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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 7533/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7533/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7533 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali - tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Luigi Maria Parte_1
Arzillo e Rosa Pollano e con questi elettivamente domiciliata presso lo stu- dio dei difensori sito in San Prisco (CE) alla via Circumvallazione n. 65;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Catello Saldamarco e presso di questi elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Aniello
Falcone n. 36;
APPELLATA
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 come in atti, dall'Avv. Carmen Veronica Paolella e presso di questi elettiva- mente domiciliata in Capodrise (CE) alla via Camillo Benso di Cavour n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l al fine Controparte_3 di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 1895/2023 pronunziata dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 18.04.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne degli elementi probatori relativi all'avvenuta notifica della cartella di pa- gamento impugnata;
2. Il Giudice di prime cure errava nella dichiarazione di inammissibilità della domanda, in quanto, l'appellante richiedeva la nullità della cartella n. 02820220009752826000 per il mancato pagamento del con- trollo impianto termico relativo all'anno 2019 per un importo pari a euro
172,88 per avvenuto adempimento del pagamento e non già per difetto di notifica;
3. Il Giudice di prime cure errava nel porre a fondamento della de- cisione la Sentenza della Cassazione. n. 26283/2022, in quanto, non attinen- te al caso di specie.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Riformare l'impugnata Sentenza n. 1895/2023 nella parte in cui dichiara inammissibi- le la domanda e conseguentemente, accertata e dichiarata l'ammissibilità della stessa e constatata l'estinzione del debito per l'avvenuto pagamento, accogliere la domanda e di- chiarare nulla la cartella n. 02820220009752826000 con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Ca- Controparte_1 renza di responsabilità dell'Agente in relazione alla forma- Controparte_4 zione del ruolo. L' è il soggetto istituzionalmente preposto alla sola at- CP_5 tività di riscossione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli Enti Impositori e non può conoscere la fondatez- za del diritto su cui si fonda il titolo;
2) E' l'appellato l'ente Controparte_2
Impositore titolare della pretesa creditoria e, pertanto, incombeva su di lui l'onere di ordinare lo sgravio qualora avesse ricevuto il ravvedimento opero-
3
so relativo all'anno 2020 da parte dell'appellante; 3) La notifica della cartella
è stata eseguita in modo corretto e nel rispetto della procedura prevista. 4)
Si chiede confermare la sentenza di primo grado e rigettare l'appello.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare CP_5
l'appello spiegato dalla sigr.a , confermando la sentenza n. 1895/2023 di Parte_1 primo grado, chiedendo la vittoria di spese del doppio grado come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_2
Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c.; 2. Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze probatorie ed ha dichiara- to inammissibile la domanda aderendo al nuovo orientamento della Cassa- zione (26283/2021), pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sen- tenza impugnata.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_2 sioni: IN VIA PRELIMINARE, 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
NEL MERITO 2) Rigettare il proposto gravame e confermare la sentenza di primo grado n. 1895/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giu- dizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 1895/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria riteneva inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante.
Orbene, l'odierna appellante adiva il Giudice di prime cure al fine di ottene- re la nullità della cartella di pagamento n. 02820220009752826000 per il mancato pagamento dei tributi relativi al controllo degli impianti termici an- no 2019, emessa dall'appellata sulla base della pretesa creditoria CP_5 dell'appellata , per avvenuto pagamento. Controparte_2
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda motivando con l'adesione al nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo cui la cartella di pagamento, nel caso in cui vi sia omessa e/o irregolarità della notifica, è impugnabile in de- terminati casi stabiliti dalla legge.
Orbene, è pacifico che l'oggetto del gravame e della domanda in primo gra- do riguardava l'accertamento dell'adempimento su cui si fondava la pretesa creditoria dell'appellata e non già la omessa o irregolare no- Controparte_2
4
tifica della cartella medesima.
In atti parte appellante deposita un bollettino postale del 25.05.2020 con causale “ravvedimento operoso impianto termico annualità 2019”.
Tale pagamento non è contestato da parte dell'appellata , Controparte_2 pertanto, in base al principio di non contestazione, previsto dall'art. 115
c.p.c., il quale stabilisce che i fatti allegati da una parte e non contestati spe- cificamente dalla controparte devono essere considerati pacifici e, quindi, non necessitano di prova.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova” (così: Cass. n.
19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Il principio di non contestazione comporta, in particolare, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fon- damento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non conte- stazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio. Si tratta di un principio di tradizio- nale applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti specialmente dell'attore, per evitare il compimento di attività inu- tili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale.
Nel caso di specie, gli appellati, operano una difesa generica, richiamando la motivazione utilizzata dal Giudice di prime a fondamento del rigetto ma, non contestando in relazione alla prova dell'avvenuto pagamento posto dall'appellante proprio a fondamento della domanda di nullità.
Alla stregua di quanto appena illustrato, si ritiene, quindi, provato il paga- mento per gli impianti termici annualità 2019.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo gra- do:
Dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 02820220009752826000 per intervenuto pagamento;
Condanna , in soli- Controparte_3 do tra di loro, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado in €
173,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in €
332,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori dichia- ratisi anticipatari
Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 7533/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 7533/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 7533 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: Altri istituti e leggi speciali - tra
, rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Avv.ti Luigi Maria Parte_1
Arzillo e Rosa Pollano e con questi elettivamente domiciliata presso lo stu- dio dei difensori sito in San Prisco (CE) alla via Circumvallazione n. 65;
APPELLANTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Catello Saldamarco e presso di questi elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Aniello
Falcone n. 36;
APPELLATA
nonché contro
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_2 come in atti, dall'Avv. Carmen Veronica Paolella e presso di questi elettiva- mente domiciliata in Capodrise (CE) alla via Camillo Benso di Cavour n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
2
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio l al fine Controparte_3 di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 1895/2023 pronunziata dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 18.04.2023.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazio- ne degli elementi probatori relativi all'avvenuta notifica della cartella di pa- gamento impugnata;
2. Il Giudice di prime cure errava nella dichiarazione di inammissibilità della domanda, in quanto, l'appellante richiedeva la nullità della cartella n. 02820220009752826000 per il mancato pagamento del con- trollo impianto termico relativo all'anno 2019 per un importo pari a euro
172,88 per avvenuto adempimento del pagamento e non già per difetto di notifica;
3. Il Giudice di prime cure errava nel porre a fondamento della de- cisione la Sentenza della Cassazione. n. 26283/2022, in quanto, non attinen- te al caso di specie.
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1)
Riformare l'impugnata Sentenza n. 1895/2023 nella parte in cui dichiara inammissibi- le la domanda e conseguentemente, accertata e dichiarata l'ammissibilità della stessa e constatata l'estinzione del debito per l'avvenuto pagamento, accogliere la domanda e di- chiarare nulla la cartella n. 02820220009752826000 con vittoria di spese del doppio grado di giudizio ed attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1) Ca- Controparte_1 renza di responsabilità dell'Agente in relazione alla forma- Controparte_4 zione del ruolo. L' è il soggetto istituzionalmente preposto alla sola at- CP_5 tività di riscossione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli Enti Impositori e non può conoscere la fondatez- za del diritto su cui si fonda il titolo;
2) E' l'appellato l'ente Controparte_2
Impositore titolare della pretesa creditoria e, pertanto, incombeva su di lui l'onere di ordinare lo sgravio qualora avesse ricevuto il ravvedimento opero-
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so relativo all'anno 2020 da parte dell'appellante; 3) La notifica della cartella
è stata eseguita in modo corretto e nel rispetto della procedura prevista. 4)
Si chiede confermare la sentenza di primo grado e rigettare l'appello.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) Rigettare CP_5
l'appello spiegato dalla sigr.a , confermando la sentenza n. 1895/2023 di Parte_1 primo grado, chiedendo la vittoria di spese del doppio grado come per legge.
Si costituiva in giudizio l'appellata adducendo: 1. Controparte_2
Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art 342 c.p.c.; 2. Il Giudice di prime cure ha correttamente valutato le risultanze probatorie ed ha dichiara- to inammissibile la domanda aderendo al nuovo orientamento della Cassa- zione (26283/2021), pertanto, l'appello va rigettato con conferma della sen- tenza impugnata.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclu- Controparte_2 sioni: IN VIA PRELIMINARE, 1) Dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
NEL MERITO 2) Rigettare il proposto gravame e confermare la sentenza di primo grado n. 1895/2023 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
3)
Condannare l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giu- dizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nel merito l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prendeva le mosse dall'impugnata sentenza n. 1895/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria riteneva inammissibile la domanda proposta in primo grado dall'odierna appellante.
Orbene, l'odierna appellante adiva il Giudice di prime cure al fine di ottene- re la nullità della cartella di pagamento n. 02820220009752826000 per il mancato pagamento dei tributi relativi al controllo degli impianti termici an- no 2019, emessa dall'appellata sulla base della pretesa creditoria CP_5 dell'appellata , per avvenuto pagamento. Controparte_2
Il Giudice di prime cure rigettava la domanda motivando con l'adesione al nuovo indirizzo giurisprudenziale secondo cui la cartella di pagamento, nel caso in cui vi sia omessa e/o irregolarità della notifica, è impugnabile in de- terminati casi stabiliti dalla legge.
Orbene, è pacifico che l'oggetto del gravame e della domanda in primo gra- do riguardava l'accertamento dell'adempimento su cui si fondava la pretesa creditoria dell'appellata e non già la omessa o irregolare no- Controparte_2
4
tifica della cartella medesima.
In atti parte appellante deposita un bollettino postale del 25.05.2020 con causale “ravvedimento operoso impianto termico annualità 2019”.
Tale pagamento non è contestato da parte dell'appellata , Controparte_2 pertanto, in base al principio di non contestazione, previsto dall'art. 115
c.p.c., il quale stabilisce che i fatti allegati da una parte e non contestati spe- cificamente dalla controparte devono essere considerati pacifici e, quindi, non necessitano di prova.
Secondo la giurisprudenza, infatti, “qualora il convenuto non abbia preso posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, gli stessi debbono ritenersi ammessi senza necessità di prova” (così: Cass. n.
19896/2015; Cass. n. 26908/2020).
Il principio di non contestazione comporta, in particolare, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fon- damento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non conte- stazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio. Si tratta di un principio di tradizio- nale applicazione nelle controversie civili, di importanza essenziale per non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'onere probatorio delle parti specialmente dell'attore, per evitare il compimento di attività inu- tili e quindi realizzare esigenze di semplificazione e di economia processuale.
Nel caso di specie, gli appellati, operano una difesa generica, richiamando la motivazione utilizzata dal Giudice di prime a fondamento del rigetto ma, non contestando in relazione alla prova dell'avvenuto pagamento posto dall'appellante proprio a fondamento della domanda di nullità.
Alla stregua di quanto appena illustrato, si ritiene, quindi, provato il paga- mento per gli impianti termici annualità 2019.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta fondato con conseguente rifor- ma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar- do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo gra- do:
Dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 02820220009752826000 per intervenuto pagamento;
Condanna , in soli- Controparte_3 do tra di loro, al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di parte appellante, che liquida per il primo grado in €
173,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in €
332,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con attribuzione ai procuratori dichia- ratisi anticipatari
Santa Maria Capua Vetere, 16.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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