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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/04/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 835/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
DISPOSITIVO della sentenza nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 835/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FABIO MANFRE' e dell'avv. DAVIDE GALIMBERTI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANFRE'
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 C.F._1
OR e dell'avv. PAOLO MAMOLO, elettivamente domiciliato presso i difensori
RESISTENTE
* * * * * *
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.835/'23;
b) rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione;
c) visto l'art. 429 c.p.c. fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Busto Arsizio, 16 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Emanuela Fedele
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
DISPOSITIVO della sentenza nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 835/2023 promossa da:
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. FABIO MANFRE' e dell'avv. DAVIDE GALIMBERTI, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MANFRE'
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MATTEO Controparte_1 C.F._1
OR e dell'avv. PAOLO MAMOLO, elettivamente domiciliato presso i difensori
RESISTENTE
* * * * * *
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.835/'23;
b) rigetta le domande riconvenzionali formulate da parte resistente;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di opposizione;
c) visto l'art. 429 c.p.c. fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione della sentenza.
Busto Arsizio, 16 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Emanuela Fedele
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