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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/11/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7763 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Katiuscia Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/04/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/07/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di rispetto e di comunicazione di ogni variazione della rispettiva residenza anagrafica.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa, garantendole cura, educazione, istruzione e mantenimento, nonché il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo familiare.
3) La residenza anagrafica della minore sarà fissata presso l'abitazione paterna, sita in Capoterra, via delle Fresie n. 6.
La bambina trascorrerà tempi equilibrati con ciascun genitore, secondo la modalità dell'affidamento con collocazione paritaria.
Le modalità concrete verranno stabilite di comune accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni personali e lavorativi, nonché delle esigenze della minore.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di permanenza presso di sé.
Pag. 2 di 3 Le spese straordinarie, debitamente documentate, saranno anticipate dal genitore che le sosterrà e rimborsate per il 50% dall'altro coniuge.
5) Il sig. si impegna a corrispondere, contestualmente alla Parte_2 sottoscrizione dell'accordo di separazione, alla sig.ra a titolo di Pt_1 contributo una tantum per il mantenimento personale, la somma di € 60.000,00, mediante assegno circolare.
La sig.ra con il ricevimento della suddetta somma, dichiara di non avere Pt_1 più nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale, anche per il futuro.
6) La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale per la Pt_1 figlia minore . Per_1
7) I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso all'espatrio della minore, con facoltà per ciascuno di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o altro documento di viaggio valido per l'estero.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7763 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Katiuscia Dessì, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
18/04/1981, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Silvia Piras, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
GI SI,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 27/07/2019, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Capoterra, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di rispetto e di comunicazione di ogni variazione della rispettiva residenza anagrafica.
2) La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, i Per_1 quali eserciteranno la responsabilità genitoriale in forma condivisa, garantendole cura, educazione, istruzione e mantenimento, nonché il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori e con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo familiare.
3) La residenza anagrafica della minore sarà fissata presso l'abitazione paterna, sita in Capoterra, via delle Fresie n. 6.
La bambina trascorrerà tempi equilibrati con ciascun genitore, secondo la modalità dell'affidamento con collocazione paritaria.
Le modalità concrete verranno stabilite di comune accordo tra i genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni personali e lavorativi, nonché delle esigenze della minore.
4) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia minore durante i periodi di permanenza presso di sé.
Pag. 2 di 3 Le spese straordinarie, debitamente documentate, saranno anticipate dal genitore che le sosterrà e rimborsate per il 50% dall'altro coniuge.
5) Il sig. si impegna a corrispondere, contestualmente alla Parte_2 sottoscrizione dell'accordo di separazione, alla sig.ra a titolo di Pt_1 contributo una tantum per il mantenimento personale, la somma di € 60.000,00, mediante assegno circolare.
La sig.ra con il ricevimento della suddetta somma, dichiara di non avere Pt_1 più nulla a pretendere a titolo di mantenimento personale, anche per il futuro.
6) La sig.ra percepirà l'intero importo dell'assegno unico universale per la Pt_1 figlia minore . Per_1
7) I coniugi si scambiano reciprocamente il consenso all'espatrio della minore, con facoltà per ciascuno di iscrivere la figlia sul proprio passaporto o altro documento di viaggio valido per l'estero.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 13/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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