Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1 tempore con la difesa di CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 22/11/2024 conveniva l' Parte_1 CP_1 innanzi questa A.G. chiedendo accertamento negativo avverso i seguenti atti:
- Avviso Bonario e Recupero Crediti - Iscrizione Gestione Liberi Professionisti -, inviato via Pec in data 10.4.2024 (doc. 1) con il quale l' ha Controparte_2 richiesto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 5.082,72 per il versamento di contributi relativi alla Gestione Separata, oltre sanzioni per “Evasione contributiva” per l'anno 2017, per € 3.575,46, per un totale di € 8.658,18;
- Avviso Bonario e Recupero Crediti - Iscrizione Gestione Liberi Professionisti -, inviato via Pec in data 9.7.2024 (doc. 2) con il quale l' ha Controparte_2 richiesto all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 4.262,40 per il versamento di contributi relativi alla Gestione Separata, oltre sanzioni per “Evasione contributiva” per l'anno 2018 per € 2.881,67, per un totale di € 7.144,07.
Invocava l'intervenuta prescrizione della debitoria relativa all'anno 2017 (calcolato il dies a quo dalla data di scadenza dell'obbligo di pagamento, nella specie 2 luglio 2018, notificato l'avviso il 10-4-2024);
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2018 i cui contributi andavano pag e successivamente è stato reiscritto alla “ ” a decorrere dall'anno 2019 come da allegata comunicazione - doc. 9). Pt_2 CP_ Pertanto, in da settembre 2024, il dott. ha proposto istanza di riesame all Pt_1 chiedendo l'annullamento/revoca della richies gamento (doc. 10). Con riscontro d CP_ settembre 2024 l rigettava l'istanza di riesame e convalidava la sua richiesta (doc. 11). Tale rigetto però è er poiché è pacifico che i contributi relativi ai redditi dichiarati per l'anno 2018 andavano pagati nell'anno 2019 (altrimenti risulterebbero prescritti essendo decorsi 5 anni); per cui la retrodatazione dell'Iscrizione all'anno 2019, coinvolge certamente i redditi del 2018.
Da ultimo contestava il quantum delle somme aggiuntive, impropriamente calcolate nel riferimento alla evasione e non pure alla mera omissione.
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Non vi sono contestazioni in ordine alla legittimità del provvedimento di iscrizione del ricorrente (Commercialista) nella Gestione Separata e del tipo di contribuzione che tale iscrizione porta con sé.
Non è fondata l'eccezione di prescrizione.
Se è vero che il termine di prescrizione rimane quinquennale anche all'esito della notifica della cartella o dell'avviso1 va tuttavia considerato che il DL n. 18/2020 ha determinato la sospensione, dal 8 marzo fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Il “Decreto Rilancio” DL n. 34/2020, ha poi prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”.
Il DL n. 125/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione.
Il "Decreto Sostegni" DL n. 41/2021 ha disposto l'ulteriore differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
I termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni bis” DL n. 73/2021, che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione. 1
2 Pertanto, vista la normativa emergenziale del periodo Covid-19, considerata la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione per il periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, è conseguenziale come, nel caso al vaglio, la prescrizione non sia venuta a maturazione.
Nemmeno si coglie- attese le annualità delle quali si discute- la rilevanza della intervenuta retrodatazione dell'iscrizione; ed infatti nel caso al vaglio l'iscrizione del ricorrente nella Gestione è avvenuta d'ufficio, nella ricorrenza dei requisiti correttamente richiamati dall'Istituto nella parte iniziale della memoria difensiva.
Fondata, infine, la censura relativa al quantum.
La richiesta dell' è così formulata: CP_1
Infatti, relativamente all'anno 2017, a fronte di un debito di € 5.083,00, vengono richieste somme aggiuntive per € 3626,42 (superiore alla soglia del 40%, pari ad € 2033,60).
Inoltre, relativamente all'anno 2018, a fronte di un debito di € 4262,00 vengono richieste somme aggiuntive per € 2898,30 (superiore alla soglia del 40%, pari ad € 1704,80).
La norma di riferimento, Legge del 23/12/2000 - N. 388, art. 116, dispone che 8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (1) (B);
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una
3 delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera (2) (C);
b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b) (3) . (4)
In tema di inadempimento dell'obbligo di versare i contributi previdenziali, ai fini del regime sanzionatorio applicabile, il discrimine fra semplice «omissione» e la più grave ipotesi dell'«evasione» è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, o di entrambi, che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti (da ultimo Cassazione civile sez. lav., 04/12/2023, n.33852).
Il quantum va pertanto rideterminato, quanto alle somme aggiuntive, nei termini sopra indicati.
Spese di lite compensate per reciproca soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- Accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina gli importi dovuti dal ricorrente all' a CP_1 titolo di somme aggiuntive che, in questa sede, ridetermina in € 2.033,60 in luogo di
€3626,42 (anno 2017) ed in € 1704,80 in luogo di €2.881,67 (anno 2018); confermando la sorta capitale richiesta dall'Istituto;
- Compensa le spese di lite.
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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