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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 303/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/02/2024 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SA ANTONINA, Presidente
CO RI, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 27/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7632/2019 depositato il 06/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 939/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0159919-2016 CATASTO-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 939/19, depositata il 9.5.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dall' Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Agrigento (oggi Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Agrigento), relativo alla rettifica della rendita catastale di un fabbricato ubicato a
Licata, a seguito di dichiarazione di variazione mediante procedura DOCFA.
I giudici di primo grado annullavano l'atto impugnato per carenza di motivazione, con condanna alle spese.
Avverso la suindicata sentenza l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, proponeva appello con il quale, eccependone la illegittimità per “motivazione errata in fatto e in diritto”, chiedeva la riforma della pronuncia dei giudici di prime cure con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva la parte appellata la quale contestava i motivi contenuti nell'atto di gravame e, ribadendo le difese formulate nel primo grado di giudizio in ordine alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, chiedeva la conferma della sentenza con vittoria di spese.
All'udienza del 27.2.2024 la controversia, trattata in camera di consiglio, sentito il Relatore, viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'impugnazione la sentenza è censurata “perché fondata su motivazioni errate”. Ad avviso dell'appellante avrebbero errato i giudici di primo grado nel ritenere che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione per non essere stato precisato “a quale tipo di classamento si riferisca (comma 335 o comma 336)”. I giudici sarebbero incorsi in ulteriori errori per aver sostenuto che nella fattispecie “doveva aver luogo un sopralluogo” pur affermando, subito dopo, che “la circostanza del mancato sopralluogo non costituisce causa di nullità dell'avviso non significa che essi debbano essere del tutto abbandonati basandosi su quotazioni OMI o a foto satellitari che non danno il metro esatto della situazione in ordine alla effettiva condizione di conservazione dell'immobile e il suo valore di mercato”. Ad avviso del Collegio la doglianza deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalla documentazione agli atti del giudizio, che nella fattispecie in esame la rettifica della rendita catastale, effettuata con l'avviso di accertamento per cui si verte, scaturisce dalla dichiarazione di variazione presentata dalla parte appellata secondo la procedura (c.d. "DOCFA") disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701. Nella fattispecie non trovano pertanto applicazione i commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, i quali attengono alle ipotesi, del tutto diverse, aventi ad oggetto il classamento di immobili non dichiarati o che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate (comma 335), nonché il mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali (comma 336).
Allo stesso modo è incontrovertibile che l'avviso di accertamento per cui si verte non è basato su quotazioni
OMI o su foto satellitari, come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado. Nella motivazione dell'atto risulta espressamente specificato che la rideterminazione della rendita è stata effettuata sulla scorta della dichiarazione DOCFA resa e, in particolare, avendo riguardo ai dati in essa indicati, quali le caratteristiche del fabbricato e la scheda planimetrica redatta dal contribuente: nessun riferimento si rinviene, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, a quotazioni OMI o a foto satellitari.
Parimenti erronea è l'affermazione dei giudici di primo grado con riguardo alla mancata effettuazione del sopralluogo, da cui scaturirebbe il difetto di motivazione dell'accertamento catastale. Invero secondo quanto disposto dalla vigente normativa che disciplina la procedura di variazione c.d. DOCFA, “le dichiarazioni, di cui al comma 1, … contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo” (art. 1, co.2, Decreto ministeriale 19.4,1994, n. 701). È appena il caso di rilevare che, a questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso la necessità del sopralluogo “quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente … atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile” (Cass. civ., Sez. VI
- 5, Ord., 10.1.2017, n. 374; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ord., 31.5.2025, n. 14630).
Osserva il Collegio che l'avviso di accertamento deve invece ritenersi adeguatamente motivato essendo stati correttamente indicati tutti gli elementi necessari a sostegno della rettifica della rendita catastale dell'immobile, quali le caratteristiche della zona di ubicazione, in termini di accessibilità e posizione rispetto al centro abitato, l'esame delle caratteristiche tipologiche costruttive e degli impianti tecnologici, nonché il riferimento all'ambito urbano in cui l'immobile è collocato ai fini dell'individuazione della capacità reddituale.
A tal fine è stata altresì effettuata una comparazione con le unità immobiliari presenti nello stesso Foglio della mappa catastale, espressamente elencate: da tale comparazione emerge che il classamento attribuito in sede di rettifica all'unità immobiliare risulta del tutto coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe che presentano caratteristiche simili intrinseche ed estrinseche per tipologia edilizia, schema distributivo e dotazioni impiantistiche.
A ciò si aggiunga che in sede di rettifica l'Ufficio ha mantenuto il classamento proposto nella dichiarazione
CA (zona censuaria, categoria e classe) modificando esclusivamente la consistenza indicata nella predetta dichiarazione, in quanto errata, aumentandola da mq. 46 a mq. 68. A tal fine nell'avviso di accertamento sono state indicate le ragioni della modifica, da rinvenirsi nella erronea riduzione da mq. 68
a mq. 46 operata con la dichiarazione DOCFA e non giustificata a fronte di un “ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni” dell'unità immobiliare, come espressamente indicato nella causale della dichiarazione medesima.
A questo proposito la parte appellante, nel corso del giudizio ha chiarito che l'ampliamento è costituito dalla realizzazione di un soppalco, non conteggiato in sede di calcolo della superficie indicata nella predetta dichiarazione DOCFA.
Né, del resto, può ritenersi conducente quanto affermato dalla parte appellata nelle controdeduzioni (pag.
5) secondo cui la ragione della maggiore consistenza accertata, costituita dalla presenza del soppalco non conteggiato ai fini del calcolo della superficie, sarebbe stata “formulata per la prima volta nel corso del presente appello, in quanto non è contenuta nell'avviso di accertamento né nelle controdeduzioni formulate nel giudizio di prime cure”. Invero nella motivazione, pur non facendosi espresso riferimento al soppalco, è espressamente chiarito che gli elementi indicati nella dichiarazione DOCFA non giustificano la riduzione della consistenza operata dal contribuente. A ciò si aggiunga che ad avviso della Corte di Cassazione, “la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione - con valore sanante - di una motivazione carente o insufficiente non impedisce all'amministrazione finanziaria di controdedurre alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 13.6.2024, n. 16573). Nella fattispecie, il riferimento alla realizzazione del soppalco, a sostegno della rettifica della consistenza catastale, non è diretto ad implementare la motivazione dell'atto impositivo, ma soltanto a supportare la difesa della sua legittimità con una specificazione delle ragioni già indicate nell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'avviso di accertamento originariamente impugnato risulta adeguatamente motivato ed immune dal vizio denunciato dalla parte appellata, essendo stati correttamente indicati tutti gli elementi necessari a sostegno della rettifica della rendita catastale dell'immobile.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, fondate sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
l'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la legittimità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Alla soccombenza segue la condanna della parte appellata Resistente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, che si liquidano in € 1.100,00, di cui € 450,00 per il primo grado del giudizio ed € 650,00 per l'odierno grado del giudizio, oltre spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez. 2, n. 939/19, depositata il 9.5.2019, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe. Condanna la parte soccombente Resistente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, liquidate in € 1.100,00, di cui € 450,00 per il primo grado del giudizio ed € 650,00 per l'odierno grado del giudizio, oltre spese generali.
Così deciso in Palermo addì 27 febbraio 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI CO ANTONINA SA
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 27/02/2024 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
SA ANTONINA, Presidente
CO RI, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 27/02/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7632/2019 depositato il 06/12/2019
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 939/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 09/05/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AG0159919-2016 CATASTO-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 939/19, depositata il 9.5.2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez. 2, accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, emesso dall' Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Agrigento (oggi Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Agrigento), relativo alla rettifica della rendita catastale di un fabbricato ubicato a
Licata, a seguito di dichiarazione di variazione mediante procedura DOCFA.
I giudici di primo grado annullavano l'atto impugnato per carenza di motivazione, con condanna alle spese.
Avverso la suindicata sentenza l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, proponeva appello con il quale, eccependone la illegittimità per “motivazione errata in fatto e in diritto”, chiedeva la riforma della pronuncia dei giudici di prime cure con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
Resisteva la parte appellata la quale contestava i motivi contenuti nell'atto di gravame e, ribadendo le difese formulate nel primo grado di giudizio in ordine alla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento originariamente impugnato, chiedeva la conferma della sentenza con vittoria di spese.
All'udienza del 27.2.2024 la controversia, trattata in camera di consiglio, sentito il Relatore, viene assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo d'impugnazione la sentenza è censurata “perché fondata su motivazioni errate”. Ad avviso dell'appellante avrebbero errato i giudici di primo grado nel ritenere che il provvedimento impugnato sarebbe viziato per difetto di motivazione per non essere stato precisato “a quale tipo di classamento si riferisca (comma 335 o comma 336)”. I giudici sarebbero incorsi in ulteriori errori per aver sostenuto che nella fattispecie “doveva aver luogo un sopralluogo” pur affermando, subito dopo, che “la circostanza del mancato sopralluogo non costituisce causa di nullità dell'avviso non significa che essi debbano essere del tutto abbandonati basandosi su quotazioni OMI o a foto satellitari che non danno il metro esatto della situazione in ordine alla effettiva condizione di conservazione dell'immobile e il suo valore di mercato”. Ad avviso del Collegio la doglianza deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalla documentazione agli atti del giudizio, che nella fattispecie in esame la rettifica della rendita catastale, effettuata con l'avviso di accertamento per cui si verte, scaturisce dalla dichiarazione di variazione presentata dalla parte appellata secondo la procedura (c.d. "DOCFA") disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701. Nella fattispecie non trovano pertanto applicazione i commi 335 e 336 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, i quali attengono alle ipotesi, del tutto diverse, aventi ad oggetto il classamento di immobili non dichiarati o che abbiano subito variazioni edilizie non denunziate (comma 335), nonché il mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali (comma 336).
Allo stesso modo è incontrovertibile che l'avviso di accertamento per cui si verte non è basato su quotazioni
OMI o su foto satellitari, come erroneamente ritenuto dai giudici di primo grado. Nella motivazione dell'atto risulta espressamente specificato che la rideterminazione della rendita è stata effettuata sulla scorta della dichiarazione DOCFA resa e, in particolare, avendo riguardo ai dati in essa indicati, quali le caratteristiche del fabbricato e la scheda planimetrica redatta dal contribuente: nessun riferimento si rinviene, al contrario di quanto affermato nella sentenza impugnata, a quotazioni OMI o a foto satellitari.
Parimenti erronea è l'affermazione dei giudici di primo grado con riguardo alla mancata effettuazione del sopralluogo, da cui scaturirebbe il difetto di motivazione dell'accertamento catastale. Invero secondo quanto disposto dalla vigente normativa che disciplina la procedura di variazione c.d. DOCFA, “le dichiarazioni, di cui al comma 1, … contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo” (art. 1, co.2, Decreto ministeriale 19.4,1994, n. 701). È appena il caso di rilevare che, a questo riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente escluso la necessità del sopralluogo “quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente … atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazioni dell'immobile” (Cass. civ., Sez. VI
- 5, Ord., 10.1.2017, n. 374; nello stesso senso, da ultimo, Cass. civ., Sez. V, Ord., 31.5.2025, n. 14630).
Osserva il Collegio che l'avviso di accertamento deve invece ritenersi adeguatamente motivato essendo stati correttamente indicati tutti gli elementi necessari a sostegno della rettifica della rendita catastale dell'immobile, quali le caratteristiche della zona di ubicazione, in termini di accessibilità e posizione rispetto al centro abitato, l'esame delle caratteristiche tipologiche costruttive e degli impianti tecnologici, nonché il riferimento all'ambito urbano in cui l'immobile è collocato ai fini dell'individuazione della capacità reddituale.
A tal fine è stata altresì effettuata una comparazione con le unità immobiliari presenti nello stesso Foglio della mappa catastale, espressamente elencate: da tale comparazione emerge che il classamento attribuito in sede di rettifica all'unità immobiliare risulta del tutto coerente con quello attribuito ad altre unità immobiliari limitrofe che presentano caratteristiche simili intrinseche ed estrinseche per tipologia edilizia, schema distributivo e dotazioni impiantistiche.
A ciò si aggiunga che in sede di rettifica l'Ufficio ha mantenuto il classamento proposto nella dichiarazione
CA (zona censuaria, categoria e classe) modificando esclusivamente la consistenza indicata nella predetta dichiarazione, in quanto errata, aumentandola da mq. 46 a mq. 68. A tal fine nell'avviso di accertamento sono state indicate le ragioni della modifica, da rinvenirsi nella erronea riduzione da mq. 68
a mq. 46 operata con la dichiarazione DOCFA e non giustificata a fronte di un “ampliamento e diversa distribuzione degli spazi interni” dell'unità immobiliare, come espressamente indicato nella causale della dichiarazione medesima.
A questo proposito la parte appellante, nel corso del giudizio ha chiarito che l'ampliamento è costituito dalla realizzazione di un soppalco, non conteggiato in sede di calcolo della superficie indicata nella predetta dichiarazione DOCFA.
Né, del resto, può ritenersi conducente quanto affermato dalla parte appellata nelle controdeduzioni (pag.
5) secondo cui la ragione della maggiore consistenza accertata, costituita dalla presenza del soppalco non conteggiato ai fini del calcolo della superficie, sarebbe stata “formulata per la prima volta nel corso del presente appello, in quanto non è contenuta nell'avviso di accertamento né nelle controdeduzioni formulate nel giudizio di prime cure”. Invero nella motivazione, pur non facendosi espresso riferimento al soppalco, è espressamente chiarito che gli elementi indicati nella dichiarazione DOCFA non giustificano la riduzione della consistenza operata dal contribuente. A ciò si aggiunga che ad avviso della Corte di Cassazione, “la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione - con valore sanante - di una motivazione carente o insufficiente non impedisce all'amministrazione finanziaria di controdedurre alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'avviso di rettifica catastale, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 13.6.2024, n. 16573). Nella fattispecie, il riferimento alla realizzazione del soppalco, a sostegno della rettifica della consistenza catastale, non è diretto ad implementare la motivazione dell'atto impositivo, ma soltanto a supportare la difesa della sua legittimità con una specificazione delle ragioni già indicate nell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'avviso di accertamento originariamente impugnato risulta adeguatamente motivato ed immune dal vizio denunciato dalla parte appellata, essendo stati correttamente indicati tutti gli elementi necessari a sostegno della rettifica della rendita catastale dell'immobile.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, fondate sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
l'appello deve pertanto essere accolto e, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi la legittimità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe.
Alla soccombenza segue la condanna della parte appellata Resistente_1 al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, che si liquidano in € 1.100,00, di cui € 450,00 per il primo grado del giudizio ed € 650,00 per l'odierno grado del giudizio, oltre spese generali.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, Sez. IX, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, Sez. 2, n. 939/19, depositata il 9.5.2019, dichiara la legittimità dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe. Condanna la parte soccombente Resistente_1 al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante, Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, liquidate in € 1.100,00, di cui € 450,00 per il primo grado del giudizio ed € 650,00 per l'odierno grado del giudizio, oltre spese generali.
Così deciso in Palermo addì 27 febbraio 2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
RI CO ANTONINA SA