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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7452 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11438 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AR CI Orria, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1 Antonio Iozzolino, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda e per il recepimento degli accordi raggiunti.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 19.6.2025, i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.5.2024, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio con AR la sign.ra il 6.10.2008, dal quale sono nati CI (18.8.2009) e (7.5.2012) – _1 Per_1 esponeva che con decreto n. 4577/2021 il Tribunale di Napoli aveva omologato gli accordi di separazione: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
modalità di visita padre- figli, contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili e di € 150,00 quale mantenimento per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente, su ricorso dello stesso ai sensi dell'art. 710 cpc, il Tribunale, con decreto n. Pt_1 6151 del 14.10.2022, ha modificato le modalità di visita padre-figli statuendo come di seguito: il padre terrà con sé i figli nei giorni di Martedì e Giovedì, o comunque due giorni infrasettimanali preferibilmente compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e comunque compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori. Inoltre i minori potranno trascorrere presso il padre i week end alternati con pernottamento dalle ore 08.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica il tutto sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori. Nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 2 gennaio, e così di seguito per anni alterni. Per le vacanze pasquali i minori staranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre, e così di seguito ad anni alterni. In ogni caso sempre compatibilmente con la turnazione di lavoro del SI. e compatibilmente AR con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori;
In relazione alle ferie estive i minori potranno trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno. In sede di reclamo proposto sempre dal ricorrente in quanto il Tribunale non aveva accolto la domanda di modifica degli aspetti economici, la Corte d'Appello con decreto n. 1713/2023, ha confermato l'impegno economico dell' sia nei confronti dei figli che della moglie, come da omologa della separazione Pt_1 rigettando il gravame.
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Su tali premesse, l' ha dedotto: (…) che sono ormai trascorsi i termini previsti dal Legislatore, Pt_1 senza mai esservi stata riconciliazione e senza che sia iniziata nuovamente alcuna forma di coabitazione;
che, difatti, il SI. e la SI.ra non hanno avuto alcuna comunanza di vita, AR _1 né materiale, né spirituale, a far data dall'omologa della separazione;
per quanto a conoscenza del ricorrente non pendono giudizi avente ad oggetto in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
Il SI. ha conseguito la licenza Media ed è dipendente della società AR denominata “Colmayer Food S.r.l.” con qualifica di Pasticciere con contratto di lavoro subordinato Part-Time; è proprietario di un immobile sito in Napoli al Vico 2 Santa Maria Avvocata n°53 identificato al NCEU del Comune di Napoli al Foglio 11 P.lla 302 Sub. 16 Cat. A/5 Cl.7 R.C. €96,06; è contraente di un mutuo ipotecario per il quale versa €260,16 mensili con ultima rata prevista per il 31/08/2046; è titolare di un conto corrente acceso su Banca BNL SPA di cui si deposita estratto conto;
è proprietario di un'autovettura modello FIAT PANDA targata EN259SS; è locatore di un motoveicolo modello Honda SH150AD targato KW153A3. Chiede: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra AR ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della _1 sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, c) confermare il diritto di visita in capo al ricorrente nei confronti dei figli minori nelle seguenti modalità: giorni di Martedì e Giovedì, o comunque due giorni infrasettimanali preferibilmente compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e comunque compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori. Inoltre i minori potranno trascorrere presso il padre i week end alternati con pernottamento dalle ore 08.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica il tutto sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori. Nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 2 gennaio, e così di seguito per anni alterni. Per le vacanze pasquali i minori staranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre, e così di seguito ad anni alterni. In ogni caso sempre compatibilmente con la turnazione di lavoro del SI. e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei AR figli minori;
In relazione alle ferie estive i minori potranno trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno;
d) confermare in capo al ricorrente un contributo per il mantenimento dei figli minori CI e nella misura complessiva di euro 500,00 Per_1 (cinquecento/00 euro), da versarsi entro il 15 di ogni mese, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la SI.ra o comunque disporre una riduzione nella misura che si _1 riterrà di giustizia con effetto a partire dalla data della presente domanda;
e) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. All' udienza di prima comparizione dell'11.2.2025, è stata disposta la rinotifica alla resistente che si è costituita per la successiva udienza del 19.6.2025 deducendo: (…) il SI. si disinteressa completamente delle esigenze di vita dei propri figli minori, di AR cui non conosce le necessità ed i bisogni e costantemente omette di far visita agli stessi o di prelevarli , adducendo varie scuse, quali esigenze lavorative, fantomatici imprevisti, ecc.; allo stato, la SI.ra
, invalida e priva di attività lavorativa, è costretta a provvedere , con l'aiuto della _1 propria madre alla gran parte delle spese necessarie ai figli minori, in età adolescenziale, attesa l'esiguità dell'assegno di mantenimento e tenuto conto del notorio aumento dei costi per alimentazione, vestiario, scuola, ricariche cellulari, svago, sport;
non solo, corre l'obbligo di evidenziare il persistente ritardo, da parte del ricorrente, nel versamento dell'assegno di mantenimento, tant'è che la convenuta, in passato, è stata costretta ad agire legalmente per il recupero del credito , con ulteriore aggravio di spese anticipate;
Orbene, il contenuto del ricorso introduttivo evidenzia vieppiù il proditorio e pretestuoso comportamento del SI. , il cui unico obiettivo è tentare, ancora una volta, dopo le azioni AR ex art. 710 c.p.c. rigettate dal Tribunale, di ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e l'eliminazione dell'obbligo di contribuzione per la SI.ra , manifestando, dunque, _1 totale disaffezione e disinteresse per le più elementari esigenze di vita di questi ultimi;
la SI.ra _1
, come risulta provato per tabulas, è disoccupata e priva di redditi, ad eccezione del modesto
[...] assegno mensile di invalidità di attuali 333,33 euro corrispostole dall'INPS; conseguentemente, ella riesce a vivere con i due figli adolescenti, solo grazie all'aiuto della madre, vedova e pensionata, presso la cui abitazione vive con i figli minori, nonchè grazie all'aiuto dei fratelli, i quali, saltuariamente, le corrispondono piccole somme di denaro per il vitto ed il vestiario;
la SI.ra non è _1 titolare di diritti di proprietà su immobili o veicoli di alcun genere ed è titolare esclusivamente del libretto postale n° 39379406 , su cui viene accreditata la pensione di invalidità. (…) a causa delle patologie la comparente, non solo non è in grado di lavorare, ma deve sostenere ingenti spese per esami e analisi cliniche, a cui, allo stato, fa fronte grazie all'aiuto economico della propria madre;
al contrario, il SI. lavora, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come pasticciere AR alle dipendenze della s.r.l. Colmayer Food, titolare della nota pasticceria Colmayer, sita in Napoli alla
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via Sant'Attanasio n. 19/20; non solo, si evidenzia che il SI. , che di certo non può AR considerarsi indigente, come risulta provato documentalmente, dopo la separazione, ha continuato a vivere dalla propria madre, ha acquistato la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli al Vico II Santa Maria Avvocata n° 53, piano 1°, int. 6, di tre vani, attualmente locato a terzi, con percezione del relativo canone di locazione, superiore alla rata del mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile;
(…) in realtà, il SI. continua a lavorare a tempo pieno come cuoco alle dipendenze della s.r.l. AR Colmayer Food, titolare della nota pasticceria-rosticceria Colmayer, sita in Napoli alla via Sant'Attanasio n. 19/20, e continua a percepire lo stesso stipendio, come risulta, oltre che dagli acquisti fatti dall' , anche dai messaggi Whatsapp inviati dal ricorrente ai figli, con i quali ha loro Pt_1 ripetutamente comunicato di non poter venire a prenderli perché impegnato al lavoro dalle prime ore del mattino fino alla tarda sera;
(…) Orbene, in ordine alle richieste di provvedimenti di natura economica, la SI.ra , evidenzia che il contributo al mantenimento dei due figli minori è inferiore a _1 quanto usualmente determinato dal Tribunale di Napoli, mentre evidentemente le esigenze degli stessi, in fase adolescenziale accrescono con l'età e, pertanto, spiega domanda riconvenzionale affinchè venga statuito l'importo di € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, da corrispondere alla convenuta entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale. Si spiega, altresì, domanda riconvenzionale affinchè l'On.le Tribunale adito voglia disporre che la SI.ra _1
, quale genitore collocatario, percepirà l'intero importo dell'assegno unico ed universale,
[...] facendone entrambe le parti apposita richiesta all'I.N.P.S. . Si chiede , altresì, che l'On.le Tribunale voglia statuire un assegno di divorzio, in favore della convenuta, nella misura di € 150,00 mensili, da rivalutare annualmente. Ha chiesto, quindi, la conferma dell'affido condiviso dei minori (come da separazione) con collocazione presso di sé, indicando nuove modalità di visita;
ha chiesto accogliersi le spiegate domande riconvenzionali e, per l'effetto, statuire che il SI. verserà un assegno mensile di € 600,00 AR (euro seicento/00), a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori ed Persona_2 Per_3
da corrispondere alla SI.ra entro e non oltre il giorno 05 di ciascun mese, con
[...] _1 rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT;
il SI , inoltre, contribuirà al pagamento del AR 50% delle spese mediche straordinarie e di quelle sportive e scolastiche, documentate, che si rendessero necessarie per i figli minori e, pertanto, a concorrenza di dette spese e di tutte le altre spese che potranno essere imputate alla dizione spese straordinarie con il maturare e la crescita dei figli minori;
all'uopo, la SI.ra quale genitore collocatario, percepirà l'intero importo dell'assegno unico ed _1 universale, facendone entrambe le parti apposita richiesta all'I.N.P.S. ; il SI. verserà alla AR SI.ra un assegno mensile di divorzio e per contributo al mantenimento di 150,00 euro, _1 da corrispondere alla convenuta, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
All'udienza del 19.6.2025, il ricorrente ha dichiarato: sono disponibile ad addivenire ad un accordo. Potrei corrispondere € 550,00 per i minori, con decorrenza da luglio 2025, 150,00 euro per mia moglie a titolo di assegno divorzile, e l'assegno unico per i figli al 50%; spese straordinarie al 50%. Affido condiviso di CI e concordo sulle modalità Per_1 di visita indicate da mia moglie nella sua comparsa da pag. 12 a pag. 13. Preciso che sono stato licenziato nel 2025 e poi riassunto presso un'altra pasticceria con contratto indeterminato ma part-time.
La resistente ha dichiarato: sono disponibile ad addivenire ad un accordo. Accetto la proposta di . Pt_1Co Non prendo l' a solo l'assegno di invalidità che è di 300,00 euro e non sostengo canone di locazione perché vivo con mia madre ed i bambini.
La causa è stata riservata al Collegio senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto n. 4577/2021, poi modificato con decreto del Tribunale n. 6151/2022 e con decreto della Corte d'Appello n. 1713/2023, come sopra riportati. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
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Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che appaiono conformi all'interesse dei minori e che possono essere posti recepiti integralmente:
- Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- il padre vedrà i figli minori, previo accordo con la SI.ra ogni qualvolta sarà _1 libero dalle esigenze lavorative e, comunque, nel rispetto delle esigenze (non solo scolastiche) dei figli;
- il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori, ogni mese, tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, il sabato e la domenica interi, con pernottamento dei minori presso il padre ed obbligo, per quest'ultimo, di riaccompagnare i figlie presso l'abitazione della madre entro le ventiquattro ore successive;
- durante il periodo natalizio di ogni anno, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori i giorni 25 dicembre, 01 gennaio e 06 gennaio ad anni alterni, nonché i giorni 26 dicembre, 31 dicembre e 05 gennaio, ad anni alterni, con pernottamento dei minori presso l'abitazione del padre ed obbligo di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre entro le ventiquattro ore successive;
- durante le vacanze pasquali di ogni anno, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- le ricorrenze di compleanno e di onomastico di ogni anno, saranno trascorse dai minori presso il padre ad anni alterni;
- nel mese di agosto di ogni anno, i figli minori trascorreranno con il padre le vacanze estive per un periodo di sette giorni consecutivi;
- modalità e durata degli incontri Padre-figlio, verranno concordati di settimana in settimana attraverso lo scambio di sms e sempre al fine di contemperare al meglio le esigenze lavorative e di studio di ognuno;
- contributo al mantenimento dei minori a carico del padre nella misura di € 550,00 per i minori, con decorrenza da luglio 2025 e rivalutazione annuale da agosto 2026;
- assegno divorzile a carico del ricorrente nella misura di € 150,00 euro;
- assegno unico per i figli al 50%;
- spese straordinarie come da Protocollo del 2018 al 50%.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate alla luce degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 6.10.2008 da e;
AR _1 b) Recepisce gli accordi raggiunti come riportati in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 174, parte II s. A registro atti di matrimonio anno 2008). d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice.- Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11438 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. AR CI Orria, presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE-resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1 Antonio Iozzolino, presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda e per il recepimento degli accordi raggiunti.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 19.6.2025, i procuratori delle parti hanno concluso affinché fosse accolta la domanda come da accordi sottoscritti, rinunciando ai termini per il deposito degli atti difensivi finali. Il GI riservava la causa in decisione senza termini.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 22.5.2024, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio con AR la sign.ra il 6.10.2008, dal quale sono nati CI (18.8.2009) e (7.5.2012) – _1 Per_1 esponeva che con decreto n. 4577/2021 il Tribunale di Napoli aveva omologato gli accordi di separazione: affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
modalità di visita padre- figli, contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 500,00 mensili e di € 150,00 quale mantenimento per la moglie, oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente, su ricorso dello stesso ai sensi dell'art. 710 cpc, il Tribunale, con decreto n. Pt_1 6151 del 14.10.2022, ha modificato le modalità di visita padre-figli statuendo come di seguito: il padre terrà con sé i figli nei giorni di Martedì e Giovedì, o comunque due giorni infrasettimanali preferibilmente compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e comunque compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori. Inoltre i minori potranno trascorrere presso il padre i week end alternati con pernottamento dalle ore 08.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica il tutto sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori. Nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 2 gennaio, e così di seguito per anni alterni. Per le vacanze pasquali i minori staranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre, e così di seguito ad anni alterni. In ogni caso sempre compatibilmente con la turnazione di lavoro del SI. e compatibilmente AR con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori;
In relazione alle ferie estive i minori potranno trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno. In sede di reclamo proposto sempre dal ricorrente in quanto il Tribunale non aveva accolto la domanda di modifica degli aspetti economici, la Corte d'Appello con decreto n. 1713/2023, ha confermato l'impegno economico dell' sia nei confronti dei figli che della moglie, come da omologa della separazione Pt_1 rigettando il gravame.
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Su tali premesse, l' ha dedotto: (…) che sono ormai trascorsi i termini previsti dal Legislatore, Pt_1 senza mai esservi stata riconciliazione e senza che sia iniziata nuovamente alcuna forma di coabitazione;
che, difatti, il SI. e la SI.ra non hanno avuto alcuna comunanza di vita, AR _1 né materiale, né spirituale, a far data dall'omologa della separazione;
per quanto a conoscenza del ricorrente non pendono giudizi avente ad oggetto in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse;
Il SI. ha conseguito la licenza Media ed è dipendente della società AR denominata “Colmayer Food S.r.l.” con qualifica di Pasticciere con contratto di lavoro subordinato Part-Time; è proprietario di un immobile sito in Napoli al Vico 2 Santa Maria Avvocata n°53 identificato al NCEU del Comune di Napoli al Foglio 11 P.lla 302 Sub. 16 Cat. A/5 Cl.7 R.C. €96,06; è contraente di un mutuo ipotecario per il quale versa €260,16 mensili con ultima rata prevista per il 31/08/2046; è titolare di un conto corrente acceso su Banca BNL SPA di cui si deposita estratto conto;
è proprietario di un'autovettura modello FIAT PANDA targata EN259SS; è locatore di un motoveicolo modello Honda SH150AD targato KW153A3. Chiede: a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il SI. e la SI.ra AR ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della _1 sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, c) confermare il diritto di visita in capo al ricorrente nei confronti dei figli minori nelle seguenti modalità: giorni di Martedì e Giovedì, o comunque due giorni infrasettimanali preferibilmente compatibilmente con i turni lavorativi del ricorrente, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 e comunque compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei minori. Inoltre i minori potranno trascorrere presso il padre i week end alternati con pernottamento dalle ore 08.00 del Sabato alle ore 21.00 della Domenica il tutto sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei figli minori. Nelle vacanze natalizie i minori staranno con la madre dal 24 al 26 dicembre e con il padre dal 31 dicembre al 2 gennaio, e così di seguito per anni alterni. Per le vacanze pasquali i minori staranno il giorno di Pasqua con la madre ed il lunedì dell'Angelo con il padre, e così di seguito ad anni alterni. In ogni caso sempre compatibilmente con la turnazione di lavoro del SI. e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche dei AR figli minori;
In relazione alle ferie estive i minori potranno trascorrere con il padre quindici giorni consecutivi da concordarsi entro il 31/5 di ogni anno;
d) confermare in capo al ricorrente un contributo per il mantenimento dei figli minori CI e nella misura complessiva di euro 500,00 Per_1 (cinquecento/00 euro), da versarsi entro il 15 di ogni mese, disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per la SI.ra o comunque disporre una riduzione nella misura che si _1 riterrà di giustizia con effetto a partire dalla data della presente domanda;
e) con vittoria di spese diritti ed onorari di causa con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario. All' udienza di prima comparizione dell'11.2.2025, è stata disposta la rinotifica alla resistente che si è costituita per la successiva udienza del 19.6.2025 deducendo: (…) il SI. si disinteressa completamente delle esigenze di vita dei propri figli minori, di AR cui non conosce le necessità ed i bisogni e costantemente omette di far visita agli stessi o di prelevarli , adducendo varie scuse, quali esigenze lavorative, fantomatici imprevisti, ecc.; allo stato, la SI.ra
, invalida e priva di attività lavorativa, è costretta a provvedere , con l'aiuto della _1 propria madre alla gran parte delle spese necessarie ai figli minori, in età adolescenziale, attesa l'esiguità dell'assegno di mantenimento e tenuto conto del notorio aumento dei costi per alimentazione, vestiario, scuola, ricariche cellulari, svago, sport;
non solo, corre l'obbligo di evidenziare il persistente ritardo, da parte del ricorrente, nel versamento dell'assegno di mantenimento, tant'è che la convenuta, in passato, è stata costretta ad agire legalmente per il recupero del credito , con ulteriore aggravio di spese anticipate;
Orbene, il contenuto del ricorso introduttivo evidenzia vieppiù il proditorio e pretestuoso comportamento del SI. , il cui unico obiettivo è tentare, ancora una volta, dopo le azioni AR ex art. 710 c.p.c. rigettate dal Tribunale, di ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli e l'eliminazione dell'obbligo di contribuzione per la SI.ra , manifestando, dunque, _1 totale disaffezione e disinteresse per le più elementari esigenze di vita di questi ultimi;
la SI.ra _1
, come risulta provato per tabulas, è disoccupata e priva di redditi, ad eccezione del modesto
[...] assegno mensile di invalidità di attuali 333,33 euro corrispostole dall'INPS; conseguentemente, ella riesce a vivere con i due figli adolescenti, solo grazie all'aiuto della madre, vedova e pensionata, presso la cui abitazione vive con i figli minori, nonchè grazie all'aiuto dei fratelli, i quali, saltuariamente, le corrispondono piccole somme di denaro per il vitto ed il vestiario;
la SI.ra non è _1 titolare di diritti di proprietà su immobili o veicoli di alcun genere ed è titolare esclusivamente del libretto postale n° 39379406 , su cui viene accreditata la pensione di invalidità. (…) a causa delle patologie la comparente, non solo non è in grado di lavorare, ma deve sostenere ingenti spese per esami e analisi cliniche, a cui, allo stato, fa fronte grazie all'aiuto economico della propria madre;
al contrario, il SI. lavora, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, come pasticciere AR alle dipendenze della s.r.l. Colmayer Food, titolare della nota pasticceria Colmayer, sita in Napoli alla
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via Sant'Attanasio n. 19/20; non solo, si evidenzia che il SI. , che di certo non può AR considerarsi indigente, come risulta provato documentalmente, dopo la separazione, ha continuato a vivere dalla propria madre, ha acquistato la piena proprietà dell'immobile sito in Napoli al Vico II Santa Maria Avvocata n° 53, piano 1°, int. 6, di tre vani, attualmente locato a terzi, con percezione del relativo canone di locazione, superiore alla rata del mutuo contratto per l'acquisto del predetto immobile;
(…) in realtà, il SI. continua a lavorare a tempo pieno come cuoco alle dipendenze della s.r.l. AR Colmayer Food, titolare della nota pasticceria-rosticceria Colmayer, sita in Napoli alla via Sant'Attanasio n. 19/20, e continua a percepire lo stesso stipendio, come risulta, oltre che dagli acquisti fatti dall' , anche dai messaggi Whatsapp inviati dal ricorrente ai figli, con i quali ha loro Pt_1 ripetutamente comunicato di non poter venire a prenderli perché impegnato al lavoro dalle prime ore del mattino fino alla tarda sera;
(…) Orbene, in ordine alle richieste di provvedimenti di natura economica, la SI.ra , evidenzia che il contributo al mantenimento dei due figli minori è inferiore a _1 quanto usualmente determinato dal Tribunale di Napoli, mentre evidentemente le esigenze degli stessi, in fase adolescenziale accrescono con l'età e, pertanto, spiega domanda riconvenzionale affinchè venga statuito l'importo di € 600,00 a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori, da corrispondere alla convenuta entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale. Si spiega, altresì, domanda riconvenzionale affinchè l'On.le Tribunale adito voglia disporre che la SI.ra _1
, quale genitore collocatario, percepirà l'intero importo dell'assegno unico ed universale,
[...] facendone entrambe le parti apposita richiesta all'I.N.P.S. . Si chiede , altresì, che l'On.le Tribunale voglia statuire un assegno di divorzio, in favore della convenuta, nella misura di € 150,00 mensili, da rivalutare annualmente. Ha chiesto, quindi, la conferma dell'affido condiviso dei minori (come da separazione) con collocazione presso di sé, indicando nuove modalità di visita;
ha chiesto accogliersi le spiegate domande riconvenzionali e, per l'effetto, statuire che il SI. verserà un assegno mensile di € 600,00 AR (euro seicento/00), a titolo di concorso al mantenimento dei figli minori ed Persona_2 Per_3
da corrispondere alla SI.ra entro e non oltre il giorno 05 di ciascun mese, con
[...] _1 rivalutazione annuale, secondo indici ISTAT;
il SI , inoltre, contribuirà al pagamento del AR 50% delle spese mediche straordinarie e di quelle sportive e scolastiche, documentate, che si rendessero necessarie per i figli minori e, pertanto, a concorrenza di dette spese e di tutte le altre spese che potranno essere imputate alla dizione spese straordinarie con il maturare e la crescita dei figli minori;
all'uopo, la SI.ra quale genitore collocatario, percepirà l'intero importo dell'assegno unico ed _1 universale, facendone entrambe le parti apposita richiesta all'I.N.P.S. ; il SI. verserà alla AR SI.ra un assegno mensile di divorzio e per contributo al mantenimento di 150,00 euro, _1 da corrispondere alla convenuta, entro e non oltre il giorno 05 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT.
All'udienza del 19.6.2025, il ricorrente ha dichiarato: sono disponibile ad addivenire ad un accordo. Potrei corrispondere € 550,00 per i minori, con decorrenza da luglio 2025, 150,00 euro per mia moglie a titolo di assegno divorzile, e l'assegno unico per i figli al 50%; spese straordinarie al 50%. Affido condiviso di CI e concordo sulle modalità Per_1 di visita indicate da mia moglie nella sua comparsa da pag. 12 a pag. 13. Preciso che sono stato licenziato nel 2025 e poi riassunto presso un'altra pasticceria con contratto indeterminato ma part-time.
La resistente ha dichiarato: sono disponibile ad addivenire ad un accordo. Accetto la proposta di . Pt_1Co Non prendo l' a solo l'assegno di invalidità che è di 300,00 euro e non sostengo canone di locazione perché vivo con mia madre ed i bambini.
La causa è stata riservata al Collegio senza termini ai quali i procuratori hanno rinunciato.
Nel merito la domanda principale di divorzio è provata e merita, pertanto, accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto n. 4577/2021, poi modificato con decreto del Tribunale n. 6151/2022 e con decreto della Corte d'Appello n. 1713/2023, come sopra riportati. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei 6 mesi anteriori alla comparizione delle parti innanzi al Presidente, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere si sensi dell'art. 5 L. n. 74/87. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
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Circa le statuizioni accessorie il Tribunale prende atto degli accordi raggiunti che appaiono conformi all'interesse dei minori e che possono essere posti recepiti integralmente:
- Affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
- il padre vedrà i figli minori, previo accordo con la SI.ra ogni qualvolta sarà _1 libero dalle esigenze lavorative e, comunque, nel rispetto delle esigenze (non solo scolastiche) dei figli;
- il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori, ogni mese, tre pomeriggi a settimana, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e, a settimane alterne, il sabato e la domenica interi, con pernottamento dei minori presso il padre ed obbligo, per quest'ultimo, di riaccompagnare i figlie presso l'abitazione della madre entro le ventiquattro ore successive;
- durante il periodo natalizio di ogni anno, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori i giorni 25 dicembre, 01 gennaio e 06 gennaio ad anni alterni, nonché i giorni 26 dicembre, 31 dicembre e 05 gennaio, ad anni alterni, con pernottamento dei minori presso l'abitazione del padre ed obbligo di riaccompagnare i figli presso l'abitazione della madre entro le ventiquattro ore successive;
- durante le vacanze pasquali di ogni anno, il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli minori il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- le ricorrenze di compleanno e di onomastico di ogni anno, saranno trascorse dai minori presso il padre ad anni alterni;
- nel mese di agosto di ogni anno, i figli minori trascorreranno con il padre le vacanze estive per un periodo di sette giorni consecutivi;
- modalità e durata degli incontri Padre-figlio, verranno concordati di settimana in settimana attraverso lo scambio di sms e sempre al fine di contemperare al meglio le esigenze lavorative e di studio di ognuno;
- contributo al mantenimento dei minori a carico del padre nella misura di € 550,00 per i minori, con decorrenza da luglio 2025 e rivalutazione annuale da agosto 2026;
- assegno divorzile a carico del ricorrente nella misura di € 150,00 euro;
- assegno unico per i figli al 50%;
- spese straordinarie come da Protocollo del 2018 al 50%.
Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate alla luce degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva: a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 6.10.2008 da e;
AR _1 b) Recepisce gli accordi raggiunti come riportati in parte motiva;
c) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.07.1939 n. 1238, 49 lett. Gg) e 69 lett. F) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, cosi come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74 (atto n. 174, parte II s. A registro atti di matrimonio anno 2008). d) Spese compensate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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