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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/05/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2790/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli avv. TURRI GINO
ATTRICI
contro
:
(C.F. ) CP_1 C.F._4
con il patrocinio degli avv. SPADI GIOVANNI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza del
29/05/2025, che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
pagina 1 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso,
sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
pagina 2 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass.
28.5.14 n. 12002);
osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato alla convenuta in data 7 Aprile 2022, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice - sorelle e – di accertamento del rifiuto della Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenuta e sorella - a dare corso agli adempimenti relativi ai CP_1
frazionamenti ed alla liberazione dei beni necessari all'attuazione della sentenza n.
21/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 15/12/2015, con cui era stato dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria del compendio immobiliare censito al N.C.T.R del Comune di Verona: sezione di Verona sud, foglio 390, m.n.
184-Ha 0.02.08 – fabbricato rurale senza redditi – m.n. 235 Ha 1.16.02 - RD
£200.715 – RA £ 127.622 – m.n. 236 – Ha 0.97.30 - RD £ 294.819 – RA £ 189.735 –
m.n. 240 – Ha 0.15.21 - RD £ 26.313 – RA £ 16.731 totale Ha 2.30.61 RD £521.847
– RA £334.088, attribuendo alla convenuta i beni indicati a pagina 22 CP_1
della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta nel corso del primo grado di giudizio ed alle attrici i beni indicati alle pagine 23, 24, 25 della medesima perizia;
- Dato atto, in particolare, di come, secondo la versione attorea, il frazionamento, funzionale alla divisione del compendio già oggetto di comunione, non sarebbe mai pagina 3 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona stato effettuato per fatto imputabile alla convenuta richiamando il contenuto di una comunicazione datata 15 gennaio 2016 della Cancelleria della Corte d'Appello di
Venezia, con la quale si sollecitavano le parti a procedere al frazionamento e alla individuazione dei dati catastali, nonché della quota di proprietà di ciascun avente titolo, per poter provvedere alla trascrizione della sentenza, ribadita con con comunicazione in data 2 marzo 2017;
- Considerato, conseguentemente, come le attrici abbiano chiesto che il Tribunale di
Verona ordinasse alla convenuta di eseguire a sue spese tutti i lavori e le opere indicate nella relazione dell'11 settembre 2007 del Geom. e quelle Controparte_2
ulteriormente ritenute necessarie a raggiungere lo scopo e che a ciò fosse sia incaricato idoneo C.T.U. affinché provvedesse ad effettuare anche iussu iudicis e in maniera forzosa tutte le operazioni di frazionamento dei beni come indicate si da consentirne il definitivo trasferimento e trascrizione e, comunque, di autorizzarsi, in caso di mancata esecuzione spontanea, le attrici all'esecuzione di tutte le opere, interventi e lavori necessari e in uno a condannare al rilascio degli immobili assegnati liberi e sgombri da persone e cose anche interposte;
- Dato atto di come parte convenuta, costituitasi con comparsa depositata il 1.7.22, abbia contestato la ricostruzione effettuata da parte attrice e abbia dedotto che situazione di stallo si fosse venuta a creare a causa dell'impossibilità di raggiungere un accordo sull'impresa edile alla quale affidare i lavori e sulle modalità di procedere all'esecuzione delle opere, la quale richiedeva la presentazione di autorizzazioni amministrative che non risultano nemmeno predisposte, nonostante la manifestata disponibilità del proprio tecnico e abbia comunque confermato il consenso a svolgere tutte le operazioni e/o attività che saranno ritenute necessarie agli effetti della divisione giudiziale;
pagina 4 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona - Dato atto di come, a seguito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. a verbale del 21.7.22 le parti siano addivenute ad un'intesa conciliativa dando effettivamente corso alle operazioni preliminari, mediante un tecnico di comune fiducia (geom. già CTU nel giudizio di divisione), e sulla Controparte_2
base di tale proposta abbiano inteso addivenire alla formulazione di conclusioni conformi;
- ritenuto che non si ravvisino elementi ostativi alla definizione secondo tali intese, avendo il tecnico incaricato dato corso a tutte le operazioni, anche amministrative preliminari, per la definizione secondo tali intese ed in conformità alle leggi in materia (cfr. relazione ed elaborato geom. con data 15.11.24 Controparte_2
e relativi allegati, depositati da parte attrice con le note di trattazione scritta del
20.11.24 qui da intendersi integralmente richiamati per relationem), ed in particolare mediante l'individuazione dei nuovi subalterni e relativi accatastamenti con relativi
CDU, in relazione ai terreni, e titoli edilizi, in relazione ai fabbricati, parimenti allegati e richiamati (si veda da ultimo - CDU aggiornati e titoli edilizi – docc. 7 -18
allegati al deposito telematico del 29.5.25 parimenti qui richiamati per relationem);
- preso atto, pertanto:
o della sentenza n. 21/2016 della Corte d'Appello di Venezia, passata in giudicato, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria nei seguenti termini: “l'attribuzione a dei beni indicati dal CTU a CP_1
pag. 22 del primo progetto dell'elaborato peritale 13.9.07 e a
[...]
, e i rimanenti beni, pro indiviso, indicati alle Pt_1 Parte_2 Pt_3
pagg. 23, 24 e 25 della perizia” (cfr. doc. 1 parte attrice);
o della scrittura privata del 18.01.2023 con cui le parti hanno conferito al geom.
l'incarico di arbitratore per dare esecuzione alla predetta Controparte_2
pagina 5 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona sentenza mediante l'adozione delle pratiche necessarie al frazionamento, all'individuazione dei beni indicati nella precitata sentenza n. 21/2016 e l'esecuzione di tutte le opere necessarie (allegato alle note di udienza del
20.11.24 di parte attrice);
o della relazione finale dell'arbitratore datata 15.11.2024 nella quale si conferma il completamento dell'attività progettuale e di esecuzione dei lavori nonché
l'assolvimento delle pratiche di frazionamento e la regolarizzazione catastale con individuazione dei beni immobili oggetto di divisione (allegato alle note di udienza del 20.11.24 di parte attrice);
o del fatto “che i beni assegnati alle parti sono stati tutti liberati, compresi i beni assegnati alle signore , e , tra i Parte_1 Parte_2 Pt_3
quali fienile, parte dello scantinato, stalla e parte dei terreni coltivati ad erba
medica, i quali sono stati liberati da persone o cose anche interposte sia da
, sia da così come pacificamente dichiarato e CP_1 CP_3
sottoscritto dalle parti e anche dal sig. al punto 7 della scrittura CP_3
privata 18.01.2023 depositata in atti e già richiamata;
o che tutte le spese previste per la divisione sono state effettuate dalle parti e/o compensate tra loro senza che risulti quindi alcuna ulteriore pendenza tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 2790 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1) assegna i beni come dettagliatamente indicati nella precitata relazione finale dell'arbitratore Geom. del 15.11.2024 e precisamente: Controparte_2
pagina 6 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona A) = PRIMA ASSEGNAZIONE a favore di nata a [...] il Parte_1
19.04.1954 – C.F. , residente a [...], C.F._1
nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_2 C.F._2
residente a [...] e nata a [...] il Parte_3
10.10.1960 – C.F. , residente a [...]
Primo Maggio n° 83, pro indiviso, per la quota di 1/3 ciascuna, diritto di proprietà dei seguenti beni:
o COMUNE
[...]
Foglio 390, Mappale n. 580: CP_4
- Subalterno 17 (abitazione posta piano terra)
- Subalterno 21 (abitazione posta al piano primo)
- Subalterno 22 (locale di deposito posto al piano sottostrada)
- Subalterno 23 (locali di deposito posti al piano terra e piano primo con corte esclusiva)
- Subalterno 25 (locale cantina posto piano sottostrada)
- Subalterno 14 (bene non censibile, comune ai sub. 19-21, rampa scale)
- Subalterno 24 (bene non censibile, comune ai sub. 20-25, vano scale e corridoio)
- Subalterno 16 (bene non censibile, comune a tutti i subalterni, cortile) oglio 390: Parte_4
- Mappale n. 648 della superficie di mq 5.772
- Mappale n. 650 della superficie di mq 1.110
- Mappale n. 654 della superficie di mq 8.558
B) SECONDA ASSEGNAZIONE a favore di , nata a [...] il CP_1
22.12.1945 - C.F. - residente a [...], C.F._4
diritto di proprietà dei seguenti beni:
pagina 7 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona - COMUNE DI VERONA
Foglio 390, Mappale n. 580: CP_4
- Subalterno 19 (abitazione posta al piano primo)
- Subalterno 12 (deposito con corti esclusive posti al piano terra)
- Subalterno 14 (bene non censibile, comune ai sub. 19-21, rampa scale)
- Subalterno 20 (locale cantina posto al piano primo sottostrada)
- Subalterno 24 (bene non censibile, comune ai sub. 20-25, rampa scale e corridoio, posti al piano primo sottostrada)
- Subalterno 16 (bene non censibile, comune a tutti i subalterni, cortile) oglio 390: Parte_4
- Mappale n. 240 della superficie di mq 1.521
- Mappale n. 649 della superficie di mq 1.344
- Mappale n. 655 della superficie di mq 2.858
2) da atto ed accerta che rimangono indivisi e pertanto in comproprietà tra le Sigg.re e per la quota di 1/4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
ciascuna, i seguenti cespiti, censiti al Foglio 390 Parte_4
o - Mappale n. 651 (area di sedime stradale con diritto di passo carraio a favore dei mappali n. 648, 649, 580 (tutti i subalterni), 650 (attraverso il m.n. 580 sub
16 e sub 23), 654, 655, 240 (attraverso il m.n. 655) e 439 di altra ditta;
o - Mappale n. 652 (aree di sedime stradale gravata da diritto di passo carraio a favore di tutti gli attuali aventi diritto);
3) da atto ed accerta che rimangono indivisi e pertanto in comproprietà per la quota di 1/8
ciascuna alle sorelle e e Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
per la quota di 2/8 ciascuna alle sig.re e , censiti al Controparte_5 Persona_1
Foglio 390: Parte_4
pagina 8 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona o - Mappale 237 (area di corte, posta sul lato Ovest dei fabbricati m.n. 580 e m.n. 439. Area di comproprietà per la quota di 1/8 a ciascuna delle sorelle e e di comproprietà per la Parte_3 Pt_1 Parte_2 CP_1
restante quota di 2/8 ciascuna alle Sig.re e Controparte_5 Per_1
. Area gravata del diritto di passo a favore dei fabbricati m.n. 580 e m.n.
[...]
439 e dei terreni agricoli di proprietà delle Sigg.re Parte_3 Pt_1
e ed oggetto delle attuali assegnazioni, mappali m.n. 654, Parte_2 CP_1
m.n. 655 e m.n. 240 attraverso il m.n. 655)
o - Mappale 239 (concimaia in disuso, con diritti e servitù attualmente in essere);
4) accerta e dichiara la costituzione delle servitù costituite e dei diritti di passo come dettagliatamente indicati nella relazione dell'arbitratore e dunque:
o - il poggiolo dell'unità abitativa m.n. 580 sub. 19 (abitazione della Sig.ra sarà gravato da servitù di passo a favore dell'unità abitativa m.n. CP_1
580 sub. 21;
o - mappale m.n. 654, gravato, lungo il lato ovest, del diritto di passo carraio della larghezza pari a mt. 4 a favore dei terreni agricoli mappali m.n. 655 e m.n. 240 (attraverso il m.n. 655);
o - mappale m.n. 240 gravato, lungo il lato ovest dello stesso, del diritto di passo con qualsiasi mezzo agricolo a favore del terreno agricolo mappale m.n. 241;
5) Da atto e accerta che le spese sostenute per l'esecuzione delle opere necessarie alla divisione, compresi i compensi dei tecnici, il tutto come quantificato nella relazione finale dell'arbitratore, sono già state sostenute e ripartite tra le parti secondo quanto stabilito nella scrittura privata del 18.01.2023;
6) Conseguentemente, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguirne la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità in relazione ai suddetti pagina 9 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona beni, già attribuiti dalla Corte D'Appello di Venezia con sentenza n. 21/2016 emessa il
15.12.2015 e pubblicata il 07.01.2016 nel procedimento R.G. n. 1948/2012, già passata in giudicato.
8) accerta che le parti hanno già effettuato (e regolato tra loro) il pagamento della tassa di registro pari ad euro 20.751,16, di altre voci di registro per euro 200,00 nonché per la trascrizione della sentenza pari ad euro 349,00;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in data 30 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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N. R.G. 2790/22 Trib. Verona
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione TERZA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Francesco Chiavegatti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2790/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
con il patrocinio degli avv. TURRI GINO
ATTRICI
contro
:
(C.F. ) CP_1 C.F._4
con il patrocinio degli avv. SPADI GIOVANNI;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da verbale d'udienza del
29/05/2025, che qui si intendono richiamate per relationem;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
pagina 1 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009) osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale
“svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto -
“rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso,
sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella
Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
pagina 2 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona - richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass.
28.5.14 n. 12002);
osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione notificato alla convenuta in data 7 Aprile 2022, abbia ad oggetto la domanda di parte attrice - sorelle e – di accertamento del rifiuto della Parte_1 Parte_2 Pt_3
convenuta e sorella - a dare corso agli adempimenti relativi ai CP_1
frazionamenti ed alla liberazione dei beni necessari all'attuazione della sentenza n.
21/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Venezia il 15/12/2015, con cui era stato dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria del compendio immobiliare censito al N.C.T.R del Comune di Verona: sezione di Verona sud, foglio 390, m.n.
184-Ha 0.02.08 – fabbricato rurale senza redditi – m.n. 235 Ha 1.16.02 - RD
£200.715 – RA £ 127.622 – m.n. 236 – Ha 0.97.30 - RD £ 294.819 – RA £ 189.735 –
m.n. 240 – Ha 0.15.21 - RD £ 26.313 – RA £ 16.731 totale Ha 2.30.61 RD £521.847
– RA £334.088, attribuendo alla convenuta i beni indicati a pagina 22 CP_1
della Consulenza Tecnica d'Ufficio svolta nel corso del primo grado di giudizio ed alle attrici i beni indicati alle pagine 23, 24, 25 della medesima perizia;
- Dato atto, in particolare, di come, secondo la versione attorea, il frazionamento, funzionale alla divisione del compendio già oggetto di comunione, non sarebbe mai pagina 3 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona stato effettuato per fatto imputabile alla convenuta richiamando il contenuto di una comunicazione datata 15 gennaio 2016 della Cancelleria della Corte d'Appello di
Venezia, con la quale si sollecitavano le parti a procedere al frazionamento e alla individuazione dei dati catastali, nonché della quota di proprietà di ciascun avente titolo, per poter provvedere alla trascrizione della sentenza, ribadita con con comunicazione in data 2 marzo 2017;
- Considerato, conseguentemente, come le attrici abbiano chiesto che il Tribunale di
Verona ordinasse alla convenuta di eseguire a sue spese tutti i lavori e le opere indicate nella relazione dell'11 settembre 2007 del Geom. e quelle Controparte_2
ulteriormente ritenute necessarie a raggiungere lo scopo e che a ciò fosse sia incaricato idoneo C.T.U. affinché provvedesse ad effettuare anche iussu iudicis e in maniera forzosa tutte le operazioni di frazionamento dei beni come indicate si da consentirne il definitivo trasferimento e trascrizione e, comunque, di autorizzarsi, in caso di mancata esecuzione spontanea, le attrici all'esecuzione di tutte le opere, interventi e lavori necessari e in uno a condannare al rilascio degli immobili assegnati liberi e sgombri da persone e cose anche interposte;
- Dato atto di come parte convenuta, costituitasi con comparsa depositata il 1.7.22, abbia contestato la ricostruzione effettuata da parte attrice e abbia dedotto che situazione di stallo si fosse venuta a creare a causa dell'impossibilità di raggiungere un accordo sull'impresa edile alla quale affidare i lavori e sulle modalità di procedere all'esecuzione delle opere, la quale richiedeva la presentazione di autorizzazioni amministrative che non risultano nemmeno predisposte, nonostante la manifestata disponibilità del proprio tecnico e abbia comunque confermato il consenso a svolgere tutte le operazioni e/o attività che saranno ritenute necessarie agli effetti della divisione giudiziale;
pagina 4 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona - Dato atto di come, a seguito della proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. a verbale del 21.7.22 le parti siano addivenute ad un'intesa conciliativa dando effettivamente corso alle operazioni preliminari, mediante un tecnico di comune fiducia (geom. già CTU nel giudizio di divisione), e sulla Controparte_2
base di tale proposta abbiano inteso addivenire alla formulazione di conclusioni conformi;
- ritenuto che non si ravvisino elementi ostativi alla definizione secondo tali intese, avendo il tecnico incaricato dato corso a tutte le operazioni, anche amministrative preliminari, per la definizione secondo tali intese ed in conformità alle leggi in materia (cfr. relazione ed elaborato geom. con data 15.11.24 Controparte_2
e relativi allegati, depositati da parte attrice con le note di trattazione scritta del
20.11.24 qui da intendersi integralmente richiamati per relationem), ed in particolare mediante l'individuazione dei nuovi subalterni e relativi accatastamenti con relativi
CDU, in relazione ai terreni, e titoli edilizi, in relazione ai fabbricati, parimenti allegati e richiamati (si veda da ultimo - CDU aggiornati e titoli edilizi – docc. 7 -18
allegati al deposito telematico del 29.5.25 parimenti qui richiamati per relationem);
- preso atto, pertanto:
o della sentenza n. 21/2016 della Corte d'Appello di Venezia, passata in giudicato, che ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria nei seguenti termini: “l'attribuzione a dei beni indicati dal CTU a CP_1
pag. 22 del primo progetto dell'elaborato peritale 13.9.07 e a
[...]
, e i rimanenti beni, pro indiviso, indicati alle Pt_1 Parte_2 Pt_3
pagg. 23, 24 e 25 della perizia” (cfr. doc. 1 parte attrice);
o della scrittura privata del 18.01.2023 con cui le parti hanno conferito al geom.
l'incarico di arbitratore per dare esecuzione alla predetta Controparte_2
pagina 5 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona sentenza mediante l'adozione delle pratiche necessarie al frazionamento, all'individuazione dei beni indicati nella precitata sentenza n. 21/2016 e l'esecuzione di tutte le opere necessarie (allegato alle note di udienza del
20.11.24 di parte attrice);
o della relazione finale dell'arbitratore datata 15.11.2024 nella quale si conferma il completamento dell'attività progettuale e di esecuzione dei lavori nonché
l'assolvimento delle pratiche di frazionamento e la regolarizzazione catastale con individuazione dei beni immobili oggetto di divisione (allegato alle note di udienza del 20.11.24 di parte attrice);
o del fatto “che i beni assegnati alle parti sono stati tutti liberati, compresi i beni assegnati alle signore , e , tra i Parte_1 Parte_2 Pt_3
quali fienile, parte dello scantinato, stalla e parte dei terreni coltivati ad erba
medica, i quali sono stati liberati da persone o cose anche interposte sia da
, sia da così come pacificamente dichiarato e CP_1 CP_3
sottoscritto dalle parti e anche dal sig. al punto 7 della scrittura CP_3
privata 18.01.2023 depositata in atti e già richiamata;
o che tutte le spese previste per la divisione sono state effettuate dalle parti e/o compensate tra loro senza che risulti quindi alcuna ulteriore pendenza tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa R.G. N. 2790 /2022 ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattesa o assorbita,
1) assegna i beni come dettagliatamente indicati nella precitata relazione finale dell'arbitratore Geom. del 15.11.2024 e precisamente: Controparte_2
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N. R.G. 2790/22 Trib. Verona A) = PRIMA ASSEGNAZIONE a favore di nata a [...] il Parte_1
19.04.1954 – C.F. , residente a [...], C.F._1
nata a [...] il [...] – C.F. , Parte_2 C.F._2
residente a [...] e nata a [...] il Parte_3
10.10.1960 – C.F. , residente a [...]
Primo Maggio n° 83, pro indiviso, per la quota di 1/3 ciascuna, diritto di proprietà dei seguenti beni:
o COMUNE
[...]
Foglio 390, Mappale n. 580: CP_4
- Subalterno 17 (abitazione posta piano terra)
- Subalterno 21 (abitazione posta al piano primo)
- Subalterno 22 (locale di deposito posto al piano sottostrada)
- Subalterno 23 (locali di deposito posti al piano terra e piano primo con corte esclusiva)
- Subalterno 25 (locale cantina posto piano sottostrada)
- Subalterno 14 (bene non censibile, comune ai sub. 19-21, rampa scale)
- Subalterno 24 (bene non censibile, comune ai sub. 20-25, vano scale e corridoio)
- Subalterno 16 (bene non censibile, comune a tutti i subalterni, cortile) oglio 390: Parte_4
- Mappale n. 648 della superficie di mq 5.772
- Mappale n. 650 della superficie di mq 1.110
- Mappale n. 654 della superficie di mq 8.558
B) SECONDA ASSEGNAZIONE a favore di , nata a [...] il CP_1
22.12.1945 - C.F. - residente a [...], C.F._4
diritto di proprietà dei seguenti beni:
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N. R.G. 2790/22 Trib. Verona - COMUNE DI VERONA
Foglio 390, Mappale n. 580: CP_4
- Subalterno 19 (abitazione posta al piano primo)
- Subalterno 12 (deposito con corti esclusive posti al piano terra)
- Subalterno 14 (bene non censibile, comune ai sub. 19-21, rampa scale)
- Subalterno 20 (locale cantina posto al piano primo sottostrada)
- Subalterno 24 (bene non censibile, comune ai sub. 20-25, rampa scale e corridoio, posti al piano primo sottostrada)
- Subalterno 16 (bene non censibile, comune a tutti i subalterni, cortile) oglio 390: Parte_4
- Mappale n. 240 della superficie di mq 1.521
- Mappale n. 649 della superficie di mq 1.344
- Mappale n. 655 della superficie di mq 2.858
2) da atto ed accerta che rimangono indivisi e pertanto in comproprietà tra le Sigg.re e per la quota di 1/4 Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
ciascuna, i seguenti cespiti, censiti al Foglio 390 Parte_4
o - Mappale n. 651 (area di sedime stradale con diritto di passo carraio a favore dei mappali n. 648, 649, 580 (tutti i subalterni), 650 (attraverso il m.n. 580 sub
16 e sub 23), 654, 655, 240 (attraverso il m.n. 655) e 439 di altra ditta;
o - Mappale n. 652 (aree di sedime stradale gravata da diritto di passo carraio a favore di tutti gli attuali aventi diritto);
3) da atto ed accerta che rimangono indivisi e pertanto in comproprietà per la quota di 1/8
ciascuna alle sorelle e e Parte_3 Parte_1 Parte_2 CP_1
per la quota di 2/8 ciascuna alle sig.re e , censiti al Controparte_5 Persona_1
Foglio 390: Parte_4
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N. R.G. 2790/22 Trib. Verona o - Mappale 237 (area di corte, posta sul lato Ovest dei fabbricati m.n. 580 e m.n. 439. Area di comproprietà per la quota di 1/8 a ciascuna delle sorelle e e di comproprietà per la Parte_3 Pt_1 Parte_2 CP_1
restante quota di 2/8 ciascuna alle Sig.re e Controparte_5 Per_1
. Area gravata del diritto di passo a favore dei fabbricati m.n. 580 e m.n.
[...]
439 e dei terreni agricoli di proprietà delle Sigg.re Parte_3 Pt_1
e ed oggetto delle attuali assegnazioni, mappali m.n. 654, Parte_2 CP_1
m.n. 655 e m.n. 240 attraverso il m.n. 655)
o - Mappale 239 (concimaia in disuso, con diritti e servitù attualmente in essere);
4) accerta e dichiara la costituzione delle servitù costituite e dei diritti di passo come dettagliatamente indicati nella relazione dell'arbitratore e dunque:
o - il poggiolo dell'unità abitativa m.n. 580 sub. 19 (abitazione della Sig.ra sarà gravato da servitù di passo a favore dell'unità abitativa m.n. CP_1
580 sub. 21;
o - mappale m.n. 654, gravato, lungo il lato ovest, del diritto di passo carraio della larghezza pari a mt. 4 a favore dei terreni agricoli mappali m.n. 655 e m.n. 240 (attraverso il m.n. 655);
o - mappale m.n. 240 gravato, lungo il lato ovest dello stesso, del diritto di passo con qualsiasi mezzo agricolo a favore del terreno agricolo mappale m.n. 241;
5) Da atto e accerta che le spese sostenute per l'esecuzione delle opere necessarie alla divisione, compresi i compensi dei tecnici, il tutto come quantificato nella relazione finale dell'arbitratore, sono già state sostenute e ripartite tra le parti secondo quanto stabilito nella scrittura privata del 18.01.2023;
6) Conseguentemente, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di eseguirne la trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità in relazione ai suddetti pagina 9 di 10
N. R.G. 2790/22 Trib. Verona beni, già attribuiti dalla Corte D'Appello di Venezia con sentenza n. 21/2016 emessa il
15.12.2015 e pubblicata il 07.01.2016 nel procedimento R.G. n. 1948/2012, già passata in giudicato.
8) accerta che le parti hanno già effettuato (e regolato tra loro) il pagamento della tassa di registro pari ad euro 20.751,16, di altre voci di registro per euro 200,00 nonché per la trascrizione della sentenza pari ad euro 349,00;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi' deciso in data 30 maggio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Verona.
il Giudice
Dott. Francesco Chiavegatti
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