Ordinanza di rinvio, alla quale deve dare esecuzione questo Collegio, sia volta alla valutazione dei motivi d'appello sollevati da avverso la sentenza n. 4498/2021 pubblicata in data 24 maggio 2021 con la Parte_1
quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione da lei proposta e confermato il decreto ingiuntivo n. 18172/18 ottenuto da per la somma capitale di euro CP_1
43.306,56 a titolo di conguaglio corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica in relazione al periodo 1.9.16- 24.7.17, corrispondente a quanto a lei fatturato da Controparte_2
pagina 5 di 12 Nello specifico il Tribunale, dopo aver ricordato la disciplina di settore e la giurisprudenza costante della Sezione, secondo cui le letture del contatore esposte nelle cd “ fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, sono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture, ha ritenuto:
- che “parte opponente avesse effettivamente offerto elementi dai quali si potesse ricavare la potenziale inattendibilità dei dati di consumo indicati dal Distributore”;
- che i consumi delle fatture azionate non riguardano consumi reali, bensì “sulla base di una metodologia di ricostruzione dei consumi non prevista dalle delibere dell'Autorità
Arera n. 200/99 e n. 654/2015/R/eel”;
- che, ciò nonostante, all'esito della espletata CTU, i dati ricostruiti si sono rilevati del tutto compatibili anzi più bassi con quelli che si sarebbero ottenuti (ovvero 258.000
kWh/ anno) ove si fossero applicati i criteri di ricostruzione dei consumi previsti dalle sopra delibere;
- che, ancorchè nel corso della verifica non venne accertato alcun magnete, è emerso dalla CTU esperita che “nell'arco temporale che va dal mese di febbraio 2011 fino alla data di verifica del 24.07.2017 del distributore locale i consumi di energia elettrica sono anomalmente ed inspiegabilmente bassi rispetto ai periodi precedenti ovvero anno
2010 e anni 2018, 2019 e 2020 (annate NON anomale)”;
- che, in particolare, nelle annate anomale (dal 2011 al 2017) i consumi misurati sono risultati mediamente pari a 85.000 kWh/anno ovvero 1/3 di quelli registrati negli anni
2010,2018 e 2019, pari a circa 258.000 kWh/anno;
- che, pertanto, non essendovi alcuna valida ragione per rettificare la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore locale il decreto ingiuntivo andava confermato.
pagina 6 di 12 Dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano si evince che ha Parte_1
lamentato che:
- il Tribunale, pur non avendo accertato alcuna manomissione, abbia proceduto ad una ricostruzione presunta dei consumi, ritenendo corretta la metodologia impiegata, ancorchè difforme da quanto previsto dalle delibere Arera;
- la sentenza fosse nulla “per mancanza di motivazione ex art. 111 Costituzione e
132 c.p.c.”;
- il Tribunale ha violato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto non contestata “la correttezza della data indicata dal distributore
(febbraio 2011) quale data di inizio dei consumi anomali e, dunque, di inizio dell'irregolarità della misurazione dei prelievi”;
- il Tribunale ha violato gli artt. 9,10 e 11 della delibera n. 200/99 AEG in quanto, ai sensi degli articoli richiamati, la ricostruzione presuntiva dei consumi, sarebbe consentita, nel rispetto dei termini, modalità e garanzie stabiliti, ma solo in presenza di un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, verificatosi a seguito di guasto o rottura del gruppo di misura accertato in contraddittorio;
- che, comunque, non si sarebbe potuto procedere alla ricostruzione dei consumi secondo la delibera su indicata in mancanza di prova della manomissione.
Le doglianze non possono essere condivise.
Va, preliminarmente, osservato che è pacifico che:
1) ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con Parte_1 CP_1
, accettandone le relative condizioni;
[...]
2) ha usufruito dell'energia elettrica fornita da nel periodo Parte_1 CP_1
oggetto delle fatture azionate;
3) ha riconosciuto il ruolo nel distributore locale nella rilevazione dei Parte_1
consumi; pagina 7 di 12 4) vi è stato un sopralluogo in data 24 luglio 2017 da parte degli incaricati di a seguito del quale ha ricostruito i consumi. Controparte_2 Controparte_2
Ciò detto, va osservato che il richiamo da parte del Tribunale alla normativa di settore è funzionale a chiarire la posizione del distributore e del venditore nelle forniture di elettricità e non costituisce un'ultronea argomentazione diretta a nascondere il difetto di motivazione sulle ragioni della decisione. che non vi sia prova alcuna della manomissione del contatore. Controparte_4
La dedotta circostanza deve ritenersi irrilevante, atteso che ciò che assume rilievo è
l'accertato anomalo e ingiustificato abbassamento dei consumi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, in ordine al quale la società non ha saputo fornire alcuna Parte_1
plausibile spiegazione.
Ne consegue la doverosa e corretta ricostruzione dei consumi operata dal CTU, il quale ha considerato valori medi inferiori rispetto a quelli delle annualità caratterizzate da consumi anomali, ma comunque del tutto attendibili.
La circostanza che sia stato adottato un metodo di calcolo diverso da quello previsto da
Arera è priva di rilievo, essendo tale criterio risultato più favorevole per il cliente.
E, infatti, il consumo annuo ricostruito da E-Distribuzione in favore di è CP_1
pari a 244.080 kWh/anno a fronte dei 258.000 kWh/anno calcolati sul consumo medio annuo ante rilevazione.
Va, peraltro, evidenziato che ha sempre contestato la ricostruzione dei Parte_1
consumi, ritenendola fondata su prelievi presunti e non reali, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto o specifico idoneo a dimostrare l'erroneità della ricostruzione operata da Enel Distribuzione.
La consulenza tecnica disposta in primo grado che, anche questa Corte condivide in quanto sorretta da idonea e congrua motivazione, ha confermato la correttezza dei consumi e ha ricostruito i consumi a partire dal mese di luglio 2012, limite della prescrizione quinquennale, e fino al 24 luglio 2017 per un consumo annuo ricostruito pagina 8 di 12 pari a 244.080,0 kWh, valore più basso rispetto alla media dei consumi degli altri anni con consumi non anomali.
L'adesione da parte del Tribunale alle conclusioni della CTU non necessita poi di specifica confutazione, posto che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Cass. ord. 10747/2019).
Priva di fondatezza è, inoltre, la doglianza di secondo cui il Tribunale avrebbe Parte_1
fondato la propria decisione facendo leva su un documento, definito “Elaborato”, acquisito autonomamente dal CTU senza autorizzazione, atteso che si tratta di una mera illustrazione ed esplicazione di quanto già risultante dai documenti tempestivamente prodotti.
Quanto alle contestate modalità con cui il sopralluogo è stato condotto - non preceduto da preavviso, eseguito senza il contraddittorio e senza consegna di verbale da parte degli incaricati - si rileva la loro infondatezza, atteso che, ai sensi dell'art. 14 co 2 del contratto in questione, “ il fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti….previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti”.
Nel caso di specie legittimamente gli incaricati di hanno effettuato un Controparte_2
sopralluogo presso il POD installato presso e proceduto alle verifiche ritenute Parte_1
necessarie a fronte del legittimo sospetto che il contatore fosse stato manomesso, essendo stato riscontrato dal 2011 un abbassamento dei consumi rispetto agli anni precedenti, con la conseguenza che nessun preavviso era dovuto.
Risulta compilato un verbale, che è stato allegato alla denuncia querela e al quale va riconosciuta l'efficacia di prova atipica, valutabile ex art. 116 c.p.c., nel quale sono state descritte le modalità dell'accesso al contatore.
pagina 9 di 12 Nello specifico si legge che “ durante l'accesso alla fornitura del 24.7.2017 al personale è stato impedito l'accesso immediato al misuratore, i nostri Controparte_2
verificatori venivano condotti fuori dalla struttura in un luogo diverso dall'ubicazione del gruppo di misura difatti notavano un impiegato dell'hotel correre verso un'altra direzione ed in entrare in un vano dell'allocazione del misuratore ed uscirne con una scatola contenente un magnete che veniva chiaramente visto e notato dai verificatori. A quel punto i verificatori, insospettiti, si recavano verso il vano contatore rilevando sullo stesso chiari segni di un dispositivo magnetico. Tale circostanza è peraltro avvalorata dalla registrazione delle curve di carico immediatamente prima e dopo la sottrazione del magnete, che evidenziano un repentino aumento dei consumi registrati”. (cfr. doc.9 fascicolo ). CP_1
A corroborare la manomissione del POD proprio fino al momento della verifica si pone, comunque, l'andamento anomalo dei consumi.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 4498/2021 pubblicata il 24 maggio 2021 confermata.
Per completezza si osserva che, diversamente da quanto eccepito da negli Parte_1
scritti difensivi conclusionali, non può ravvisarsi alcuna nullità, a nulla rilevando che in una delle udienze del giudizio di rinvio (cfr. udienza del 29 aprile 2025) abbia partecipato il consigliere estensore della sentenza poi cassata, trattandosi di mera attività ordinatoria e priva di contenuto decisorio.
Priva, infine, di rilievo è la richiesta di revoca dell'ordinanza del 29 aprile 2025 e di rimessione della causa sul ruolo per la fissazione di nuova udienza di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., atteso che il giudizio di riassunzione resta disciplinato dal rito previgente, essendo il giudizio originario stato introdotto in data anteriore al 28 febbraio 2023.
pagina 10 di 12 SPESE
Devono ora essere regolate le spese di lite.
Va preliminarmente considerato che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass. 4778/2004, Cass.
18353/2005).
Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente soccombente, sicchè, per il Parte_1
principio sopra enunciato, sarebbe tenuta al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio in favore di Controparte_1
Tuttavia, poichè quest'ultima ha espressamente richiesto la compensazione delle spese di lite con rifermento alla fase di legittimità, questa Corte deve provvedere in conformità, non potendo disporre diversamente senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ( cfr. Cass. sent. N. 2654 del 27 ottobre 1996).
Consegue, pertanto, che deve essere condannata al pagamento delle spese di Parte_1
lite relative al giudizio di primo grado, che questa Corte ritiene di confermare, nonché di quelle del grado di appello e del presente giudizio di rinvio, compensando integralmente le spese di lite del giudizio di legittimità.
La liquidazione come in dispositivo va effettuata ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n.
147, con riferimento al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da , così provvede: Pt_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Milano n.
4498/2021, pubblicata il 24/05/2021 anche in punto spese;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
osì liquidate: Controparte_1
-per il giudizio di appello, in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e
IVA e C.P.A. come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio, in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
Così deciso, in Milano il 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione terza civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Roberto Aponte Presidente dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Elena Mara Grazioli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Pt_1 P.IVA_1
sede legale in VIA GIUSEPPE FRUA N.21/6 MILANO, con il patrocinio dell'Avv.
VI CE (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._1
presso il suo Studio in VIA MAZZINI, 32 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA, giusta delega in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in VIA UBERTI N.27 MILANO, rappresentato e difeso dall'Avv. ROTA PAMELA (C.F. e C.F._2
pagina 1 di 12 dall'Avv. DEL CORONA EDOARDO VIA ANTONIO DA C.F._3
RECANATE 2 20124 MILANO;
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via
Antonio Da Recanate n.
2 - MILANO, giusta delega in atti;
APPELLATA OGGETTO: “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per : Pt_1
1) accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma totale della sentenza n.
4498/2021 emessa dal Tribunale di Milano, accogliere l'opposizione spiegata dal
[...]
Pt_1
2) revocare il decreto ingiuntivo n. 18172/2018 emesso dal Tribunale di Milano;
3) con vittoria di compensi, spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, c.p.a. ed iva come per legge, del doppio grado di giudizio nonché del giudizio di legittimità.
Per Controparte_1
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, così giudicare:
In via principale nel merito:
- rigettare l'appello promosso da poiché infondato in fatto e in diritto, per le Parte_1
ragioni di cui in narrativa;
- confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 4498/2021, emessa all'esito del giudizio di I grado RG 47693/2018, per le ragioni di cui in narrativa;
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende;
- con compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità oltre I.V.A., se dovuta,
C.P.A. per le ragioni di cui in narrativa. pagina 2 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo:
“1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4498/2021, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da nei confronti di condannando Parte_1 CP_1
l'opponente al pagamento dell'importo portato dalle fatture azionate in sede monitoria per il recupero di crediti dovuti a titolo di conguaglio a fronte di consumi di energia elettrica.
2. La sentenza, impugnata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Milano.
In sintesi, la Corte territoriale ha osservato, disattendendo il motivo di gravame con cui si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, come il richiamo alla normativa di settore fosse funzionale a chiarire la posizione di fornitore e venditore nell'ambito delle forniture di energia elettrica e come l'adesione, da parte del giudice di primo grado, alle conclusioni del c.t.u., quale fonte di convincimento, fosse sufficiente a sorreggere le ragioni della decisione adottata. Con riguardo, poi, alle contestazioni relative alla ricostruzione dei consumi effettuata da Controparte_2
ha evidenziato che essa rispondeva a criteri di favore nei confronti dell'utente,
[...]
che non aveva, pertanto, interesse a dolersene sottolineando che il CTU aveva risposto al quesito formulato sulla base della produzione documentale depositata entro il termine di cui all'art. 183, sesto comma, cod.proc. civ. e che il cd.” Elaborato”, di cui
l'appellante aveva lamentato la irrituale acquisizione nel corso delle operazioni peritali, costituiva una “mera illustrazione ed esplicazione di quanto risultante dai documenti prodotti prima dello scadere delle preclusioni istruttorie”. Ha, inoltre, attribuito valore di prova atipica al verbale di accesso e sopralluogo effettuato dai tecnici della società di distribuzione in data 24 luglio 2017, sottolineando che a corroborare la manomissione del POD fino al momento della verifica soccorreva proprio l'andamento anomalo dei consumi, “con un picco di potenza registrato proprio
pagina 3 di 12 nell'imminenza dell'intervento …ed il mantenimento di consumi in linea con tale picco da quel momento in poi…….”.
3. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della suddetta decisione e Parte_1
resiste con controricorso. Controparte_1
4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis1.
Cod.proc.civ”.
La Corte di cassazione pronunciava Ordinanza n. 910 pubblicata in data 21 giugno 2024 con il seguente dispositivo:
“la Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi. in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le CP_3
spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione”. riassumeva il giudizio con citazione notificata il 14.10.2024, chiedendo la Parte_1
riforma della sentenza per i motivi dedotti. Si costituiva Controparte_1
che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del Tribunale di Milano
n. 4498/2021.
Nel corso del giudizio sono stati disposti due rinvii al fine di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, tentativi che non hanno dato esito positivo.
All'udienza dell'8 luglio 2025 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE con il primo motivo di ricorso ha dedotto “ violazione o falsa applicazione di Parte_1
norme di diritto ex art. 360 4 comma c.p.c., con particolare riferimento al combinato disposto degli art.t. 190 e 352 c.p.c.” e “ violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 4 comma c.p.c., con particolare riferimento all'art. 132 c.p.c.”, lamentando, per un verso, che la sentenza impugnata era stata emessa in data 26 pagina 4 di 12 settembre 2022, ossia un giorno prima della scadenza dei termini per il deposito della memoria di replica, e, per altro verso, che la Corte d'Appello ha omesso di esaminare e di pronunciarsi sui motivi di gravame con i quali erano state censurate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo profilo di doglianza e ha ritenuto assorbito ogni altra questione sollevata con il primo motivo in esame e i restanti, osservando che
“invero, risulta circostanza non contestata dalla controricorrente ( cfr. pag.5 del controricorso) che la Corte di Appello abbia deliberato e redatto la sentenza in data 26 settembre 2022, “ ossia il giorno in cui sarebbe scaduto il termine per il deposito della memoria di replica se non ci fosse stata, nel frattempo, la sospensione feriale dei termini che posticipava il primo termine per gli scritti difensivi finali al 27.09.2022 ed il secondo al 17.10.2022”…….. “Ne deriva, in applicazione dei suddetti principi, che la sentenza deve essere cassata, stante la lesione ex se del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente rinvio alla Corte d'appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità” (cfr. pagina 8).
In virtù di tale principio, ha provveduto alla riassuzione ex art. 392 c.p.c. del Parte_1
giudizio.
Ritiene, pertanto, questa Corte che la portata della Ordinanza di rinvio, alla quale deve dare esecuzione questo Collegio, sia volta alla valutazione dei motivi d'appello sollevati da avverso la sentenza n. 4498/2021 pubblicata in data 24 maggio 2021 con la Parte_1
quale il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione da lei proposta e confermato il decreto ingiuntivo n. 18172/18 ottenuto da per la somma capitale di euro CP_1
43.306,56 a titolo di conguaglio corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica in relazione al periodo 1.9.16- 24.7.17, corrispondente a quanto a lei fatturato da Controparte_2
pagina 5 di 12 Nello specifico il Tribunale, dopo aver ricordato la disciplina di settore e la giurisprudenza costante della Sezione, secondo cui le letture del contatore esposte nelle cd “ fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete, sono in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei a inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture, ha ritenuto:
- che “parte opponente avesse effettivamente offerto elementi dai quali si potesse ricavare la potenziale inattendibilità dei dati di consumo indicati dal Distributore”;
- che i consumi delle fatture azionate non riguardano consumi reali, bensì “sulla base di una metodologia di ricostruzione dei consumi non prevista dalle delibere dell'Autorità
Arera n. 200/99 e n. 654/2015/R/eel”;
- che, ciò nonostante, all'esito della espletata CTU, i dati ricostruiti si sono rilevati del tutto compatibili anzi più bassi con quelli che si sarebbero ottenuti (ovvero 258.000
kWh/ anno) ove si fossero applicati i criteri di ricostruzione dei consumi previsti dalle sopra delibere;
- che, ancorchè nel corso della verifica non venne accertato alcun magnete, è emerso dalla CTU esperita che “nell'arco temporale che va dal mese di febbraio 2011 fino alla data di verifica del 24.07.2017 del distributore locale i consumi di energia elettrica sono anomalmente ed inspiegabilmente bassi rispetto ai periodi precedenti ovvero anno
2010 e anni 2018, 2019 e 2020 (annate NON anomale)”;
- che, in particolare, nelle annate anomale (dal 2011 al 2017) i consumi misurati sono risultati mediamente pari a 85.000 kWh/anno ovvero 1/3 di quelli registrati negli anni
2010,2018 e 2019, pari a circa 258.000 kWh/anno;
- che, pertanto, non essendovi alcuna valida ragione per rettificare la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore locale il decreto ingiuntivo andava confermato.
pagina 6 di 12 Dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano si evince che ha Parte_1
lamentato che:
- il Tribunale, pur non avendo accertato alcuna manomissione, abbia proceduto ad una ricostruzione presunta dei consumi, ritenendo corretta la metodologia impiegata, ancorchè difforme da quanto previsto dalle delibere Arera;
- la sentenza fosse nulla “per mancanza di motivazione ex art. 111 Costituzione e
132 c.p.c.”;
- il Tribunale ha violato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. per aver erroneamente ritenuto non contestata “la correttezza della data indicata dal distributore
(febbraio 2011) quale data di inizio dei consumi anomali e, dunque, di inizio dell'irregolarità della misurazione dei prelievi”;
- il Tribunale ha violato gli artt. 9,10 e 11 della delibera n. 200/99 AEG in quanto, ai sensi degli articoli richiamati, la ricostruzione presuntiva dei consumi, sarebbe consentita, nel rispetto dei termini, modalità e garanzie stabiliti, ma solo in presenza di un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, verificatosi a seguito di guasto o rottura del gruppo di misura accertato in contraddittorio;
- che, comunque, non si sarebbe potuto procedere alla ricostruzione dei consumi secondo la delibera su indicata in mancanza di prova della manomissione.
Le doglianze non possono essere condivise.
Va, preliminarmente, osservato che è pacifico che:
1) ha sottoscritto un contratto di fornitura di energia elettrica con Parte_1 CP_1
, accettandone le relative condizioni;
[...]
2) ha usufruito dell'energia elettrica fornita da nel periodo Parte_1 CP_1
oggetto delle fatture azionate;
3) ha riconosciuto il ruolo nel distributore locale nella rilevazione dei Parte_1
consumi; pagina 7 di 12 4) vi è stato un sopralluogo in data 24 luglio 2017 da parte degli incaricati di a seguito del quale ha ricostruito i consumi. Controparte_2 Controparte_2
Ciò detto, va osservato che il richiamo da parte del Tribunale alla normativa di settore è funzionale a chiarire la posizione del distributore e del venditore nelle forniture di elettricità e non costituisce un'ultronea argomentazione diretta a nascondere il difetto di motivazione sulle ragioni della decisione. che non vi sia prova alcuna della manomissione del contatore. Controparte_4
La dedotta circostanza deve ritenersi irrilevante, atteso che ciò che assume rilievo è
l'accertato anomalo e ingiustificato abbassamento dei consumi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2017, in ordine al quale la società non ha saputo fornire alcuna Parte_1
plausibile spiegazione.
Ne consegue la doverosa e corretta ricostruzione dei consumi operata dal CTU, il quale ha considerato valori medi inferiori rispetto a quelli delle annualità caratterizzate da consumi anomali, ma comunque del tutto attendibili.
La circostanza che sia stato adottato un metodo di calcolo diverso da quello previsto da
Arera è priva di rilievo, essendo tale criterio risultato più favorevole per il cliente.
E, infatti, il consumo annuo ricostruito da E-Distribuzione in favore di è CP_1
pari a 244.080 kWh/anno a fronte dei 258.000 kWh/anno calcolati sul consumo medio annuo ante rilevazione.
Va, peraltro, evidenziato che ha sempre contestato la ricostruzione dei Parte_1
consumi, ritenendola fondata su prelievi presunti e non reali, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto o specifico idoneo a dimostrare l'erroneità della ricostruzione operata da Enel Distribuzione.
La consulenza tecnica disposta in primo grado che, anche questa Corte condivide in quanto sorretta da idonea e congrua motivazione, ha confermato la correttezza dei consumi e ha ricostruito i consumi a partire dal mese di luglio 2012, limite della prescrizione quinquennale, e fino al 24 luglio 2017 per un consumo annuo ricostruito pagina 8 di 12 pari a 244.080,0 kWh, valore più basso rispetto alla media dei consumi degli altri anni con consumi non anomali.
L'adesione da parte del Tribunale alle conclusioni della CTU non necessita poi di specifica confutazione, posto che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con
l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Cass. ord. 10747/2019).
Priva di fondatezza è, inoltre, la doglianza di secondo cui il Tribunale avrebbe Parte_1
fondato la propria decisione facendo leva su un documento, definito “Elaborato”, acquisito autonomamente dal CTU senza autorizzazione, atteso che si tratta di una mera illustrazione ed esplicazione di quanto già risultante dai documenti tempestivamente prodotti.
Quanto alle contestate modalità con cui il sopralluogo è stato condotto - non preceduto da preavviso, eseguito senza il contraddittorio e senza consegna di verbale da parte degli incaricati - si rileva la loro infondatezza, atteso che, ai sensi dell'art. 14 co 2 del contratto in questione, “ il fornitore ha il diritto di accedere ai propri impianti….previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti”.
Nel caso di specie legittimamente gli incaricati di hanno effettuato un Controparte_2
sopralluogo presso il POD installato presso e proceduto alle verifiche ritenute Parte_1
necessarie a fronte del legittimo sospetto che il contatore fosse stato manomesso, essendo stato riscontrato dal 2011 un abbassamento dei consumi rispetto agli anni precedenti, con la conseguenza che nessun preavviso era dovuto.
Risulta compilato un verbale, che è stato allegato alla denuncia querela e al quale va riconosciuta l'efficacia di prova atipica, valutabile ex art. 116 c.p.c., nel quale sono state descritte le modalità dell'accesso al contatore.
pagina 9 di 12 Nello specifico si legge che “ durante l'accesso alla fornitura del 24.7.2017 al personale è stato impedito l'accesso immediato al misuratore, i nostri Controparte_2
verificatori venivano condotti fuori dalla struttura in un luogo diverso dall'ubicazione del gruppo di misura difatti notavano un impiegato dell'hotel correre verso un'altra direzione ed in entrare in un vano dell'allocazione del misuratore ed uscirne con una scatola contenente un magnete che veniva chiaramente visto e notato dai verificatori. A quel punto i verificatori, insospettiti, si recavano verso il vano contatore rilevando sullo stesso chiari segni di un dispositivo magnetico. Tale circostanza è peraltro avvalorata dalla registrazione delle curve di carico immediatamente prima e dopo la sottrazione del magnete, che evidenziano un repentino aumento dei consumi registrati”. (cfr. doc.9 fascicolo ). CP_1
A corroborare la manomissione del POD proprio fino al momento della verifica si pone, comunque, l'andamento anomalo dei consumi.
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello deve essere rigettato e la sentenza del Tribunale di Milano n. 4498/2021 pubblicata il 24 maggio 2021 confermata.
Per completezza si osserva che, diversamente da quanto eccepito da negli Parte_1
scritti difensivi conclusionali, non può ravvisarsi alcuna nullità, a nulla rilevando che in una delle udienze del giudizio di rinvio (cfr. udienza del 29 aprile 2025) abbia partecipato il consigliere estensore della sentenza poi cassata, trattandosi di mera attività ordinatoria e priva di contenuto decisorio.
Priva, infine, di rilievo è la richiesta di revoca dell'ordinanza del 29 aprile 2025 e di rimessione della causa sul ruolo per la fissazione di nuova udienza di rimessione in decisione ex art. 352 c.p.c., atteso che il giudizio di riassunzione resta disciplinato dal rito previgente, essendo il giudizio originario stato introdotto in data anteriore al 28 febbraio 2023.
pagina 10 di 12 SPESE
Devono ora essere regolate le spese di lite.
Va preliminarmente considerato che il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. non si fraziona secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado la parte poi soccombente abbia conseguito un esito per sè favorevole (Cass. 4778/2004, Cass.
18353/2005).
Nel caso di specie, è risultata sostanzialmente soccombente, sicchè, per il Parte_1
principio sopra enunciato, sarebbe tenuta al pagamento delle spese di lite dell'intero giudizio in favore di Controparte_1
Tuttavia, poichè quest'ultima ha espressamente richiesto la compensazione delle spese di lite con rifermento alla fase di legittimità, questa Corte deve provvedere in conformità, non potendo disporre diversamente senza incorrere nel vizio di ultrapetizione ( cfr. Cass. sent. N. 2654 del 27 ottobre 1996).
Consegue, pertanto, che deve essere condannata al pagamento delle spese di Parte_1
lite relative al giudizio di primo grado, che questa Corte ritiene di confermare, nonché di quelle del grado di appello e del presente giudizio di rinvio, compensando integralmente le spese di lite del giudizio di legittimità.
La liquidazione come in dispositivo va effettuata ai sensi del D.M. 13 agosto 2022 n.
147, con riferimento al valore della causa, avuto riguardo ai parametri medi previsti, in considerazione della media difficoltà delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ai valori minimi per la fase di trattazione (in assenza di attività istruttoria).
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato. pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da , così provvede: Pt_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale Milano n.
4498/2021, pubblicata il 24/05/2021 anche in punto spese;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
osì liquidate: Controparte_1
-per il giudizio di appello, in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e
IVA e C.P.A. come per legge;
-per il presente giudizio di rinvio, in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €. 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e IVA e C.P.A. come per legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n.
228/2012.
Così deciso, in Milano il 4/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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