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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6246/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22314364-639219 CONT. CONS. BON 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22314364-639219 CONT. CONS. BON 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3032/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 12 settembre 2024 Ricorrente_1 , proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatale in data 2 agosto 2024 ad iniziativa dell'agente per la riscossione – s.r.l. Area - ed avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo consortile imposto dal Consorzio di bonifica Torreno Cosentino per l'anno di imposta 2018 e 2019; e deduceva :
l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione ex art. 3 L. nr.241/1990,
l'illegittimità dell'atto per assenza di beneficio concludeva
per l'annullamento dell'atto, con rivalsa di spese
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Non si costituiva l' Ente impositore.
La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, ove all'esito della discussione il collegio formulava riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta la scarsa perspicuità dell'atto notificatole;
la doglianza è infondata non solo a cagione della natura non ablativa della comunicazione preventiva, mero atto di sollecito privo di efficacia impositiva, donde sottratto alla categoria dei provvedimenti, quanto a cagione della piena conformità dell'atto notificato alle prescrizoni di legge . Afferma il S.C. : "
Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo." (Sez. U,
Sentenza n. 11087 del 07/05/2010 ). Tardiva e quindi inammisisbile la censura sulla infondatezza del credito per mancato conseguito beneficio.
La censura è comunque infondata dal momento che, approvato il piano di classifica, è onere del contribuente dimostare l'interventuta maturazione di eventi estintivi, modificativi impeditivi del credtio azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale – art. 23 co.I lett.a) L.r.Calabria nr.11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto
“ indipendentemente dal beneficio fondiario “ - nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte
Costituzionale nella indicata pronuncia : “ Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica ( il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili ), perché ove ciò facesse , si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale “. In altre parole la norma era illegittima perché disancorava la debenza “ dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza “. Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del R.D. nr.215/1933, una volta reso concreto ed attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti. La prova dell'avvenuta adozione – nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014 - è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 02 del 26/08/2020, conf. Sez. L, Sentenza n. 19 del 28/08/2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio, e perciò tale doglianza è priva di fondatezza “ In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. “ (Sez. 5 - ,
Sentenza n. 11431 del 08/04/2022 e da ultimo Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023).
L'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro, poiché il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione ed il loro esercizio
Neppure contesta parte ricorrente la sua qualità di titolare debitore : “ In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del
1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r.
Toscana n. 34 del 1994.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 ).
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della srl delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore antistatario .
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6246/2024 depositato il 12/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Del Tirreno Cosen - 82000110781
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22314364-639219 CONT. CONS. BON 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 22314364-639219 CONT. CONS. BON 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3032/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 12 settembre 2024 Ricorrente_1 , proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatale in data 2 agosto 2024 ad iniziativa dell'agente per la riscossione – s.r.l. Area - ed avente ad oggetto il mancato pagamento del contributo consortile imposto dal Consorzio di bonifica Torreno Cosentino per l'anno di imposta 2018 e 2019; e deduceva :
l'illegittimità dell'atto per difetto di motivazione ex art. 3 L. nr.241/1990,
l'illegittimità dell'atto per assenza di beneficio concludeva
per l'annullamento dell'atto, con rivalsa di spese
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agente per resistere all'avverso dedotto,
concludendo per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Non si costituiva l' Ente impositore.
La controversia veniva discussa alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, ove all'esito della discussione il collegio formulava riserva di decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura parte ricorrente lamenta la scarsa perspicuità dell'atto notificatole;
la doglianza è infondata non solo a cagione della natura non ablativa della comunicazione preventiva, mero atto di sollecito privo di efficacia impositiva, donde sottratto alla categoria dei provvedimenti, quanto a cagione della piena conformità dell'atto notificato alle prescrizoni di legge . Afferma il S.C. : "
Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.
R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo." (Sez. U,
Sentenza n. 11087 del 07/05/2010 ). Tardiva e quindi inammisisbile la censura sulla infondatezza del credito per mancato conseguito beneficio.
La censura è comunque infondata dal momento che, approvato il piano di classifica, è onere del contribuente dimostare l'interventuta maturazione di eventi estintivi, modificativi impeditivi del credtio azionato nei suoi confronti.
E' indubbio che il Consorzio resistente abbia adottato il piano di classifica, quindi validamente si avvale della presunzione di conseguito beneficio, che il ricorrente non ha in alcun modo superato. Né vale invocare la pronuncia con la quale il Giudice della legge ha dichiarato illegittima la norma regionale – art. 23 co.I lett.a) L.r.Calabria nr.11/2003 nella parte in cui prevedeva che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto
“ indipendentemente dal beneficio fondiario “ - nella misura in cui espunta la norma a seguito della citata sentenza C. Cost. nr.188/2018, opera il principio generale ex art. 860 cod. civ. donde sorge l'obbligo di pagamento per i fondi inseriti nel perimetro con l'ulteriore conseguenza che è onere del contribuente provare in giudizio ove contesti la fondatezza del credito azionato nei suoi confronti, in caso di avvenuta approvazione del piano di classifica il mancato conseguimento di beneficio. Afferma la Corte
Costituzionale nella indicata pronuncia : “ Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica ( il quale – come già rilevato – potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili ), perché ove ciò facesse , si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale, disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale “. In altre parole la norma era illegittima perché disancorava la debenza “ dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza “. Espunta la norma regionale, la fattispecie creditoria resta regolata dalla norma codicistica e dall'art. 10 del R.D. nr.215/1933, una volta reso concreto ed attuale il singolo credito con l'adozione degli specifici strumenti. La prova dell'avvenuta adozione – nel caso di specie con delibera regionale in data 22 luglio 2014 - è prontamente acquisibile tramite una ricerca telematica, strumento di conoscenza di comune uso (Sez. 3 - , Ordinanza n. 02 del 26/08/2020, conf. Sez. L, Sentenza n. 19 del 28/08/2014).
Parte ricorrente si limita ad una generica negatoria del conseguito beneficio, e perciò tale doglianza è priva di fondatezza “ In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite. “ (Sez. 5 - ,
Sentenza n. 11431 del 08/04/2022 e da ultimo Sez. 5 - , Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023).
L'affermazione della mancata esecuzione di opere in loco non è rilevante laddove non rilevano le singole opere ma il complessivo beneficio dell'inserimento nel perimetro, poiché il proprietario del fondo non è esonerato dall'esecuzione della manutenzione ordinaria dei canali di scolo naturali ex art.916 cod. civ., laddove ricade sul Consorzio la realizzazione delle opere strutturali (quali ad es. canali di scolo delle acque, reti di protezione per caduta massi impianti di irrigazione ecc.) la loro manutenzione ed il loro esercizio
Neppure contesta parte ricorrente la sua qualità di titolare debitore : “ In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poichè il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del
1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r.
Toscana n. 34 del 1994.” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021 ).
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ex D.M. nr.147/22.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente così provvede: Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della srl delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi €552,00 oltre IVA,CP,RF e spese vive come per legge, con attribuzione al difensore antistatario .