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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14905 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti . e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Esseneto n. Parte_3
65 -Agrigento – come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, l' Controparte_1 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino Controparte_2
e dall'avv. Stefano Rovelli, elettivamente domiciliati in via Soderini n.24, come da procura in CP_2
atti
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/12/2024
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
di 9
[...] al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, CP_1 della l. n. 107/15 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, attualmente dipendente del in qualità di docente Controparte_1
giusta contratto a tempo determinato ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA ARCADIA di MILANO avente decorrenza dal 03.09.2024 al 30.06.2025 ( doc.2) ha dichiarato di aver svolto nell'a.s. precedente le mansioni di insegnante ( cfr doc.1) durante il quale non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo.
La prospettazione difensiva della ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”.
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 25.03 2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il convenuto, alla discussione CP_1 della causa all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
pagina 2 di 9 professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5
rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
*
pagina 3 di 9 Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue:
“Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione
pagina 4 di 9 della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022 il quale ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_1
docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che CP_5
ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.”
*
Ciò posto, non può non rilevare il fatto che parte resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, ragioni oggettive per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle condizioni di impiego per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
pagina 5 di 9 Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato (cfr., in senso similare Cass.
Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
In ogni caso e comunque, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea , le «ragioni oggettive» che possono giustificare trattamenti differenziati tra docenti di ruolo e docenti precari devono fondarsi su elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto tanto gli obiettivi della direttiva
1999/70 quanto l'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18).
Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari che possa garantire la stessa possibilità formativa e eliminare, così, gli elementi discriminanti rilevati.
Detto ciò, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo”
*
Così richiamati i principi giurisprudenziali enunciati sulla questione oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che essi siano senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
pagina 6 di 9 La stessa Corte di Cassazione, all' esito del rinvio disposto ex art. 363 bis c.p.c., ha, con pronuncia del
27/10/23, del resto, chiarito che “ La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Tali rilievi hanno fondatezza anche in relazione alla nuova normativa richiamata dal CP_1
convenuto e precisamente la Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”, considerato che introduce nuovamente ai fini del riconoscimento della carta docente, il limite discriminatorio dei contratti con scadenza al 31 agosto.
Inoltre, per ciò che riguarda l'entità dell'importo nominale della carta, non più pari a euro 500,00, ma fino a euro 500,00 da definirsi annualmente con decreto del MIM di concerto con il MEF, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, essendo entrata in vigore in data 1.1.2025.
pagina 7 di 9 Pertanto, dal momento che il diritto della ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sul diritto quesito della ricorrente e dunque l'importo della carta è pari a euro 500,00.
*
Nemmeno condivisibile è la eccezione del secondo la quale parte ricorrente non avrebbe, in CP_1 ogni caso dato prova”.. di aver sostenuto delle spese ammesse dalla legge negli esercizi/ enti convenzionati nei periodi di supplenze”
Tale argomentazione non tiene conto del fatto che la ricorrente non potendo essere titolare della “carta docente” non ne ha potuto usufruire e dunque nulla deve dimostrare, fermo restando che le modalità di utilizzo della suddetta carta , estremamente regolamentate e controllate ab inizio, non richiedono un riscontro probatorio a consuntivo
Infine, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di docenza a tempo determinato sopra indicato il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
*
Ciò posto, la domanda di va quindi accolta ed accertato il suo ad Parte_1
ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Considerato l'accoglimento del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte pagina 8 di 9 convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_4
complessivi euro 278,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
Martini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da rappresentato e difeso dagli avv.ti . e Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via Esseneto n. Parte_3
65 -Agrigento – come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
, l' Controparte_1 [...]
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Serafino Controparte_2
e dall'avv. Stefano Rovelli, elettivamente domiciliati in via Soderini n.24, come da procura in CP_2
atti
-RESISTENTE -
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/12/2024
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_3
di 9
[...] al fine di sentirlo condannare ad attribuirgli la carta elettronica di cui all'art. 1, comma 121, CP_1 della l. n. 107/15 dell'importo nominale di € 500,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Il ricorrente, attualmente dipendente del in qualità di docente Controparte_1
giusta contratto a tempo determinato ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VIA ARCADIA di MILANO avente decorrenza dal 03.09.2024 al 30.06.2025 ( doc.2) ha dichiarato di aver svolto nell'a.s. precedente le mansioni di insegnante ( cfr doc.1) durante il quale non ha usufruito della c.d. carta docente, a suo dire, illegittimamente riservata ai soli docenti di ruolo.
La prospettazione difensiva della ricorrente, ricostruito il quadro normativo di riferimento, si basa sull'assunto che l'art. 1 della L.n.107/2017 nel limitare il beneficio della c.d. “ carta docente” al solo personale a tempo indeterminato si pone in contrasto con il principio eurocomunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro del 18.03.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70, apparendo, altresì, contraria ai precetti costituzionali di cui agli artt. 3,35 e 97 Cost in quanto viola i principi di non discriminazione e di buon funzionamento della PA, nonché in contrasto con l'obbligo di formazione del personale a tempo determinato previsto dagli artt. 29, 63 e 64 del CCNL “Contratto Scuola”.
Il ministero convenuto ritualmente costituitosi, ha contestato in fatto e in diritto le tesi attoree, chiedendone il rigetto, non ritenendo possibile alcuna interpretazione estensiva della normativa richiamata. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 25.03 2025 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, ha invitato parte ricorrente, non comparso il convenuto, alla discussione CP_1 della causa all'esito della quale ha pronunciato sentenza.
*
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le seguenti motivazioni.
Nel merito, la cornice normativa di riferimento deve individuarsi nell'art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche informato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
pagina 2 di 9 professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...]
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo
a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente
a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto si inserisce altresì la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui punto n. 2 CP_5
rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
*
pagina 3 di 9 Ebbene, la questione è stata ampiamente dibattuta da questo Tribunale e avuto riguardo alla questione oggetto dell'odierno contendere, in un giudizio analogo, questo Giudice ha già avuto modo di osservare quanto segue:
“Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia della Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, ha osservato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_1
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione
pagina 4 di 9 della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n.
1842 del 16/3/2022 il quale ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i CP_1
docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 che CP_5
ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.”
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Ciò posto, non può non rilevare il fatto che parte resistente non abbia svolto alcuna deduzione di rilievo per cui si possa considerare in termini differenti e non comparabili l'attività di docenza prestata nell'ambito dei contratti a termine dalla parte attorea rispetto ai docenti di ruolo, non risultando, quindi, ragioni oggettive per un trattamento non analogo tra i docenti a tempo determinato e questi ultimi, ai sensi del comma quattro della clausola 4 della direttiva 70/99/CE.
In più, non vi sono motivi per cui, tenendo conto delle argomentazioni della menzionata ordinanza della Corte di giustizia, non si debba considerare la Carta docenti nell'ambito delle condizioni di impiego per cui non deve esserci discriminazione tra docenti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ai sensi della clausola 4.
pagina 5 di 9 Cosicché, non essendovi ostacolo nel contenuto delle parole di cui all'articolo 1, comma 121, cit., che non appare limitare necessariamente il beneficio ai docenti di ruolo, in ragione della suddetta soluzione ermeneutica svolta dalla Corte di giustizia, si può proporre l'interpretazione conforme della norma in parola, con estensione della stessa agli insegnanti a tempo determinato (cfr., in senso similare Cass.
Sez. L -, Ordinanza n. 20015 del 27/07/2018; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020).
In ogni caso e comunque, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia Europea , le «ragioni oggettive» che possono giustificare trattamenti differenziati tra docenti di ruolo e docenti precari devono fondarsi su elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto tanto gli obiettivi della direttiva
1999/70 quanto l'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18).
Inoltre, non è stata dimostrata dalla convenuta l'attribuzione di un beneficio simile ai docenti precari che possa garantire la stessa possibilità formativa e eliminare, così, gli elementi discriminanti rilevati.
Detto ciò, ad abundantiam, si può anche rammentare come la clausola 4 sia ormai riconosciuta da costante giurisprudenza come di applicazione diretta nei confronti dello Stato per il suo contenuto dettagliato e preciso (c.d. self executing), cosicché, anche qualora non si dovesse addivenire a un'interpretazione conforme, si dovrebbe comunque far applicazione immediata della stessa ai fini della decisione della causa, con disapplicazione della normativa legislativa o regolamentare che venga a limitare l'emolumento in parola ai docenti di ruolo”
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Così richiamati i principi giurisprudenziali enunciati sulla questione oggetto del presente giudizio, deve ritenersi che essi siano senza dubbio applicabili al caso di specie, non essendovi evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari.
pagina 6 di 9 La stessa Corte di Cassazione, all' esito del rinvio disposto ex art. 363 bis c.p.c., ha, con pronuncia del
27/10/23, del resto, chiarito che “ La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
Tali rilievi hanno fondatezza anche in relazione alla nuova normativa richiamata dal CP_1
convenuto e precisamente la Legge di Bilancio n. 207 del 30 dicembre 2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”, considerato che introduce nuovamente ai fini del riconoscimento della carta docente, il limite discriminatorio dei contratti con scadenza al 31 agosto.
Inoltre, per ciò che riguarda l'entità dell'importo nominale della carta, non più pari a euro 500,00, ma fino a euro 500,00 da definirsi annualmente con decreto del MIM di concerto con il MEF, tale previsione non ha valenza retroattiva e non può ovviamente avere riguardo all'a.s. in corso, essendo entrata in vigore in data 1.1.2025.
pagina 7 di 9 Pertanto, dal momento che il diritto della ricorrente alla carta docente è insorto al momento dell'assegnazione dell'incarico di docenza, la normativa sopravvenuta non incide sul diritto quesito della ricorrente e dunque l'importo della carta è pari a euro 500,00.
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Nemmeno condivisibile è la eccezione del secondo la quale parte ricorrente non avrebbe, in CP_1 ogni caso dato prova”.. di aver sostenuto delle spese ammesse dalla legge negli esercizi/ enti convenzionati nei periodi di supplenze”
Tale argomentazione non tiene conto del fatto che la ricorrente non potendo essere titolare della “carta docente” non ne ha potuto usufruire e dunque nulla deve dimostrare, fermo restando che le modalità di utilizzo della suddetta carta , estremamente regolamentate e controllate ab inizio, non richiedono un riscontro probatorio a consuntivo
Infine, il ricorrente ha prodotto in giudizio il contratto di docenza a tempo determinato sopra indicato il che consente di ritenere integrato il requisito della permanenza del rapporto di lavoro richiesto dall'art. 3 DPCM 28 novembre 2016.
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Ciò posto, la domanda di va quindi accolta ed accertato il suo ad Parte_1
ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.). Va tuttavia precisato che l'importo di euro 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Considerato l'accoglimento del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025 per l'importo di euro 500,00 annui con conseguente condanna della parte pagina 8 di 9 convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- condanna il a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in Controparte_4
complessivi euro 278,00 oltre spese generali e accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Milano, il 26 marzo 2025. il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Julie Martini
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