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Ordinanza 6 aprile 2025
Ordinanza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 06/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1757/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti, sciogliendo la riserva assunta in esito al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel procedimento possessorio iscritto al n. RG 1757/2024
promosso da:
, n. a Favria-Oglianico (TO) il 20/7/1944, res. in Favria, Str. Ghiareto 20, Parte_1
C.F.: , n. a Castellamonte (TO) il 21/7/1971, res. in C.F._1 Parte_2
Rivarolo C.se, via Sant'Anna 20, C.F.: n. a C.F._2 Parte_3
Castellamonte (TO) l'8/10/1972, res. in Favria, Str. Ghiareto 20, C.F:: , C.F._3
n. a RI (TO) il 3/1/1947, res. in Favria, Str. Ghiareto 20, C.F.: Parte_4
, n. a RI (TO) il 25/11/1951, res. in Favria, Str. C.F._4 Parte_5
Ghiareto 20, C.F.: , rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente C.F._5 dagli avv.ti Guglielmino Elio e Lepore Patrizia per delega in calce al ricorso introduttivo
- ricorrenti-
contro i Sigg. , nata a [...] il 3 giugno '58, c.f. , e CP_1 C.F._6 CP_2 nato a [...] il 22 agosto '50, c.f. ,
[...] C.F._7 rappresentati e difesi, giusta procura del 29.08.2024 unita in calce alla comparsa di costituzione
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la reintegrazione del possesso ritualmente notificato e depositato in data
19.06.2024 i sigg. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
-premettendo di essere comproprietari dei fondi ad uso agricolo Parte_4 Parte_5 siti nel Comune di Favria, distinti in C.T. al Fg. 8, partt. nn. 143, 282, 337, 339, 341, 343, 346, 348,
350 e circostanti la proprietà dei sigg. e hanno evocato in CP_1 Controparte_2 giudizio gli odierni resistenti, assumendo di aver subito da costoro uno spoglio in relazione alle
Pagina 1 servitù di passaggio pedonale e carraio conducente alla loro proprietà e chiedendo, per l'effetto,
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “ condannare e CP_1 CP_2 ex artt. 1170 e/o alternativamente1168 c.c. ad immediatamente a manutenere e/o
[...] alternativamente a reintegrare i ricorrenti nel possesso del passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, civile ed agricolo, che dà accesso ai loro terreni in Favria, F. 8, partt. n. 337, 339, 341, 143
e di qui agli altri loro, e che insiste ad ovest della proprietà dei convenuti sulla porzione di terreno delimitata ad est da recinzione in rete metallica e cancello di ingresso e sul lato opposto da fossato. Condannare altresì i medesimi ad astenersi dal porre in essere ulteriori e/o diverse condotte integranti turbativa e/o spoglio, sì da consentire ai ricorrenti di attuare l'esercizio del possesso di passaggio in modo pieno e libero, così come loro già riconosciuto giudizialmente. in via istruttoria: ammettere ed assumere prove per interpello e testi/informatori sulle circostanze dedotte nella premessa narrativa sub 14 a-b-c-d-, ad intendersi precedute dalla dizione “vero che”.
Vinte le spese e gli onorari di lite.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. e i quali hanno dedotto CP_1 Controparte_2
l'infondatezza della domanda possessoria formulata, in carenza di prova della sussistenza di un esercizio della servitù di passaggio avente i caratteri esteriori del possesso, nonché evidenziato - sotto distinto e connesso profilo- la mancanza dell'attualità del lamentato spoglio.
All'esito dell'esperita istruttoria, il giudice -ritenuta la controversia matura per la decisione- ha fissato udienza per la discussione del ricorso.
La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
I comportamenti di turbativa e spoglio denunciati dai ricorrenti sono stati così allegati puntualmente:
a)- verso le ore 9,50 del 30/5/2024 il sig. transitava sul passaggio ad ovest quando Parte_1
gli si parava innanzi e lo costringeva ad arrestarsi;
intanto il gli agitava CP_1 CP_2 contro un bastone e insieme con la moglie lo minacciava di picchiarlo se fosse ancora transitato;
b)- intorno alle 19,30 dello stesso 30/5/2024 la sig.a percorreva a piedi il medesimo Parte_2 sito di passaggio per recarsi a verificare eventuali danni provocati dal recente temporale.
Nell'occasione veniva apostrofata dalla , che le intimava di non transitarvi più CP_1 neanche pedonalmente, mentre la figlia la insultava pesantemente, Persona_1 chiamandola “troia, puttana” e dicendole “vai a dare via la figa”; altrettanto veniva fatto da nei confronti del sig. , assente nell'occasione, che chiamava Controparte_2 Parte_1
“testa di cazzo”;
c)- nella mattinata di sabato 1/6/2024 , che si stava recando nei terreni con una Parte_1 piccola trattrice attrezzata per il diserbo, era impedito di transitare nel passaggio ad ovest dalla presenza della Lancia Ypsilon 10 dei convenuti, lasciata parcheggiata sul sito (doc.8). La sig.a
[...]
, nonostante le plurime richieste di liberare il passaggio, rifiutava di rimuovere il veicolo;
CP_1 sicché la sig.ra , cui il DR aveva chiesto di accompagnarla stante i Parte_6
Pagina 2 comportamenti impeditivi e violenti precedenti dei convenuti, richiedeva telefonicamente
l'intervento dei CC. di Rivarolo C.se, i quali attivavano la Polizia Municipaledi Favria. Questa interveniva in persona del vigile il quale, esaminati i provvedimenti emessi dal Persona_2
Tribunale di Ivrea, faceva rimuovere la vettura alla . Nell'occasione erano presenti CP_1
e . Parte_2 Parte_4
d)- in data 5/6/2024, alle ore 14,00 circa, transitava sul citato passaggio ad ovest Parte_1 con un trattore per la concimazione del mais;
il lo insultava e lo minacciava se Controparte_2 ancora fosse passato.
L'istruttoria orale esperita ha effettivamente appurato l'esistenza di dette condotte materiali così come allegate dai ricorrenti (in punto si richiamano diffusamente le verbalizzazioni rese dai sommari informatori del 13.12.2024).
Parimenti provato è il possesso e l'esercizio della situazione di fatto in epoca prossima allo spoglio da parte dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per ottenere la tutela interdittale possessoria.
Non vi è invece evidenza dell'attualità della condotta di spoglio che risulta essere stata superata per effetto dell'intervento delle forze dell'ordine, come ci espone chiaramente il sommario informatore.
Occorre, in punto, rammentare che la tutela possessoria di carattere interinale presuppone quantomeno la persistenza e l'esistenza della condotta di spoglio al momento della presentazione del ricorso (depositato in data 19.06.2024), mentre dall'evidenza e da quanto dedotto dai sommari informatori le predette condotte moleste sono cessate in seguito all'intervento delle forze dell'ordine che hanno liberato il transito occluso dalla presenza della Lancia Ypsilon 10 dei convenuti, lasciata parcheggiata sul sito di cui è causa.
Tanto ci espone con chiarezza il sommario informatore che -interpellato sull'esistenza dello spoglio di cui al prefato ricorso- così riferisce: “Capo c “confermo la circostanza e posso riferire di aver visto personalmente la presenza dell'autovettura ADR preciso che noi siamo arrivati in loco intorno alle h 10.,00 ma non ho memoria precisa. Siamo stati impediti nel transito per circa un'ora e mezza
e io ho citofonato subito alla sig.ra chiedendole di spostare più volte la macchina e CP_1 mi è stato opposto un rifiuto. A quel punto ho chiamato i Carabinieri per farli intervenire.
Capo d “confermo e posso riferire di aver presenziato all'accaduto e che il sig. è Parte_1 stato insultato durante l'occasione dal sig. Controparte_2
Posso precisare che il transito adesso è consentito non vi sono più macchine o altri ingombri che occludono il passaggio ma ogni volta che mio DR passa dalla stradina viene insultato e subisce invettive e diciamo che la ragione per cui si ostacola il passaggio è che i resistenti ritengono che parte ricorrente non abbia legittimo possesso della zona ove transitano.”
Tale condotte -integranti effettivamente una turbativa – una volta esaurite nella loro materialità possono tuttalpiù legittimamente fondare una pretesa di carattere risarcitoria ove abbiano leso e
Pagina 3 creato un vulnus alla situazione di fatto esercitata dai ricorrenti ma non legittimano – ad avviso dello scrivente giudice- l'invocata tutela possessoria.
Parte ricorrente ha, infatti, allegato che “persistono situazioni simili di spoglio” ma non ha offerto prova che dette condotte siano attuali (o lo fossero, quantomeno, al momento della presentazione del ricorso, ai fini dell'eventuale declaratoria della cessata materia del contendere e relativa soccombenza virtuale).
Di per sé delle mere invettive (per quanto odiose e sgradevoli) non possono costituire spoglio e/o molestia.
Ed infatti la giurisprudenza ha chiarito che "... Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare
l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sostanzi in una specifica violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del neminem ledere bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente” (cfr Cass. 12080/2000). ..."
(cfr. Tribunale di Rovigo, Sentenza n. 185/2025 del 05-03-2025).
Non si nega che le risultanze processuali abbiano fattivamente riscontrato dei problematici rapporti di vicinato tra i ricorrenti e i sigg. e (tanto vi è evidenza anche dai CP_1 CP_2 pregressi contenziosi) ma non comprovano una condotta da parte di quest'ultimi configurabile come “molestia” nel possesso, che postula pur sempre una attività materiale sulla res connotata da un congruo ed apprezzabile disturbo e denotante una situazione di per sé tale da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore.
I ricorrenti hanno lamentato iniziative scomposte della controparte contrassegnate da invettive ma di questi episodi che impediscono effettivamente o rendono più gravoso il transito dei ricorrenti non vi è conforto probatorio;
l'unico riscontro fattuale e materiale riguarda l'alterco del 01.06.2024
e l'atto emulativo dei resistenti che hanno posteggiato la propria autovettura lungo i terreni che sono attraversati dai ricorrenti per accedere alle loro proprietà; situazione che è comunque cessata ancora prima del deposito del ricorso possessorio.
Tanto depone, dunque, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014
s.m.i. (agg. al D.M. 147/2022) valore indeterminato, complessità bassa (scaglione da 26.000,00-
52.000); il tutto tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA il ricorso proposto da C.F.: , Parte_1 C.F._1 Pt_2
,C.F.: C.F:: ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F.: , C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
e, per l'effetto; C.F._5
CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore dei resistenti c.f. , e c.f. , CP_1 C.F._6 Controparte_2 C.F._7 che liquida ex D.M. 55/2014 s.m.i. in Euro 4.000,00 oltre IVA, CPA, spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA e successive occorrende.
Si Comunichi.
06.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
Pagina 5
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Giudice, dott.ssa Federica Lorenzatti, sciogliendo la riserva assunta in esito al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel procedimento possessorio iscritto al n. RG 1757/2024
promosso da:
, n. a Favria-Oglianico (TO) il 20/7/1944, res. in Favria, Str. Ghiareto 20, Parte_1
C.F.: , n. a Castellamonte (TO) il 21/7/1971, res. in C.F._1 Parte_2
Rivarolo C.se, via Sant'Anna 20, C.F.: n. a C.F._2 Parte_3
Castellamonte (TO) l'8/10/1972, res. in Favria, Str. Ghiareto 20, C.F:: , C.F._3
n. a RI (TO) il 3/1/1947, res. in Favria, Str. Ghiareto 20, C.F.: Parte_4
, n. a RI (TO) il 25/11/1951, res. in Favria, Str. C.F._4 Parte_5
Ghiareto 20, C.F.: , rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente C.F._5 dagli avv.ti Guglielmino Elio e Lepore Patrizia per delega in calce al ricorso introduttivo
- ricorrenti-
contro i Sigg. , nata a [...] il 3 giugno '58, c.f. , e CP_1 C.F._6 CP_2 nato a [...] il 22 agosto '50, c.f. ,
[...] C.F._7 rappresentati e difesi, giusta procura del 29.08.2024 unita in calce alla comparsa di costituzione
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per la reintegrazione del possesso ritualmente notificato e depositato in data
19.06.2024 i sigg. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
-premettendo di essere comproprietari dei fondi ad uso agricolo Parte_4 Parte_5 siti nel Comune di Favria, distinti in C.T. al Fg. 8, partt. nn. 143, 282, 337, 339, 341, 343, 346, 348,
350 e circostanti la proprietà dei sigg. e hanno evocato in CP_1 Controparte_2 giudizio gli odierni resistenti, assumendo di aver subito da costoro uno spoglio in relazione alle
Pagina 1 servitù di passaggio pedonale e carraio conducente alla loro proprietà e chiedendo, per l'effetto,
l'accoglimento delle conclusioni di seguito trascritte: “ condannare e CP_1 CP_2 ex artt. 1170 e/o alternativamente1168 c.c. ad immediatamente a manutenere e/o
[...] alternativamente a reintegrare i ricorrenti nel possesso del passaggio pedonale e carraio con ogni mezzo, civile ed agricolo, che dà accesso ai loro terreni in Favria, F. 8, partt. n. 337, 339, 341, 143
e di qui agli altri loro, e che insiste ad ovest della proprietà dei convenuti sulla porzione di terreno delimitata ad est da recinzione in rete metallica e cancello di ingresso e sul lato opposto da fossato. Condannare altresì i medesimi ad astenersi dal porre in essere ulteriori e/o diverse condotte integranti turbativa e/o spoglio, sì da consentire ai ricorrenti di attuare l'esercizio del possesso di passaggio in modo pieno e libero, così come loro già riconosciuto giudizialmente. in via istruttoria: ammettere ed assumere prove per interpello e testi/informatori sulle circostanze dedotte nella premessa narrativa sub 14 a-b-c-d-, ad intendersi precedute dalla dizione “vero che”.
Vinte le spese e gli onorari di lite.
Si sono costituiti in giudizio i sigg. e i quali hanno dedotto CP_1 Controparte_2
l'infondatezza della domanda possessoria formulata, in carenza di prova della sussistenza di un esercizio della servitù di passaggio avente i caratteri esteriori del possesso, nonché evidenziato - sotto distinto e connesso profilo- la mancanza dell'attualità del lamentato spoglio.
All'esito dell'esperita istruttoria, il giudice -ritenuta la controversia matura per la decisione- ha fissato udienza per la discussione del ricorso.
La domanda non può essere accolta per le seguenti ragioni.
I comportamenti di turbativa e spoglio denunciati dai ricorrenti sono stati così allegati puntualmente:
a)- verso le ore 9,50 del 30/5/2024 il sig. transitava sul passaggio ad ovest quando Parte_1
gli si parava innanzi e lo costringeva ad arrestarsi;
intanto il gli agitava CP_1 CP_2 contro un bastone e insieme con la moglie lo minacciava di picchiarlo se fosse ancora transitato;
b)- intorno alle 19,30 dello stesso 30/5/2024 la sig.a percorreva a piedi il medesimo Parte_2 sito di passaggio per recarsi a verificare eventuali danni provocati dal recente temporale.
Nell'occasione veniva apostrofata dalla , che le intimava di non transitarvi più CP_1 neanche pedonalmente, mentre la figlia la insultava pesantemente, Persona_1 chiamandola “troia, puttana” e dicendole “vai a dare via la figa”; altrettanto veniva fatto da nei confronti del sig. , assente nell'occasione, che chiamava Controparte_2 Parte_1
“testa di cazzo”;
c)- nella mattinata di sabato 1/6/2024 , che si stava recando nei terreni con una Parte_1 piccola trattrice attrezzata per il diserbo, era impedito di transitare nel passaggio ad ovest dalla presenza della Lancia Ypsilon 10 dei convenuti, lasciata parcheggiata sul sito (doc.8). La sig.a
[...]
, nonostante le plurime richieste di liberare il passaggio, rifiutava di rimuovere il veicolo;
CP_1 sicché la sig.ra , cui il DR aveva chiesto di accompagnarla stante i Parte_6
Pagina 2 comportamenti impeditivi e violenti precedenti dei convenuti, richiedeva telefonicamente
l'intervento dei CC. di Rivarolo C.se, i quali attivavano la Polizia Municipaledi Favria. Questa interveniva in persona del vigile il quale, esaminati i provvedimenti emessi dal Persona_2
Tribunale di Ivrea, faceva rimuovere la vettura alla . Nell'occasione erano presenti CP_1
e . Parte_2 Parte_4
d)- in data 5/6/2024, alle ore 14,00 circa, transitava sul citato passaggio ad ovest Parte_1 con un trattore per la concimazione del mais;
il lo insultava e lo minacciava se Controparte_2 ancora fosse passato.
L'istruttoria orale esperita ha effettivamente appurato l'esistenza di dette condotte materiali così come allegate dai ricorrenti (in punto si richiamano diffusamente le verbalizzazioni rese dai sommari informatori del 13.12.2024).
Parimenti provato è il possesso e l'esercizio della situazione di fatto in epoca prossima allo spoglio da parte dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per ottenere la tutela interdittale possessoria.
Non vi è invece evidenza dell'attualità della condotta di spoglio che risulta essere stata superata per effetto dell'intervento delle forze dell'ordine, come ci espone chiaramente il sommario informatore.
Occorre, in punto, rammentare che la tutela possessoria di carattere interinale presuppone quantomeno la persistenza e l'esistenza della condotta di spoglio al momento della presentazione del ricorso (depositato in data 19.06.2024), mentre dall'evidenza e da quanto dedotto dai sommari informatori le predette condotte moleste sono cessate in seguito all'intervento delle forze dell'ordine che hanno liberato il transito occluso dalla presenza della Lancia Ypsilon 10 dei convenuti, lasciata parcheggiata sul sito di cui è causa.
Tanto ci espone con chiarezza il sommario informatore che -interpellato sull'esistenza dello spoglio di cui al prefato ricorso- così riferisce: “Capo c “confermo la circostanza e posso riferire di aver visto personalmente la presenza dell'autovettura ADR preciso che noi siamo arrivati in loco intorno alle h 10.,00 ma non ho memoria precisa. Siamo stati impediti nel transito per circa un'ora e mezza
e io ho citofonato subito alla sig.ra chiedendole di spostare più volte la macchina e CP_1 mi è stato opposto un rifiuto. A quel punto ho chiamato i Carabinieri per farli intervenire.
Capo d “confermo e posso riferire di aver presenziato all'accaduto e che il sig. è Parte_1 stato insultato durante l'occasione dal sig. Controparte_2
Posso precisare che il transito adesso è consentito non vi sono più macchine o altri ingombri che occludono il passaggio ma ogni volta che mio DR passa dalla stradina viene insultato e subisce invettive e diciamo che la ragione per cui si ostacola il passaggio è che i resistenti ritengono che parte ricorrente non abbia legittimo possesso della zona ove transitano.”
Tale condotte -integranti effettivamente una turbativa – una volta esaurite nella loro materialità possono tuttalpiù legittimamente fondare una pretesa di carattere risarcitoria ove abbiano leso e
Pagina 3 creato un vulnus alla situazione di fatto esercitata dai ricorrenti ma non legittimano – ad avviso dello scrivente giudice- l'invocata tutela possessoria.
Parte ricorrente ha, infatti, allegato che “persistono situazioni simili di spoglio” ma non ha offerto prova che dette condotte siano attuali (o lo fossero, quantomeno, al momento della presentazione del ricorso, ai fini dell'eventuale declaratoria della cessata materia del contendere e relativa soccombenza virtuale).
Di per sé delle mere invettive (per quanto odiose e sgradevoli) non possono costituire spoglio e/o molestia.
Ed infatti la giurisprudenza ha chiarito che "... Ad integrare una molestia suscettibile di legittimare
l'esercizio dell'azione possessoria di manutenzione è sufficiente un'attività materiale o giuridica, consapevolmente posta dall'agente, direttamente o indirettamente e con un apprezzabile contenuto di disturbo che comporti un diverso modo di essere del possesso o del suo esercizio, senza che occorra che detta attività si sostanzi in una specifica violazione di legge. Né si richiede una condotta colposa dell'agente, come nel caso dell'illecito aquiliano, essendo diretta la tutela possessoria non a colpire il contegno riprovevole tenuto dall'aggressore in violazione del precetto del neminem ledere bensì a salvaguardare lo stato di fatto esistente” (cfr Cass. 12080/2000). ..."
(cfr. Tribunale di Rovigo, Sentenza n. 185/2025 del 05-03-2025).
Non si nega che le risultanze processuali abbiano fattivamente riscontrato dei problematici rapporti di vicinato tra i ricorrenti e i sigg. e (tanto vi è evidenza anche dai CP_1 CP_2 pregressi contenziosi) ma non comprovano una condotta da parte di quest'ultimi configurabile come “molestia” nel possesso, che postula pur sempre una attività materiale sulla res connotata da un congruo ed apprezzabile disturbo e denotante una situazione di per sé tale da rendere impossibile, gravoso oppure notevolmente difficoltoso l'estrinsecarsi della posizione del possessore.
I ricorrenti hanno lamentato iniziative scomposte della controparte contrassegnate da invettive ma di questi episodi che impediscono effettivamente o rendono più gravoso il transito dei ricorrenti non vi è conforto probatorio;
l'unico riscontro fattuale e materiale riguarda l'alterco del 01.06.2024
e l'atto emulativo dei resistenti che hanno posteggiato la propria autovettura lungo i terreni che sono attraversati dai ricorrenti per accedere alle loro proprietà; situazione che è comunque cessata ancora prima del deposito del ricorso possessorio.
Tanto depone, dunque, per il rigetto della domanda.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri prossimi ai medi di cui al D.M. 55/2014
s.m.i. (agg. al D.M. 147/2022) valore indeterminato, complessità bassa (scaglione da 26.000,00-
52.000); il tutto tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Pagina 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
RIGETTA il ricorso proposto da C.F.: , Parte_1 C.F._1 Pt_2
,C.F.: C.F:: ,
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
C.F.: , C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
e, per l'effetto; C.F._5
CONDANNA i ricorrenti al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore dei resistenti c.f. , e c.f. , CP_1 C.F._6 Controparte_2 C.F._7 che liquida ex D.M. 55/2014 s.m.i. in Euro 4.000,00 oltre IVA, CPA, spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA e successive occorrende.
Si Comunichi.
06.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)
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