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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 144/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Locri (RC), Parte_1 C.F._1
via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'Avv. CATANZARITI FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ET OL e AL ND, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC
( t); Email_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 26.01.2022 aveva presentato, alla Commissione medica CP_2
per l'accertamento delle invalidità civili, domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 4062/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'infondatezza per carenza dei requisiti sanitari necessari al conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato il
29.11.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 17.12.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.01.2025, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che l'elaborato peritale apparirebbe, sotto l'aspetto diagnostico,
“illogico, lacunoso e deficitario”. In particolare, a giudizio della ricorrente, il CTU,
“nel valutare le condizioni sanitarie della Sig.ra , avrebbe dovuto tener conto Pt_1
del quadro morboso nel suo insieme valutando tutta la documentazione medica allegata”. Per contra, la valutazione del consulente sarebbe “alquanto restrittiva e non del tutto esaustiva, trascurando di considerare le patologie sofferte dalla ricorrente in correlazione tra di loro, nonché la gravità delle stesse”.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha peraltro offerto nuova documentazione medica, asseritamente attestante un aggravamento del proprio quadro clinico.
Si tratta in particolare del certificato ASP di Reggio Calabria, Ospedale di Locri, ambulatorio di Geriatria del 22.01.2025, a firma del dott. Persona_1
Con riferimento all'indennità di accompagnamento, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo. In particolare, contrariamente a quanto dedotto, il CTU ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, individuate in: “CEREBROVASCULOPATIA CRONICA A
CARATTERE INVOLUTIVO. INCONTINENZA URINARIA D'URGENZA. CARDIOMIOPATIA
SCLEROTICA – IPERTENSIVA. ARTROPATIA PLURIDISTRETTUALE PIÙ MARCATA A
LIVELLO DELLA COLONNA VERTEBRALE CERVICALE E LOMBOSACRALE DELLE
GINOCCHIA BILATERALMENTE CON CORRELATA INSUFFICIENZA STATICO – DINAMICA.
SPALLA DOLOROSA BILATERLMENTE CON DEFICIT FUNZIONALE. OSTEOPOROSI
DIFFUSA IN TRATTAMENTO. DISTURBI DELL'EQUILIBRIO E POSTURALI. DEFICIT VISIVO
BILATERALE IN SOGG. CON CATARATTA. VENE VARICOSI ED ESITI DI TROMBOFLEBITE
AGLI ARTI INFERIORI”.
Occorre quindi accertare se la documentazione sanitaria sopravvenuta attesti un effettivo aggravamento del quadro sanitario della ricorrente, che peraltro neanche è stato dedotto e motivato dalla ricorrente.
Del tutto preliminarmente, si evidenzia difatti che ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.: “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Dalla lettura della norma è facile comprendere che il giudice è tenuto a valutare non qualsivoglia documentazione sanitaria di formazione successiva, ma solo gli effettivi aggravamenti delle patologie già riscontrate, rispetto ai quali, ovviamente, è onere del ricorrente fornire idonea documentazione a supporto.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a produrre un certificato medico senza nulla addurre in merito a quali risultanze attesterebbero un effettivo aggravamento delle patologie riscontrane né evidenziando in che modo tale eventuale aggravamento possa incidere sul giudizio espresso dal CTU relativamente all'insussistenza del requisito sanitario oggetto di giudizio.
In ogni caso, bisogna osservare che il certificato in esame, prodotto in data
24.02.2025, come si evidenzierà peraltro totalmente generico, sospinge proprio nella direzione opposta a quella auspicata dalla parte opponente. Dal referto risulta che la sia stata sottoposta al MMSE (Mini Mental State Examination). Trattasi di Pt_1 uno strumento diagnostico adoperato per valutare il declino cognitivo, che misura le abilità cognitive del soggetto mediante l'attribuzione di un punteggio da 0 a 30.
Orbene, l'esito del test ha evidenziato come l'istante abbia un MMSE pari a 22,5.
Tale punteggio, secondo la letteratura medica, caratterizza il declino cognitivo di carattere lieve (si consideri che, in base al MMSE, il funzionamento cognitivo di un soggetto “normale” si attesta tra 24 e 30).
Come sopra evidenziato, inoltre, il certificato risulta totalmente generico e ininfluente ai fini del decidere.
Nella certificazione richiamata, il medico che l'ha redatta si limita a formulare una diagnosi sostanzialmente coincidente con quella formulata dal CTU, sulla base di esami già valutati nel presente giudizio, facendo peraltro generico riferimento ad una supposta limitazione funzionale del ginocchio sinistro, senza specificare il grado di limitazione e l'incidenza della stessa sulla possibilità della ricorrente di deambulare autonomamente.
Alla luce di ciò, lo scrivente ritiene superfluo ogni ulteriore approfondimento peritale, in quanto le argomentazioni e le conclusioni della depositata relazione, chiare ed esaustive, non solo non vengono intaccate, ma sono anzi in parte corroborate dal richiamato certificato medico, e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite sono interamente compensate, stante la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, che si CP_2
liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica della fase di TP, liquidate CP_2 come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 144/2025
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del
23.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Locri (RC), Parte_1 C.F._1
via Matteotti n. 356, presso lo studio dell'Avv. CATANZARITI FRANCESCA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
ET OL e AL ND, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale PEC
( t); Email_1
resistente
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (indennità di accompagnamento ex art. 1, legge 11 febbraio 1980, n. 18).
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, l'istante conveniva dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 26.01.2022 aveva presentato, alla Commissione medica CP_2
per l'accertamento delle invalidità civili, domanda di riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e che tale domanda era stata respinta.
Dedotto di aver presentato ricorso per TP (proc. n. 4062/2022 R.G.), nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il resistente si è opposto alla domanda eccependone, in via preliminare, l'inammissibilità per carenza dei motivi specifici di contestazione e, nel merito, l'infondatezza per carenza dei requisiti sanitari necessari al conseguimento della prestazione.
Ad esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art. 445-bis, comma 4 c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato il
29.11.2024 e la dichiarazione di dissenso veniva depositata il 17.12.2024, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 13.01.2025, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, l'opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che l'elaborato peritale apparirebbe, sotto l'aspetto diagnostico,
“illogico, lacunoso e deficitario”. In particolare, a giudizio della ricorrente, il CTU,
“nel valutare le condizioni sanitarie della Sig.ra , avrebbe dovuto tener conto Pt_1
del quadro morboso nel suo insieme valutando tutta la documentazione medica allegata”. Per contra, la valutazione del consulente sarebbe “alquanto restrittiva e non del tutto esaustiva, trascurando di considerare le patologie sofferte dalla ricorrente in correlazione tra di loro, nonché la gravità delle stesse”.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha peraltro offerto nuova documentazione medica, asseritamente attestante un aggravamento del proprio quadro clinico.
Si tratta in particolare del certificato ASP di Reggio Calabria, Ospedale di Locri, ambulatorio di Geriatria del 22.01.2025, a firma del dott. Persona_1
Con riferimento all'indennità di accompagnamento, il consulente ha preso in considerazione tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica in atti e richiamata nel ricorso introduttivo. In particolare, contrariamente a quanto dedotto, il CTU ha considerato e valutato compiutamente tali patologie, individuate in: “CEREBROVASCULOPATIA CRONICA A
CARATTERE INVOLUTIVO. INCONTINENZA URINARIA D'URGENZA. CARDIOMIOPATIA
SCLEROTICA – IPERTENSIVA. ARTROPATIA PLURIDISTRETTUALE PIÙ MARCATA A
LIVELLO DELLA COLONNA VERTEBRALE CERVICALE E LOMBOSACRALE DELLE
GINOCCHIA BILATERALMENTE CON CORRELATA INSUFFICIENZA STATICO – DINAMICA.
SPALLA DOLOROSA BILATERLMENTE CON DEFICIT FUNZIONALE. OSTEOPOROSI
DIFFUSA IN TRATTAMENTO. DISTURBI DELL'EQUILIBRIO E POSTURALI. DEFICIT VISIVO
BILATERALE IN SOGG. CON CATARATTA. VENE VARICOSI ED ESITI DI TROMBOFLEBITE
AGLI ARTI INFERIORI”.
Occorre quindi accertare se la documentazione sanitaria sopravvenuta attesti un effettivo aggravamento del quadro sanitario della ricorrente, che peraltro neanche è stato dedotto e motivato dalla ricorrente.
Del tutto preliminarmente, si evidenzia difatti che ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.: “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”.
Dalla lettura della norma è facile comprendere che il giudice è tenuto a valutare non qualsivoglia documentazione sanitaria di formazione successiva, ma solo gli effettivi aggravamenti delle patologie già riscontrate, rispetto ai quali, ovviamente, è onere del ricorrente fornire idonea documentazione a supporto.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a produrre un certificato medico senza nulla addurre in merito a quali risultanze attesterebbero un effettivo aggravamento delle patologie riscontrane né evidenziando in che modo tale eventuale aggravamento possa incidere sul giudizio espresso dal CTU relativamente all'insussistenza del requisito sanitario oggetto di giudizio.
In ogni caso, bisogna osservare che il certificato in esame, prodotto in data
24.02.2025, come si evidenzierà peraltro totalmente generico, sospinge proprio nella direzione opposta a quella auspicata dalla parte opponente. Dal referto risulta che la sia stata sottoposta al MMSE (Mini Mental State Examination). Trattasi di Pt_1 uno strumento diagnostico adoperato per valutare il declino cognitivo, che misura le abilità cognitive del soggetto mediante l'attribuzione di un punteggio da 0 a 30.
Orbene, l'esito del test ha evidenziato come l'istante abbia un MMSE pari a 22,5.
Tale punteggio, secondo la letteratura medica, caratterizza il declino cognitivo di carattere lieve (si consideri che, in base al MMSE, il funzionamento cognitivo di un soggetto “normale” si attesta tra 24 e 30).
Come sopra evidenziato, inoltre, il certificato risulta totalmente generico e ininfluente ai fini del decidere.
Nella certificazione richiamata, il medico che l'ha redatta si limita a formulare una diagnosi sostanzialmente coincidente con quella formulata dal CTU, sulla base di esami già valutati nel presente giudizio, facendo peraltro generico riferimento ad una supposta limitazione funzionale del ginocchio sinistro, senza specificare il grado di limitazione e l'incidenza della stessa sulla possibilità della ricorrente di deambulare autonomamente.
Alla luce di ciò, lo scrivente ritiene superfluo ogni ulteriore approfondimento peritale, in quanto le argomentazioni e le conclusioni della depositata relazione, chiare ed esaustive, non solo non vengono intaccate, ma sono anzi in parte corroborate dal richiamato certificato medico, e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite sono interamente compensate, stante la presenza in atti di idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, che si CP_2
liquidano come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite;
c) pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica della fase di TP, liquidate CP_2 come da separato decreto emesso in pari data.
Locri, 18/11/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi