Rigetto
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 09/06/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 04983/2025REG.PROV.COLL.
N. 04322/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4322 del 2022, proposto da
UL CI, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo D'Antone, Antonia De Lorenzo, Enrico Bottone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, Manuela Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DO IA in Roma, corso Vittorio Emanuele II N18;
per la riforma parziale
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01441/2021, resa tra le parti, con cui sono stati respinti:
quanto al ricorso R.G. n. 814/2015:
per l’annullamento della determinazione del Dirigente del Settore Edilizia del Comune di Massa
del 13 febbraio 2015 n. 484 con cui è stata dichiarata improcedibile la domanda di condono, pratica prot. n. 676 presentata dal signor CI ex Legge Regionale n. 53/2004;
quanto al ricorso R.G. n. 815/2015:
per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 485 del 13.2.2015, a firma del Dirigente del Settore Edilizia del Comune di Massa, che ha dichiarato l'improcedibilità della domanda di condono, prot. 11538, presentata dal signor CI ex Legge 724/1994;
quanto al ricorso R.G. n. 254/2017:
per l’annullamento del diniego di accertamento di conformità, note prot.. nn. 76049 e 76043 del 21.12.2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, è proprietario in Massa, località Partaccia, alla via Martin Ferraro di un edificio con destinazione artigianale e di un immobile destinato a civile abitazione. Avendo realizzato senza titolo opere di ristrutturazione del fabbricato adibito a civile abitazione, il 10 dicembre 2004 ha quindi presentato al Comune di Massa domanda di condono. L’Amministrazione, con nota 19 marzo 2014 prot. 14917, ha chiesto l’integrazione della domanda con ulteriore documentazione e, non avendo il ricorrente provveduto, con provvedimento 13 febbraio 2015 n. 484 ha dichiarato improcedibile la domanda.
2. Il provvedimento è stato allora impugnato con ricorso rubricato sub R.g. n. 814/2015 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
3. Lo stesso appellante ha eseguito, senza titolo, un ulteriore intervento di ampliamento dell’edificio con destinazione artigianale per il quale, in data 1° marzo 1995, ha presentato domanda di condono.
4. L’Amministrazione, con nota 19 marzo 2014 prot. 14917, ha chiesto l’integrazione della domanda con ulteriore documentazione e non avendo il ricorrente provveduto, con provvedimento 13 febbraio 2015 n. 485 ha dichiarato improcedibile la domanda.
5. Anche questo provvedimento è stato impugnato, con ricorso rubricato sub R.g. n. 815/2015 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
6. Il Comune di Massa, a seguito di sopralluoghi svolti dalla Polizia Municipale, con provvedimento 21 luglio 2015 prot. 2525 ha ordinato all’odierno ricorrente la demolizione di 38 asseriti abusi edilizi alcuni dei quali relativi al capannone con destinazione artigianale; altri ad opere realizzate sul giardino dell’abitazione principale ed altri ancora riguardanti l’immobile precedentemente destinato a cantina e l’abitazione principale stessa.
7. Anche quest’ultimo provvedimento è stato impugnato con ricorso rubricato sub R.g. n. 1861/2015, innanzi al medesimo TAR.
8. Il Signor CI, ritenendo possibile ottenere l’accertamento di conformità per le opere riguardanti sia l’ex cantina che l’immobile principale, ha presentato due istanze per ottenere il rilascio del permesso a costruire in sanatoria.
9. Il Comune, tuttavia, con due distinte note – la n. 2016/00076049 e la n. 2016/00076043 entrambe del 21.12.2016 notificate all’odierno appellante in data 2.01.2017 - ha rigettato le istanze di permesso di costruire innanzi richiamate in ragione della mancanza, all’interno della domanda di sanatoria, della asseverazione della doppia conformità degli interventi effettuati sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della loro realizzazione, sia a quella vigente al momento di presentazione delle domande.
10. I provvedimenti sono stati impugnati con ricorso rubricato sub R.g. n. 254/2017 al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
11. Il TAR Toscana, Sez. III, con sentenza n. 1441/2021, previa riunione, ha respinto i ricorsi R.g. n. 814/2015 e R.g. n. 815/2015; ha dichiarato improcedibile il ricorso R.g. n. 1861/2015 e, infine, ha respinto il ricorso R.g. n. 254/2017. Ha inoltre liquidato le spese del giudizio a carico dell’appellante soccombente nella misura di euro 5.000.
12. Avverso la menzionata pronuncia è insorto il Signor UL CI, con atto d’appello notificato in data 02/05/2022 e depositato il 26/05/2022, a mezzo del quale ha chiesto la riforma parziale della sentenza di prime cure ed il conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti gravati in primo grado.
13.. In data 21/06/2022 si è costituito in giudizio il Comune di Massa il quale, con successiva memoria del 28/04/2025, ha replicato in fatto e in diritto alle deduzioni dell’appellante e ha concluso chiedendo la reiezione dell’appello.
14. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 4 giugno 2025, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Avverso la sentenza del TAR Toscana, Sez. III, n. 1441/2021il signor CI ha proposto appello parziale, impugnando la sentenza nella parte in cui ha respinto i ricorsi R.g. n. 814/2015, R.g. n. 815/2015 e R.g. n. 254/2017, affidando il gravame ai seguenti motivi di diritto.
La sentenza non è stata impugnata con riguardo alla parte in cui ha dichiarato improcedibile il ricorso R.g. n. 1861/2015.
2. Con il primo motivo rubricato “Erroneità, illogicità, contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, per il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso R.G. n. 815/2015: Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti e del difetto di istruttoria” (ricorso n. 815/2015) ha dedotto l’illegittimità della gravata pronuncia poiché, come evidenziato con il primo motivo del ricorso RG 815/2015 proposto dinanzi al TAR in cui aveva stigmatizzato l’illegittimità del provvedimento di improcedibilità, l’odierno appellante ribadisce che, all’atto della presentazione della domanda di condono – o comunque nel corso del procedimento – era stata allegata tutta la documentazione prevista come obbligatoria per legge. In particolare, non può essere condivisa l’affermazione - contenuta nella sentenza in questa sede impugnata - per la quale l’assenza della denuncia di accatastamento – quale documento essenziale ed obbligatorio – avrebbe comunque comportato l’improcedibilità della domanda di sanatoria, in quanto: in primo luogo, nella documentazione versata in atti nel corso del procedimento l’odierno appellante si era premurato di depositare addirittura la planimetria catastale dell’edificio, che presuppone la previa presentazione della denuncia al catasto e, in secondo luogo, perché l’assenza degli estremi della planimetria avrebbe dovuto suggerire – se del caso – all’Amministrazione di richiedere al CI di fornire gli estremi del protocollo e non già di decretare l’improcedibilità dell’intera domanda. Non sarebbe vero quindi, come sostenuto in sentenza, che la documentazione obbligatoria fosse incompleta giacché, nel corso del procedimento – e prima della richiesta di integrazione documentale – il signor CI avrebbe integrato la relativa domanda con la produzione anche della planimetria catastale dell'edificio.
In merito alla seconda motivazione posta a fondamento della reiezione del ricorso R.G. n. 815/2015 ribadisce l’appellante che gli altri documenti richiesti dall’Amministrazione – con la nota prot. n. 14917 del 19.03.2014 – non rappresentavano (e non rappresentano) documenti obbligatori e la loro mancata produzione non avrebbe potuto comportare, così come è accaduto nella fattispecie di cui è causa, l’improcedibilità della domanda di condono disposta con la determinazione n. 485 del 2015. Inoltre, ad avviso del CI, la mancata produzione di tutti i documenti richiesti dall’amministrazione – proprio perché non obbligatori ed in taluni casi ultronei – avrebbe dovuto condurre il Comune a reiterare la relativa richiesta e non già a determinarsi irrimediabilmente verso una declaratoria di improcedibilità.
Il Comune resistente, in merito al primo motivo d’appello, sostiene la legittimità della gravata pronuncia in quanto il TAR avrebbe correttamente dato atto della mancata produzione dei documenti richiesti con la nota prot. 14917/2014 (doc. 8 fasc. I grado), obbligatori ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, ed ha conseguentemente acclarato la legittimità della determinazione n. 485/2015 (doc. 9 fasc. I grado), impugnata con il ricorso R.G. n. 815/2015.
Ritiene il Collegio che la prima censura sia infondata e vada respinta, con assorbimento della seconda, in considerazione del fatto che un provvedimento amministrativo di improcedibilità plurimotivato rimane legittimo fin quando almeno una delle motivazioni alla base del medesimo è valida. Di conseguenza, la presenza di ulteriori motivazioni illegittime o inesatte non comporta l'annullamento dell’atto (Cons. Stato, Sez. VII, 3/12/2024, n. 9677).
Osserva il Collegio che l’art. 39, comma 4, L. 724/1994 stabilisce che “ 4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1995. La documentazione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonché del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso art. 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonché la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133… ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno…. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ”.
Ai sensi dell’art. 39 comma 4 citato, pertanto, tra la documentazione obbligatoria che l’interessato è tenuto a presentare, vi è la denuncia in catasto nel termine di cui all'art. 52, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'art. 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 o entro la data di compimento dell’anno.
Ritiene il collegio che la planimetria catastale dell’edificio - presentata dal ricorrente in data 7 agosto 2007 (nota prot. 36704 del 8 agosto 2007) - non sia idonea a sostituire la denuncia al catasto che è espressamente richiesta dall’art. 39, comma 4, L. 724/1994 che rinvia all'art. 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 47/1985 che non siano state iscritte al catasto, ovvero per le variazioni non registrate, quale quella qui in esame.
La denuncia, ai sensi degli artt. 3, e 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, deve avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge o nel diverso termine della data di compimento dell’anno (secondo l’art. 39, comma 4, L. 724/1994).
La ragione di tale prescrizione risiede principalmente nella certezza della corrispondenza tra i dati di fatto (opere edilizie) e le situazioni giuridiche (dati catastali) che il catasto mira a garantire ed assicurare, oltrechè alla necessaria fiscalizzazione delle nuove opere, e, pertanto, la presentazione di una planimetria catastale non implica – in assenza peraltro di specifiche deduzioni in merito – alcuna corrispondenza tra i lavori e le opere di cui si chiede il condono e la certificazione catastale. In altre parole, l’omessa presentazione della denuncia catastale nei termini di legge in uno con l’omessa deduzione sulla non scontata corrispondenza tra la planimetria presentata e la situazione di fatto post operam impedisce all’amministrazione di svolgere le opportune verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni di legge e di ritenere perfezionata la pratica di condono. Né soccorre a tal fine alcuna indicazione di data certa nell’allegata planimetria. Né in giudizio la stessa è stata depositata, essendosi parte appellante limitata unicamente a richiamare la planimetria che sarebbe, a suo dire, l’esito e la dimostrazione della presentazione della pratica di accatastamento, senza, peraltro, in assenza di produzione documentale, potersene verificare la veridicità.
Del resto la giurisprudenza amministrativa si è consolidata nel senso appena prospettato ritenendo che “In base all'art. 39 della L. n. 724 del 1994, il titolo abilitativo tacito (silenzio assenso) per l'istanza di condono edilizio si forma solo se sono stati versati l'oblazione e gli oneri di concessione dovuti, è stata depositata tutta la documentazione richiesta, e inviata la denuncia in catasto entro il termine di legge. In assenza di tali requisiti, non è possibile la formazione del silenzio assenso (T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV ter, Sentenza, 11/11/2024, n. 19812; Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 28/11/2013, n. 5703).
Pertanto, l’amministrazione ha fatto corretta applicazione del disposto di legge sopra citato secondo cui “La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione”.
Legittimamente, pertanto, il Comune può denegare il condono nel caso di documentazione incompleta, in considerazione del fatto che è onere e interesse del soggetto richiedente la sanatoria produrre tutti gli atti necessari, così come ritenuti dal legislatore, per l'esame della domanda, onde consentire all'Amministrazione di conoscere della stessa sotto ogni profilo rilevante. Se pertanto è doveroso per l'Amministrazione rilevare eventuali carenze e sollecitare il richiedente a colmarle provvedendo, entro il termine assegnato, all'integrazione della documentazione mancante, è altresì onere del richiedente provvedere tempestivamente, subendo le conseguenze della sua colpevole inerzia, derivanti proprio dalla declaratoria, obbligatoria per legge, di improcedibilità della domanda (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 04/01/2021, n. 12).
2. Con il secondo motivo di appello (ricorso RG. 814/2015) rubricato “Erroneità, illogicità, contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, per il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso R.G. n. 814/2015: Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della L.R. Toscana 20 ottobre 2004, n. 53, dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326), nonché dell’art. 39, comma 4, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ed eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti e del difetto di istruttoria”, lamenta che il TAR della Toscana avrebbe ritenuto di trattare congiuntamente il primo motivo di ricorso dei gravami R.G. n. 814/2015 e R.G. n. 815/2015, non scorgendo che nella fattispecie oggetto del ricorso R.G. n. 814/2015 la denuncia al catasto – non richiamata tra i documenti obbligatori ex lege dall’art. 32 comma 35 del decreto legge 30/09/2003, n. 269 e dall’art. 5 L.R.T. n. 53/2004 - non poteva essere ricondotta nell’elenco dei documenti previsti come obbligatori, stante la diversa disciplina condonistica rispetto a quella oggetto del ricorso n. 815.
In sostanza, la denuncia al catasto, non essendo richiamata dalla normativa settoriale (art. 32, comma 35, del decreto legge 30/09/2003, n. 269 e L.R.T. n. 53/2004) non poteva essere qualificata – contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure – come un documento obbligatorio da produrre all’atto della presentazione dell’istanza o a seguito di una richiesta di integrazione, pena l’improcedibilità della domanda.
La censura sebbene formalmente corretta in quanto la sentenza di primo grado non poteva equiparare le due procedure di condono trattando congiuntamente i due ricorsi (815 e 814) è, però nel merito infondata.
Risulta infatti che con la richiesta di integrazione documentale prot. n. 14917 del 19 marzo 2014 il Comune di Massa abbia richiesto all’istante:
“1. Attestazione denuncia di accatastamento all’Agenzia del Territorio; 2. scheda ecografica, inserendo la posizione precisa dell'opera oggetto di condono; 3. planimetrie catastali o grafico equivalente con evidenziata in rosso la parte oggetto di condono; 4. copia di relazione illustrativa dell'abuso a firma di un tecnico abilitato, con indicazione della superficie utile, superficie non residenziale e del volume (calcolati secondo le norme di P.R.G.) della parte oggetto di condono e di quelle eventualmente preesistenti; 5. nulla osta idraulico, o comunque copia dell'istanza protocollata presentata al competente Ente deputato al rilascio; 6. se l'area ricade sotto eventuali vincoli, necessita nulla osta o comunque copia dell'istanza protocollata presentata al competente Ente deputato al rilascio; 7. chiarimenti relativi all'ampliamento e alle opere realizzate nella porzione di fabbricato esistente”.
Dal quadro complessivo della richiesta integrazione documentale, si evince che non vi era chiarezza in ordine ad aspetti rilevanti dell’opera in contrasto con le previsioni dell’art. 32 comma 35 del decreto legge 30/09/2003, n. 269 secondo cui “ 35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo ”.
Per contro, non risulta che la descrizione delle opere e lo stato dei lavori fossero sufficientemente dettagliati dal momento che il Comune, per esitare la pratica, ha chiesto ulteriori chiarimenti (planimetrie catastali o grafico equivalente con evidenziata in rosso la parte oggetto di condono; copia di relazione illustrativa dell'abuso a firma di un tecnico abilitato, con indicazione della superficie utile, superficie non residenziale e del volume (calcolati secondo le norme di P.R.G.) della parte oggetto di condono e di quelle eventualmente preesistenti; chiarimenti relativi all'ampliamento e alle opere realizzate nella porzione di fabbricato esistente). Di talchè, l’amministrazione ha fatto corretta applicazione del disposto di legge sopra citato secondo cui “La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione” (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 11/04/2024, n. 420: In materia di abusi edilizi, laddove venga assegnato il termine per l'integrazione documentale di una pratica di condono, lo stesso riveste carattere tassativo, salvi i casi di impossibilità non imputabile, sicché l'inottemperanza a tale richiesta determina la legittima chiusura della pratica e costituisce legittimo motivo di diniego della concessione edilizia in sanatoria. Tali indicazioni appaiono del tutto coerenti col carattere eccezionale del condono).
Del resto la legge n. 662/1996 (art. 2 comma 37) nel modificare l'art. 39, comma 4, della legge n. 724/94 ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono, il tardivo deposito dell'integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune stabilendo che « la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione ». La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del cosiddetto ultimo condono edilizio di cui è causa, il quale richiama le stesse procedure di cui alle leggi n. 47/85 e 724/94 tramite il rinvio di cui al comma 25 dell’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con modifiche in l. 326/2003 (Cons. Stato, Sez. VII, 29/09/2023, n. 8594).
3. Con il terzo motivo di appello (R.G. n. 254/2017) rubricato “Erroneità, illogicità, contraddittorietà della sentenza impugnata. In particolare, per il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso R.G. n. 254/2017: Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dell’art. 209 della L.R. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 ed eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti, del difetto di istruttoria e del difetto della motivazione” si censura la sentenza nella parte in cui si afferma che il comma 3 dell’art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 “…nel disciplinare la documentazione da allegare all’istanza volta a conseguire il permesso in sanatoria, rimanda all’articolo 142 della legge medesima. Quest’ultimo, al comma 2, onera il richiedente a produrre una dichiarazione redatta da un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, al regolamento edilizio e alle altre norme rilevanti in materia. Detta attestazione, nel caso che interessa relativo a una domanda di permesso a costruire in sanatoria, come correttamente pretende la difesa comunale deve quindi riguardare la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda. Tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente e, pertanto, il ricorso deve essere respinto”. Ad opinione dell’appellante, la tesi del giudice di prime cure non sarebbe condivisibile poiché nessuna disposizione dell’ordinamento positivo – art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 ed art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 – richiede che l’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità (c.d. sanatoria a regime) soprattutto quando la stessa abbia ad oggetto opere realizzate in assenza di permesso di costruire, debba essere accompagnata da una dichiarazione asseverata in ordine alla c.d. doppia conformità. Rappresenta che nella normativa statale – art. 36 d.P.R. n. 380/2001 – ed in quella regionale – art. 209 L.R.T. n. 65/2014 – non sarebbe richiesta anche la dichiarazione di “doppia conformità” delle opere edilizie realizzate in assenza di titolo edilizio. Da ciò discenderebbe, ad avviso del CI, che l’Amministrazione, nella fattispecie che ci occupa, non avrebbe potuto negare il rilascio del permesso di costruire in sanatoria giustificando tale scelta unicamente per la mancata integrazione dell’istanza con la dichiarazione asseverata in ordine alla doppia conformità, giacché tale dichiarazione di scienza e coscienza non è prescritta da alcuna disposizione normativa.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la legge della regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65, all’art. 209, comma 1, prevede espressamente che “in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, oppure in assenza di scia o in difformità da essa, l'avente titolo può ottenere la sanatoria quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda”. Del resto il principio della doppia conformità ai fini della sanatoria è assodato anche in base alla disciplina nazionale e riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 25/02/2025, n. 1648: La sanatoria degli abusi edilizi, ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, esige la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che a quello della presentazione della domanda di permesso in sanatoria. Per gli abusi di maggior rilievo, ovvero quelli consistiti nell'edificazione senza permesso di costruire, tale regola è rimasta intatta anche dopo le più recenti novelle).
Con riguardo alla documentazione, il comma 3 del medesimo articolo, nel disciplinare la documentazione da allegare all’istanza volta a conseguire il permesso di costruire in sanatoria, rimanda all’articolo 142 della legge medesima. Quest’ultimo, al comma 2, onera il richiedente a produrre una dichiarazione redatta da un progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, al regolamento edilizio e alle altre norme rilevanti in materia. Detta attestazione, nel caso che interessa relativo a una domanda di permesso di costruire in sanatoria, deve quindi riguardare la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, che al momento della presentazione della domanda. Tale onere non risulta essere mai stato adempiuto del ricorrente, pur trattandosi di un adempimento non particolarmente oneroso.
4. Conclusivamente, l’appello va respinto in quanto infondato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 5.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Grazia Vivarelli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO