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1 settembre 1984
1 settembre 1984
Art. 13. (Retribuzione assoggettabile a contribuzione) 1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili, per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo 7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennita' fisse mensili, per ferie, festivita' e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Giurisprudenza • 7
- 1. Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/11/2025, n. 364Provvedimento: […] Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare l'art. 13 legge n. 413/1984 recante il “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, la quale andrebbe letta come impositiva dell'obbligo di pagamento dei contributi solo sui salari minimi garantiti, obbligazione pacificamente adempiuta dalla datrice di lavoro.Leggi di più...
- mala fede lavoratore·
- art. 13 legge n. 413/1984·
- contributi previdenziali marittimi·
- art. 32 T.U. n. 1124/1965·
- compensazione spese·
- art. 349 codice della navigazione·
- retribuzione convenzionale·
- rappresentanza società di persone·
- legittimazione processuale·
- art. 12 legge n. 153/1969