CA
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dai magistrati: PINTO Dott. Diego Rosario Antonio Pinto PRESIDENTE
CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE relatore SARACINO Dott. Nicola CONSIGLIERE riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1885 R.G. degli affari contenziosi del 2021, trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge all'udienza del 21. 6. 2023, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 c. p. c. TRA
, C.F. , con sede in Monte di Parte_1 P.IVA_1
Procida (NA) alla Via Panoramica, in persona del legale rapp.te, il Sindaco p.t. Dott. Nato a Napoli il 16/03/1978, C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso come da procura in calce al C.F._1 presente atto e in virtù di Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 30/12/2020 e di Determinazione Dirigenziale n. 78 del 30.12.2020 dall'avv. Andrea Orefice, C.F.: , con il quale elettivamente domicilia presso il CodiceFiscale_2 domicilio digitale nonché in Roma Email_1 alla Via Cicerone n. 44 presso l'avv. Michele Foniciello - studio legale Corbyons-Protto; si chiede di volere ricevere eventuali comunicazioni al seguente indirizzo pec: e al seguente Email_1
n. di fax: 081/19020072 OPPONENTE E Ing. , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...], C.F. , CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso – giusta procura rilasciata su foglio separato, del quale è stata estratta copia informatica per immagine - dall'Avv. Guido Del Vecchio del Foro di Napoli (che dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3 e 176, comma 2 c.p.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata o Email_2 all'indirizzo di posta elettronica o, in Email_3 subordine, a mezzo fax al n. 081.7176103) e unitamente al quale domicilia in Roma, alla Via Monte Pertica n. 32, presso lo studio dell'Avv. Mauro Cati OPPOSTO
r.g. n. 1 E
CP_3
OPPOSTO CONTUMACE OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali - Impugnazione del Lodo arbitrale N. 18/2020 depositato presso la Camera Arbitrale dell' in data CP_4
22.12.2020 CONCLUSIONI: All'udienza del 21. 6. 2023 le parti hanno precisato le conclusioni come da scritti difensivi in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di legge ex artt. 190 e 352 c. p. c. MOTIVI DELLA DECISIONE L'opponente ha esposto che: Con delibera di Giunta Comunale del 31 luglio 1989 n. 389 il Parte_1
aveva conferito all'ing. l'incarico
[...] Parte_1 Controparte_2 professionale di progettazione esecutiva delle opere di risanamento dei costoni prospicienti la spiaggia di Acquamorta soggetti a dissesto idrogeologico,
“unitamente alla consulenza, al coordinamento e alla elaborazione dei dati necessari all'ottenimento dei finanziamenti richiesti” (cfr. delibera n. 389 del 31 luglio 1989, all. sub. 2); Con la suddetta delibera la Giunta Comunale aveva precisato che “a finanziamento avvenuto l'incarico comprenderà anche l'assistenza e la consulenza per l'appalto dei lavori, la direzione degli stessi nonché l'assistenza al collaudo e la liquidazione finale”; Con riferimento alle competenze economiche, nella medesima delibera veniva previsto che le stesse sarebbero state liquidate (sulla base della parcella professionale vistata dall'Ordine professionale di appartenenza) “solo a finanziamento ottenuto e a lavori eseguiti con l'imputazione di apposito capitolo da istituire mediante variazione di bilancio comunale”; Con delibera n. 390/1989 in pari data la Giunta Comunale di aveva affidato Parte_1 alla società Pivot s.r.l., e per essa al responsabile tecnico Ing. CP_2
“l'incarico di espletare tutte le attività propedeutiche e di supporto all'elaborazione del progetto esecutivo e dell'istruttoria tecnico-amministrativa relativo al risanamento idrogeologico e dei costoni ….” (cfr. delibera n. 390 del 31 luglio 1989, all. sub. 3); Anche in tale seconda delibera veniva precisato che “il pagamento della citata competenza avverrà solo a finanziamento ottenuto con l'imputazione ad apposito capitolo da istituire mediante variazione del bilancio comunale”; Con ordinanza n. 3031 dell'8 agosto 2003 il Commissario per l'emergenza della aveva accordato al di il Controparte_5 Pt_1 Parte_1 finanziamento richiesto per il “Consolidamento e messa in sicurezza del costone in prossimità del Molo prospiciente la spiaggia di Acquamorta” (cfr. ordinanza n. 3031 dell'8 agosto 2003, all. sub. 4); Con delibera n. 302 del 6.11.2003 la Giunta Comunale di Parte_1 aveva preso atto della concessione del finanziamento da parte del Commissario per l'emergenza della ed aveva approvato una variazione di Controparte_5
r.g. n. 2 bilancio “in entrata” di importo pari a € 1.264.800,00, corrispondente all'importo del finanziamento (cfr. delibera n. 302 del 6.11.2003, all. sub. 5), e con coeva delibera n. 303 del 6.11.2003 la Giunta Comunale di Parte_1
aveva approvato la proposta del Responsabile dell'U.T.C. avente ad
[...] oggetto l'approvazione dei progetti, definitivo ed esecutivo, per il consolidamento e messa in sicurezza di parte del costone in prossimità del molo prospiciente la spiaggia di Acquamorta per un importo complessivo di € 1.264.800,00 (cfr. delibera n. 303 del 6.11.2003, all. sub. 6); Rispetto al compenso dell'Ing. l'unico riferimento a somme di CP_2 denaro per le spese di progettazione era contenuto nella proposta del Responsabile dell'U.T.C. allegata alla delibera di G.C. n. 303/2003, nella quale il predetto Responsabile, oltre a proporre di approvare i progetti definitivo ed esecutivo redatti dall'Ing. per un importo totale di € 1.264.800,00, CP_2 aveva proposto “Di impegnare la somma presunta di € 45.000,00 relativa alle spese di progettazione all'intervento 2.09.01.01 del bilancio di previsione 2003 gestione competenze”, mentre la Giunta Comunale si era limitata ad approvare la proposta per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di € 1.264.800,00 senza deliberare alcunché in ordine all'impegno della somma presunta di € 45.000,00 per le spese di progettazione. L'opponente ha poi precisato che i progetti approvati dal Comune di
[...]
con la suddetta Delibera venivano predisposti dall'Ing. Parte_1 CP_2
a) prima dell'ottenimento del finanziamento da parte del Commissario di Governo;
b) in mancanza di un contratto scritto;
c) in mancanza della previsione di una specifica copertura finanziaria per le competenze professionali. In data 29 novembre 2004 il e l'ing. sottoscrivevano Pt_1 CP_2 la convenzione n. 65/2004 avente ad oggetto “convenzione per incarico professionale per progettazione e direzione dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza di parte del costone in prossimità del molo, prospiciente la spiaggia di Acquamorta” (cfr. convenzione n. 65/2004, all. sub. 7); nell'art. 1 della convenzione si stabiliva che l'oggetto della convenzione era “la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (che però erano state già eseguite tempo prima) nonché la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori di …. omissis … finanziati con ordinanza del Commissario di Governo per l'emergenza idrogeologica della n. 3031 Controparte_5 dell'8.8.2003”, e quanto al compenso professionale, la convenzione n. 65/2004 si limitava a indicare, all'art. 8, l'importo di € 74.000,00, che mai aveva formato oggetto né di Deliberazioni né di altri atti del , e in Parte_1 Parte_1 ogni caso senza che vi fossero un preventivo impegno di spesa e un impegno contabile per la somma corrispondente. Facendo valere la clausola arbitrale contenuta nell'art. 14 della convenzione n. 65/2014, con atto notificato in data 18/09/2008 l'ing. aveva adito il Collegio Arbitrale chiedendo la condanna del CP_2 convenuto al pagamento in suo favore della somma di € 191.717,21 Pt_1
r.g. n. 3 oltre interessi e rivalutazione monetaria, fondando la propria pretesa sul fatto che aveva regolarmente eseguito le prestazioni professionali affidategli dall'Ente. Con nota prot. n. 15362 del 08/10/2008 il Parte_1 aveva rifiutato la nomina del proprio arbitro, evidenziando la nullità della clausola compromissoria di cui alla convenzione n. 65/2004, sulla base del disposto della legge n. 244/2007. Con lodo non definitivo depositato in data 27.03.2009 il Collegio Arbitrale, respingendo le eccezioni sollevate dal convenuto, accoglieva la domanda e condannava il al pagamento in favore dell'Ing. Parte_1 del compenso quantificato in € 189.791,83 oltre interessi. CP_2
Il impugnava il suddetto lodo arbitrale Parte_1 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, censurando, tra le altre cose, l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina regolante gli arbitrati negli appalti pubblici, nonché l'irregolarità della costituzione del collegio arbitrale e la violazione dell'art. 14 della convenzione n. 65 del 29/11/2004, sul presupposto che il Presidente del Collegio Arbitrale era stato nominato dai due arbitri scelti dalle parti anziché dalle parti congiuntamente o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. Con sentenza n. 664/2014 la Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile bis accoglieva l'impugnazione proposta dal e dichiarava la Pt_1 nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 14 della Convenzione, a norma del quale il Presidente avrebbe dovuto essere nominato dalle parti congiuntamente o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale. Nella suddetta sentenza i Giudici della Corte di Appello escludevano “la applicabilità alla fattispecie delle disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006” affermando: “non potendosi far rientrare il rapporto professionale intercorso tra le parti nella categoria di “affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture” alla cui sola disciplina è proposta la normativa richiamata” (cfr. sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 664/2014, all. sub. 8).
La suddetta pronuncia giurisdizionale non formava oggetto di gravame, e le statuizioni in essa contenute acquisivano efficacia di giudicato. Con nuova domanda di arbitrato presentata in data 01/12/2017 l'ing. aveva invitato il a nominare il proprio CP_2 Parte_1
Arbitro ed a promuovere la costituzione del Collegio Arbitrale, cui aveva sottoposto, con riserva di integrare, variare ed aggiungere, i seguenti quesiti ”
1. Dica il Collegio se sia dovuto all'Ing. , per le prestazioni Controparte_2 professionali regolarmente eseguite a favore del , il Parte_1 pagamento dell'importo complessivo di € 191.717,21; 2. Dica il Collegio se sulle somme di cui al precedente quesito siano dovuti interessi nella misura ai sensi dell'art. 9 della L. n. 143/1949 e pronunci condanna in conformità;
3. Dica il Collegio se debbano essere poste ad esclusivo carico del
[...]
le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e pronunci Parte_1
r.g. n. 4 condanna in conformità” (cfr. domanda di arbitrato del 01/12/2017, all. sub. 9). Con atto notificato in data 08.05.2018 il Parte_1 aveva nominato proprio arbitro l'Ing. Responsabile p.t. del III Persona_1
Settore del Comune , il quale sottoscriveva per accettazione Parte_1
(cfr. atto di nomina dell'arbitro da parte del all. Parte_1 sub. 10); con lo stesso atto il si era riservata la Parte_1 formulazione delle opportune eccezioni, domande, istanze, difese e deduzioni anche in ordine alla invalidità, inefficacia e inesistenza della clausola compromissoria, e in ogni caso alla incompromettibilità della controversia. Con provvedimento prot. 11138 del 11.02.2019 il Consiglio della Camera Arbitrale presso l'ANAC nominava il collegio arbitrale nei seguenti componenti: Avv. Mauro Pisapia, con funzione di Presidente;
Avv. Giuseppe Abenavoli, designato da parte istante;
e Ing. nominato dal Persona_1
(cfr. provvedimento ANAC prot. 11138 del Parte_1
11.02.2019, all. sub. 11). Il 21 giugno 2019 si teneva la prima udienza di comparizione delle parti (cfr. verbale all. sub. 12) ed in pari data si costituiva il Collegio Arbitrale, che assegnava alle parti i termini per il deposito dei rispettivi atti difensivi (cfr. verbale di costituzione del Collegio Arbitrale, all. sub. 13); in data 17/07/2019 l'attore depositava una memoria illustrativa, essenzialmente riproduttiva del contenuto della domanda di arbitrato, ed allegava documentazione relativa all'incarico professionale per cui è causa (cfr. all. sub. 14 e ss.). Nel primo atto difensivo il aveva rilevato in Parte_1 via preliminare l'incompetenza degli arbitri a giudicare sulla controversia, e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata dall'Ing. (cfr. all. sub. CP_2
15 e ss.), e rispetto all'incompetenza degli arbitri, il Parte_1
evidenziava che:
[...]
1) La convenzione n. 65/2004 - e dunque anche la clausola compromissoria in essa contenuta – era nulla perché priva del relativo impegno di spesa, e dunque gli arbitri non erano competenti a decidere la controversia;
2) La convenzione n. 65/2004, - e dunque anche la clausola compromissoria in essa contenuta – era altresì nulla e/o invalida perché costituiva un'inammissibile ratifica postuma di un rapporto contrattuale instaurato antecedentemente senza il rispetto della forma scritta ad substantiam, e dunque gli arbitri non erano competenti a decidere la controversia;
3) Avendo la Corte di Appello di Napoli, sez. I Bis, nella sentenza n. 664/2014 stabilito la non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dei contratti pubblici, il Collegio arbitrale risultava essere stato irregolarmente composto, essendo stata applicata al caso di specie – e in particolare ai fini della nomina del terzo arbitro - la disciplina di cui agli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016, in violazione del giudicato formatosi sulla statuizione dei secondi giudici. Rispetto all'infondatezza della pretesa, il aveva evidenziato che: Pt_1
4) la pretesa azionata dall'ing. era infondata in ragione della CP_2
r.g. n. 5 nullità della convenzione n. 65/2004 perché priva del relativo impegno di spesa e della nullità e/o invalidità in ragione dell'inammissibile ratifica postuma di un rapporto contrattuale instaurato antecedentemente senza il rispetto della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che il non poteva ritenersi Pt_1 impegnato a versare quanto richiesto dall'attore, non essendo l'obbligazione per cui agiva l'Ing. coperta da alcuno specifico impegno di spesa CP_2 registrato in bilancio come per legge, e quindi da imputarsi esclusivamente a chi aveva sottoscritto il contratto medesimo o aveva permesso la sua esecuzione, ma non all'Ente;
5) La convenzione da cui scaturivano i presunti crediti azionati in giudizio risaliva al 2004, ed era stata stipulata in un periodo successivo rispetto all'esecuzione della prestazione di progettazione, e con essa il responsabile del Comune aveva sostanzialmente inteso sanare ex post un'attività già compiuta in violazione dell'inderogabile principio per cui la P.A. non può acquisire prestazioni di sorta dai privati se non sulla scorta di un contratto scritto, a pena di nullità del relativo rapporto;
6) in via subordinata, il aveva chiesto di accertare e dichiarare la Pt_1 nullità dell'incarico conferito all'Ing. relativamente alla parte CP_2 eccedente la somma di € 45.000,00 (cui si fa riferimento nella proposta di Delibera di G.C. n. 303/2003) o, in ulteriore subordine, quella di € 74.000,00 (indicata nella convenzione n. 65/2004). L'Ing. aveva replicato alle difese ed eccezioni sollevate dal CP_2 sostenendo che gli atti adottati dal Parte_1 Pt_1 avrebbero consentito l'imputazione all'Ente della pretesa creditoria da egli azionata. Nei termini assegnati dagli Arbitri, le parti avevano depositato le rispettive memorie conclusionali e memorie conclusionali di replica (cfr. all.ti 14 e ss. e 15 e ss.). Obliterando l'inderogabile applicazione di norme imperative regolanti i procedimenti di spesa degli Enti Pubblici ed il principio della forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., con il lodo arbitrale impugnato il Collegio arbitrale accoglieva integralmente la domanda azionata dall'Ing. ; CP_2 in particolare, dopo avere respinto l'eccezione preliminare di violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 664/2014 ritenendo che “l'inciso contenuto nella parte motiva riguardante l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 non ha assunto alcun rilievo ai fini del decidere, non traducendosi conseguentemente in alcun pronunciamento passato in giudicato”, il Collegio Arbitrale riteneva che: “Nessuna delle delibere assunte dal Parte_1
si pone dunque in contrasto con le numerose norme di contabilità
[...] richiamate dal in sede defensionale …” e che “diversamente dalle Pt_1 ipotesi affrontate nelle sentenze richiamate dal convenuto, non solo è intervenuta una specifica deliberazione contenente specifico impegno di spesa per l'incarico conferito all'ing. ma dopo di essa è pure stato CP_2 sottoscritto specifico contratto tra le parti, sicché inconferenti risultano i
r.g. n. 6 richiami giurisprudenziali operati dal non ricorrendo in questa sede Pt_1 una ipotesi di sanatoria ex post”. Il Collegio arbitrale inoltre precisava che: “La circostanza poi che alcune prestazioni, ma non tutte (atteso che parte della progettazione, e segnatamente quella in variante, nonché l'attività di direzione lavori, di assistenza al collaudo e la liquidazione finale sono tutte successive), siano state svolte dall'ing. prima della Convenzione n. 65/2004 non può comunque invalidare CP_2
– non essendoci del resto alcuna disposizione in tal senso nell'ordinamento - il rapporto instaurato tra l'attore ed il ove si consideri che esso Pt_1 comunque si basa su delibere legittime e mai contestate di affidamento d'incarico professionale e di assunzione di impegno di spesa (con conseguente variazione di bilancio comunale), nonché su uno specifico contratto scritto, volto a disciplinare tutte le attività richieste dall'Amministrazione e regolarmente eseguite dall'attore”. Nel merito, il Collegio arbitrale respingeva la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dall'ing. ed accoglieva la domanda di CP_2 adempimento contrattuale formulata in via subordinata dall'attore stesso, ritenendo che l'Amministrazione non avesse contestato la reale e regolare esecuzione delle prestazioni, che era confermata pure dalla documentazione prodotta in atti. In data 26.01.2021 veniva notificato al di l'atto Pt_1 Parte_1 di cessione del credito stipulato dinanzi al Notaio in data Persona_2
21.12.2020 (il giorno prima del deposito del Lodo presso la Camera Arbitrale dell e registrato in Napoli il 29.12.2020 al n. 46433, con il quale l'Ing. CP_4 aveva ceduto per un corrispettivo di soli 10.000 Controparte_2
(diecimila) euro al sig. nato a [...] il [...], ed ivi CP_3 residente a[...]M titolare della ditta individuale con partita IVA
, i (presunti) crediti nascenti dalla Convenzione n. 65/2004 pari a P.IVA_2 complessivi € 186.070,43 oltre € 1.925,39 per spese per il parere all'Ordine degli Ingegneri, nonché tutti i diritti nascenti dall'azione giudiziale - all'epoca ancora pendente - dinanzi al Collegio Arbitrale. Ad avviso dell'opponente il lodo arbitrale impugnato violerebbe numerose disposizioni di legge, e sarebbe afflitto da nullità sotto molteplici profili, avendo cristallizzato un assetto di interessi lesivo di fondamentali principi posti a tutela dell'ordine pubblico, ed ha quindi sostenuto l'illegittimità del lodo impugnato per i seguenti profili: A) profili di nullità ai sensi dell'art. 829, comma 1, c.p.c. (capo A della parte in diritto); B) profili di nullità/illegittimità per violazione delle regole di diritto riguardanti il merito della controversia ai sensi del combinato disposto tra l'art. 829, comma 3, primo periodo c.p.c., ed art. art. 209, comma 14, D.Lgs. n.
50/2016 (capo B della parte in diritto); C) nullità per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829 comma 3 secondo periodo c.p.c. (capo C della parte in diritto).
r.g. n. 7 Quindi l'odierno opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
A) In via cautelare, disporre la sospensione del lodo impugnato fino alla definizione nel merito del giudizio;
B) Nel merito, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto: B.1) dichiarare la nullità e/o annullare il Lodo arbitrale N. 18/2020 depositato presso la Camera Arbitrale dell in data 22.12.2020 e CP_4 sottoscritto in pari data da tutti e tre gli arbitri, con il quale il Collegio arbitrale presso la Camera Arbitrale dell' composto dagli arbitri Avv. Mauro CP_4
Pisapia (Presidente), Ing. (Arbitro), Avv. Giuseppe Abenavoli Persona_1
(Arbitro), pronunciandosi in relazione al procedimento n. r.g.a. 1/2019 ha accolto la domanda di adempimento proposta in via subordinata dall'Ing.
e per l'effetto respingere integralmente le domande formulate CP_2 dall'Ing. con la domanda di arbitrato notificata il 01/12/2017; CP_2
B.1.1) Dichiarare per l'effetto che nulla è dovuto da parte del
[...] nei confronti dell'Ing. (e dunque nei confronti Parte_1 CP_2 del cessionario sig. ) per le causale di cui alla domanda di CP_3 arbitrato del 01/12/2017; B.2) In via subordinata, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto dichiarare la nullità parziale e/o annullare parzialmente il Lodo arbitrale N. 18/2020 respingendo la domanda originariamente proposta dall'Ing. relativamente alla parte eccedente la somma di € 45.000,00, o in CP_2 ulteriore subordine di € 74.000,00 e/o comunque secondo il prudente apprezzamento equitativo dell'Ecc.mo Collegio adito;
con vittoria di spese, diritti ed onorari, con attribuzione al procuratore antistatario. Con decreto presidenziale in data 31. 3. 2021 la presente causa veniva assegnata all'odierno relatore. Si costituiva l'opposto per rassegnare le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa istanza – anche soprassessoria – disattesa:
1. rigettare l'impugnazione proposta dal
[...] in quanto inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto confermare integralmente il Lodo r N. 18/2020 depositato presso la Camera Arbitrale dell in data 22.12.2020; CP_4
2. in ogni caso, accertare il diritto dell'Ing. al Controparte_2 pagamento da parte del di Euro 189.791,83 oltre Parte_1 interessi a titolo di compensi professionali ed emettere la consequenziale pronuncia di condanna;
3. Con vittorie di spese da liquidarsi ai valori medi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018, oltre rimborso spese (15%), c.p.a. ed i.v.a.; salvis iuribus”. Con ordinanza in data 2. 12. 20221 veniva sospesa l'efficacia esecutiva del lodo impugnato. All'udienza del 21. 6. 2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CP_3
r.g. n. 8 L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il opponente ha dedotto tre motivi di gravame. Pt_1
Con il primo ha lamentato la nullità del lodo arbitrale ex art. 829, comma 1 C.P.C., ed in particolare la nullità per contrarietà a precedente sentenza passata in giudicato prodotta in giudizio (v. all. n. 8). Il lodo arbitrale impugnato sarebbe nullo ai sensi dell'art. 829 comma 1 n. 8) c.p.c., secondo il quale “l'impugnazione per nullità è ammessa … omissis … 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”. In particolare, il lodo impugnato sarebbe nullo nella parte in cui gli Arbitri hanno respinto l'eccezione sollevata dal in ordine Parte_1 alla composizione del Collegio Arbitrale relativamente alle modalità seguite per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente;
al punto II.
1.2. gli arbitri hanno affermato che: “II.
1.2. L'eccezione risulta infondata, per le ragioni che seguono. Con la sentenza n. 664/2014 la Corte d'Appello di Napoli ha invero accolto l'impugnazione proposta dal avverso il Parte_1 lodo n. 172/2009, accogliendo il primo motivo di ricorso laddove è stata contestata la circostanza che, in occasione della precedente procedura arbitrale, il terzo arbitro era stato nominato dai due arbitri di parte anziché dalle parti direttamente, ponendosi in tal modo in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della Convenzione n. 65/2004, che invece rimetteva appunto alle parti la suddetta nomina. Tale sentenza si concludeva appunto con l'accoglimento del suddetto motivo di ricorso e con l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione, senza quindi alcun pronunciamento di rigetto, con la conseguenza che l'inciso contenuto nella parte motiva riguardante l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 non ha assunto alcun rilievo ai fini del decidere, non traducendosi conseguentemente in alcun pronunciamento passato in giudicato. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, ferma la riconducibilità delle prestazioni professionali oggetto del presente contenzioso alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (in tal senso si veda l'art. 157 del Codice), dall'attuale assetto normativo emerge un unico modello di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi relativi ai rapporti governati dal Codice, che deve considerarsi di tipo amministrato, sicché, nel caso di specie, corretta appare la nomina del terzo arbitro avvenuta ad opera della Camera Arbitrale presso l ” (cfr. capo I, CP_4 pag. 11 rigo 23 e pag. 12 da rigo 1 a 20). Tale statuizione sarebbe nulla perché contraria ad una precedente sentenza resa tra le parti e passata in giudicato;
infatti, con la sentenza n. 664/2014 la sez. I Bis della Corte di Appello di Napoli era stata accolta l'impugnativa proposta dal Parte_1 avverso il lodo arbitrale definitivo del 22.12.2009 conclusivo del giudizio arbitrale precedentemente instaurato sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della convenzione n. 65/2004; nella suddetta sentenza i giudici della Corte di Appello avevano escluso “la applicabilità alla fattispecie delle
r.g. n. 9 disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006” affermando: “non potendosi far rientrare il rapporto professionale intercorso tra le parti nella categoria di
“affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture” alla cui sola disciplina è proposta la normativa richiamata”. La pronuncia della Corte di Appello non aveva formato oggetto di gravame, e le statuizioni in esse contenute avevano acquisito efficacia di giudicato;
contrariamente a quanto ritenuto dal Collegio Arbitrale, sarebbe evidente che la statuizione della Corte di Appello in ordine all'inapplicabilità del D.Lgs. n. 163/2006 non costituiva un mero obiter dictum in quanto nel giudizio introdotto dinanzi la Corte di Appello il aveva Parte_1 censurato proprio la violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.
163/2006 nella parte relativa alla nomina del terzo arbitro;
infatti, la Corte di Appello aveva esaminato il primo motivo dell'atto di citazione all'epoca proposto dal per pronunciarsi sull'applicabilità alla Parte_1 fattispecie delle disposizioni in materia di appalti pubblici, ed all'esito di tale valutazione aveva respinto l'impugnativa proposta dal Parte_1
in relazione alla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 sul
[...] presupposto che la fattispecie non ricadesse nell'ambito di applicabilità della suddetta normativa, ritenendo comunque fondate le doglianze rivolte a contestare la regolare composizione del collegio arbitrale. La statuizione dei giudici della Corte d'Appello in ordine alla non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dei contratti pubblici non potrebbe ritenersi un mero obiter dictum, e ciò confermerebbe che il Collegio Arbitrale era stato irregolarmente composto, essendo stata applicata al caso di specie – e in particolare ai fini della nomina del terzo arbitro - la disciplina di cui agli artt. 241 e ss. del D.Lgs. 163/2006, oggi prevista dagli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016, in violazione del giudicato formatosi sulla statuizione resa dalla Corte D'Appello nella sentenza n. 664/2014; al contrario, avrebbe dovuto trovare applicazione quanto stabilito nella clausola compromissoria prevista nella convenzione n. 6/2004, in cui era stabilita la competenza del Tribunale Civile di Napoli per la nomina del terzo arbitro in caso di mancato accordo tra le parti;
avendo il Collegio arbitrale pronunciato in contrasto con la suddetta sentenza, ritualmente prodotta nell'ambito del procedimento arbitrale (cfr. pag. 5 capo 9 del impugnato), sarebbe evidente che nel caso di specie dovrebbe Pt_2 ritenersi integrata l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829. comma 1, n. 8 c.p.c., secondo il quale “l'impugnazione per nullità è ammessa … omissis … 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”. Il primo motivo è fondato e deve essere accolto. La Corte osserva che il opponente ha dedotto la nullità del lodo Pt_1 impugnato con riferimento alla parte del lodo in cui gli Arbitri hanno respinto l'eccezione sollevata dal in ordine alla Parte_1 composizione del Collegio Arbitrale relativamente alle modalità seguite per la r.g. n. 10 nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente. Sul punto gli arbitri hanno affermato che: “II.
1.2. L'eccezione risulta infondata, per le ragioni che seguono. Con la sentenza n. 664/2014 la Corte d'Appello di Napoli ha invero accolto l'impugnazione proposta dal
[...]
avverso il lodo n. 172/2009, accogliendo il primo motivo di Parte_1 ricorso laddove è stata contestata la circostanza che, in occasione della precedente procedura arbitrale, il terzo arbitro era stato nominato dai due arbitri di parte anziché dalle parti direttamente, ponendosi in tal modo in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della Convenzione n. 65/2004, che invece rimetteva appunto alle parti la suddetta nomina. Tale sentenza si concludeva appunto con l'accoglimento del suddetto motivo di ricorso e con l'assorbimento degli altri motivi di impugnazione, senza quindi alcun pronunciamento di rigetto, con la conseguenza che l'inciso contenuto nella parte motiva riguardante l'inapplicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 non ha assunto alcun rilievo ai fini del decidere, non traducendosi conseguentemente in alcun pronunciamento passato in giudicato. A ciò si aggiunga, in ogni caso, che, ferma la riconducibilità delle prestazioni professionali oggetto del presente contenzioso alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (in tal senso si veda l'art. 157 del Codice), dall'attuale assetto normativo emerge un unico modello di arbitrato per la risoluzione delle controversie su diritti soggettivi relativi ai rapporti governati dal Codice, che deve considerarsi di tipo amministrato, sicché, nel caso di specie, corretta appare la nomina del terzo arbitro avvenuta ad opera della Camera Arbitrale presso l ” (v. capo I, pag. 11 rigo 23 e pag. 12 da rigo 1 a 20). CP_4
Tale statuizione non può essere condivisa. Part Infatti, nella sentenza n. 664/2014, con la quale la sez. I della Corte di Appello di Napoli aveva accolto l'impugnativa proposta dal Parte_1
avverso il lodo arbitrale definitivo del 22.12.2009 conclusivo del
[...] giudizio arbitrale precedentemente instaurato sulla base della clausola compromissoria di cui all'art. 14 della convenzione n. 65/2004, i Giudici della Corte di Appello avevano escluso “la applicabilità alla fattispecie delle disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006” affermando: “non potendosi far rientrare il rapporto professionale intercorso tra le parti nella categoria di
“affidamento ed esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture” alla cui sola disciplina è proposta la normativa richiamata”. Tale pronuncia non ha formato oggetto di gravame, e quindi le statuizioni in esse contenute hanno acquisito efficacia di giudicato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del , secondo CP_2 cui il Collegio Arbitrale avrebbe correttamente respinto l'eccezione, poiché sulla questione non si sarebbe formato alcun giudicato interno, in quanto la pronuncia della Corte di Appello in ordine alla inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 dovrebbe essere considerata un mero obiter dictum, ad avviso di questa Corte la statuizione della Corte di Appello di Napoli relativa all'inapplicabilità del D.Lgs. n. 163/2006 non può
r.g. n. 11 essere considerata come un mero obiter dictum, in quanto nel giudizio introdotto dinanzi la Corte di Appello di Napoli il aveva Parte_1 censurato proprio la violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 nella parte relativa alla nomina del terzo arbitro. E la Corte di Appello di Napoli aveva approfonditamente esaminato il primo motivo dell'atto di citazione all'epoca proposto dal Parte_1
per pronunciarsi sull'applicabilità alla fattispecie delle disposizioni in
[...] materia di appalti pubblici. All'esito di una compiuta valutazione la Corte di Appello di Napoli aveva respinto l'impugnativa proposta dal in relazione Parte_1 alla violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 sul presupposto che la fattispecie non ricadesse nell'ambito di applicabilità della suddetta normativa, ritenendo fondate le doglianze rivolte a contestare la regolare composizione del collegio arbitrale. Secondo la giurisprudenza di legittimità “il giudice, decidendo su una questione che, benché logicamente pregiudiziale sulle altre, attiene al merito della causa, a differenza di quanto avviene qualora dichiari l'inammissibilità della domanda o il suo difetto di giurisdizione, o competenza, non si priva della "potestas iudicandi" in relazione alle ulteriori questioni di merito, sicché, ove si pronunci anche su di esse,le relative decisioni non configurano "obiter dicta", ma ulteriori "rationes decidendi", che la parte ha l'interesse e l'onere d'impugnare, in quanto da sole idonee a sostenere il "decisum"” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 11/03/2019, n.6985). Ne consegue che la statuizione dei Giudici della Corte d'Appello di Napoli relativa alla non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina dei contratti pubblici non può essere considerata quale mero obiter dictum;
quindi, deve affermarsi che il Collegio Arbitrale era stato irregolarmente composto, essendo stata applicata al caso di specie – ed in particolare ai fini della nomina del terzo arbitro - la disciplina di cui agli artt. 241 e ss. del D.Lgs. 163/2006, oggi prevista dagli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50/2016, in violazione del giudicato formatosi sulla statuizione resa dalla Corte D'Appello di Napoli nella sentenza n. 664/2014, laddove avrebbe dovuto trovare applicazione quanto stabilito nella clausola compromissoria prevista nella convenzione n. 6/2004, in cui era stata stabilita la competenza del Tribunale Civile di Napoli per la nomina del terzo arbitro in caso di mancato accordo tra le parti. In tale contesto il Collegio arbitrale si è pronunciato in contrasto con la suddetta sentenza, che è stata ritualmente prodotta nell'ambito del procedimento arbitrale (cfr. pag. 5 capo 9 del impugnato), e quindi deve ritenersi Pt_2 sussistente, nel caso di specie, l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 8 c. p. c., secondo il quale “l'impugnazione per nullità è ammessa … omissis … 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento”, con conseguente declaratoria di nullità del lodo arbitrale impugnato.
r.g. n. 12 Senza contare che la non impugnabilità della decisione della Corte di
Appello di Napoli per eventuale difetto di interesse non esclude che il dictum di quella Corte non debba comunque essere rispettato. Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo deve ritenersi fondato e deve essere accolto, e per effetto dell'accoglimento del primo motivo di gravame devono ritenersi assorbiti gli altri due motivi di gravame, con cui sono stati prospettati i profili di nullità/illegittimità per violazione delle regole di diritto riguardanti il merito della controversia ai sensi del combinato disposto tra l'art. 829, comma 3, primo periodo c.p.c., ed art. art. 209, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016, e la nullità per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829 comma 3 secondo periodo c.p.c. Alla stregua di quanto sinora esposto l'opposizione deve ritenersi fondata e deve essere accolta;
per effetto dell'accoglimento del motivo di gravame relativo all'art. 829, 1 ° comma, n. 8 c. p. c., che anche se relativo alla contrarietà ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento, riguarda la violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale non può dare luogo alla fase rescissoria del giudizio, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità “ in caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente, in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente da potestas iudicandi” (v. Cass. Civ., sez. I, ordinanza n. 21355/2018). Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata;
le spese della procedura arbitrale vanno poste a carico della parte soccombente CP_2
).
[...]
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: A) Accoglie l'opposizione proposta, e per l'effetto dichiara la nullità del lodo impugnato;
B) Condanna al pagamento in favore del Controparte_2 [...] delle spese processuali del presente giudizio che si Parte_1 liquidano d'ufficio in complessivi € 7.200,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Spese della procedura arbitrale a carico della parte soccombente ( ). Controparte_2
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
r.g. n. 13 r.g. n.
14