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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 31/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott.ssa Donatella Aru Consigliere
dott. Francesco De Giorgi Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 178 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
( , associazione culturale con sede in Cagliari, in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea P. Cannas, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di appello;
appellante
contro
( ), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_2 P.IVA_2
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Casu, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
e contro
), con sede in Capoterra, in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Curreli che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e riposta in appello;
appellati
La causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse dell'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis CP_1
reiectis ed in riforma della sentenza appellata: in via principale - accertare e dichiarare
che il per i titoli indicati nella citazione in primo grado e nel presente Controparte_2
atto, è debitore - nei confronti dell'associazione culturale - della somma di € CP_1
90.000,00= oltre IVA come per legge ed interessi di mora ex D.lgs. 9.10.2002, n°231, sino
al saldo, ovvero della diversa somma, anche maggiore, che il giudice riterrà dovuta;
-
condannare, per l'effetto, il medesimo al pagamento, in favore dell'associazione CP_2
attrice, della indicata somma di € 90.000,00= oltre IVA come per legge ed interessi di
mora ex D.lgs. 9.10.2002, n°231, sino al saldo, ovvero della diversa somma, anche
maggiore, che il giudice riterrà dovuta;
in via subordinata istruttoria - ammettere, senza
che ciò comporti inversione dell'onere probatorio, la prova per testi dedotta dall'attrice
con la seconda memoria ex art. 183 n°2 c.p.c., sulle seguenti circostanze: a) vero che una
porzione del complesso immobiliare noto come “La Vetreria”, sito in Cagliari-RR, viale
Italia e, più precisamente, la sala c.d. “Diamante” (meglio individuata nella planimetria
prodotta sub n°28, che si mostra al teste), composta di due distinte e separate sale di 286
mq cadauna, poste su due livelli, è stata occupata - su richiesta del Controparte_2
dal “Museo di Storia Naturale Aquilegia”, dall'1.8.2010 al 30.9.2013. b) vero che il detto
museo -nel medesimo periodo- ha, inoltre, utilizzato quale deposito un altro (e più piccolo)
locale del complesso in questione, adiacente ai bagni delle sale c.d. “Rubino” e
“Smeraldo”, come indicato nella menzionata planimetria, che si mostra al teste. c) vero
2
che le porzioni immobiliari di cui ai precedenti punti a) e b) sono state poste a disposizione
del Museo sin dall'1.8.2010, mentre le operazioni di allestimento e trasloco dello stesso si
sono completate tra l'ottobre ed il dicembre dello stesso anno. d) Vero che gli uffici del
avevano predisposto, nel dicembre 2010, la bozza di deliberazione Controparte_2
della giunta che si mostra al teste (doc. n°24), nella quale si prevedeva - tra l'altro -
l'istituzione del Museo Aquilegia ed il rinnovo delle convenzioni stipulate con l'omonima
associazione; e) vero che, dopo il ricevimento della nota in data 4.8.2012 (produzione
sub n°15) da parte di , ebbe luogo un incontro tra il legale CP_2 CP_3
rappresentante di quest'ultima e quello dell'associazione in occasione del CP_1
quale vennero chiarite le rispettive posizioni, anche nei rapporti con il CP_2
Sui capi di cui sopra si indicano quali testimoni i signori avv.
[...] Testimone_1
dott. , , domiciliati in Cagliari Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
ed il sig. , residente in [...]. Con riserva di integrare la lista;
- Tes_5
ammettere, inoltre, la prova contraria indiretta, dedotta nella memoria di parte attrice ex
art. 183 n°3 c.p.c., sulla seguente circostanza: f) vero che, nel mese di giugno del 2010, la
dott.ssa Dirigente del ha comunicato al sig. Per_1 Controparte_2 [...]
presidente dell'associazione che -a partire dal primo agosto CP_4 CP_1
2010- la sala Diamante della Vetreria di RR avrebbe dovuto essere resa disponibile per
l'Assessorato alla Cultura del medesimo al fine dell'installazione del Museo di CP_2
Storia Naturale Aquilegia. Si indicano quali testimoni i sigg. dott. e dott. Testimone_3
, residenti in [...]; - ove ritenuto necessario, richiamare il consulente Tes_6
tecnico d'ufficio al fine di rendere i chiarimenti in ordine ai rilievi precisati alle pagg.7-8
della superiore espositiva. In ogni caso - con vittoria di spese e compensi”;
nell'interesse del “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. In via pregiudiziale/preliminare, dichiarare
nullo e/o inammissibile e/o improponibile l'appello proposto da 2. In CP_1
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subordine e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione
preliminare, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello
proposti, confermando la sentenza n. 2108/2020 pronunciata dal Tribunale di Cagliari e
le statuizioni in essa contenute e/o respingere, con la miglior formula, le domande svolte
dall'appellante, per i motivi esposti in narrativa.
3. In via istruttoria, non ammettere e
rigettare ogni avversa istanza istruttoria;
4. Condannare in ogni caso alla CP_1
rifusione di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali
(15%) ed accessori di legge che, nel caso del Comune non soggetto a IVA sono
rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del 23,80% sui compensi (TAR Emilia-
Romagna n. 151/2016) aliquota INAIL pari 0,525% sui compensi”;
nell'interesse dell' : “la Corte d'Appello intestata, disattesa ogni Controparte_3
contraria domanda, voglia: 1) Assolvere l' da qualsiasi domanda Controparte_3
di manleva o di risarcimento rivolta nei suoi confronti per i fatti per cui è causa;
2) Con
il favore delle spese della lite”.
Fatti di causa
L'associazione culturale con atto di citazione notificato in data 10 giugno CP_1
2014, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari il al fine Controparte_2
di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 648.000,00 oltre i.v.a. e interessi al tasso di cui al d. lgs. n. 231/2022 dalla domanda al saldo.
A fondamento delle sue pretese l'attrice espose: - di avere ricevuto a far data dal 27.6.2003
e fino al 30.9.2013 dal l'affidamento della gestione del centro Controparte_2
comunale di arte e cultura denominato “Vetreria di RR”; - che il capitolato d'oneri prevedeva che le spese di gestione fossero a carico dell'associazione, con facoltà di quest'ultima di concedere i locali del centro culturale a terzi a titolo oneroso, secondo un tariffario approvato dalla Giunta comunale, salva la facoltà di uso gratuito dei locali in favore del medesimo Comune o della Circoscrizione di RR per “30 giornate nel corso
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dell'anno, per manifestazioni, spettacoli e attività che intenda organizzare direttamente o
in collaborazione con operatori esterni. Altri 15 giorni potranno essere riservati alle
attività a sole spese vive per terzi” (cfr. art. 2, lett. K e L del capitolato); - di avere concesso nel corso del pluriennale rapporto di affidamento l'uso dei locali in questione sia al che alla Circoscrizione di RR (o a favore di soggetti dagli stessi indicati), CP_2
gratuitamente fino ad un massimo di trenta giorni all'anno ed a titolo oneroso per le giornate eccedenti;
- che dal 1.08.2010 al 30.09.2013, data di cessazione del rapporto di affidamento e gestione della Vetreria di RR, il locale denominato “Sala Diamante” era stato occupato dal Museo di Storia Naturale Aquilegia, organizzato e gestito dall'omonima associazione culturale, su iniziativa del senza che quest'ultimo avesse Controparte_2
mai provveduto a corrispondere alcun canone per l'occupazione di tale spazio, protrattosi ben oltre il periodo di occupazione gratuita prevista nel capitolato d'oneri; - che la porzione occupata constava di due distinte sale di 286 mq, entrambe poste a disposizione del Museo
fin dal 1.08.2010, mentre il trasloco e l'allestimento si svolsero tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2010; - che la sottrazione dei locali in questione alla disponibilità
dell'attrice le aveva anche impedito altre occasioni di guadagno conseguenti alla locazione delle due sale;
- che al momento della riconsegna del centro comunale tra il mese di settembre e il mese di ottobre 2013 era stata emessa e consegnata al la fattura CP_2
relativa al canone di utilizzo dei locali per il periodo di occupazione, per un ammontare pari a euro 648.000 oltre i.v.a., somma mai corrisposta dall'ente territoriale.
Si costituì tempestivamente in giudizio il per resistere all'avversa Controparte_2
domanda ed invocarne l'integrale rigetto esponendo: - di aver concluso una convenzione in data 7.2.2006 con l' in forza della quale il aveva Controparte_3 CP_2
l'onere di reperire locali adeguati per l'allestimento del Museo di storia naturale all'epoca ospitato all'interno dell'edificio sede dell'Istituto Riva, convenzione che era scaduta in data 31.12.2010 e non era mai stata rinnovata;
- che per tutto il periodo oggetto delle
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pretese di ossia dall'agosto 2010 al settembre 2013, detta associazione non CP_1
aveva mai rivolto lamentele o richiesto alcunché al con il quale non era mai CP_2
intervenuto alcun patto, e che, anzi, in data 1.10.2010 aveva stipulato un accordo con l' in forza del quale i due enti si impegnavano a concorrere per la Controparte_3
gestione per 10 anni della Vetreria di RR e si dava atto che avrebbe continuato CP_3
ad occupare con il museo la sala Diamante, ove avrebbe anche spostato la propria sede legale, sicché vi era un accordo per l'occupazione tra le due associazioni;
- che l'estraneità
del e l'esistenza di un accordo per l'occupazione della sala tra le due associazioni CP_2
erano evidenziate anche dalla diffida del 4.8.2012 con la quale aveva invitato CP_1
a liberare gli spazi occupati o, in subordine, a corrispondere un canone di euro CP_3
2.500,00 mensili con decorrenza dal mese di settembre 2012; - che, in ogni caso, la pretesa dell'associazione attrice doveva ritenersi sproporzionata ed errata nel quantum perché
calcolata sulla base delle tariffe per l'uso giornaliero e non sulla base di quella per l'uso continuativo.
Su tali premesse il domandò e ottenne l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_2
dell' per essere tenuto indenne e manlevato da qualsiasi onere e Controparte_3
conseguenza pregiudizievole quanto meno per il periodo successivo al 31.12.2010.
Si costituì tempestivamente anche l' esponendo: - che il Controparte_3 CP_2
pur non avendo mai effettuato la disdetta della convenzione e non avendo CP_2
adottato mai alcun atto amministrativo di proroga, aveva posto in essere dei comportamenti, quale quello di inserimento del Museo Aquilegia nelle varie edizioni periodiche della manifestazione “Monumenti Aperti”, incompatibili con la risoluzione della convenzione del 7.2.2006, sicché aveva ingenerato un affidamento sulla sussistenza dei propri obblighi anche nei confronti della - che comunque il si CP_1 CP_2
era reso inadempiente all'obbligo assunto nella convenzione, di finanziare con CP_3
una somma non inferiore ad euro 20.000,00 annue, sicché era maturato un proprio credito
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verso il di euro 120.000,00. CP_2
Su tali premesse la chiamata in causa concluse per l'accoglimento della domanda di contro il con rigetto della domanda di manleva formulata dall'ente CP_1 CP_2
territoriale e per la condanna del stesso al pagamento in proprio favore della CP_2
somma di euro 120.000,00, eventualmente da compensarsi, in tutto o in parte, con il credito del nell'eventualità che venisse accolta la domanda di manleva. CP_2
La causa fu istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio in ordine alla determinazione del valore locatizio della sala Diamante, all'esito della quale l'associazione attrice ridusse le proprie pretese alla somma di euro 90.000,00, e fu decisa dal Tribunale di Cagliari con sentenza n. 2108/2020 depositata in data 12/10/2020, che rigettò la domanda proposta da nei confronti del CP_1 Controparte_2
dichiarò superfluo pronunciarsi sul merito della domanda, qualificata come di garanzia impropria, proposta dal nei confronti di , la quale tuttavia fu valutata ai CP_2 CP_3
fini della soccombenza virtuale tra convenuto e terza chiamata, con soccombenza posta a carico di quest'ultima; il Tribunale dichiarò altresì il difetto della giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa sulla domanda di pagamento proposta da nei CP_3
confronti del e condannò le due associazioni, in solido fra loro, al pagamento delle CP_2
spese processuali in favore dell'ente territoriale, oltre al pagamento delle spese di c.t.u.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello l'associazione CP_1
sulla base di tre motivi, convenendo in giudizio il solo nei cui confronti Controparte_2
ha inteso ribadire la propria domanda di pagamento.
Si è costituito in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
per non avere l'appellante evocato in giudizio anche il terzo chiamato, con violazione del litisconsorzio necessario processuale, tanto più che il Tribunale aveva ritenuto che l'eventuale pretesa di si dovesse rivolgere nei confronti di e non CP_1 CP_3
del e nel merito ha resistito all'impugnazione e ne ha invocato il rigetto. CP_2
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Pur non citata dall'appellante, si è comunque costituita in giudizio anche l' CP_3
la quale, pur non formulando alcuna censura in via principale o incidentale alla
[...]
sentenza di primo grado, ha svolto critiche sulla motivazione e ha chiesto il rigetto della domanda di garanzia impropria formulata dal CP_2
All'udienza del 8.10.2021 il Comune ha rinunciato all'eccezione preliminare di improcedibilità dell'impugnazione.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
scaduti i relativi termini si è reso necessario rimettere la causa sul ruolo per sostituire uno dei consiglieri facenti parte del Collegio giudicante, collocato temporaneamente fuori da ruolo organico della magistratura. All'udienza del 17.5.2024 la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini per conclusionali e repliche,
attesa la rinuncia delle parti.
Ragioni della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che, a seguito della spontanea costituzione dell' il ha rinunciato all'eccezione di Controparte_3 Controparte_2
inammissibilità dell'impugnazione per l'omessa citazione di tale soggetto da parte dell'appellante. Poiché, tuttavia, l'eventuale inammissibilità dell'impugnazione costituirebbe profilo rilevabile d'ufficio in quanto sottratto alla disponibilità delle parti,
deve anche evidenziarsi come in ogni caso l'impugnazione, proposta nel rispetto del termine c.d. lungo di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., in assenza di notificazione della sentenza di primo grado da parte del vittorioso, debba considerarsi CP_2
validamente proposta attraverso la tempestiva notificazione dell'appello ad almeno una delle controparti in primo grado, senza che l'omessa notificazione alle altre controparti possa di per sé provocare l'inammissibilità del gravame, dovendosi prima attendere l'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice
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dell'impugnazione, come ben si evince dal sistema delineato dagli artt. 331 e 332 c.p.c. e comunque potendo la spontanea costituzione della controparte sanare anticipatamente il vizio. Si deve, pertanto, dare applicazione al principio, più volte affermato in sede di legittimità, secondo il quale: “la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili -
sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei
confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio
di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a
queste tardivamente notificato;
in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di
notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della
parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione”
(Così Cass. civ., ord. n. 16191/2025; nonché Cass. civ. n. 19379/2021; Cass. civ. n.
27927/2018; Cass. civ. n. 11552/2013).
Sempre in via preliminare devono svolgersi le seguenti considerazioni riguardanti la posizione dell' , evocata nel giudizio di primo grado dal Controparte_3 [...]
in virtù di un asserito rapporto di garanzia c.d. impropria. CP_2
L'ente territoriale convenuto in primo grado, pur appunto chiedendo di essere tenuto indenne e manlevato dalla , ha invero affermato e sostenuto che, quanto meno CP_3
dal 31.12.2010, data di scadenza della convenzione che legava i due soggetti, soltanto l'associazione si sarebbe dovuta ritenere passivamente legittimata rispetto alle pretese dell'attrice, avendo essa autonomamente occupato la sala Diamante della vetreria fino al
30.9.2013.
In sostanza, detto in altri termini, il ha sostenuto di non essere, quanto Controparte_2
meno dalla data sopra indicata, il legittimato passivo e che un eventuale corrispettivo per l'utilizzo dei locali in favore della avrebbe dovuto essere a carico CP_1
dell' . Tale allegazione, peraltro ritenuta fondata dal Tribunale nei limiti della CP_3
soccombenza virtuale tra la convenuta e la terza chiamata, non integra, al di là delle
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espressioni usate dalla chiamante, la fattispecie della garanzia impropria, bensì quella dell'evocazione del terzo responsabile, con la conseguenza che ove il giudice ritenga fondata la chiamata e la domanda principale, esso deve condannare direttamente il terzo responsabile al quale si deve intendere estesa la domanda attorea. Ciò è conforme al principio, costantemente affermato in sede di legittimità per cui: “qualora il convenuto in
un giudizio di risarcimento dei danni chiami in causa un terzo con il quale non sussiste
alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo, non si versa in
un'ipotesi di chiamata in garanzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non
contestazione della suddetta legittimazione, ma di chiamata del terzo responsabile, con
conseguente estensione automatica della domanda al terzo che il giudice può e deve
esaminare senza necessità che l'attore ne faccia esplicita richiesta” (cfr. Cass. civ. ord. n.
5580/2018; Cass. civ. n. 24294/2016) e “con la conseguenza che il giudice può
direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non
ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione” (così Cass.
civ. ord. n. 22050/2018).
Orbene, il limite del potere giudiziale testé delineato è però costituito dalla domanda dell'attore e quindi dalla sua volontà, esplicita o implicita purché inequivoca, di non volere la condanna del terzo, o meglio di voler rivolgere comunque le proprie pretese nei confronti del solo convenuto, conformemente al principio per cui: “qualora il convenuto evocato in
causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare
passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo escluda espressamente
la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si
limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù
del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di
condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore
medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei
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riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella
preclusione prevista dall'art. 345 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. civ. n. 998/2009); principio ulteriormente specificato e precisato con il seguente: “la presunzione su cui si fonda il
principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia
che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo
convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia
stata proposta nei confronti del terzo chiamato” (cfr. Cass. civ. n. 8411/2016 e ord. n.
6930/2024).
Facendo applicazione dei citati principi al caso di specie, dal tenore complessivo dell'atto di appello nel quale: a) è espressamente contestato che l'occupazione della sala Diamante
da parte dell' sia avvenuto per accordi diretti tra le associazioni;
b) Controparte_5
le conclusioni sono formulate esclusivamente contro il c) Controparte_2
l' non è stata nemmeno citata in giudizio dall'appellante (essa si è Controparte_5
costituita autonomamente), si deve concludere nel senso che l'appellante non abbia inteso
(ed anzi abbia escluso di) formulare la propria domanda di pagamento nei confronti dell'associazione terza chiamata, sicché non opera nel caso di specie l'estensione automatica della domanda e si deve escludere la permanenza del potere del giudice di pronunciare una eventuale condanna diretta della terza chiamata in favore dell'attrice in primo grado.
Effettuate queste precisazioni, è possibile esaminare nel merito i motivi di impugnazione,
che riguardano esclusivamente il rapporto tra la e il CP_1 Controparte_2
Con un primo motivo, parte appellante deduce l'erronea qualificazione giuridica della domanda attorea che sarebbe stata operata dal Tribunale, con conseguente violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché travisamento dei fatti allegati e delle prove acquisite.
In particolare, si censura la sentenza per avere il giudice di primo grado erroneamente
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qualificato la domanda come mera richiesta risarcitoria, omettendo di considerare che la pretesa attorea era stata prospettata in via principale come richiesta di adempimento contrattuale per il pagamento del canone dovuto a seguito dell'occupazione protratta dei locali da parte del oltre il periodo di utilizzo gratuito previsto dal Capitolato CP_2
d'Oneri del 2003, e in via subordinata quale richiesta di restituzione dei locali e di ristoro per la perdita patrimoniale derivante dalla mancata disponibilità degli stessi. La
motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, dunque, illogica, apodittica e giuridicamente errata, avendo disatteso il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché i criteri legali di valutazione della prova. Il Tribunale avrebbe, inoltre,
omesso ogni considerazione in ordine alla consulenza tecnica d'ufficio disposta proprio ai fini della determinazione del danno locativo, trascurandone integralmente i risultati. In
ragione di ciò, parte appellante chiede la riforma della pronuncia, con riconoscimento dell'inadempimento contrattuale del e conseguente condanna al pagamento del CP_2
corrispettivo pattuito, ovvero al ristoro del danno da indisponibilità del bene.
Con un secondo motivo, si lamenta l'erronea ricostruzione dei fatti e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Il Tribunale avrebbe, infatti, travisato il contenuto dei contratti di comodato e delle convenzioni stipulate tra il e l' , ignorando gli Controparte_2 Controparte_3
obblighi assunti dal in ordine al reperimento, alla messa a disposizione e alla CP_2
gestione dei locali destinati al Museo di Storia Naturale. Il giudice di primo grado sarebbe altresì incorso in un evidente errore logico e temporale, affermando che la sala “Diamante”
fosse occupata da dal 1.8.2010 in forza di un accordo con del CP_3 CP_1
successivo 1.10.2010, con ciò contraddicendo documenti processuali pacificamente acquisiti. In realtà, come dimostrato dalla documentazione in atti, l'occupazione dei locali sarebbe avvenuta su iniziativa e su richiesta del il quale avrebbe anche sostenuto CP_2
le relative spese di trasloco e allestimento. Il Tribunale avrebbe dunque omesso di
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considerare fatti decisivi comprovati documentalmente, nonché l'affidamento legittimo ingenerato dall'amministrazione, che nel tempo avrebbe confermato la volontà di proseguire i rapporti con , manifestando l'intenzione di valorizzare il Museo e CP_3
prevedendone l'inserimento nel sistema museale regionale. La sentenza, sotto questo profilo, meriterebbe riforma, dovendosi riconoscere la responsabilità del per CP_2
l'utilizzo dei locali e la conseguente debenza del corrispettivo.
Con un terzo motivo, si deduce errore di diritto e violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116
c.p.c., con riferimento al rigetto della domanda per asserita carenza di prova in ordine all'autorizzazione del all'occupazione dei locali da parte di . CP_2 CP_3
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'attrice non avesse assolto l'onere probatorio, omettendo di considerare che la prova sarebbe già stata fornita mediante documentazione prodotta dalla stessa amministrazione comunale, la quale attestava l'effettivo coinvolgimento del nell'operazione di trasloco e nella messa CP_2
a disposizione della sala “Diamante”. Inoltre, parte appellante avrebbe espressamente dedotto prova testimoniale sul punto, reiterandone la richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Il primo giudice, tuttavia, non si sarebbe pronunciato su tale istanza istruttoria, incorrendo in omessa pronuncia e compromettendo il diritto di difesa.
Considerato che la consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa non poteva supplire all'omessa ammissione della prova orale, la sentenza dovrebbe essere riformata anche sotto tale profilo, con valutazione del materiale probatorio già acquisito e ammissione e assunzione della prova offerta dall'appellante.
I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi l'uno con l'altro ed involgono tutto l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, sono infondati per le ragioni che seguono.
Il servizio di gestione del Centro comunale di arte e cultura “Vetreria di RR”, affidato dal
2003 all'associazione culturale era regolato dal capitolato d'oneri allegato CP_1
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alla determina n. 95 del 27.6.2003. L'art. 2 di tale capitolato prevedeva che il gestore dovesse concedere a terzi e a titolo oneroso i locali della Vetreria per attività di tipologie culturali, sociali e di aggregazione, con parere del e della Circoscrizione e previa CP_2
stipulazione di un protocollo d'intesa tra gestore e terzo interessato (cfr. lett. D). Inoltre, la medesima disposizione prevedeva (cfr. lett. K e L) che “all'Assessorato alla Cultura è
riservato l'utilizzo gratuito dei locali, per 30 giornate nel corso dell'anno per
manifestazioni, spettacoli e attività che intenda organizzare direttamente o in
collaborazione con operatori esterni. Altri 15 giorni potranno essere riservati alle attività
a sole spese vive per terzi. Identica previsione di cui alla lettera K per la Circoscrizione
di RR”.
La previsione di tale facoltà di utilizzo gratuito per il tempo di 30 giorni l'anno non implicava in alcun modo che ciò potesse avvenire in via di mero fatto, senza formalizzazione di una richiesta e di un permesso che prevedessero con chiarezza oggetto e termini dell'occupazione, pur essendo in tal caso il requisito di forma rispettato per via del capitolato stesso;
né comunque tale facoltà implicava che, qualora il o la CP_2
Circoscrizione intendessero occupare gli spazi, direttamente o tramite altro soggetto da essi autorizzato, a titolo oneroso, ciò potesse avvenire senza una apposita pattuizione da rendersi in forma scritta, prevista invece a pena di invalidità.
Sul punto, infatti, deve evidenziarsi come in presenza di un rapporto di tipo contrattuale
(godimento di una res dietro pagamento di un corrispettivo in denaro) tra il gestore e l'ente pubblico, debba trovare applicazione la regola generale della forma scritta ad substantiam
per i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione, in quanto “atti di diritto privato per
i quali, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, è prevista la forma scritta, non
surrogabile con fatti concludenti, manifestazioni tacite di volontà o comportamenti
attuativi, la cui mancanza ne determina la nullità” (così, seppur in fattispecie diversa,
Cass. civ., sez. lav. ord. n. 15645/2018), laddove il testo scritto del capitolato d'oneri
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consentiva solo l'utilizzo gratuito per 30 giorni annui.
Ebbene, nel caso di specie, nella pur copiosa documentazione di causa non si rinviene alcun atto scritto con il quale il abbia richiesto, contrattato ed ottenuto dietro Controparte_2
corrispettivo la sala denominata 'Diamante' della Vetreria di RR per ivi collocare il
Museo gestito dalla (si noti, invece, come anche evidenziato dal Controparte_3
Tribunale, che la documentazione prodotta dalla dimostri come vi fossero CP_1
interlocuzioni e richieste scritte costanti tra quest'ultima e l'Assessorato alla Cultura del
Comune e la Circoscrizione sia per l'utilizzo gratuito delle sale, sia per l'occupazione della sala da parte di altri soggetti indicati dal nell'ambito dei 15 giorni disponibili con CP_2
pagamento delle sole spese vive (cfr. docc. 3,6,8, 14 bis, 14 ter, 33 di parte attrice in primo grado;
mentre le fatture prodotte e gli impegni di spesa del per l'utilizzo degli CP_2
spazi, costituiscono produzioni soltanto parziali mancando gli atti scritti con i quali si sono incontrate proposta e accettazione dell'utilizzo a titolo oneroso delle sale).
Non è, peraltro, possibile sopperire all'assenza di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine all'occupazione a titolo oneroso della sala 'Diamante', attraverso un asserito riconoscimento dell'occupazione da parte del limitatamente al periodo 1.8.2010 CP_2
– 31.12.2010 (effettivamente è equivoco il testo della comparsa di costituzione e risposta del in primo grado alla sua pag. 3), ovvero attraverso la prova per testi capitolata CP_2
da e riportata anche nelle conclusioni sopra riportate (con la quale, in CP_1
sostanza, si vorrebbe dimostrare l'esistenza di pattuizioni verbali raggiunte con qualche funzionario o dirigente comunale), a ciò ostando il costante orientamento della Suprema
Corte, condiviso da questa Corte, secondo cui: “il principio, sancito dall'art. 115, comma
1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono
essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in
cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge
impone la forma scritta "ad substantiam", dal momento che in tale ipotesi, a differenza di
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quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem",
l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione
del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere
provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o
per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. civ. ord. n.
25999/2018).
In tale contesto, è evidente che nessun rilievo possa avere nella vicenda in esame, che verte sul rapporto tra e il e sull'asserito diritto di credito che CP_1 Controparte_2
la prima ritiene di vantare sul secondo, il fatto che l'ente territoriale fosse vincolato fino al
31.12.2010 con l' in forza della convenzione del 7.2.2006 (cfr. doc. Controparte_3
13 del fascicolo di primo grado del , peraltro non rinnovabile per fatti concludenti CP_2
in forza delle regole e dei principi sopra richiamati. Tale convenzione, infatti - in forza della quale il si era obbligato a reperire a propria cura e spese altri locali per CP_2
l'allestimento del Museo di storia naturale nell'eventualità che si rendessero indisponibili i locali dell'Istituto Riva, che all'epoca ospitava la collezione (cfr. punto 10) – costituiva fonte di obblighi solo tra il e e nessun effetto poteva produrre nei CP_2 CP_3
rapporti tra il e secondo la regola generale di relatività degli effetti CP_2 CP_1
del contratto codificata all'art. 1372 c.c. e condensata nel noto principio “res inter alios
acta tertio neque nocet neque prodest”.
Peraltro, occorre anche porre in rilievo la circostanza che, in concreto, il CP_2
abbia sostenuto, proprio in adempimento della convenzione con , i costi
[...] CP_3
del trasloco del museo dalla sede dell'auditorium di via Dettori a Cagliari (sede reperita dopo quella sita all'Istituto Riva) alla Vetreria di RR e la circostanza che tale trasloco sia avvenuto necessariamente dopo il 30.11.2010 (si veda al riguardo la determinazione n.
12999/2010 del 30.11.2010 del dirigente del provveditorato del in atti Controparte_2
doc. 17 del fascicolo con la quale si affida ad una impresa l'incarico di CP_1
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eseguire il trasloco con il relativo impegno di spesa), sicché emergono i seguenti elementi di fatto: a) quando il ha agito per adempiere doveri derivanti dalla convenzione CP_2
con , di rilevanza meramente interna tra l'ente pubblico e l'associazione, ha CP_3
compiuto atti formali con manifestazione di interesse ad ottenere un servizio, invito alla formulazione di preventivi, approvazione ed impegno della relativa spesa (ossia, non ha interloquito oralmente tramite non si sa bene chi, come invece assume l'appellante per provare il fondamento delle proprie tesi); b) l'occupazione della sala 'Diamante' da parte della non può essere iniziata prima del 1.12.2010, restando in ogni caso del tutto CP_3
indimostrata l'occupazione da data anteriore.
Proprio l'ultimo degli elementi testé indicati consente di apprezzare e valorizzare,
conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale, la portata dell'accordo siglato tra la e in data 1.10.2010 (ossia quando ancora non era stata occupata la CP_1 CP_3
sala della Vetreria di RR) in forza del quale i due soggetti manifestavano l'intento di costituirsi in ATI per la creazione del “Centro Museale La Vetreria”, nell'eventualità che essi, come ATI, avessero ottenuto entro sei mesi la gestione del complesso dell'ex vetreria per 10 anni e, a tal fine, si impegnava a trasferire presso la Vetreria la propria CP_3
sede legale, o meglio, a trasferire la sede proprio nella sala 'Diamante' e si CP_1
impegnava a destinare la predetta sala, con entrambi i suoi piani, nonché un ulteriore locale di deposito, per l'esposizione dei reperti museali della (cfr. doc. 14 di parte CP_3
. Controparte_2
Ebbene, detto accordo dimostra che già alla data dell'1.10.2010, ossia almeno due mesi prima dell'occupazione dei locali della Vetreria da parte della , tra le associazioni CP_3
vi fossero ottimi rapporti diretti e che, pertanto, la abbia fin da subito CP_1
consentito ad l'utilizzo, evidentemente gratuito, della sala 'Diamante' (in tal CP_3
senso è anche agilmente spiegabile la totale assenza di atti formali sulla vicenda emessi da o nei confronti del l' occupava gratuitamente i locali perché aveva in CP_2 CP_3
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essere un accordo di lunga collaborazione futura con . CP_1
Ciò è ulteriormente confermato dalla nota in data 4.8.2012 (cfr. doc. 15 del fascicolo del
, con la quale per ministero del proprio direttore Controparte_2 CP_1
commerciale, sul presupposto che non si fossero realizzati i presupposti di cui all'accordo del 1.10.2010, invitava alla liberazione della sala 'Diamante' e del locale CP_3
deposito entro il 31.8.2012 precisando che, in difetto, di spontaneo rilascio, sarebbe stato applicato il canone di utilizzazione dei locali, pari ad euro 2.500,00 mensili, oltre spese di pulizia e manutenzione, con decorrenza 1.9.2012.
Tale ultima nota (peraltro a firma del segretario e tesoriere dell'associazione CP_6
il quale per statuto aveva proprio l'incarico di curare le riscossioni e i pagamenti,
[...]
cfr. art. 20 dello statuto, tutto sub. doc. 8 del fascicolo del consente di derivare CP_2
quanto segue: a) vi era appunto un accordo diretto tra le due associazioni per consentire l'occupazione gratuita della sala 'Diamante' da parte dell' dall'inizio CP_3
dell'occupazione e quanto meno fino a che fosse rimasta aperta la possibilità di aggiudicarsi insieme la futura gestione del complesso dell'ex vetreria per 10 anni;
b)
quando non si è concretizzata tale possibilità si è rivolta, del tutto CP_1
correttamente ad avviso di questa Corte, al soggetto occupante, ossia ad , CP_3
invitandolo al rilascio entro il mese di agosto 2012, ovvero alla permanenza a titolo oneroso, ancorché poi non abbia inteso agire né per il rilascio, né per la riscossione dei canoni fino al termine dell'affidamento della gestione;
c) il è stato destinatario CP_2
della abnorme fattura di euro 648.000,00, emessa ad hoc dalla soltanto in CP_1
occasione del rilascio del complesso, avvenuto tra il settembre e l'ottobre 2013,
evidentemente utilizzata come leva per lucrare risorse che non si era riuscito a ricavare, o non si era voluto ricavare, dall'associazione occupante (in tal senso è inequivocabile anche il comportamento processuale serbato dall'appellante, che proprio non ha voluto ottenere il pagamento dalla nonostante ne sussistessero tutti i presupposti giuridici, CP_3
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quanto meno dal settembre 2012).
In conclusione, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza nei rapporti tra l'appellante e il CP_2
e sono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del d.m. 55/2014, scaglione
[...]
delle cause di valore da euro 52.000,00 fino a euro 260.000,00, con parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria, che non ha avuto luogo. Quanto alla richiesta della difesa comunale di far gravare sulla controparte soccombente gli oneri riflessi ex art. 1, comma 208, l. n.
266/2005, si deve evidenziare come ciò non sia possibile in forza del principio per cui: “in
tema di compensi professionali spettanti agli avvocati interni alle amministrazioni
pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della l. n. 266 del
2005, gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli
importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché - trattandosi di somme
che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza - è
infondata la pretesa della P.A. di ottenere a carico della controparte soccombente il
pagamento degli oneri riflessi” (cfr. Cass. civ., sez. lav. ord. n. 4399/2025, conforme a
Cass. civ. n. 7499/2023 e n. 3242/2024).
Nei rapporti tra l'appellante e l' invece, devono essere Controparte_3
integralmente compensate attesa l'ambigua posizione assunta da tale parte appellata, la quale in appello, pur limitandosi a concludere per il rigetto della domanda di manleva – in modo del tutto superfluo per le ragioni processuali sopra indicate - ha svolto critiche alla sentenza di primo grado conformi a quelle dell'appellante e ha, sostanzialmente, sostenuto la fondatezza delle pretese di nei confronti del CP_1 CP_2
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari CP_1
n. 2108/2020 del 12.10.2020;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore del che si liquidano in complessivi euro 7.440,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali e accessori di legge, se dovuti;
- compensa le spese processuali nei rapporti tra l'appellante e l' ; Controparte_3
- da atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.p.r. 115/2002,
per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 25 luglio 2025.
Il consigliere estensore dott. Francesco De Giorgi
Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Spanu
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