Accoglimento
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/06/2025, n. 5293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5293 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 05293/2025REG.PROV.COLL.
N. 02587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2587 del 2025, proposto da
EL OC, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 00859/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è comparso per le parti;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 1498/2021 - R.G. n. 40086/2018 Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 16 febbraio 2021 e notificata il 24 febbraio 2021, passata in giudicato.
Il primo giudice ha accolto il ricorso.
In particolare, l’originaria ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva in epigrafe indicata, con cui è stato:
- accertato il suo diritto “al riallineamento delle rispettive carriere ex art. 66, comma 6, del Ccnl di comparto 1994/1997”;
- ordinato “al Ministero dell’Istruzione di inquadrare tutti i ricorrenti nei corretti scaglioni stipendiali conseguenti a detto riallineamento”;
- condannando il medesimo Ministero “ a corrispondere a […] EL OC la somma di € 18.309,31 (così calcolati gli arretrati fino alla fine dell’anno scolastico 2017/2018” .
Con il ricorso in ottemperanza avanti il primo giudice, parte ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.
IL TAR ha osservato che a fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Ha pertanto dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della sentenza, nominando quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso dovrà provvedere a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Quanto alle spese, la sentenza impugnata ha condannato l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Avverso la sentenza impugnata in data 27 marzo 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello, è stata chiesta la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite inferiore ai valori minimi individuati dal D.M. n. 55/2014.
In particolare, è stato dedotto:
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 91 C.P.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2233 C.C., COMMA 2
Argomenta l’appellante che la sentenza impugnata sarebbe errata ed illegittima nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo accolto integralmente le domande proposte dalla ricorrente, avrebbe apoditticamente liquidato le spese di giudizio nel modesto importo di € 500,00, in violazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 in tema di “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ”, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
Rileva in proposito l’appellante che costituisce principio generale del nostro ordinamento quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese di lite.
Sulla base di tale principio, parte soccombente deve ritenersi la parte le cui domande non sono state accolte o quella che – come nel caso di specie – non avendo proposto domanda alcuna, vede accolte le domande della controparte.
Considerata la totale soccombenza del Ministero dell’istruzione e del merito nel giudizio di primo grado, il giudice di prime cure avrebbe dovuto applicare correttamente il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., ponendo a carico della resistente Amministrazione le spese e le competenze di lite, nella corretta misura prevista secondo le tabelle relative ai parametri forensi allegate al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022;
VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 55/2014: LIQUIDAZIONE DELLE SPESE INFERIORE AI MINIMI TARIFFARI.
Il giudice di primo grado avrebbe dunque errato, sostiene l’appellante, laddove ha liquidato le spese del giudizio in € 500,00, in misura inferiore a quanto previsto dal d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
A norma dell’art. 2, comma 1, del predetto decreto, “ Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera”.
Emergerebbe dunque la palese irragionevolezza della liquidazione operata dal Giudice di prime cure, che si sarebbe limitato ad una valutazione simbolica del compenso, in contrasto con la normativa in materia e del principio della proporzionalità all’importanza dell’opera prestata dal difensore.
Conclude l’appellante chiedendo l’accoglimento del ricorso in appello e, per l’effetto, di modificare e/o riformare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha disposto la liquidazione delle spese pari ad € 500,00 e, per l’effetto:
− condannare il Ministero dell’istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese sostenute per il primo grado di giudizio nella misura di € 8.852,00, o nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di Giustizia, oltre spese generali 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato;
− condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato.
L’appello è fondato.
Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo tuttavia l’obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023).
In relazione all’applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “ modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l’altro, dirette proprio a “ superare l’incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale ”, sicché il decreto intendeva “ limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare ”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l’intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso, nel d.m. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1, alla locuzione “ di regola ”, pure per gli aumenti percentuali.
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il d.m. n. 147 del 2022, pur tenendo conto della riduzione prevista dall’art. 4, comma 4 del medesimo decreto.
In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell’appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l’importo di euro 3000,00 (tremila/00) quale corretta liquidazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Per quanto precede l’appello deve essere accolto parzialmente con riferimento al quantum richiesto.
L’accoglimento non integrale della richiesta costituisce ragione per compensare per metà le spese del presente grado di giudizio.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione, si valutano pertanto sussistenti i presupposti per disporre la liquidazione della restante metà delle spese del presente grado di appello nella misura determinata in dispositivo, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie in parte l 'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna il Ministero appellato al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Compensa per metà le spese del presente grado di appello, condannando il Ministero appellato al pagamento. in favore della parte appellante, della restante metà delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, fermo il diritto della parte appellante e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO