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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/10/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1586/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1586/2024 degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco 4, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura alle liti e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 15.7.2024 , Parte_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 222/84; affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' chiedendone l'accertamento, previo rinnovo della consulenza, con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa del 24.1.2022 o di giustizia, vinte le spese.
A sostegno della domanda ha dedotto che, oltre ad avere il consulente eseguito un carente esame obiettivo, la consulenza presenta gravi lacune per una non corretta valutazione dell'impatto invalidante pagina 1 di 3 delle patologie, in particolare quella ortopedica e cardiaca, sulla riduzione della capacità lavorativa attitudinale del ricorrente. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione.
Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto, dal fascicolo del giudizio di atpo, la contestazione risulta depositata ritualmente il 19.6.2024, entro il termine disposto dal giudice, cui è seguito il giudizio di opposizione con deposito del ricorso nei 30 giorni successivi. Quanto ai motivi di opposizione sono stati argomentati in maniera specifica, per cui il giudicante ha ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Cio premesso, il ricorso è tuttavia infondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84,“si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” .
Il consulente, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili (visita e certificati sanitari) ha escluso che la capacità di lavoro del ricorrente sia permanentemente ridotta per infermità a meno di un terzo e che il lavoro prestato (cameriere di sala) possa essere considerato dannoso, pericoloso e usurante.
Ha precisato, in risposta alle note critiche della parte ricorrente in cui si contesta la sottovalutazione della visita cardiologica di cui al certificato del 12.6.2024, che la patologia cardiaca, non trova corrispondenza nella II-III classe NYHA in assenza di compromissione della frazione di eiezione (45-
50%) ed essendo peraltro il soggetto asintomatico per angor e dispnea con una pressione arteriosa normale. Per quanto riguarda l'apparato locomotore, pur essendo presenti ernie discali da considerarsi un danno anatomico, dalla visita non sono emerse ripercussioni funzionali rilevanti sulla mobilità del tronco e degli arti.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta e conferma, peraltro, le conclusioni già espresse dal consulente nella fase di atpo.
Le spese, anche quelle di CTU, devono essere compensate tra le parti in ragione delle condizioni reddituali della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
pagina 2 di 3 - pone a carico di le spese di CTU che liquida con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Got Dott.ssa Antonella Soro ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1586/2024 degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Emanuele Gianturco 4, presso lo studio Parte_1 dell'Avv. Marco Puliatti e dell'Avv. Micaela Puliatti che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del Presidente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Bellaroba CP_1 per procura alle liti e domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria n. 29 presso l'Avvocatura
Distrettuale dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 15.7.2024 , Parte_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario per il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 222/84; affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari, ha convenuto in giudizio l' chiedendone l'accertamento, previo rinnovo della consulenza, con decorrenza dalla data della CP_1 domanda amministrativa del 24.1.2022 o di giustizia, vinte le spese.
A sostegno della domanda ha dedotto che, oltre ad avere il consulente eseguito un carente esame obiettivo, la consulenza presenta gravi lacune per una non corretta valutazione dell'impatto invalidante pagina 1 di 3 delle patologie, in particolare quella ortopedica e cardiaca, sulla riduzione della capacità lavorativa attitudinale del ricorrente. CP_ Si è costituito l' eccependo l'improcedibilità del ricorso per omessa e/o tardiva contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, in violazione dell'art. 445 bis, terzo comma, c.p.c e l'inammissibilità per genericità dei motivi di opposizione.
Le eccezioni preliminari sono infondate in quanto, dal fascicolo del giudizio di atpo, la contestazione risulta depositata ritualmente il 19.6.2024, entro il termine disposto dal giudice, cui è seguito il giudizio di opposizione con deposito del ricorso nei 30 giorni successivi. Quanto ai motivi di opposizione sono stati argomentati in maniera specifica, per cui il giudicante ha ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
Cio premesso, il ricorso è tuttavia infondato.
Ai sensi dell'art. 1 della L. 222/84,“si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall' , l'assicurato la cui capacità di lavoro, in Controparte_2 occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo” .
Il consulente, prendendo in considerazione tutti gli elementi utili (visita e certificati sanitari) ha escluso che la capacità di lavoro del ricorrente sia permanentemente ridotta per infermità a meno di un terzo e che il lavoro prestato (cameriere di sala) possa essere considerato dannoso, pericoloso e usurante.
Ha precisato, in risposta alle note critiche della parte ricorrente in cui si contesta la sottovalutazione della visita cardiologica di cui al certificato del 12.6.2024, che la patologia cardiaca, non trova corrispondenza nella II-III classe NYHA in assenza di compromissione della frazione di eiezione (45-
50%) ed essendo peraltro il soggetto asintomatico per angor e dispnea con una pressione arteriosa normale. Per quanto riguarda l'apparato locomotore, pur essendo presenti ernie discali da considerarsi un danno anatomico, dalla visita non sono emerse ripercussioni funzionali rilevanti sulla mobilità del tronco e degli arti.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta e conferma, peraltro, le conclusioni già espresse dal consulente nella fase di atpo.
Le spese, anche quelle di CTU, devono essere compensate tra le parti in ragione delle condizioni reddituali della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
pagina 2 di 3 - pone a carico di le spese di CTU che liquida con separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
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