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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7810 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2025, vertente tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, presso lo C.F._2
Studio “ avvocati , rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Longo Parte_3 Pt_4
e dall'Avv. Angela Forte, anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
- Appellanti -
e
. in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
“pro tempore”, elettivamente domiciliata a Latina, Via Sciolante n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Claudio De Felice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
nonché
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...] in personale del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Parte_5 domiciliata a Latina, Via Sciolante n. 1, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Felice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellate –
Oggetto: Azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2472/22, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla ai Controparte_4 sensi dell'art. 2901 c.c., era stata dichiarata l'inefficacia relativa dell'atto di costituzione di trust e affidamento di beni al trustee a rogito Notar del 20/5/2010 (rep. n. 75846) intercorso Per_1 tra la stessa (in qualità di disponente) e (in qualità di Parte_1 Parte_2 trustee), con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese processuali.
Gli appellanti, nel sostenere l'erroneità e l'ingiustizia della decisione di primo grado, affidavano il gravame a cinque motivi di appello, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, la declaratoria dell'estinzione delle fideiussioni rilasciate dalla sig.ra Parte_1 in favore della (a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Proteus Controparte_1
Medica S.p.a. e Proteus s.r.l. ex art. 1955 c.c.) e della nullità del contratto di mutuo di scopo n.
14.690.643473 del 17/3/2009, nonché l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dello stesso , con condanna del medesimo al risarcimento dei danni e alla CP_5 rifusione delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio con autonome comparse, sia la Controparte_4
sia la (e, per essa, la mandataria ,
[...] Controparte_6 Parte_5 quale cessionaria del credito ai sensi della legge n. 130/1990, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 5/12/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 12/12/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti. Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
12/12/2025 nessuno compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo con sentenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della e della
[...] Controparte_4 CP_6
(e, per essa, la mandataria , avverso la sentenza del
[...] Parte_5
Tribunale di Latina n. 2472/2022, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 12/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2025, vertente tra
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), elettivamente domiciliati in Roma, Via Pompeo Magno n. 94, presso lo C.F._2
Studio “ avvocati , rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Longo Parte_3 Pt_4
e dall'Avv. Angela Forte, anche disgiuntamente, giusta procura in atti;
- Appellanti -
e
. in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2
“pro tempore”, elettivamente domiciliata a Latina, Via Sciolante n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Claudio De Felice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
nonché
e, per essa, quale mandataria, Controparte_3 [...] in personale del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente Parte_5 domiciliata a Latina, Via Sciolante n. 1, presso lo studio dell'Avv. Claudio De Felice, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellate –
Oggetto: Azione revocatoria.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. e Parte_1 Parte_2 proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2472/22, con la quale, in accoglimento della domanda proposta dalla ai Controparte_4 sensi dell'art. 2901 c.c., era stata dichiarata l'inefficacia relativa dell'atto di costituzione di trust e affidamento di beni al trustee a rogito Notar del 20/5/2010 (rep. n. 75846) intercorso Per_1 tra la stessa (in qualità di disponente) e (in qualità di Parte_1 Parte_2 trustee), con condanna dei medesimi alla rifusione delle spese processuali.
Gli appellanti, nel sostenere l'erroneità e l'ingiustizia della decisione di primo grado, affidavano il gravame a cinque motivi di appello, chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, la declaratoria dell'estinzione delle fideiussioni rilasciate dalla sig.ra Parte_1 in favore della (a garanzia delle obbligazioni contratte dalla Proteus Controparte_1
Medica S.p.a. e Proteus s.r.l. ex art. 1955 c.c.) e della nullità del contratto di mutuo di scopo n.
14.690.643473 del 17/3/2009, nonché l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dello stesso , con condanna del medesimo al risarcimento dei danni e alla CP_5 rifusione delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio con autonome comparse, sia la Controparte_4
sia la (e, per essa, la mandataria ,
[...] Controparte_6 Parte_5 quale cessionaria del credito ai sensi della legge n. 130/1990, si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e, per l'effetto, la conferma della sentenza di primo grado, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 5/12/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 12/12/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti. Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
12/12/2025 nessuno compariva e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo con sentenza.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti della e della
[...] Controparte_4 CP_6
(e, per essa, la mandataria , avverso la sentenza del
[...] Parte_5
Tribunale di Latina n. 2472/2022, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 12/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Giuseppe Staglianò dott.ssa Antonella Izzo