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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/02/2025, n. 2856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2856 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUB BL ICA IT AL IANA
IN NOM E DE L POPOLO ITA L IANO
IL T RI BUN AL E DI TO RIN O
-SEZIO NE X II C IV IL E-
*****
In funzione di Giudice di appello
In composi zione monoc ratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 21132 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, vertente
TRA
con l'avv. F. Adornetti;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. U. M. Sclafani dell'avvocatura capitolina;
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13792/2022, resa in data CP_1
14/07/2022, pubblicata in data 22/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in oggetto con la quale era stato accolto il ricorso ex art. 7 del D.L.vo n. 150/2011 averso v.a.v. dell'art. 7/1-14 CdS,
ritenendola illegittima nella parte relativa alla immotivata liquidazione delle spese legali nella misura di
€ 150,00 per compensi (oltre € 43,00 per spese vive) oltre oneri al di sotto del minimo dei compensi applicabili alla controversia;
- l'ente convenuto ha resistito al gravame;
- il gravame è apparso fondato e deve essere accolto;
- il giudice di prime cure ha liquidato la somma € 150,00 per compensi (oltre € 43,00 per spese vive)
oltre oneri senza alcuna motivazione e senza specificazione della normativa applicata;
1 - nel caso di specie, riferito ad un giudizio in cui è stato applicato il principio della soccombenza e l'attività del giudizio si è esaurita con sentenza del luglio 2022, i parametri della liquidazione sono individuabili nei compensi previsti nel D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247), come modificato dal D.M. n. 37/2018, stante il suo carattere retroattivo affermato da Cass., SS.UU., n. 17406/2012 (cfr., in ultimo, Cass. n. 2748/2016) e desumibile dall'art. 6 del medesimo decreto, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
- la somma liquidata di € 150,00 (detraendo € 43,00 per spese vive) si pone inequivocabilmente al di sotto dei compensi riconoscibili alla stregua della richiamata normativa;
- in ordine al quantum - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv. L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto - le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria;
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina le spese del primo grado di giudizio in complessivi 200,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese del secondo grado nei confronti dell'appellante, liquidate in complessivi € 280,00, oltre euro 91,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì 25/02/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
2
IN NOM E DE L POPOLO ITA L IANO
IL T RI BUN AL E DI TO RIN O
-SEZIO NE X II C IV IL E-
*****
In funzione di Giudice di appello
In composi zione monoc ratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 21132 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, discussa e decisa ai sensi dell'art. 437 c.p.c. all'udienza del giorno 25 febbraio 2025, vertente
TRA
con l'avv. F. Adornetti;
Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del sindaco p.t., con l'avv. U. M. Sclafani dell'avvocatura capitolina;
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 13792/2022, resa in data CP_1
14/07/2022, pubblicata in data 22/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO
- l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace indicata in oggetto con la quale era stato accolto il ricorso ex art. 7 del D.L.vo n. 150/2011 averso v.a.v. dell'art. 7/1-14 CdS,
ritenendola illegittima nella parte relativa alla immotivata liquidazione delle spese legali nella misura di
€ 150,00 per compensi (oltre € 43,00 per spese vive) oltre oneri al di sotto del minimo dei compensi applicabili alla controversia;
- l'ente convenuto ha resistito al gravame;
- il gravame è apparso fondato e deve essere accolto;
- il giudice di prime cure ha liquidato la somma € 150,00 per compensi (oltre € 43,00 per spese vive)
oltre oneri senza alcuna motivazione e senza specificazione della normativa applicata;
1 - nel caso di specie, riferito ad un giudizio in cui è stato applicato il principio della soccombenza e l'attività del giudizio si è esaurita con sentenza del luglio 2022, i parametri della liquidazione sono individuabili nei compensi previsti nel D.M. n. 55/2014 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
della legge 31 dicembre 2012, n. 247), come modificato dal D.M. n. 37/2018, stante il suo carattere retroattivo affermato da Cass., SS.UU., n. 17406/2012 (cfr., in ultimo, Cass. n. 2748/2016) e desumibile dall'art. 6 del medesimo decreto, ai sensi del quale “Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”;
- la somma liquidata di € 150,00 (detraendo € 43,00 per spese vive) si pone inequivocabilmente al di sotto dei compensi riconoscibili alla stregua della richiamata normativa;
- in ordine al quantum - rammentato (cfr. Cass. n. 9556/2014) che il limite stabilito dal quarto comma dell'art. 91 cpc, (come aggiunto dal D.L. n. 212/2011, conv. L. n. 10/2012) opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d'opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada, definite con giudizio secondo diritto - le spese di entrambi i gradi di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo il valore medio per fascia del D.M. n. 55/2014, ma con riduzione ex art. 4, co. 1, dello stesso decreto tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria;
P.Q.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza, ridetermina le spese del primo grado di giudizio in complessivi 200,00 per compensi ed € 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario. Conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna parte appellata alla rifusione delle spese del secondo grado nei confronti dell'appellante, liquidate in complessivi € 280,00, oltre euro 91,50 per esborsi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma addì 25/02/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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