TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/11/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona della Giudice LE VI pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 2341/2024 promossa da:
appellante:
in persona del procuratore speciale Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta procura depositata, Parte_2
contro
appellata:
, , con l'avv. Parte_3 P.IVA_2
dom. Christian Giangrande di Castel di Casio - Bologna, giusta procura depositata;
In punto: appello avverso la sentenza n. 53/2024 del Giudice di pace di Bolzano.
CONCLUSIONI
dell'appellante:
“ in via principale e nel merito, accogliere lo spiegato appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 53/2024 emessa dal Giudice di
Pace di Bolzano - Dott.ssa Giatti depositata in cancelleria in data 19.2.2024 nel giudizio RG
pagina 1 di 5 3471/2023 e non notificata, condannare controparte alla rifusione delle spese di lite del primo
in base ai noti parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche”;
dell'appellata:
“in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte le contestazioni e eccezioni contenute nell'atto di appello aventi ad oggetto il merito della pretesa
e l'ingiunzione fiscale, in quanto la cessata materia del contendere implica l'estinzione dei fatti di causa e dunque l'impossibilità di riportarli all'evidenza del Giudice;
nel merito: respingere totalmente l'appello, per i motivi esposti in comparsa, confermando
integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 53/2024, pubblicata in data 19.02.2024, il Giudice di Pace di Bolzano ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese, in relazione al ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. mediante il quale ha impugnato Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa il 13.06.2023 dall Controparte_1
avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al codice della strada non
[...]
pagate e spese per complessivi € 712,53; ha invero accertato che in data 02.08.2023 l'ente ha annullato l'ingiunzione, con provvedimento di sgravio.
2. Con atto di citazione in appello del 31.07.2024 ha interposto appello contro tale Parte_1
decisione, deducendo la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., con condanna alla rifusione delle spese. L'appellata si è costituita, Controparte_1
rappresentando la correttezza della sentenza.
3. Decisione
Parte appellante si duole della mancata risoluzione del contrasto inerente le spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale. Afferma che lo sgravio è avvenuto unicamente dopo l'instaurazione del giudizio, il che comporterebbe la soccombenza di parte ora appellata.
pagina 2 di 5 L'assunto non convince.
Giova ricordare che in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, deve applicare il criterio della soccombenza virtuale e valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (Cass., ord.
07.06.2025 n. 15230).
Nella fattispecie, lo sgravio effettuato dall'amministrazione, lungi dal riconoscere la fondatezza dell'opposizione di denota l'intento di rinunciare alla pretesa. Pt_1
Applicando analogicamente quanto statuito da Cass., ord. 22.07.2025 n. 20750, si ritiene – alla luce della costante giurisprudenza di questo Tribunale - che gli atti non fossero né invalidi né
che l'amministrazione abbia agito con negligenza (“In tema di processo tributario, nell'ipotesi di annullamento dell'atto impositivo da parte dell'ente impositore nella fase del reclamo ex art. 17-bis del lgs. n. 546 del 1992, a seguito di annullamento in autotutela dell'atto impugnato, la regola della compensazione delle spese cede al criterio della soccombenza virtuale, fondato sul principio di causalità, potendo essere disposta la compensazione solo ove non sia ravvisabile un'invalidità originaria dell'atto successivamente annullato, né constino ipotesi di negligenza dell'amministrazione”). Si osserva, invero, che non risulta avere tempestivamente Pt_1
impugnato i verbali prodromici all'ingiunzione, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, sentenza n. 32920/2022: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di
legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di
contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai
sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale
di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo
pagina 3 di 5 del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il
completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a
base della riscossione coattiva.”
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può
determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza citata). La recente ordinanza della Corte di cassazione n.20713 del 22/07/2025 smentisce anche nel merito quanto affermato dalla parte appellata dalla motivazione di tale sentenza emerge la inequivoca condivisione della tesi Pt_1
dell'inammissibilità dell'opposizione alla cartella di pagamento, anche mediante rinvio alla sentenza Cass. civ. 09/11/2022, n. 32920 (pur se la stessa inammissibilità, nel caso sottoposto alla Suprema Corte, non risultava esaminabile, tenuto conto del formarsi del giudicato interno).
A ciò si aggiunga che lo sgravio è avvenuto in data 02.08.2023, a brevissima distanza temporale dal deposito del ricorso, avvenuto il 15.07.2023; la stessa riconosce che tale Pt_1
sgravio le è stato notificato il 05.08.2023 (cfr. nota di deposito del 15.02.2024, fascicolo 1°
grado). ha notificato il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, all'ente Pt_1
convenuto in data 11.12.2023, ossia in un momento in cui già era a conoscenza dell'avvenuto sgravio e pertanto della sopravvenuta inutilità di proseguire il giudizio.
L'appello va quindi respinto.
Anche in questo grado le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 53/2024, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza emessa dal Giudice di Pace;
pagina 4 di 5 2) dà atto che ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, del Testo Unico delle spese di giustizia di cui al DPR del 30 maggio 2002 n. 115, la soc. è tenuta a versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
3) compensa le spese di lite del grado.
Bolzano, 12/11/2025
la Giudice
LE VI
pagina 5 di 5