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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 378/2021 R.G., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CIRASUOLO ELEONORA, in virtù di procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZURLO RAF- CP_1 P.IVA_1
FAELE e ORNATI ANDREA, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha prosposto opposi- Parte_1
zione avverso il decreto ingiuntivo n. 1209/2020, emesso dal Tribunale di Avellino in data
09.11.2020, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla a somma di Controparte_1
€ 13.109,95 oltre interessi di mora, onorari e spese della procedura monitoria.
, in virtù di un contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 16.01.2017, si CP_1
è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari indentifi- cati in blocco ai sensi dell'art 58 T.U.B. costituito da crediti pecuniari di titolarità della Banca
Ifis S.p.A., dalla stessa precedentemente acquistati in seguito a numerosi contratti di cessione.
Tra i crediti ceduti vi è anche quello riconducibile al rapporto contrattuale n. 290721275968 del 5.10.2005 sorto tra e la In virtù di tale contratto GRE- Parte_1 CP_2
GORIO GERARDO, a fronte del finanziamento ricevuto, pari ad € 8.200,00, si è impegnato a rimborsare la complessiva somma di € 13.314.00 in 60 rate mensili di € 221,90 cadauna, con prima scadenza fissata al 28.11.2005.
Alla data della cessione, il credito vantato nei confronti di ammon- Parte_1 tava ad € 13.109,95, ragion per cui la a deciso di intraprendere la pro- Controparte_1
cedura monitoria in danno del debitore.
L'opponente ha preliminarmente disconosciuto l'autenticità delle firme apposte sul contratto di finanziamento. Ha poi sollevato eccezione in ordine al difetto di legittimazione ad agire della società opposta per mancata notifica della cessione del credito e conoscibilità in capo al debitore ceduto ed ha inoltre messo in discussione la legittimità della pretesa creditoria.
In ragione di ciò ha chiesto al Tribunale di «
1. in via preliminare e/o pregiudiziale, revocare
e/o annullare nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto per genericità della procura alle liti nel procedimento monitorio, inammissibilità e improcedi- bilità della domanda per difetto di legittimazione a richiedere il pagamento e/o per la mancata proposizione della mediazione e per tutti i motivi di cui al presente atto;
2. in via preliminare di merito accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto di per decorso Controparte_1 dei termini di Legge;
3. nel merito, disporre la revoca e/o l'annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo N. 1565/2018 emesso dal Tribunale di Avellino, per: carenza dei requisiti di cer- tezza, liquidità ed esigibilità del credito;
carenza di prova del credito;
illegittimità ed inesatta indicazione del credito ingiunto. illegittima applicazione di interessi anatocistici;
illegittimità, indeterminatezza e indeterminabilità di tassi di interesse e commissioni applicate;
superamento dei tassi soglia usura;
il tutto per i motivi suesposti;
4. accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 cpc in capo alla parte opposta e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni da responsabilità processuale aggravata, nella misura in cui l'Ill.mo Giudice adito riterrà di liquidarli in via equitativa;
5. condannare la società opposta al pagamento delle spese di lite, in favore del legale antistatario.».
Con comparsa del 26.11.2021 si è costituita in giudizio la che, previa Controparte_3
richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ha chiesto il rigetto della domanda e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 22.12.2021 sono stati concessi i termini per instaurare il procedimento di mediazione. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale ha nominato CTU al fine di accertare l'autenticità o meno delle firme apposte sul contratto prodotto dall'opposta. In seguito al deposito della consulenza tecnica, il Giudice ha formalizzato una proposta transattiva che è stata accolta dall'opponente e respinta dall' che ha, a sua volta, Controparte_1
formalizzato una controproposta. All'udienza del 26.09.2024 la causa è stata trattenuta in deci- sione con concessione dei termini di legge.
L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.
1. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
Parte opponente ritiene che la on sia legittimata ad agire in quanto non Controparte_1
titolare del credito azionato. , infatti, ha lamentato di non essere mai Parte_1 stato informato dell'avvenuta cessione del credito.
Tale eccezione è priva di fondamento.
In tema di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esi- stenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, do- vendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allor- quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023). Non è, infatti, suffi- ciente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della ces- sione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. n. 3405/2024).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta agli atti è possibile riscontrare la piena tito- larità del credito in capo alla 'opponente, infatti, ha prodotto il contratto Controparte_1 di cessione, l'estratto della G.U. e la lista dei crediti ceduti. Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la ha provato di aver notiziato il debitore Controparte_1 dell'avvenuta cessione del credito mediante lettera raccomandata del 26.04.2017 (all. 6 fasci- colo del monitorio) recapitata in data 16.05.2017 (all. 4 produzione parte apposta).
2. Sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio
L'opponente ha sin da subito disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento n.
290721275968 tant'è che la società creditrice ha poi formulata istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c..
Il Consulente nominato, a seguito di perizia grafologica, ha espressamente escluso che le firme apposte sul contratto di finanziamento siano riconducibili a . Infatti, Parte_1 ha così concluso «chiarite le connotazioni generali delle verificande X1…X6 ad apparente nome “ ” nella loro globalità, stabilito che le ha vergate un'unica mano scri- Parte_1
vente, per le medesime caratteristiche grafologiche riscontrate, e considerato che da esse tra- spare un contesto grafomotorio non paragonabile, per qualità e quantità, a quello del Sig.
, possiamo concludere che esse non provengono dalla mano dello stesso e, Parte_1
pertanto, sono da ritenersi apocrife».
Nel caso in esame l'accertamento operato dal CTU in ordine alla falsità delle firme è di per sé sufficiente a ritenere nullo il contratto di finanziamento.
Di recente la Cassazione ha statuito che il contratto con firma falsa deve ritenersi nullo per difetto del consenso (Sez. 2 - , Ordinanza n. 3265 del 05/02/2024).
Appurata la nullità del contratto di finanziamento, va revocato il decreto ingiuntivo opposto, essendo venuta meno la prova scritta del credito vantato.
Le distraende spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispo- sitivo, secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al III scaglione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori tra minimi e medi).
P. Q. M.
il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 1209/2020 emesso dal Tribunale di Avellino il
9.11.2020;
2. condanna a pagare, in favore di le Controparte_1 Parte_1
spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 3.800,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv. CIRASUOLO ELEONORA;
3. pone le spese della CTU, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico della
Controparte_1
Avellino, 14/1/2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia