Articolo 715 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 706Articolo 725
Versione
9 ottobre 2010
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26 febbraio 2014
Art. 715. ((Formazione e addestramento)) (( 1. La formazione, iniziale o di base se riferita al complesso delle attivita' formative svolte al fine dell'immissione o della stabilizzazione in ruolo del militare ovvero successiva o permanente, e' il complesso delle attivita' con cui si educano, si migliorano e si indirizzano le risorse umane attraverso la preparazione culturale, etica, morale e tecnico professionale orientata all'acquisizione di competenze che consentono al singolo militare di svolgere adeguatamente il proprio ruolo professionale. Questo processo si realizza attraverso la maturazione delle caratteristiche personali e la creazione di competenze. 2. L'addestramento e' il processo attraverso il quale si sviluppano negli individui, organi di staff, Comandi e Unita', le abilita' e le capacita' di assolvere specifici compiti e funzioni, in specifici ambienti operativi per il tramite di esercitazioni, collettive e individuali, nonche' di attivita' di abilitazione, qualificazione e specializzazione condotte ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionalmente assegnati alle Forze armate e allo sviluppo, mantenimento e miglioramento della prontezza operativa desiderata. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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