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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/07/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1920/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Santoro Maria Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Frosinone il 25/1/92; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 25/10/94 ) ed Per_1 Per_2
( l'11/1/01 ), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “- i coniugi continueranno a vivere separatamente con il mutuo rispetto;
- nella casa coniugale sita in Veroli (FR) Contrada Castelmassimo n. 437, già di proprietà di Pt_1 , continuerà ad abitare la stessa, non essendo necessario procedere all'assegnazione in
[...] godimento.”.
Il Giudice rel. col decreto del 5/5/25 fissava l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Alla prima udienza del 20/6/25 le parti, presenti personalmente, confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e il difensore concludeva in conformità.
Il Giudice rel. quindi rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
alle condizioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1992, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Marcello Buscema Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1920/25 R.V.G.
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Santoro Maria Parte_1 Parte_2 giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso
RICORRENTI
NONCHÉ con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale di coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE: come in ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3/4/25 le parti hanno chiesto a questo
Tribunale di omologare la loro separazione consensuale. A tal fine hanno esposto di avere contratto matrimonio con rito concordatario in Frosinone il 25/1/92; che dalla loro unione coniugale sono nati i figli ( il 25/10/94 ) ed Per_1 Per_2
( l'11/1/01 ), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel tempo è venuta meno la loro affectio coniugalis e di qui la loro decisione di separarsi consensualmente. Esponevano le loro rispettive condizioni economico- patrimoniali e formulavano le seguenti conclusioni congiunte in ordine alle condizioni della loro separazione: “- i coniugi continueranno a vivere separatamente con il mutuo rispetto;
- nella casa coniugale sita in Veroli (FR) Contrada Castelmassimo n. 437, già di proprietà di Pt_1 , continuerà ad abitare la stessa, non essendo necessario procedere all'assegnazione in
[...] godimento.”.
Il Giudice rel. col decreto del 5/5/25 fissava l'udienza di comparizione delle parti innanzi a sé.
Alla prima udienza del 20/6/25 le parti, presenti personalmente, confermavano la loro volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto e il difensore concludeva in conformità.
Il Giudice rel. quindi rimetteva la causa al Collegio ex art. 473-bis.51, co. 3,
c.p.c..
Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti di forma stabiliti dall'art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologazione della separazione consensuale dei coniugi alle predette condizioni.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 Pt_1
alle condizioni congiunte formulate in ricorso, sopratrascritte;
[...]
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica, dopo il suo passaggio in giudicato quanto al capo a), all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Frosinone in relazione all'Atto n. 4, Parte II, Serie A, anno 1992, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. d), D.P.R. 396/00 e per le ulteriori incombenze di legge;
c) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, l'1/7/25.
Il Presidente
( dr. Marcello Buscema )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )