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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/07/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del GOP dr. Tommaso Trapasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1034 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 rimessa al Giudice per la decisione all'udienza dell'8.5.2025 e vertente tra
già (P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Parte_2 P.IV_1 tempore, corrente in San Giuliano Terme (PI), Via Lenin n.132/P, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC dell'avv. Silvia Bozzi, che la rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura rilasciata ex art. 83 co, 3 c.p.c., da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo ex art.281 decies c.p.c.,
ricorrente;
e
(P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante pro tempore, già (P. IV ), corrente Controparte_2 P.IV_3 in Rimini, Piazza Mazzini n.2,
resistente contumace;
e contro
gente immobiliare, personalmente ed in qualità di socio accomandatario della società CP_3
(P.IV ) Controparte_1 P.IV_2
resistente contumace;
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza dell'8.5.2025, che deve intendersi qui richiamato. SVOLGIMENTO DEI FATTI
La già , notificava a mezzo pec il ricorso per Pt_1 Controparte_4 procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., con il quale invitava l
[...]
e l'agente immobiliare a comparire avanti al Controparte_1 CP_3
Tribunale di Pisa all'udienza del 19.10.2023 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Condannare
l (P.IV ) in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, già P.IV ) con sede Controparte_2 P.IV_3 legale posta in Piazza Mazzini n. 2, Rimini RN e l C.F. Controparte_5
nato il [...] a [...], personalmente e nella qualità di socio C.F._1 accomandatario della Società P.IV ) Controparte_1 P.IV_2 in persona del legale rappresentante, obbligati in solido tra loro, all'adempimento del contratto sottoscritto in data 06.03.2020 con la in persona del legale rappresentante, e quindi all'immediato pagamento Pt_1 delle somme tutte dovute alla oltre agli interessi maturati e maturandi sulla sorte delle scadenze Pt_1 indicate sulla fattura sino al saldo effettivo, al tasso calcolato in base al D. Lgs231/02 trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali;
2) In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% su spese generali IV e CNAP come per legge;
Nessuno si costituiva per i resistenti ed il Giudice, all'udienza del 19.10.2023, rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo ed del decreto giudiziale di fissazione di udienza, rinviava la causa per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c.
Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GOP che, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'8.5.2025, tratteneva la causa in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Delimitazione del thema decidendum.
Prima di procedere alla disamina delle questioni sub iudice, è opportuno ricostruire sinteticamente i fatti di causa alla luce delle produzioni in atti.
Risulta documentalmente che:
-in data 06.03.2020, l'Impresa Individuale , Parte_3
P.IV ), sottoscriveva unitamente all'Agente Immobiliare P.IV_3 CP_3
( ), cliente Partner, con la , un contratto di Coaching Premier, con CodiceFiscale_2 Parte_4 esecuzione a partire dal mese di giugno 2020;
-il predetto contratto, avente ad oggetto il servizio di Coaching Premier, si articolava in un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, estrinsecantesi in 40 sessioni telefoniche ed in “conferencecall”, in dodici mesi, effettuate da una figura professionale altamente specializzata detto “coach”;
-che il predetto contratto prevedeva il pagamento, in solido tra entrambi i contraenti, in favore della Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante, dell'importo pari ad euro 12.429,36= IV inclusa da corrispondere, in alternativa al pagamento dell'intero, in dodici rate mensili;
La fin dalla sottoscrizione del contratto, attestava di avere individuato il soggetto che si sarebbe Pt_1 dovuto occupare dell'integrale formazione del contraente e di avere attivato tutti i servizi inclusi nel contratto di coaching sottoscritto con la società resistente e, nello specifico, la possibilità per i clienti di eseguire corsi gratuitamente, compresi nel contratto, la possibilità per i clienti di essere inseriti in una mailing list circa gli aggiornamenti e le novità sulle tecniche di vendita (tutti servizi inclusi nel contratto di coaching), nonché la possibilità di fruire di materiale formativo didattico di alta formazione siccome opera intellettuale protetta dalla legge sul diritto d'autore e protocollata all'uopo al MISE;
In data 21.03.2020 soltanto la Ditta Individuale oggi convenuta inoltrava disdetta del contratto sottoscritto in data 06.03.2020, con la precisazione di essere “nei 15 giorni entro i quali può essere data liberamente disdetta”, negandosi all'esecuzione del contratto richiesta dalla ricorrente;
Nel frattempo all P.IV ( ) subentrava, con atto di Controparte_2 P.IV_3 conferimento rogato dal Notaio in data 11.03.2021, la nuova società – anch'essa operante nel Persona_1 settore dell'intermediazione immobiliare - (P.IV Controparte_1
), costituita in data 11.02.2021, giusta allegata visura camerale, con cancellazione, in data P.IV_2
8.4.2021, della prenominata impresa individuale cedente;
È risultato pacifico e documentato che parte resistente, avendo formalizzato la propria volontà di recedere dal contratto stipulato “inter partes” e non avendo aderito all'invito alla negoziazione assistita, non abbia dato seguito agli obblighi contrattuali dallo stesso derivanti e non abbia provveduto al pagamento dell'importo concordato;
2. Merito della lite.
Nella fattispecie, è provato in via documentale che il rapporto fondamentale da cui trae origine il rivendicato credito trova il suo fondamento nell'allegato contratto di “coaching” concluso tra le parti in data 06.03.2020.
Sul piano interpretativo, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., il contratto di coaching non presenta natura di “contratto a prestazioni periodiche o continuative”, attesa la previsione di un pacchetto unitario di (n.40) sessioni telefoniche con previsione di un prezzo, indicato nel prospetto del contratto, altrettanto unitario (euro 12.429,36 IV inclusa), per cui la “facoltà” del pagamento rateale, a scadenza mensile, si configura solo come una delle modalità di versamento di quanto dovuto, non strettamente ancorata all'effettiva esecuzione di una determinata quantità di sessioni telefoniche.
Ciò posto, si applicano i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo i quali incombe al creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001).
Nella specie, a fronte di un inizio di esecuzione contrattuale da parte di è parte resistente ad Pt_1 affermare, in sede stragiudiziale (vedasi pec del 21.03.2020 allegata dalla ricorrente), di non avere intenzione di adempiere in ragione degli invocati effetti liberatori, in proprio favore, derivanti dalla formalizzata disdetta contrattuale.
La pretesa giuridica non coglie nel segno.
Ebbene, alla luce della natura di prestazione d'opera intellettuale del servizio offerto, può ritenersi che il rapporto sia regolamentato dagli art. 2229 c.c. ss. in tema di contratto d'opera intellettuale.
Tra queste si colloca l'art. 2237 c.c., a mente del quale il cliente può recedere ad nutum dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando alla controparte le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Deve tuttavia darsi atto che, secondo la prevalente giurisprudenza, qualora nel contratto di prestazione d'opra intellettuale sia stabilito un termine di durata finale del rapporto, viene così a configurarsi una deroga al diritto del cliente di recedere ex art. 2237 c.c., senza obbligo di motivazione. In tale prospettiva, si è sostenuto che “l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso;
pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto” (Cassazione civile, sez. II, 29/11/2006, n. 25238). Secondo altro indirizzo, l'apposizione di un termine di durata al rapporto di opera intellettuale non escluderebbe di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto a favore del cliente dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto in base al contenuto del regolamento negoziale se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cassazione civile, sez. II, 14/01/2016,
n. 469; Cassazione civile, sez. II, 15/10/2018, n. 25668; da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 04.03.2025 n.5744). Ciò in quanto, come osservato dalla giurisprudenza richiamata, "il termine normalmente vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti”, riferendosi all'andamento ordinario del rapporto, non alla sua fase di risoluzione. Alla stregua di tale seconda impostazione, il giudicante dovrebbe comunque interpretare il regolamento negoziale al fine di verificare in concreto se le parti, a prescindere dalla previsione di un termine, abbiano effettivamente inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
Ciò premesso, anche non volendo aderirsi all'orientamento che fa senz'altro discendere dalla previsione di un termine di durata la deroga al diritto di recesso ex art. 2237 c.c., deve tuttavia osservarsi che l'interpretazione del contenuto del contratto per cui è causa induce ad escludere che le parti avessero voluto conservare la possibilità di recedere dal rapporto prima della scadenza del termine. Nel caso di specie, è pacifico che al contratto sia stato apposto un termine di durata di 12 mesi, coincidente con il periodo entro il quale le prestazioni formative avrebbero dovuto trovare attuazione e militano in favore della deroga al diritto di recesso l'unitarietà del corrispettivo pattuito, il cui pagamento risulta dilazionato in 12 rate mensili,
e la previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso o parziale pagamento nei termini stabiliti, con diritto della creditrice di esigere immediatamente l'intero importo dedotto nel contratto
(clausola 4). La possibilità di esigere l'intera prestazione in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata pare invero incompatibile con la conservazione della possibilità di recedere senza motivazione dal contratto. Si appalesa, altresì, significativa è la previsione di un meccanismo negoziale di proroga tacita del contratto, collegato alla mancanza di un'esplicita disdetta da inviarsi “non oltre il giorno 10 del dodicesimo mese di validità del contratto”. Ciò rafforza l'idea che, in relazione al periodo di durata iniziale del contratto, non essendo prevista alcuna facoltà di disdetta, la volontà delle parti, come obiettivata nel regolamento contrattuale, fosse quella di escludere la possibilità di sciogliere unilateralmente il rapporto. Da tutto quanto sopra discende che debba intendersi derogata dalle parti la facoltà di recesso di cui all'art. 2237
c.c.
In conclusione, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente al pagamento dell'intero corrispettivo contrattualmente stabilito per il periodo di 12 mesi di durata del rapporto, a fronte dell'unilateralità ed illegittimità del recesso del cliente e del suo pacifico inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito.
La parte resistente, pertanto, deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento della somma di €
12.429,36, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, non potendo essere obbligata a ricevere la prestazione di coaching contro la sua volontà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, considerate la natura sommaria del rito, la non particolare complessità delle questioni trattate e la contrazione dell'attività processuale svolta, in € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IV come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, come da superiore motivazione:
- DICHIARA tenuti e condanna in solido la società Controparte_1
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IV_2 Controparte_2
(P. IV ) e l'agente immobiliare a pagare in favore di in
[...] P.IV_3 CP_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 12.429,36= IV inclusa, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al saldo;
- CONDANNA in solido la società (P.IV Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IV_2 Controparte_2
(P. IV e l'agente immobiliare rifondere alla ricorrente le spese P.IV_3 CP_3 Parte_1 di lite che liquida in € 1.700,00= per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IV come per legge.
Così deciso in Pisa, 24 Luglio 2025.
Il G.o.p.
dr. Tommaso Trapasso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del GOP dr. Tommaso Trapasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1034 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 rimessa al Giudice per la decisione all'udienza dell'8.5.2025 e vertente tra
già (P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Pt_1 Parte_2 P.IV_1 tempore, corrente in San Giuliano Terme (PI), Via Lenin n.132/P, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo
PEC dell'avv. Silvia Bozzi, che la rappresenta e difende in virtù di Email_1 procura rilasciata ex art. 83 co, 3 c.p.c., da intendersi apposta in calce al ricorso introduttivo ex art.281 decies c.p.c.,
ricorrente;
e
(P.IV ), in persona del legale Controparte_1 P.IV_2
rappresentante pro tempore, già (P. IV ), corrente Controparte_2 P.IV_3 in Rimini, Piazza Mazzini n.2,
resistente contumace;
e contro
gente immobiliare, personalmente ed in qualità di socio accomandatario della società CP_3
(P.IV ) Controparte_1 P.IV_2
resistente contumace;
OGGETTO: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI: Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza dell'8.5.2025, che deve intendersi qui richiamato. SVOLGIMENTO DEI FATTI
La già , notificava a mezzo pec il ricorso per Pt_1 Controparte_4 procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., con il quale invitava l
[...]
e l'agente immobiliare a comparire avanti al Controparte_1 CP_3
Tribunale di Pisa all'udienza del 19.10.2023 per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) Condannare
l (P.IV ) in persona del legale Controparte_1 P.IV_2 rappresentante pro tempore, già P.IV ) con sede Controparte_2 P.IV_3 legale posta in Piazza Mazzini n. 2, Rimini RN e l C.F. Controparte_5
nato il [...] a [...], personalmente e nella qualità di socio C.F._1 accomandatario della Società P.IV ) Controparte_1 P.IV_2 in persona del legale rappresentante, obbligati in solido tra loro, all'adempimento del contratto sottoscritto in data 06.03.2020 con la in persona del legale rappresentante, e quindi all'immediato pagamento Pt_1 delle somme tutte dovute alla oltre agli interessi maturati e maturandi sulla sorte delle scadenze Pt_1 indicate sulla fattura sino al saldo effettivo, al tasso calcolato in base al D. Lgs231/02 trattandosi di rapporti tra imprenditori commerciali;
2) In ogni caso con condanna alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre al 15% su spese generali IV e CNAP come per legge;
Nessuno si costituiva per i resistenti ed il Giudice, all'udienza del 19.10.2023, rilevata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo ed del decreto giudiziale di fissazione di udienza, rinviava la causa per la discussione e decisione ex art.281 sexies c.p.c.
Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GOP che, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. dell'8.5.2025, tratteneva la causa in decisione;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Delimitazione del thema decidendum.
Prima di procedere alla disamina delle questioni sub iudice, è opportuno ricostruire sinteticamente i fatti di causa alla luce delle produzioni in atti.
Risulta documentalmente che:
-in data 06.03.2020, l'Impresa Individuale , Parte_3
P.IV ), sottoscriveva unitamente all'Agente Immobiliare P.IV_3 CP_3
( ), cliente Partner, con la , un contratto di Coaching Premier, con CodiceFiscale_2 Parte_4 esecuzione a partire dal mese di giugno 2020;
-il predetto contratto, avente ad oggetto il servizio di Coaching Premier, si articolava in un percorso personalizzato di alta formazione e potenziamento di tecniche specifiche volte all'attività di agente immobiliare, estrinsecantesi in 40 sessioni telefoniche ed in “conferencecall”, in dodici mesi, effettuate da una figura professionale altamente specializzata detto “coach”;
-che il predetto contratto prevedeva il pagamento, in solido tra entrambi i contraenti, in favore della Pt_1
[...
in persona del legale rappresentante, dell'importo pari ad euro 12.429,36= IV inclusa da corrispondere, in alternativa al pagamento dell'intero, in dodici rate mensili;
La fin dalla sottoscrizione del contratto, attestava di avere individuato il soggetto che si sarebbe Pt_1 dovuto occupare dell'integrale formazione del contraente e di avere attivato tutti i servizi inclusi nel contratto di coaching sottoscritto con la società resistente e, nello specifico, la possibilità per i clienti di eseguire corsi gratuitamente, compresi nel contratto, la possibilità per i clienti di essere inseriti in una mailing list circa gli aggiornamenti e le novità sulle tecniche di vendita (tutti servizi inclusi nel contratto di coaching), nonché la possibilità di fruire di materiale formativo didattico di alta formazione siccome opera intellettuale protetta dalla legge sul diritto d'autore e protocollata all'uopo al MISE;
In data 21.03.2020 soltanto la Ditta Individuale oggi convenuta inoltrava disdetta del contratto sottoscritto in data 06.03.2020, con la precisazione di essere “nei 15 giorni entro i quali può essere data liberamente disdetta”, negandosi all'esecuzione del contratto richiesta dalla ricorrente;
Nel frattempo all P.IV ( ) subentrava, con atto di Controparte_2 P.IV_3 conferimento rogato dal Notaio in data 11.03.2021, la nuova società – anch'essa operante nel Persona_1 settore dell'intermediazione immobiliare - (P.IV Controparte_1
), costituita in data 11.02.2021, giusta allegata visura camerale, con cancellazione, in data P.IV_2
8.4.2021, della prenominata impresa individuale cedente;
È risultato pacifico e documentato che parte resistente, avendo formalizzato la propria volontà di recedere dal contratto stipulato “inter partes” e non avendo aderito all'invito alla negoziazione assistita, non abbia dato seguito agli obblighi contrattuali dallo stesso derivanti e non abbia provveduto al pagamento dell'importo concordato;
2. Merito della lite.
Nella fattispecie, è provato in via documentale che il rapporto fondamentale da cui trae origine il rivendicato credito trova il suo fondamento nell'allegato contratto di “coaching” concluso tra le parti in data 06.03.2020.
Sul piano interpretativo, in applicazione degli ordinari criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss c.c., il contratto di coaching non presenta natura di “contratto a prestazioni periodiche o continuative”, attesa la previsione di un pacchetto unitario di (n.40) sessioni telefoniche con previsione di un prezzo, indicato nel prospetto del contratto, altrettanto unitario (euro 12.429,36 IV inclusa), per cui la “facoltà” del pagamento rateale, a scadenza mensile, si configura solo come una delle modalità di versamento di quanto dovuto, non strettamente ancorata all'effettiva esecuzione di una determinata quantità di sessioni telefoniche.
Ciò posto, si applicano i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo i quali incombe al creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è onere del debitore dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Un. n. 13533/2001).
Nella specie, a fronte di un inizio di esecuzione contrattuale da parte di è parte resistente ad Pt_1 affermare, in sede stragiudiziale (vedasi pec del 21.03.2020 allegata dalla ricorrente), di non avere intenzione di adempiere in ragione degli invocati effetti liberatori, in proprio favore, derivanti dalla formalizzata disdetta contrattuale.
La pretesa giuridica non coglie nel segno.
Ebbene, alla luce della natura di prestazione d'opera intellettuale del servizio offerto, può ritenersi che il rapporto sia regolamentato dagli art. 2229 c.c. ss. in tema di contratto d'opera intellettuale.
Tra queste si colloca l'art. 2237 c.c., a mente del quale il cliente può recedere ad nutum dal contratto di prestazione d'opera intellettuale, rimborsando alla controparte le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Deve tuttavia darsi atto che, secondo la prevalente giurisprudenza, qualora nel contratto di prestazione d'opra intellettuale sia stabilito un termine di durata finale del rapporto, viene così a configurarsi una deroga al diritto del cliente di recedere ex art. 2237 c.c., senza obbligo di motivazione. In tale prospettiva, si è sostenuto che “l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga pattizia alla facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, non essendo a tal fine necessario un patto specifico ed espresso;
pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto” (Cassazione civile, sez. II, 29/11/2006, n. 25238). Secondo altro indirizzo, l'apposizione di un termine di durata al rapporto di opera intellettuale non escluderebbe di per sé la facoltà di recesso ad nutum previsto a favore del cliente dal primo comma dell'art. 2237 c.c., dovendo verificarsi in concreto in base al contenuto del regolamento negoziale se le parti abbiano inteso o meno vincolarsi in modo da escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita (Cassazione civile, sez. II, 14/01/2016,
n. 469; Cassazione civile, sez. II, 15/10/2018, n. 25668; da ultimo, Cass. Civ., Sez. II, 04.03.2025 n.5744). Ciò in quanto, come osservato dalla giurisprudenza richiamata, "il termine normalmente vale ad assicurare al cliente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti”, riferendosi all'andamento ordinario del rapporto, non alla sua fase di risoluzione. Alla stregua di tale seconda impostazione, il giudicante dovrebbe comunque interpretare il regolamento negoziale al fine di verificare in concreto se le parti, a prescindere dalla previsione di un termine, abbiano effettivamente inteso escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita.
Ciò premesso, anche non volendo aderirsi all'orientamento che fa senz'altro discendere dalla previsione di un termine di durata la deroga al diritto di recesso ex art. 2237 c.c., deve tuttavia osservarsi che l'interpretazione del contenuto del contratto per cui è causa induce ad escludere che le parti avessero voluto conservare la possibilità di recedere dal rapporto prima della scadenza del termine. Nel caso di specie, è pacifico che al contratto sia stato apposto un termine di durata di 12 mesi, coincidente con il periodo entro il quale le prestazioni formative avrebbero dovuto trovare attuazione e militano in favore della deroga al diritto di recesso l'unitarietà del corrispettivo pattuito, il cui pagamento risulta dilazionato in 12 rate mensili,
e la previsione della decadenza dal beneficio del termine in caso di omesso o parziale pagamento nei termini stabiliti, con diritto della creditrice di esigere immediatamente l'intero importo dedotto nel contratto
(clausola 4). La possibilità di esigere l'intera prestazione in caso di mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata pare invero incompatibile con la conservazione della possibilità di recedere senza motivazione dal contratto. Si appalesa, altresì, significativa è la previsione di un meccanismo negoziale di proroga tacita del contratto, collegato alla mancanza di un'esplicita disdetta da inviarsi “non oltre il giorno 10 del dodicesimo mese di validità del contratto”. Ciò rafforza l'idea che, in relazione al periodo di durata iniziale del contratto, non essendo prevista alcuna facoltà di disdetta, la volontà delle parti, come obiettivata nel regolamento contrattuale, fosse quella di escludere la possibilità di sciogliere unilateralmente il rapporto. Da tutto quanto sopra discende che debba intendersi derogata dalle parti la facoltà di recesso di cui all'art. 2237
c.c.
In conclusione, deve ritenersi fondata la pretesa della ricorrente al pagamento dell'intero corrispettivo contrattualmente stabilito per il periodo di 12 mesi di durata del rapporto, a fronte dell'unilateralità ed illegittimità del recesso del cliente e del suo pacifico inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo pattuito.
La parte resistente, pertanto, deve essere dichiarata tenuta e condannata al pagamento della somma di €
12.429,36, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, non potendo essere obbligata a ricevere la prestazione di coaching contro la sua volontà.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, considerate la natura sommaria del rito, la non particolare complessità delle questioni trattate e la contrazione dell'attività processuale svolta, in € 1.700,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IV come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, come da superiore motivazione:
- DICHIARA tenuti e condanna in solido la società Controparte_1
(P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IV_2 Controparte_2
(P. IV ) e l'agente immobiliare a pagare in favore di in
[...] P.IV_3 CP_3 Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di euro 12.429,36= IV inclusa, oltre interessi legali dalla sentenza e sino al saldo;
- CONDANNA in solido la società (P.IV Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, già P.IV_2 Controparte_2
(P. IV e l'agente immobiliare rifondere alla ricorrente le spese P.IV_3 CP_3 Parte_1 di lite che liquida in € 1.700,00= per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IV come per legge.
Così deciso in Pisa, 24 Luglio 2025.
Il G.o.p.
dr. Tommaso Trapasso