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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/12/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1036/2024 R.G
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 16/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
OM LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. OM LE ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt. 429, 281sexies cod. proc. civ., 2 e 6 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1036 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IACOVACCI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CICERONE 90 LATINA presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc. – fax 075/5736656 P.IVA_3
– EC , presso la quale è ivi domiciliata in Via degli Offici Email_1
n. 14 pagina 1 di 5 PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 205 del Codice della Strada e 6 del D.Lgs. n.
150/2011, depositato in data 29/3/2022, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza di pagamento prot. n. M_IT PR
TRUTG00002961 22/02/2022 Area III, relativa al presupposto verbale n.
SCV0006693376 (art. 142/8 CdS), nonché avverso l'ordinanza di pagamento prot. n.
M_IT PR TRUTG00003103 28/02/2022 Area III, relativa al presupposto verbale n.
SCV0006676804 (art. 142/8 CdS).
Il ricorso veniva parzialmente accolto dal Giudice di Pace di con sentenza n. CP_1
613/2023 pubblicata in data 8/4/2024.
Nella sostanza, con l'odierno atto di appello – depositato in data 21/6/2024 – la ha chiesto la riforma della sentenza di primo Pt_1 Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto provata la corretta omologazione e taratura del rilevatore di velocità e il suo corretto funzionamento senza fornire adeguata motivazione sul punto e ciò in linea con il recente arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 10505/2024).
In particolare, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in riforma della sentenza del GdP di Terni, n° 613/2023, dichiarare l'illegittimità delle ordinanze della e dei presupposti verbali, in premessa indicati, Controparte_1 con conseguente declaratoria di annullamento di tutti gli atti impugnati.
2) Condannare in ogni caso la in persona del Prefetto p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.
Roberto Iacovacci, procuratore antistatario.”.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto dell'appello e avanzando anche appello incidentale contestando la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ridotto l'entità delle sanzioni amministrative irrogate senza fornire alcuna giustificazione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
2. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 5 Parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità mediante il certificato di taratura depositato dall'amministrazione e del decreto di approvazione n. 3338 del 31/5/2017.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione appellata secondo cui “dall'analisi del contesto normativo e regolamentare di riferimento, “omologazione”
e “approvazione” non si riferiscono a due diverse procedure di certificazione, in quanto riconducibili al medesimo procedimento di convalida dell'apparecchiatura”.
Invero, il motivo di appello posto dalla società appellante si pone in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte che, sul tema, ha affermato quanto di seguito:
− “…E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
− L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.
(funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo
l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021).
− Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate,
pagina 3 di 5 puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(cfr. Cass. n. 3335/2024)…” (cfr. Cass. n. 10505/2024, cfr. con specifico riferimento al sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor", quale quello in esame, cfr. Cass. n. 6579/2023 secondo cui “L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.”; cfr., per il merito, Tribunale di Latina, n. 1681/2025).
Ebbene, poiché nel caso di specie, non risulta contestato che il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor", con il quale sono state accertate le violazioni al C.d.S. da parte della società appellante in data 27/7/2021 e in data 9/8/2021, sia stato sottoposto alla sola procedura di approvazione e non anche alla procedura di omologazione, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello.
3. Le spese processuali possono essere compensate fra le parti atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è intervenuto successivamente all'accertamento delle violazioni contestate, al processo di primo grado e di poco antecedente all'instaurazione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
pagina 4 di 5 1. ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Terni, accoglie l'opposizione presentata dalla
[...] avverso l'ordinanza di pagamento prot. n. M_IT PR Parte_1
TRUTG00002961 emessa dal Prefetto della Provincia di in data CP_1
22/02/2022 (relativa al presupposto verbale n. SCV0006693376), nonché avverso l'ordinanza di pagamento prot. n. PR TRUTG00003103 emessa dal C.F._1
Prefetto della Provincia di in data 28/02/2022 (relativa al presupposto CP_1 verbale n. SCV0006676804);
2. COMPENSA le spese fra le parti.
Terni, 16-17 dicembre 2025
Il Giudice
OM LE
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Terni
ORDINANZA EX ART. 127-TER C.P.C.
IN SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 16/12/2025
- Letti gli atti;
- Lette le note scritte depositate dalle parti;
il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, deposita la seguente sentenza ai sensi degli artt. 127- ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
Il Giudice
OM LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Terni in persona del giudice dott. OM LE ha pronunciato, dandone lettura ai sensi degli artt. 429, 281sexies cod. proc. civ., 2 e 6 D. Lgs. 150/2011, la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1036 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. IACOVACCI ROBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CICERONE 90 LATINA presso il difensore avv. IACOVACCI ROBERTO
PARTE APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(c.f. , in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (cod. fisc. – fax 075/5736656 P.IVA_3
– EC , presso la quale è ivi domiciliata in Via degli Offici Email_1
n. 14 pagina 1 di 5 PARTE APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 205 del Codice della Strada e 6 del D.Lgs. n.
150/2011, depositato in data 29/3/2022, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza di pagamento prot. n. M_IT PR
TRUTG00002961 22/02/2022 Area III, relativa al presupposto verbale n.
SCV0006693376 (art. 142/8 CdS), nonché avverso l'ordinanza di pagamento prot. n.
M_IT PR TRUTG00003103 28/02/2022 Area III, relativa al presupposto verbale n.
SCV0006676804 (art. 142/8 CdS).
Il ricorso veniva parzialmente accolto dal Giudice di Pace di con sentenza n. CP_1
613/2023 pubblicata in data 8/4/2024.
Nella sostanza, con l'odierno atto di appello – depositato in data 21/6/2024 – la ha chiesto la riforma della sentenza di primo Pt_1 Parte_1 grado nella parte in cui ha ritenuto provata la corretta omologazione e taratura del rilevatore di velocità e il suo corretto funzionamento senza fornire adeguata motivazione sul punto e ciò in linea con il recente arresto della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 10505/2024).
In particolare, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) in riforma della sentenza del GdP di Terni, n° 613/2023, dichiarare l'illegittimità delle ordinanze della e dei presupposti verbali, in premessa indicati, Controparte_1 con conseguente declaratoria di annullamento di tutti gli atti impugnati.
2) Condannare in ogni caso la in persona del Prefetto p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv.
Roberto Iacovacci, procuratore antistatario.”.
Con comparsa tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l'Amministrazione resistente chiedendo il rigetto dell'appello e avanzando anche appello incidentale contestando la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ridotto l'entità delle sanzioni amministrative irrogate senza fornire alcuna giustificazione.
All'odierna udienza la causa veniva discussa ex artt. 127-ter, 429 e 281sexies cod. proc. civ.
2. L'appello è fondato per i motivi di seguito indicati.
pagina 2 di 5 Parte appellante ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità mediante il certificato di taratura depositato dall'amministrazione e del decreto di approvazione n. 3338 del 31/5/2017.
Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione appellata secondo cui “dall'analisi del contesto normativo e regolamentare di riferimento, “omologazione”
e “approvazione” non si riferiscono a due diverse procedure di certificazione, in quanto riconducibili al medesimo procedimento di convalida dell'apparecchiatura”.
Invero, il motivo di appello posto dalla società appellante si pone in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte che, sul tema, ha affermato quanto di seguito:
− “…E', quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché
l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
− L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso,
a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 c.d.s.
(funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo
l'ormai univoca giurisprudenza di questa Corte: cfr., da ultimo, Cass. n.
14597/2021).
− Oltretutto, anche recentemente, è stato precisato che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate,
pagina 3 di 5 puntualizzandosi – si badi – che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità né la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica è ricavabile dal verbale di accertamento
(cfr. Cass. n. 3335/2024)…” (cfr. Cass. n. 10505/2024, cfr. con specifico riferimento al sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor", quale quello in esame, cfr. Cass. n. 6579/2023 secondo cui “L'obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, opera anche per il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor". In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, spetta all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata.”; cfr., per il merito, Tribunale di Latina, n. 1681/2025).
Ebbene, poiché nel caso di specie, non risulta contestato che il sistema di rilevazione della velocità "SICVE-Tutor", con il quale sono state accertate le violazioni al C.d.S. da parte della società appellante in data 27/7/2021 e in data 9/8/2021, sia stato sottoposto alla sola procedura di approvazione e non anche alla procedura di omologazione, deve concludersi per l'accoglimento dell'appello.
3. Le spese processuali possono essere compensate fra le parti atteso che l'intervento chiarificatore della Suprema Corte è intervenuto successivamente all'accertamento delle violazioni contestate, al processo di primo grado e di poco antecedente all'instaurazione del presente giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa:
pagina 4 di 5 1. ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Terni, accoglie l'opposizione presentata dalla
[...] avverso l'ordinanza di pagamento prot. n. M_IT PR Parte_1
TRUTG00002961 emessa dal Prefetto della Provincia di in data CP_1
22/02/2022 (relativa al presupposto verbale n. SCV0006693376), nonché avverso l'ordinanza di pagamento prot. n. PR TRUTG00003103 emessa dal C.F._1
Prefetto della Provincia di in data 28/02/2022 (relativa al presupposto CP_1 verbale n. SCV0006676804);
2. COMPENSA le spese fra le parti.
Terni, 16-17 dicembre 2025
Il Giudice
OM LE
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